CONTROLLO SU PRODOTTI AGRICOLI EXPORT

CONTROLLI SU PRODOTTI AGRICOLI EXPORT (Reg. 2090/02)  (export10)

Soggetti interessati:

Chiunque intende esportare in regime di agevolazione (Restituzione ad esportazione) prodotti agricoli, con esclusione di quelli destinati ad aiuto comunitario nazionale o comunitario

Iter procedurale:

Stato membro sottopone a controllo fisico (Verifica della corrispondenza tra dichiarazione di esportazione e merce in termini di quantità, natura, caratteristiche di questa) e controllo di sostituzione su almeno 5% merce esportata (Se presso Ufficio doganale circola meno di 20 dichiarazioni di esportazione/anno/settore occorre procedere ad almeno 1 controllo. Se esportazione riguarda non più di 2 settori merceologici e meno di esportatori, Ufficio doganale può ridurre controlli a 2% per settore), escludendo da calcolo dichiarazioni di esportazione inferiori a 500 kg. per cereali o riso, 1.000 kg. per ortofrutticoli, 500 kg. per altri prodotti o con restituzione inferiore a 200 EUR.

Controllo eseguito da Ufficio doganale di esportazione adottando seguenti procedure:

–          esportazione prodotti alla rinfusa: Ufficio doganale accerta quantità con sistema di pesatura automatica, mentre natura e caratteristiche del prodotto mediante sondaggi rappresentativi. Accertare che impianti di pesatura muniti di idonei sigilli, partite effettivamente caricate su mezzo di trasporto, dati indicati su libretto pesatura corrispondenti a quanto riportato in dichiarazione, mezzo di trasporto chiuso in modo da non consentire storni di merce;

–          esportazione prodotti confezionati (sacchi, scatole, bottiglie …) Ufficio doganale procede a pesatura del singolo contenitore ed accertamento natura e caratteristiche prodotto mediante sondaggi rappresentativi. Ufficio doganale può prelevare campione di merce per accertare se vi è stata sostituzione;

–          esportazione merce trasformata. Oltre a controlli su contenitori in termini di peso, natura e caratteristiche verificare anche formula di fabbricazione con quella fornita da trasformatore.

In caso di dubbi su qualità sana, leale e mercantile dell’alimento, Ufficio doganale esegue analisi di laboratorio per accertare rispondenza sanitaria e fitosanitaria della merce.

Controllo di cui esportatore sia stato preavvertito non conta, salvo caso di verifiche su contabilità impresa.

Analisi di laboratorio eseguite pure se restituzione ad esportazione solo per 1 componente dell’alimento esportato.

Stato programma controlli a campione previa analisi dei rischi. Controlli solo su 50% partita se destinata a vendita all’ingrosso purchè esportata da stesso soggetto che negli ultimi 6 mesi non è incorso in nessuna sanzione di entità superiore a 200 EUR. Se da analisi emerge difformità merce che comporta sanzione superiore a 200 EUR, controllo su tutti i campioni nei 6 mesi successivi

Ufficio doganale predispone strumenti per accertare se raggiunto almeno 5% campioni controllati (v. Esame numero dichiarazione di esportazione, numero controlli fisici attuati).

Al termine controllo mezzi trasporto merce sigillati in modo che non vi sia modifiche composizione merce tra Ufficio doganale di esportazione ed Ufficio doganale di uscita da Comunità od Ufficio doganale di destinazione.

Se Ufficio doganale di uscita o di destinazione constata che sigilli apposti alla partenza sono stati rimossi senza controllo doganale è necessario eseguire controllo di sostituzione specifico a vista mediante controllo fisico della merce

Per ogni controllo redatto verbale indicando: data e nome funzionario. Verbale conservato per almeno 3 anni dopo esportazione presso Ufficio doganale.

Su esemplare T5 che scorta la merce riportare dicitura “Reg. CE 386/70” se Ufficio doganale ha eseguito controllo fisico della merce o “Reg. CE 2298/01” se trattasi di esportazione per aiuto alimentare.

In caso di pagamento anticipato della restituzione controllo fisico attuato ad entrata, o durante periodo di magazzinaggio, o dopo trasformazione se restituzione concessa per prodotto trasformato, o a decorrere da accettazione dichiarazione di esportazione se restituzione accordata per una o più materia di base di un prodotto trasformato.

Se controllo eseguito da Ufficio doganale diverso da quello di uscita quest’ultimo esegue controllo di sostituzione in base ad analisi dei rischi (Numero minimo dei controlli pari a numero giorni in cui prodotti che beneficiano di una restituzione all’esportazione escono dal territorio doganale della Comunità). Se applicati su contenitori bolli veterinari o sigilli doganali, controlli di sostituzione eseguiti solo in caso di sospetto di frode. Controllo di sostituzione comprende esame di corrispondenza tra merce e documento di accompagnamento (se ciò non possibile, prelievo campione da far analizzare riportando su esemplare T5 dicitura “prelievo campione”). A conclusione di ogni controllo di sostituzione redatto verbale, recante data e firma funzionario, archiviato per 3 anni presso Ufficio doganale di uscita o di destinazione. Ufficio doganale di uscita adotta metodi che consentono di accertare in qualsiasi momento numero dichiarazioni di esportazioni prese in considerazione e numero controlli di sostituzione eseguiti, nonché comunica ad Autorità competenti esito controllo (Riportare formula “risultati di analisi conforme” oppure risultato analisi se questa non corrisponde a prodotto dichiarato). In caso di irregolarità, AGEA informa Ufficio doganale che riporta su esemplare T5 dicitura “Domanda di applicazione dell’articolo 10, paragrafo 7 del Reg. CE 2090/02”.

Stati membri entro 1 Maggio inviano a Commissione CE relazione di valutazione in merito efficacia controlli eseguiti  e procedure adottate per selezionare merci da controllare.

 

 

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