ASSICURAZIONE ESPORTAZIONI (D

ASSICURAZIONE ESPORTAZIONI (D.Lgs. 143/98; Legge 204/08)  (export13)

Soggetti interessati:

Imprese che eseguono operazioni all’estero.

Iter procedurale:

SACE ha il compito di rilasciare garanzie, o assumere in assicurazione rischi di “carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio” a favore di:

1)          operatori nazionali e loro controllate e collegate estere nella loro attività con estero;

2)          imprese estere “relativamente ad operazioni che siano di rilievo strategico per economia italiana sotto i profili dell’internazionalizzazione, sicurezza economica e attivazione di processi produttivi ed occupazionali in Italia”;

3)          banche estere od operatori finanziari italiani od esteri, qualora rispettosi dei “principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione, operatività per crediti concessi sotto ogni forma e destinati al finanziamento di tali attività”;

4)          Enti ed imprese italiani od esteri, con cui conclusi accordi di riassicurazione e coassicurazione, o contratti di copertura dal rischio assicurativo a condizioni di mercato;

5)          soggetti pubblici o privati, con cui stipulare convenzioni per agevolare rapporti con utenti in merito ad assistenza ad operatori, raccolta documenti, espletamento fase istruttoria. 

SACE, per agevolare rapporti con utenti, può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento a FINEST per “sportello di sviluppo e di assistenza tecnica agli operatori economici”.

In particolare SACE interviene in caso di:

–               mancato recupero dei costi per interruzione produzione per periodo di 6 mesi consecutivi

–               credito, qualora non ottenuto pagamento totale o parziale crediti dovuti entro 3 mesi da scadenza

–               mancata o ritardata restituzione parziale o totale di cauzioni, depositi, anticipazioni

–               escussione delle fidejussioni per cause indipendenti da inadempienze contrattuali degli operatori nazionali

–               distruzione o danneggiamento beni connessi ad operazioni assicurate

–               requisizione, confisca o altro atto autoritario dello Stato estero che impedisce libera disponibilità dei beni esportati

–               investimento all’estero dell’impresa (compreso quello senza fini di lucro) per perdita di capitale investito o perdite di esercizio

–               variazione corso dei cambi per contratti stipulati in valuta estera o per gare di appalto

–               variazioni prezzi internazionali merci

–               mancato rimborso di finanziamento, od altre agevolazioni creditizie, o prestiti obbligazionari, o titoli di debito od altri strumenti finanziari concessi da banche ad operatori nazionali o società estere a questi collegati, a fronte di esportazioni di merci o servizi, esecuzione lavori, studi preparatori, acquisti di beni strumentali, materie prime o semilavorati necessari per approntamento dei beni destinati ad esportazione o ad operazioni di investimento all’estero.

Eventi generatori di sinistri riconosciuti da SACE sono:

1)          insolvenza del debitore privato o del suo garante

2)          inadempimento del debitore o del garante da impegni contrattuali, compreso pagamento

3)          risoluzione arbitraria di sospendere o revocare contratto commerciale o rifiutare accettazione di merci e servizi

4)          decisione Paese estero che: ostacola esecuzione contratto commerciale, decide nazionalizzazione, espropria senza adeguato indennizzo, confisca o sequestra a danno impresa italiana, modifica in modo unilaterale accordi sottoscritti con impresa o accordi generali di protezione, determina cambiamento di normativa

5)          moratoria generale decisa da Paese debitore

6)          mancato trasferimento valutario dovuto ad eventi politici o problemi economici o disposizioni legislative intervenute nel Paese Terzo

7)          mancato rispetto o modifica di impegni contrattuali sottoscritti nel contesto di investimenti all’estero

8)          disposizioni legali di liberatoria dichiarati nel Paese Terzo, anche se importo versato per fluttuazione cambi non copre più importo del debito

9)          decisioni in Italia od Organismo internazionale nei confronti Paese Terzo (v. divieto di esportazione per embargo politico)

10)     cause di forza maggiore, quali guerra, rivoluzione, tumulti civili, terrorismo, inondazione, terremoto

SACE può assicurare:

a)          esportazione di merci, prestazione di servizi, esecuzione di studi e progettazione

b)          esecuzione lavori all’estero “e opere previsionali ad esso inerenti”

c)          crediti a breve, medio, lungo termine concessi da Istituti bancari italiani o esteri per finanziare esportazioni italiane, prestazioni servizi, esecuzioni lavori, studi o progettazioni

d)          crediti finanziari concessi da Istituti bancari italiani ed esteri destinati a rifinanziare debiti Stati esteri nei confronti dei soggetti italiani

e)          finanziamenti accordati da banche italiane ed estere a fronte di esportazione di merci, servizi, esecuzione di lavori o studi, acquisti di materia prima o semilavorati, purchè tali operazioni risultano coperte da garanzia

f)            prestazione di fidejussioni, cauzioni, depositi necessarie per partecipare a gare appalto, o per effettuare investimenti, o garantire buon esito contratto di fornitura, o a fronte di pagamenti anticipati, o in sostituzione di trattenute a garanzia

g)          investimenti all’estero rappresentati da apporti di capitali, beni strumentali, tecnologie, licenze, brevetti, servizi progettazione, direzione lavori destinati a costituire nuove imprese o sviluppare imprese esistenti

h)          locazioni anche finanziarie

i)            depositi all’estero per vendita prodotti nazionali o partecipazione a fiere e mostre

j)            crediti derivati da sottoscrizione prestiti obbligazionari esteri. Garanzia concessa ai portatori titoli

Nel caso di lavori all’estero o commercializzazione prodotti svolti da impresa estera, garanzia concessa solo per la quota dell’impresa italiana partecipante in questa.

Istituto in sostituzione assicurazione può rilasciare garanzie fidejussorie.

Se credito ceduto in parte a banca estera, SACE può “proseguire rapporto assicurativo con banca cessionaria”.

Da data pagamento, SACE “è surrogato nel rapporto assicurativo nei limiti della quota per cui è stato liquidato indennizzo”. Istituto inoltre “è costituito mandatario per eventuale restante quota ed ogni altro diritto discendente o connesso a sinistro indennizzato”. Ministero può consentire “transazione o cedere diritti, propri o di terzi, anche a valore inferiore rispetto a quello nominale”, salvo chiedere preventivo assenso di operatori economici da indennizzare entro certi limiti.

Entità aiuto:

Stanziamenti necessari per pagamento indennizzi non coperti da proventi attività SACE e incrementare fondo di riserva fissati in Legge Finanziaria.

Legge stabilisce che per anno 2009 SACE può assumere impegni assicurativi fino a 5.000.000.000 EUR per garanzie di durata inferiore a 24 mesi e fino a 12.000.000.000 EUR per garanzie di durata superiore a 24 mesi, comunque non oltre 30% “quota massima della copertura assicurativa destinata a finanziamenti, prestiti obbligazioni, titoli di debito ecc. connessi al processo di internazionalizzazione delle imprese italiane”. 

Impegni assicurativi SACE, distinti per garanzie di durata superiore od inferiore a 24 mesi, garantiti da Stato nei limiti fissati da CIPE, nell’ambito del piano annuale (approvato entro 30 Giugno), tenendo conto esigenze di internazionalizzazione e flussi di esportazione, rischi di mercato, incidenza su bilancio di Stato.

Termine per opposizione dei creditori nei confronti attività SACE è di 30 giorni

 

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