BANCHE CREDITO COOPERATIVO

BANCHE CREDITO COOPERATIVO (D.Lgs. 385/93)           (credit 20)

 

Soggetti interessati:

Persone fisiche o giuridiche che intendono costituire una Banca di Credito Cooperativa (BCC).

Iter procedurale:

BCC, nella cui denominazione riportare dicitura “credito cooperativo”, costituita in forma di cooperativa per azioni a responsabilità limitata da almeno 500 soci (se numero diminuisce e non reintegrato entro 1 anno, BCC  posta in liquidazione), residenti od operanti con carattere di continuità nel territorio di competenza di BCC. Statuto di BCC deve contenere norme relative a: attività; operazioni di impiego e di raccolta; competenza territoriale; poteri attribuiti a capogruppo in base ai criteri fissati da Banca Italia.

Ogni socio dispone di 1 voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute e comunque ogni socio non può disporre  di azioni per oltre 100.000 € (nello statuto può essere fissato numero massimo di azioni che socio può acquistare) aventi valore minimale di 25-500 € ciascuna.

BCC esercita il credito prevalentemente a favore dei soci, anche se Banca Italia può autorizzarla per un determinato periodo, ad esercitare attività in modo prevalente a favore di non soci, purchè “sussistano ragioni di stabilita”.

Banca Italia autorizza,  nell’interesse dei creditori e se sussistono le ragioni, fusioni tra BCC e banca di diversa natura,  da costituire in forma di società per azioni. In caso di esclusione  da un gruppo bancario, BCC, previa autorizzazione rilasciata da Banca Italia con riguardo “ad una sana e prudente gestione della banca”, può deliberare propria trasformazione in società per azioni o propria liquidazione (delibere assunte con le maggioranze  previste negli statuti, fatto salvo diritto di recesso dei soci).

BCC per il rilascio di autorizzazione ad esercizio di attività bancaria deve aderire ad un  Gruppo bancario cooperativo.

Gruppo bancario cooperativo composto da:

  1. società capogruppo, costituita in forma di società per azioni, avente un patrimonio netto minimo 1.000.000 € ed autorizzata ad esercizio  di attività bancaria, il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da BCC appartenenti al Gruppo, che esercitano un’attività di direzione e coordinamento sulla società capogruppo, in base ad uno specifico contratto, in cui prevista esistenza di un controllo, come definito dai principi contabili UE
  2. BCC aderenti al contratto, con relativa adozione delle clausole statutarie
  3. società bancarie, finanziarie e strumentali controllate da società capogruppo
  4. eventuali sottogruppi territoriali, facenti capo ad una banca costituita in forma di società per azioni, sottoposti a direzione e coordinamento della capogruppo e composta da altre società di cui alle precedenti lettere b) e c)

Statuto della capogruppo indica il numero massimo di azioni con diritto di voto detenute da ogni socio, direttamente od indirettamente. Contratto indica:

  1. banca capogruppo, cui attribuire direzione e coordinamento del Gruppo
  2. poteri della banca capogruppo, comprendenti:
  • individuazione ed attuazione degli indirizzi strategici ed obiettivi operativi del Gruppo; altri poteri necessari per attività di direzione e coordinamento proporzionati al rischio delle banche aderenti; controlli su banche aderenti volti ad assicurare “rispetto dei requisiti prudenziali ed altre disposizioni in materia bancaria e finanziaria applicabili al Gruppo”
  • casi motivati, in cui la banca capogruppo può nominare, opporsi alla nonima, o revocare 1 o più banche componenti, fino a concorrenza della maggioranza degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti al Gruppo, con relative modalità di esercizio dei poteri
  • esclusione di banca del Gruppo, in caso di gravi violazioni di obblighi contrattuali, nonché di altre misure sanzionatorie applicate in base alla gravità della violazione
  1. criteri di compensazione ed equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivati da attività comuni
  2. criteri e condizione di adesione, o suo diniego, o recesso da contratto, o esclusione dal Gruppo, secondo criteri non discriminatori “in linea con il principio di solidarietà tra banche cooperative”. Decisione di adesione, o diniego di adesione, o recesso, o esclusione di BCC autorizzata da Banca Italia. MEF, sentita Banca Italia, può stabilire con decreto:
  • numero minimo di BCC in Gruppo bancario cooperativo
  • soglia di partecipazione di BCC al capitale di società capogruppo, tenuto conto delle esigenze di stabilità del Gruppo
  • requisiti minimi organizzativi ed operativi della banca capogruppo
  • contenuto minimo del contratto, caratteristiche della garanzia, procedimento di costituzione del Gruppo ed adesione a questo
  • requisiti minimi relativi ai Gruppi bancari cooperativi, compreso requisito minimo del patrimonio netto della banca capogruppo

Banca che intende assumere ruolo di capogruppo invia a Banca Italia:

  1. schema di contratto, conforme a quanto stabilito da MEF
  2. elenco di BCC e di altre società aderenti al Gruppo

Banca Italia accerta sussistenza dei requisiti (in particolare: grado di adeguatezza patrimoniale e finanziaria del Gruppo; identità del contratto per “sana e prudente gestione del Gruppo”). A seguito della positiva verifica, BCC stipulano, entro 90 giorni da accertamento, con la banca capogruppo un contratto, apportando eventuali modifiche al proprio statuto. Contratto sottoscritto viene inviato a Banca Italia, che provvede ad una sua iscrizione  in Albo dei Gruppi, ed ad avviare procedimento di iscrizione a Registro imprese.

Entro 90 giorni da iscrizione in registro imprese, BCC può chiedere di aderire a Gruppo costituito alle medesime condizioni degli aderenti originari. Organo amministrativo di banca capogruppo comunica entro 30 giorni (altrimenti silenzio assenso) accoglimento o meno di richiesta (in caso di diniego, motivazioni comunicate a richiedente e Banca Italia). Se BCC richiedente ha fatto parte di un “accordo di responsabilità contrattuale che tuteli tutte le parti aderenti, garantendo loro liquidità e sensibilità”, domanda è automaticamente accolta.

BCC, anche in forma congiunta, presenta entro 14/06/2016 domanda a Banca Italia di conferimento di  aziende bancarie a società per azioni autorizzata all’esercizio di attività bancaria, purchè banca richiedente possiede un patrimonio netto superiore a 200.000.000 €, come risulta da ultimo bilancio revisionato. Al momento del conferimento BCC deve:

  1. versare a bilancio dello Stato il 20% del proprio patrimonio netto al 31/12/2015, come risultante da ultimo bilancio revisionato
  2. qualora mantenga riserva indivisibile (salvo quota precedente da destinare a Stato) modificare oggetto statutario, in modo da escludere attività bancaria, obbligandosi sia a mantenere clausole mutualistiche, sia ad assicurare ai soci servizi funzionali al mantenimento di un rapporto con società per azioni conferitaria, nonché servizi di formazione ed informazione sui temi del risparmio e promozione programmi di assistenza

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra, il patrimonio della conferente o di BCC è devoluto. In caso di mancata autorizzazione, BCC può chiedere  adesione ad altro Gruppo cooperativo entro 20 giorni successivi.

Se non riscontrate condizioni di cui sopra, Banca Italia revoca autorizzazione ad esercizio  di attività bancaria.

BCC autorizzate si adeguano alle nuove disposizioni entro 14/04/2021.

A BCC applicati alcuni articoli del Codice Civile, compreso art. 2526 relativo ad emissione di azioni, comunque sempre previa autorizzazione di Banca Italia e con sottoscrizione  di sistemi di garanzia istituiti tra BCC e Fondi mutualistici per promozione e sviluppo della cooperazione. Sottoscrittori delle azioni possono chiedere rimborso del loro valore nominale e, se versato, del loro sovrapprezzo ad Organo amministrativo, che delibera nel merito tenendo conto di situazione di liquidità finanziaria e patrimoniale attuale e di prospettiva di BCC, sempre previa autorizzazione di Banca Italia, che accerta situazione di liquidità finanziaria e patrimoniale, attuale  e di prospettiva, di intero Gruppo.

Diritti patrimoniali ed amministrativi spettanti ai soci finanziatori sono stabiliti nello statuto, fermo restando che ad essi compete la nomina di almeno 1 o più componenti di Organo amministrativo, nonché del Presidente di Organo stesso con funzioni di controllo.

Azioni di finanziamento sottoscritte anche dalla banca capogruppo cui appartiene BCC emittente. Azioni non cedute con “effetto verso la società” se non previa autorizzazione degli amministratori.

Durante fase di costituzione di Gruppi bancari cooperativi, BCC può aderire a Fondo temporaneo istituito  a favore di BCC da Federazione italiana delle BCC, Casse rurali ed artigiane. Fondo opera in piena autonomia decisionale, al fine di favorire “processi di consolidamento e concertazione di BCC”. Nello statuto del Fondo definito: sistema contributivo; limite massimo di impegno per singolo intervento; limite massimo di richiamo dei fondi da banche  esistenti. BCC aderisce al Fondo entro 30 giorni da approvazione di statuto.

Al momento di adesione di BCC al Gruppo bancario cooperativo, impegni pregressi, attività in corso, rapporti giuridici in essere derivanti dalla gestione del Fondo vengono assunti da banca capogruppo, in base ad impegni di competenza verso Fondo in precedenza assunti da ogni BCC aderente.

Posted in: