FORMAGGI DA SPALMARE (Reg

FORMAGGI DA SPALMARE (Reg. 577/97, 1308/13,)  (formag10)

Soggetti interessati:

Chiunque intende detenere e vendere prodotti a base di:

1)       grassi lattieri, cioè prodotti presentati in forma di emulsione solida e malleabile ottenuti solo da latte e/o prodotti lattiero caseari di cui grassi costituiscono “parte valorizzante essenziale a cui eventualmente aggiunte altre sostanze durante lavorazione, purché non sostituenti in tutto od in parte, un qualsiasi costituente del latte”, quali:

·         burro: prodotto con tenore minimo di grassi lattieri compreso tra 80% e 90%, tenore massimo di acqua di 16% ed estratto secco non grasso di 2%

·         burro tre quarti: prodotto con tenore di grassi compreso tra 60% e 62%

·         burro metà: prodotto con tenore di grassi lattieri compreso tra 39% e 41%

·         grasso lattiero da spalmare: prodotto con tenore di grassi lattieri inferiori a 39%, o compresi tra 41% e 60£, o compresi tra 62% e 80%     

2)       grassi, cioè prodotti che si presentano sotto forma di emulsione solida e malleabile, principalmente di grassi in acqua ottenuti con grassi vegetali e/o animali solidi e/o liquidi idonei al consumo umano con tenore di grassi di origine lattiera inferiore a 3%, quali:

·         margarina: prodotto ottenuto da grassi vegetali e/o animali con tenore di grassi compreso tra 80% e 90%

·         margarina tre quarti: prodotto ottenuto da grassi animali e/o vegetali con tenore di grassi compreso tra 60% e 62%

·         margarina metà: prodotto ottenuto da grassi animali e/o vegetali con tenore di grassi compreso tra 35% e 41%

·         grasso da spalmare: prodotto ottenuto da grassi vegetali e/o animali, aventi tenore di grassi inferiore a 39%, o compreso tra 41% e 60%, o compreso tra 62% e 80%    

3)       grassi composti da prodotti vegetali e/o animali, cioè prodotti che si presentano sotto forma di emulsione solida o malleabile, principalmente di grassi in acqua ottenuti da grassi vegetali e/o animali solidi e/o liquidi idonei al consumo umano con tenore di grassi lattieri compreso tra 10% e 80% quali:

·         melange: prodotto ottenuto da miscela di grassi vegetali e/o animali con tenore di grassi compreso tra 80% e 90%

·         tre quarti o melange: prodotto ottenuto da miscela di grassi vegetali e/o animali con tenore di grassi compreso tra 60% e 62%

·         metà melange: prodotto ottenuto da miscele di grassi vegetali e/o animali con tenore di grassi compreso tra 39% e 41%

·         miscela di grassi da spalmare: prodotto ottenuto da miscela di grassi vegetali e/o animali con tenore di grassi inferiore a 39%, compreso tra 41% e 60%, compreso tra 62% e 80%

Stato membro può adottare livelli di qualità diversi per grassi da spalmare, tenendo conto materie prime utilizzate, caratteristiche organolettiche dei prodotti, loro stabilità fisica e microbiologica. Tali Stati assicurano comunque che prodotti di altri Stati membri conformi a disposizioni nazionali possono usare diciture attestanti conformità ai suddetti criteri         

Iter procedurale:

A partire da 1/1/1997 prodotti venduti direttamente a consumatore finale, ospedali, mense, ristoranti, altre collettività riportando su etichette:

1)       denominazione di vendita del prodotto;

2)       tenore medio di peso di grassi totali e componenti di grassi animali, vegetali in ordine decrescente di peso. Tenore medio di grassi non può discostarsi di + o – 1% da percentuale dichiarata. Controllo svolto mediante prelievo di 5 campioni da partita ed effettuando media comparata con tenore grassi dichiarato. Singolo campione non può discostarsi di + o – 2%, salvo che differenza tra valore minimo e massimo dei campioni si mantiene inferiore a 4 punti percentuali. Risultato comparato con tenore grassi dichiarato;

3)       percentuale di sale riportata in elenco ingredienti;

4)       eventuale specie di pianta e/o animale da cui provengono prodotti o metodi di trasformazione o indicazioni relative all’origine geografica, purché non incompatibili con Reg. CE 2081/92 e 2082/92;

5)       termine “vegetale” ammesso se prodotto contiene solo grassi di origine vegetale con tolleranza del 2% per presenza di grassi di origine animale;

6)       ammessa aggiunta dicitura “a tenore di grassi” o “alleggerito” per prodotti con tenore d grassi compreso tra 41% e 62% ed “a basso tenore di grassi” o “light” o “leggero” per prodotti con tenore di grassi inferiore a 41%. Vietate diciture che suggeriscono un tenore di grasso diverso da quello indicato.

Prodotti importati debbono essere conformi a disposizioni di cui sopra.

Stati membri individuano Organismi di controllo per verificare regolare applicazione delle norme e qualità del prodotto commercializzato, valutando “materie prime utilizzate, caratteristiche organolettiche dei prodotti, loro stabilità fisica e microbiologica”, rispondenza a tenore medio di grassi dichiarato.

Stati membri comunicano  Commissione Europea sanzioni previste in caso di irregolarità

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