EXPORT CARNI AVICOLE

EXPORT CARNI AVICOLE (Reg. 90/11)  (avicun09)

Soggetti interessati:

Persona fisica o giuridica che dimostra al momento invio domanda di esercitare da almeno 12 mesi attività commerciale nel settore del pollame con esclusione “commerciante al dettaglio o ristoratore che vende i propri prodotti al consumatore finale” ed intende esportare carni avicole.

Iter procedurale:

Domande di titoli di esportazione con fissazione anticipata di restituzione presentate da Lunedì a Venerdì di ogni settimana a AGEA, specificando: designazione e codice prodotto; quantità da esportare; dicitura “Reg. CE 90/11”, eventuale dicitura “categoria 6a)” o “dicitura 6b)” e “Esportazione obbligatoria verso Paesi elencati nell’allegato VIII del Reg. 90/11”, dicitura “restituzione valida per … (quantitativo per il quale titolo viene rilasciato”)”

Alla domanda allegare prova costituzione cauzione, il cui importo variabile per categoria (da 1 a 8) di prodotto avicolo esportato (2-6 €/100 kg.) è riportata su GUCE 30/11.

Se quantitativi richiesti “provocano o rischiano di provocare un superamento della disponibilità di bilancio o esaurimento dei quantitativi massimi che possono essere esportati con restituzione durante periodo considerato, o non consenta di garantire il proseguimento delle esportazioni per parte restante del periodo in causa”, o “superano o rischiano di superare i quantitativi smaltiti per una determinata destinazione, o qualora rilascio dei titoli richiesti comportano rischio di speculazione, distorsione della concorrenza tra operatori, o turbative degli scambi in questione o del mercato interno”, Commissione  può decidere per singola categoria di prodotto e Paese di destinazione di:

  • fissare percentuale unica di accettazione quantitativi richiesti. Se percentuale riduzione superiore a 20%, interessato può decidere, entro 10 giorni lavorativi successivi da pubblicazionepercentuale su GUCE, se ritirare o meno domanda;
  • respingere domande presentate oltre contingente fissato per cui non ancora concessi titoli di esportazione;
  • sospendere, per non oltre 5 giorni lavorativi, invio domande (Domande presentate in tale periodo sono irricevibili).

Per domande respinte o ridotte, cauzione subito svincolata per quantitativo per cui richiesta non soddisfatta.

Titoli rilasciati da AGEA entro mercoledì successivo, riportando: designazione e codice prodotto; dicitura “Reg. CE 90/2011”, eventuali dicitura “categoria 6a)” o “dicitura 6b)” e “Esportazione obbligatoria verso Paesi elencati nell’allegato VIII del Reg. CE 90/2011”, e “restituzione valida per … (quantitativo per il quale il titolo è rilasciato)”

Per domande con quantitativi inferiori a 25 t. adottate procedure semplificate e titoli rilasciati immediatamente con dicitura “Titolo valido 5 giorni lavorativi”. Se necessario Commissione può sospendere applicazione procedure semplificate.

Titoli rilasciati ad interessato non sono trasferibili e sono validi 90 giorni da rilascio (In deroga per prodotti di categoria 6 a) e 6 b) titoli validi 15 giorni da rilascio ed esportazione eseguita verso Paese di destinazione indicato in titolo o verso uno dei Paesi indicati in Allegato VIII a Reg. 90/11 pubblicato su G.U.CE 30/11

Operatori dichiarano al momento espletamento formalità doganali che intendono chiedere restituzione ad esportazione per pulcini esportati operatori presentano ad AGEA, non oltre 2 giorni dopo esportazione, domanda titolo esportazione rilasciato a posteriori. Nella domanda e nel titolo esportazione riportare dicitura “a posteriori”, Ufficio doganale presso cui espletate formalità doganali e giorno dei esportazione. Non necessaria alcuna cauzione. Titolo esportazione “a posteriori” rilasciato entro Mercoledì successivo, salvo che Commissione Europea non adottato alcune misure restrittive specifiche. Titolo dà diritto a pagamento restituzione a giorno di esportazione, purché interessato presenti direttamente tale titolo ad AGEA, che provvede ad imputare e vidimare titolo.

Ministero Commercio Estero comunica a UE:

  • ogni venerdì:
  1. domande titoli di esportazione presentato nella settimana in corso specificando: se rientrano o meno nell’ambito di regime semplificato;  quantitativi in peso per ciascuna categoria; ripartizione secondo destinazione del quantitativo per ciascuna categoria qualora tasso di restituzione differenziata; tasso restituzione; importo globale restituzione da versare per categoria;
  2. quantitativi per cui rilasciati titoli di esportazione, entro Mercoledì precedente, esclusi titoli rilasciati immediatamente, per procedura semplificata;
  3. quantitativi per cui domande ritirate nella settimana precedente;
  4. numero titoli di esportazione a posteriori  rilasciati in settimana in corso;
  • ogni mese quantità di titoli non utilizzati al termine periodo validità

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