IMPORT EXPORT PRODOTTI TRASFORMATI

IMPORT EXPORT PRODOTTI TRASFORMATI (Reg. 510/14)  (export11)

Soggetti interessati:

Chiunque intende importare/esportare prodotti agricoli trasformati rientranti in Allegato I del Reg. 510/14 pubblicato su G.U.CE 150/14, quali:

a) latticello, latte e crema coagulata, yogurth, altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati, o con aggiunta di zuccheri od altri dolcificanti o aggiunta di aromatizzanti, frutta o cacao;

b) yogurth aromatizzati o addizionati di frutta o cacao o noci o simili;

c) burro ed altre materie grasse provenienti da latte, paste lattiere da spalmare aventi tenore in peso di materie grasse compreso tra 39% e 60% e tra 60% e 75%;

d) ortaggi e legumi, anche cotti in acqua o al vapore, o congelati, o temporaneamente conservati;

e) margarina (avente tenore in peso di materie grasse provenienti da latte compreso tra 10 e 15%), miscela o preparazioni alimentari di grassi o oli minerali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli diversi dai grassi ed oli alimentari (Esclusa margarina liquida);

f) fruttosio chimicamente puro, prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (compreso zucchero bianco o gomma da masticare anche rivestite di zucchero);

g) cioccolata o altre preparazioni alimentari contenenti cacao in polvere con aggiunta di zucchero o altri dolcificanti o altre preparazioni presentate in blocchi o barre di peso superiore a 2 kg. allo stato liquido, pastoso, in polvere, granuli in recipienti o imballaggi di contenuto superiore a 2 kg.; paste da spalmare contenenti cacao, preparazioni per bevande contenenti cacao;

h) estratti di malto, preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole non contenenti cacao oltre 40% in peso;

i) preparazione per alimentazione di bambini condizionate per vendita al minuto;

j) preparazioni alimentari di prodotti lattiero caseari contenenti meno di 5% di cacao;

k) paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne od altre sostanze) o altrimenti preparate (quali: spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni, cuscus) o paste alimentari non cotte, né farcite, né altrimenti preparate contenenti uova di grano duro o di altri cereali; altre paste alimentari;

l) tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature;

m) prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (corn flakes), cereali (diversi da granturco) in grani o fiocchi o altri granuli lavorati (Escluse farine, semole, semolini) precotti o altrimenti preparati; riso soffiato non zuccherato o precotto, contenente o meno cacao;

n) miscela e paste per preparazione di prodotti di panetteria o biscotteria; prodotti di panetteria o biscotteria, anche con aggiunta di cacao: ostie o capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti; ostie per sigilli; paste in sfoglie essiccate di farine, amido o fecola; pane croccante; pane con spezie (Pan pepato); biscotti con aggiunta di dolcificanti; fette biscottate; pane tostato; pane azimo; pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta avente tenore in zuccheri e materie grasse inferiore a 5%;

o) ortaggi e legumi, frutta ed altri parti commestibili di piante, preparati o conservati o meno in aceto o acido acetico, anche congelati; miscugli di ortaggi e legumi; frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti o alcool;

p) granturco, granturco dolce, in spighe o grani;

q) ignami, patate dolci e parti commestibili simili a piante avente tenore di amidi o fecole superiori a 5%; patate (anche sotto forma di farina, semolino, fiocchi);

r) estratti, essenze, concentrati di caffè, tè, mate e preparazioni a base di questi prodotti;

s) cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti; essenze, concentrati;

t) lieviti (vivi o morti), lieviti di panificazione, altri microrganismi monocellulari morti, lieviti in polvere, preparati;

u) gelati, anche contenenti cacao;

v) preparazioni alimentari non nominate, né comprese altrove;

w) acque, comprese acque minerali e acque gassate con aggiunta di zucchero od altri dolcificanti o aromatizzanti ed altre bevande non alcoliche (Esclusi succhi di frutta od ortaggi); birra di malto con titolo alcolometrico effettivo inferiore a 0,5% vol.;

x) vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o sostanze aromatiche;

y) alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico inferiore a 80% vol., liquori ed altre bevande contenenti alcol di distillazione, acquavite di vino o vinacce, whisky, gin, acquavite di ginepro, vodka, orzo preparato in recipienti inferiori a 2 litri , calvados in recipienti inferiori a 2 litri, altre acquaviti di frutta presentate in recipienti inferiori a 2 litri;

z) alcoli acidici e loro derivati alogenati, solfanati, nitrati o nitrosi, mammitolo, sorbitolo;

aa) miscuglio di sostanze odorifere e miscugli a base di 1 o più sostanze come materie prime per industria alimentare o bevande;

bb) caseine, caseinati ed altri derivati di caseine, colle di caseina;

cc) albumine (compresi concentrati di 2 o più sostanze di siero di latte contenenti in peso oltre 80% proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati di albumine, ovoalbumina, lattoalbumina;

dd) destrina ed altri amidi e fecole modificati, colle a base di amido o fecole, destrina ed altri amidi o fecole modificati, amidi e fecole esterificati o eterificati;

ee) agenti di apprettatura o finitura, acceleranti di tintura o fissaggio di materie coloranti ed altri prodotti e preparazioni utilizzati per mordenzatura in industrie tessili, carta, cuoio a base di sostanze amidacee;

ff) leganti preparati per forme ed anime da fonderia, prodotti chimici e preparazioni di industria chimica

Iter procedurale:

Per prodotti agricoli trasformati di cui sopra dazi ad importazione fissati in tariffa doganale costituiti da elemento agricolo non facente parte di dazio doganale ad valorem ed elemento agricolo che è dazio ad valorem. Se applicata aliquota massima del dazio, metodo di calcolo per determinare tale aliquota fissato in tariffa doganale (In caso di dazio addizionale su zucchero e farine, metodo di calcolo fissato in tariffa doganale comune)

Commissione può determinare prodotti agricoli trasformati soggetti ad aliquota di dazio di tariffa doganale comune ad importazione, cui applicato dazio addizionale. Al fine di evitare effetti dannosi sui mercati UE se importazioni avvengono a prezzo inferiore al prezzo comunicato da UE a Organizzazione mondiale commercio (prezzo limite) o volume di importazione realizzato in 1 anno superi determinato volume (volume limite)

Non applicati dazi addizionali ad importazioni se sussiste rischio di turbative al mercato UE o se effetti di tali dazi appaiono sproporzionati rispetto ad obiettivo perseguito.

Prezzi ad importazione determinati in base a prezzi CIF ad importazione di partita verificati in base a prezzi rappresentativi del prodotto sul mercato mondiale o mercato di importazione del prodotto in UE. Prezzi limite pubblicati su G.U.CE

Volume limite determinato in base ad opportunità di accesso al mercato, definite come importazioni in percentuale del corrispondente consumo interno di 3 anni precedenti in cui ritenuti probabili effetti pregiudiziali

Commissione adotta atti per:

a) determinare prezzo ad importazione e presentazione di prove documentali;

b) fissare prezzi rappresentativi e volumi limite ai fini di applicazione dazio addizionali;

c) fissare livello dei dazi addizionali ad importazione secondo accordi internazionali conclusi

Importazione per immissione in libera pratica di ovoalbumina e lattoalbumina subordinata a presentazione di licenza di importazione se questa necessaria per sorveglianza commercio di tali prodotti. Stato membro rilascia licenze a qualsiasi richiedente UE a prescindere da luogo di stabilimento. Rilascio di licenza valida in tutta UE ed immissione in libera pratica di merci subordinate a:

1)       condizioni quali origine e provenienza del prodotto interessato e presentazione di documento emesso da Paese Terzo od Organismo attestante origine, provenienza, autenticità, caratteristiche qualitative dei prodotti;

2)       costituzione di cauzione a garanzia che operatore importi prodotti durante periodo di validità della licenza. Cauzione incamerata se prodotti non importati entro tale periodo, salvo caso che mancata importazione dovuta a causa di forza maggiore o se quantitativo importato nel periodo ed entro livello di tolleranza.

Commissione può adottare atti delegati relativamente a:

a) importazione di ovoalbumina e lattoalbumina subordinata a presentazione licenza;

b) diritti ed obblighi derivati da licenza di importazione e suoi effetti giuridici;

c) tolleranza su quantità indicata in licenza o in cui questa riportata origine in merito ad obbligo di importazione;

d) rilascio di licenza ed immissione in libera pratica subordinate a presentazione documento emesso da Paese Terzo o suo Organismo attestante origine, provenienza, autenticità;

e) trasferimento licenza di importazione;

f) casi in cui presentazione licenza non necessaria;

g) rilascio di licenza subordinata a costituzione di cauzione

Commissione adotta atti di esecuzione riguardanti:

a) formato e contributo di licenza di importazione;

b) presentazione domanda di licenza di importazione, rilascio ed uso di queste;

c) periodo di validità di licenza di importazione, importo di cauzione da costituire, procedura di presentazione;

d) prova da fornire che prescrizioni per uso di tali licenza sono state rispettate;

e) livello di tolleranza riguarda rispetto obbligo di importare/esportare quantitativo in licenza;

f) rilascio licenza sostitutiva o duplicato;

g) trattamento di licenza da parte Stati membri e scambio di informazioni necessario a gestione del regime, compresa assistenza amministrativa tra Stati membri.

Se accordo internazionale prevede riduzione che porta a graduale eliminazione dei dazi ad importazione per prodotti agricoli trasformati e definisce prodotti ammissibili a tali riduzioni, quantitativi di merci, valore di eventuali quote cui applicate tali riduzioni, metodo di calcolo dei suddetti quantitativi o valori o fattori determinanti riduzione di elemento agricolo nei dazi addizionali su zucchero e farine soggetti a riduzione progressiva che conduce ad eliminazione graduale. Riduzione o eliminazione graduale di elementi agricoli e dazi addizionali su zucchero e farine determinati in base a: quantitativo di prodotti agricoli elencati in Allegato V pubblicato su G.U.CE 150/13 effettivamente utilizzato nella fabbricazione di prodotti trasformati; dazi applicabili a prodotti agricoli precedenti utilizzati per calcolo di elemento agricolo ridotto (dazi addizionali su zucchero e farine in caso di accordi commerciali preferenziali)

Commissione definisce: elenco di prodotti agricoli di cui ad Allegato V utilizzabili nella fabbricazione di prodotti agricoli trasformati di cui sopra; quantitativi equivalenti e norme di conversione; elementi necessari per calcolo di elemento agricolo ridotto e dazi addizionali ridotti su zucchero e farine; metodi di calcolo; quantità trascurabili per cui elementi agricoli ridotti e dazi addizionali per zucchero e farine fissati a 0. In merito ad accordi internazionali conclusi.

Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono:

a) quantitativi fissi di prodotti agricoli utilizzabili per fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati;

b) quantitativi di prodotti agricoli utilizzabili nella fabbricazione di prodotti trasformati per cui non è possibile definire quantità fisse di prodotti agricoli specifici;

c) requisiti documentali

Contingenti tariffari per importazione di prodotti agricoli trasformati e loro immissione in libera pratica nella UE derivanti da accordi internazionali conclusi sono aperti e gestiti da Commissione, in modo da evitare discriminazioni tra operatori, tenendo conto di fabbisogno di approvvigionamento di mercato UE. Contingenti gestiti in base a metodi di ripartizione basati su:

a) ordine cronologico di presentazione domanda (principio “primo arrivato, primo servito”);

b) in proporzione a quantitativi richiesti nella domanda (metodo esame simultaneo);

c) flussi commerciali tradizionali (metodo operatori tradizionali/nuovi arrivati)

Commissione adotta atti delegati che stabiliscono:

a) condizioni di ammissibilità che operatore deve soddisfare per presentare domanda di accesso al contingente tariffario stabilito da accordo internazionale;

b) norme concernenti diritto al trasferimento diritti tra operatori, con eventuali limitazioni al trasferimento nell’ambito di gestione del contingente tariffario;

c) disposizioni che subordinano partecipazione al contingente tariffario alla presentazione di licenze di importazione e costituzione di cauzione;

d) specifiche caratteristiche, requisiti, limitazioni applicabili a contingente tariffario;

e) obblighi per Autorità competenti di Stati membri al rilascio, su richiesta e previo adeguato controllo di documento attestante “soddisfatte condizioni per prodotti che ove esportati possono beneficiare di regime speciale di importazione in Paese Terzo”. Determinati contenuto, forma, rilascio, uso di tale documento;

f) contingenti tariffari annui, eventualmente scaglionati nel corso di anno, e metodo di gestione da applicare;

g) procedure da applicare disposizioni specifiche previste da accordo che adotta regime di importazione old esportazione riguardanti in particolare: garanzie circa natura, provenienza, origine di prodotti; riconoscimento del documento che consente di verificare garanzie; presentazione documento emesso da Paese esportato; destinazione ed uso di prodotti;

h) periodo di validità di licenze di importazione;

i) procedure specifiche per costituire cauzione e suo impatto;

j) impiego di licenze di importazione da presentare e misure specifiche riguardanti condizioni in cui presentate domande di importazione ed autorizzazione concessa in ambito di contingente tariffario;

k) requisiti documentali;

l) procedure volte ad evitare superamento quantitativi disponibili del contingente tariffario, fissando coefficiente di attribuzione ad ogni domanda se richieste eccessive o sospendendo presentazione domanda;

m) rassegnazione quantitativi non utilizzati del contingente tariffario

Commissione adotta, anche su richiesta di Stato membro o di propria iniziativa, misure di salvaguardia contro importazione in UE di prodotti agricoli trasformati, di cui ad accordi internazionali conclusi o applicati in via provvisoria da UE. In casi debitamente giustificati, Commissione adotta atti immediatamente applicabili. Se Commissione intende revocare o modificare misure di salvaguardia adottate, emana nuove disposizioni al riguardo

In caso di merci non comprese in Allegato I ottenute da prodotti agricoli elencati in Allegato III pubblicato su G.U.CE 150/16 in regime di perfezionamento attivo, condizioni economiche sono rispettate a seguito presentazione di certificato di perfezionamento attivo per tali prodotti da rilasciare per prodotti agricoli utilizzati nella fabbricazione di merci non comprese in Allegato I entro limiti dei quantitativi determinati da Commissione tramite valutazione comparata dei limiti di bilancio per restituzione ad esportazione di merci “non comprese in Allegato I e fabbisogno di spesa previsto per restituzione ad esportazione per tali merci”, tenendo conto:

a) volume stimato di esportazione di merci non comprese in Allegato I;

b) situazione dei relativi prodotti di base sul mercato sul mercato UE e su quello mondiale;

c) fattori economici e normativi (quantitativi rivisti a seguito di loro evoluzione)

Stato membro rilascia certificato di perfezionamento, valido in tutta UE, a qualsiasi richiedente stabilito in UE, a prescindere da luogo di stabilimento.

Al riguardo Commissione può adottare atti relativi a:

a) elenco dei prodotti agricoli utilizzati nella fabbricazione di merci non comprese in Allegato I per cui possibile rilasciare certificati di perfezionamento attivo;

b) diritti derivanti da certificato di perfezionamento attivo e suoi effetti giuridici;

c) trasferimento dei diritti da certificato di perfezionamento attivo tra operatori;

d) norme necessarie ai fini di affidabilità ed efficienza del regime dei certificati di perfezionamento attivo in relazione ad autenticità di certificato, al relativo trasferimento e sue restrizioni;

e) definizione di quantità di prodotti agricoli per cui rilasciati certificati di perfezionamento;

f) formato e contenuto di domande di certificati di perfezionamento attivo;

g) formato, contenuto e periodo di validità del certificato di perfezionamento attivo;

h) documenti necessari e procedura per invio domanda e rilascio di certificato di perfezionamento attivo;

i) gestione dei certificati di perfezionamento attivo da parte di Stati membri;

j) procedura riguardante assistenza amministrativa tra Stati membri;

k) limitazione, in caso di richieste eccedenti, quantitativi per cui possibile rilasciare certificati di perfezionamento attivo o respingimento o sospensione presentazione domina per prodotto interessato

Se mercato UE subisce o rischia di subire perturbazioni a causa del regime di perfezionamento attivo, Commissione può adottare atti esecutivi, anche su richiesta di Stato membro, volti a sospendere, in tutto od in parte, tale regime per ovoalbumina e lattoalbumina entro 5 giorni lavorativi da richiesta di Stato membro

Restituzione ad esportazione si ha quando esportate merci non comprese in Allegato I, con esclusione di: merci importate non comprese in Allegato I considerate in libera pratica e successivamente riesportate; importazioni di cereali, riso, latte e prodotti lattiero caseari, uova immessi in libera pratica ed esportate dopo trasformazione o incorporazione in merci non comprese in Allegato I. Restituzioni determinate da Autorità competente di Stato membro in base a composizione di merci esportate con tassi di restituzione fissati per ogni prodotto in base a prodotti agricoli non elencati in Allegato I pubblicato su G.U.CE 150/14 ottenuti da prodotti di base o ad essi assimilati o prodotti derivati da lavorazione di prodotti di base.

Se richiesto da accordi internazionali Autorità competenti di Stato membro rilascia, su richiesta di interessati, certificato attestante che restituzioni ad esportazione pagate riguardo a data merce non compresa in Allegato I esportata verso destinazioni specifiche

Al riguardo Commissione può definire:

a) norme su caratteristiche di merci non comprese in Allegato I da esportare e prodotti agricoli usati per loro fabbricazione;

b) norme per determinare restituzioni ad esportazione per prodotti esportati previa trasformazione in merci non comprese in Allegato I;

c) norme su prove da fornire circa composizione di merci non comprese in Allegato I esportate;

d) norme richiedenti dichiarazione di uso di determinati prodotti agricoli importati;

e) norme su assimilazione a prodotti di base di prodotti agricoli non elencati in Allegato III e su determinazione del quantitativo di riferimento di ogni prodotto di base;

f) applicazione dei tassi di restituzione se caratteristiche di componenti dei prodotti e delle merci non comprese in Allegato I debbono essere prese in considerazione al fine del calcolo di restituzione ad esportazione;

g) calcolo di restituzione ad esportazione per i prodotti di base, prodotti derivanti da trasformazione di questi, prodotti a questi assimilati;

h) assimilazione a prodotti di base dei prodotti non elencati in Allegato III;

i) determinazione per ogni prodotto di base del quantitativo di riferimento che serve come base per fissare restituzione ad esportazione secondo quantità di prodotto effettivamente impiegato nella fabbricazione di merci esportate su base forfetaria;

j) domanda, rilascio e gestione dei certificati di restituzione;

k) trattamento da riservare a scomparsa di prodotti e perdita quantitative durante processo di produzione e trattamento di sottoprodotti;

l) procedura per dichiarare prova da fornire di composizione di merci non comprese in Allegato I esportate necessarie ad attuazione dir egime di restituzione ad esportazione;

m) prova semplificata da fornire per arrivo a destinazione in caso di restituzione differenziate per destinazione;

n) applicazione a restituzione ad esportazione per merci non comprese in Allegato I

Restituzioni ad esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese in Allegato I concesse a seguito di presentazione domanda di certificato di restituzione valido al momento di esportazione. Piccoli esportatori che presentano domanda per importi limitati, troppo esigui per essere coperti da certificati di restituzione e non mettono a rischio vincoli di bilancio UE sono esentati dal presentare suddetti certificati (somma di tali esenzioni inferiore a importo stanziato per piccoli esportatori). Stato membro rilascia certificato di restituzione, valido in tutto il territorio UE, a qualsiasi richiedente stabilito in UE

Tasso di restituzione + quello applicato giorno in cui dichiarazione di esportazione di merci non comprese in Allegato I accertata da Autorità doganale, salvo per domande di fissazione anticipata del tasso di restituzione inviata al momento di invio domanda di certificato, o giorno in cui tale certificato concesso, o in qualsiasi momento dopo tale data, purché prima di periodo di validità del certificato stesso. Restituzioni per merci non comprese in Allegato I sono concesse in base a:

a) tassi di restituzione da applicare per prodotti di base incorporati in merci non comprese in Allegato I se tassi di restituzione non fissati in anticipo

b) tassi di restituzione fissati in anticipo per prodotti di base incorporati in tali merci

Rilascio di certificati di restituzione subordinato a costituzione di cauzione atta a garantire che operatore presenti domande di restituzione ad Autorità competente di Stato membro interessato per esportazione di merci non comprese in Allegato II effettuata entro periodo di validità del certificato di restituzione

Cauzione incamerata, in tutto od in parte, se restituzione ad esportazione non richiesta o richiesta solo in parte per esportazioni eseguite nel periodo di validità del certificato. In deroga cauzione non incamerata se:

a) a causa di forza maggiore merci non esportate o esportate solo in parte o restituzione ad esportazione non richiesta o richiesta solo in parte

b) importi di restituzione non richiesti rimangono nell’ambito di tolleranza

Commissione può fissare:

–          norme concernenti diritti ed obblighi derivanti da certificato di restituzione, compresa garanzia che restituzioni ad esportazione saranno pagate ed obbligo di fare domanda di restituzione ad esportazione per prodotti agricoli esportati previa trasformazione di merci mon comprese in Allegato I

–          norme su trasferimento di certificati di restituzione o limitazioni a loro trasferimento

–          casi in cui non richiesta presentazione di certificato di restituzione, tenendo conto finalità di operazione, relativi importi concedibili a piccoli esportatori

–          casi in cui non richiesta costituzione di cauzione

–          norme su livello di tolleranza, tenendo conto necessità di rispettare vincoli di bilancio

Commissione adotta atti di esecuzione per definire:

–          modalità di presentazione, formato, contenuto domanda di certificato di restituzione

–          formato, contenuto e periodo di validità del certificato di restituzione

–          procedura per presentazione della domanda, nonché periodo per rilascio di certificato di restituzione e loro uso

–          procedura per costituire cauzione e suo ammontare

–          livello di tolleranza, tenendo conto necessità di rispettare vincoli di bilancio

–          mezzi di prova attestanti rispetto degli obblighi previsti

–          trattamento dei certificati di restituzione da parte di Stati membri e scambio di informazioni necessario ai fini di gestione del regime, comprese procedure riguardanti assistenza amministrativa tra Stati membri

–          fissazione importo complessivo stanziato per piccoli esportatori e soglia individuale di esenzione da invio certificato di restituzione

–          rilascio certificati di restituzione

–          rilascio certificati sostitutivi della restituzione

–          limitazione di importi per cui rilasciato certificato di restituzione, respingendo importi richiesti in eccesso om sospendendo presentazione domande

Commissione può adottare atti esecutivi in merito a misure relative ad esportazione di prodotti agricoli compresi in Allegato III aventi forme di tasse od oneri, o ad esportazione di merci non comprese in Allegato i ad elevato contenuto di prodotto agricolo che “siano verosimilmente di ostacolo al conseguimento delle scopo di tali misure”, purché rispettati obblighi derivanti da accordi internazionali. Misure adottate di urgenza “per far fronte o evitare turbative di mercato”. Se accordo internazionale lo prevede dazio applicabile ad importazione di prodotti agricoli sostituito da importo stabilito in base a differenza tra prezzi agricoli praticati in UE e quelli praticati nel Paese interessato o da compensazione nei confronti di prezzo stabilito in modo congiunto per Paese in questione. In tal caso importi da pagare su esportazioni nel Paese interessato determinato congiuntamente e in base ad elemento agricolo del dazio di importazione. Commissione adotta atti esecutivi in caso:

–          fissato dazio applicabile e relativi importi da pagare su esportazioni in Paesi interessati;

–          garantito che prodotti agricoli trasformati dichiarati ad esportazione sotto regime preferenziale non esportati sotto regime non preferenziale o viceversa

Ai fini applicazione regime di scambi determinati prodotti agricoli trasformati mediante analisi dei loro elementi costitutivi. Commissione adotta atti esecutivi per fissare:

–          metodi di analisi quantitativa e qualitativa

–          disposizioni tecniche necessarie per identificarli

–          procedure per relativa classificazione dei diversi codici

Commissione adotta atti esecutivi per adottare Allegasti di Reg. 510/14, compresa soppressione o inclusione di prodotti agricoli trasformati e merci non comprese in Allegato I in base ad accordi internazionali conclusi

Stati membri sono tenuti su richiesta di Commissione ad inviare seguenti informazioni:

a) importazioni di prodotti agricoli trasformati;

b) esportazioni di merci non comprese Allegato I;

c) domande rilascio ad uso di certificati di perfezionamento attivo per prodotti agricoli senza esame di condizioni economiche;

d) domande rilascio ed uso dei certificati di restituzione;

e) pagamenti e rimborsi delle restituzioni ad esportazioni per merci non comprese in Allegato I;

f) misure amministrative di esecuzione

Se restituzioni ad esportazione richieste in Stato membro diverso da quello di produzione occorre comunicare a tale Stato informazioni su produzione e composizione di merci

Commissione può inoltrare le informazioni di cui sopra a tutti gli Stati membri

Commissione può adottare ati esecutivi in merito a:

–          natura e tipologia delle informazioni da notificare;

–          categorie dei dati da trattare, periodi massimi di conservazione e finalità del trattamento, in particolare in caso di pubblicazione dei dati e loro trasferimento a Paesi Terzi

–          diritti di accesso ad informazioni nel rispetto della privacy;

–          condizioni da rispettare ai fini di pubblicazione dei dati;

–          metodi di comunicazione delle informative con relativi dettagli di comunicazione;

–          modalità di gestione delle informazioni da comunicare, loro contenuto, forme, periodicità, frequenza, scadenze di comunicazione;

–          modalità di trasmissione e messa a disposizione di informazioni e documenti a Stati membri, Parlamento, Consiglio, Organizzazioni internazionali, Autorità competenti di Paesi Terzi, pubblico garantendo privacy

Commissione può decidere di adottare atti riguardanti soglia sotto la quale Stato membro può non applicare importi da riscuotere o concedere (soglia fissata ad un livello tale per cuicosti amministrativi di applicazione importi sproporzionali rispetto ad importo riscosso o concesso)

Commissione nell’adottare atti esecutivi deve tenere conto di obblighi internazionali e normative UE in ambito sociale, ambientale e benessere animale, nonché esigenze di monitorare “evoluzione di scambi e sviluppi sui mercati, esigenze di corretta gestione di mercato ed esigenze di ridurre oneri amministrativi”

Potere di delega a Commissione per periodo di 7 anni (fino a 20/5/2021), prorogabile di 7 anni, salvo che Parlamento europeo o Consiglio non si oppongono al più tardi 3 mesi prima di scadenza. Delega sempre revocata da Parlamento europeo o Consiglio, con effetti decorrenti da giorno successivo a pubblicazione in G.U.CE senza pregiudicare validità atti emanati. Non appena atto adottato, Commissione informa Parlamento europeo e Consiglio, che può sollevare obiezioni entro 2 mesi (termine prorogabile di 2 mesi). Atti delegati di urgenza entrano in vigore immediatamente e si applicano fino a quando non sollevate obiezioni da parte di Parlamento europeo o consiglio (In tal caso Commissione abroga subito atto). Commissione, almeno 9 mesi prima di scadenza, elabora una relazione su esercizio della delega.

Commissione assistita da Comitato per organizzazione comune di mercato

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