ESERCIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE

ESERCIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE (Legge 148/11. 214/11, 27/12, 35/12)  (pmi30)

Soggetti interessati:

Chiunque intende esercitare una attività economica nel territorio nazionale

Iter procedurale:

Legge 148/11 stabilisce che “accesso alle attività economiche e loro esercizio si basano sul principio di libertà di impresa e garanzia della concorrenza”, salvo caso di:

a)       vincoli derivanti da normativa CE od obblighi internazionali;

b)       attività in contrasto con principi fondamentali della Costituzione;

c)       danno alla sicurezza, libertà, dignità umana e contrasto con utilità sociale;

d)       disposizioni indispensabili per protezione della salute umana, conservazione delle specie animali e vegetali, ambiente, paesaggio, patrimonio culturale;ù

e)       disposizioni relative ad attività di raccolta di giochi pubblici o che comportano effetti su finanza pubblica.

A tal fine Comuni, Province, Regioni, Stato entro 15/9/2012 adeguano propri ordinamenti giuridici (Esecuzioni di tale adempimento rappresenta “elemento di valutazione di virtuosità per predetti Enti”), con conseguente soppressione delle normative incompatibili e “diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio attività e della autocertificazione con controlli successivi”. Entro 31/12/2012 Governo autorizzato ad adottare regolamenti attraverso i quali individuare le disposizioni abrogate.

Nell’esercizio di attività economiche vengono pertanto meno seguenti restrizioni:

a)       limitazione numero di persone titolate ad esercitare attività economica nel territorio nazionale o in certe aree geografiche, tramite concessione di licenze o autorizzazioni amministrative per esercizio, senza che tale numero sia determinato, direttamente od indirettamente, in base a popolazione o altri criteri di fabbisogno;

b)       attribuzione di licenza od autorizzazione ad esercizio attività economica dove ne esiste bisogno secondo Autorità amministrativa, cioè “offerta di servizi da parte di persone che hanno già licenze od autorizzazioni per esercizio attività economica non soddisfa la domanda da parte di tutta la società con riferimento ad intero territorio nazionale o ad una certa area geografica”;

c)       divieto di esercizio di attività economica fuori di certa area geografica ed abilitazione ad esercitarla solo nell’ambito di determinata area;

d)       imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi di esercizio di attività economiche;

e)       divieto di esercizio di attività economica in più sedi o più aree geografiche;

f)        limitazione di esercizio di attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di alcuni prodotti;

g)       limitazione di esercizio di attività economica tramite indicazione tassativa di forma giuridica richiesta ad operatore;

h)       imposizione di prezzi minimi o commissioni per fornitura di beni o servizi indipendentemente da determinazione, diretta od indiretta, mediante applicazione di coefficiente di profitto o altro calcolo su base percentuale;

i)         obbligo di fornitura di specifici servizi complementari ad attività svolta.

Altre limitazioni o divieti, oltre quelli indicati, possono essere abrogati con decreto Ministero competente. Presidente Consiglio dei Ministri, sentita Autorità della concorrenza e del mercato, può escludere dalla abrogazione delle suddette restrizioni, in tutto od in parte, singole attività economiche, qualora:

a)       limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico (v. quelle connesse alla tutela della salute umana);

b)       restrizione rappresenta mezzo idoneo indispensabile e “dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato ad interesse pubblico cui è destinata”;

c)       restrizione non introduce discriminazione, diretta o indiretta, basata su nazionalità o nel caso di società sede legale di impresa.

Rimangono limitazioni nell’attività di taxi e noleggio con conducente non di linea svolti con veicoli di categoria M1                   

Legge 214/11 stabilisce che autorizzazione ad esercizio di attività economica giustificata in base ad esistenza di interesse generale “costituzionalmente rilevante e compatibile con ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità”. Al riguardo Autorità garante della concorrenza rende parere obbligatorio entro 30 giorni da ricevimento provvedimento. Se stabilita necessità di alcuni requisiti per esercizio di attività economiche, richiesta ad Amministrazione competente, inviata tramite autocertificazione ed attività subito avviata, salvo successivo controllo amministrativo da eseguire entro termine definito, fermo restando “responsabilità per danni eventualmente arrecati a terzi nell’esercizio dell’attività stessa”.

Regioni adeguano propria legislazione alla suddetta normativa.

Legge 27/12:

–          stabilisce che società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto unilaterale da persone fisiche che non hanno meno di 35 anni (Ministero Giustizia definisce statuto standard e criteri di accertamento dei requisiti soggettivi dei soci), in cui indicare:

1)       cognome, nome, data e luogo di nascita, domicilio, cittadinanza di ogni socio;

2)       denominazione sociale contenente indicazioni di società a responsabilità limitata semplificata e Comune dove posta sede di società e sedi secondarie;

3)       ammontare del capitale sociale almeno pari a 1 € ed inferiore a 10.000 € interamente versato al momento della costituzione ad organo amministrativo;

4)       requisiti previsti da articolo 2463 del Codice Civile;

5)       amministratori da scegliere tra soci.

Denominazione di società, ammontare capitale sottoscritto e versato, sede di società, ufficio registro imprese di iscrizione sempre riportati in qualunque atto o corrispondenza di società, nonché su pagine web in caso di comunicazione elettronica. Vietato cedere quote a soci non aventi requisito di età, altrimenti atto nullo.

Atto costitutivo ed iscrizione a registro imprese esenti da diritto di bollo e di segreteria e non dovuti onorari notarili 

–          abroga in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica:

1)        norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta, preventivi, atti di assenso di Amministrazione per avviare attività economica “non giustificati da interesse generale costituzionalmente rilevante e compatibile con ordinamento CE”;

2)        norme che pongono divieti e restrizioni ad attività economiche non adeguati o non proporzionati a finalità pubbliche perseguite, nonché disposizioni di programmazione territoriale o temporale autorizzatoria con prevalente finalità economica “che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli o non adeguati o non proporzionati rispetto a finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano, ritardano avvio di nuove attività rispetto ad operatori già presenti sul mercato operanti in contesti analoghi, o limitano o condizionano offerta di prodotti e servizi al consumatore nel tempo, spazio, modalità, o alterano piena concorrenza fra operatori economici, o limitano e condizionano tutela dei consumatori”. Disposizioni recanti divieti , restrizioni, oneri o condizioni di accesso all’esercizio o attività economiche sono interpretate “in senso tassativo restrittivo e ragionevolmente proporzionale alle finalità perseguite di interesse pubblico generale”, fermo restando principi costituzionali della libera iniziativa economica privata e pari opportunità per tutti i soggetti, prevedendo limiti e controlli solo per “evitare possibili danni alla salute, ambiente, paesaggio, sicurezza, libertà, dignità umana e possibili contrasti con utilità sociale, ordine pubblico, sistema tributario, obblighi comunitari ed internazionali”.

Governo entro 31/12/2012 approva regolamento per individuare attività per cui permane atto preventivo di assenso amministrativo e disciplina requisiti per esercizio di attività economica, termine e modalità per esercizio poteri di controllo di Amministrazione, individuando disposizioni di legge e regolamenti da abrogare. Comuni, Province, Regioni debbono adeguarsi entro 31/12/2012 (Presidenza Consiglio Ministri comunica entro 31 Gennaio a Parlamento, Enti che hanno applicato nuove procedure).

Esclusi servizi di trasporto pubblico di persone e cose non di linea, servizi finanziari, servizi di comunicazione

Legge 35/12 ha provveduto a:  

–          semplificazione procedure per esecuzione attività economiche. Regioni, Camere di Commercio, Comuni e loro Associazioni, Agenzie per imprese, altre Amministrazioni competenti, Organizzazioni ed Associazioni di categoria, Organizzazioni produttori possono stipulare convenzioni, sentita Conferenza Stato – Regioni, per “attivare percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per impianti produttivi ed iniziative ed attività di imprese nel territorio, in ambiti delimitati ed a partecipazione volontaria, dandone preventiva ed adeguata informazione al pubblico. Governo, nel rispetto dei principi costituzionali, delibera iniziativa economica, pari opportunità tra tutti i soggetti, al fine di evitare danni alla salute, ambiente, paesaggio, patrimonio artistico e culturale, sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale ed ordine pubblico, adotta entro 31/12/2012, tenendo conto della sperimentazione di cui sopra, su proposta Ministero per semplificazione, sentita Conferenza unificata Stato – Regioni e previo parere di Autorità garante per concorrenza, provvedimenti per:

1)       semplificare e razionalizzare procedure amministrative, anche mediante previsione della Conferenza di servizi telematica ed aperta a tutti gli interessati;

2)       prevedere forme di coordinamento, anche telematico, nonché attivare ed implementare banche dati consultabili tramite siti di Sportelli unici comunali, mediante convenzioni tra ANCI, UnionCamere, Regioni, Agenzie per imprese, Portale nazionale impresa, in modo da facilitare conoscenze su oneri, prescrizioni e vantaggi di ogni intervento, iniziativa ed attività sul territorio;

3)       individuare norme da abrogare in materia di liberalizzazione di attività economiche e riduzione oneri amministrativi sulle imprese;

4)       definire modalità operative per integrazione dati telematici tra diverse Amministrazioni;

5)       individuare attività sottoposte a SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) con o senza asseveramento o a semplice comunicazione o libera.

Regioni disciplinano con proprie norme tali attività.

Sono esclusi servizi finanziari, provvedimenti tributari, giochi pubblici, tabacchi lavorati      

–          semplificazione dei controlli di impresa, comprese imprese agricole, con relativo coordinamento nell’azione svolta da Amministrazioni statali, regionali, locali. Amministrazioni pubbliche debbono pubblicare su proprio sito istituzionale e sul sito www.impreseinungiorno.gov.it la lista dei controlli a cui assoggettate imprese in funzione di dimensione e settore di attività, indicando per ognuna modalità di svolgimento controlli. A tal fine Governo adotta regolamenti, volti a razionalizzare, semplificare, coordinare i controlli su imprese, sentite Associazioni imprenditoriali ed Organizzazioni sindacali, tenendo conto principi:

1)       proporzionalità dei controlli al rischio inerente attività controllata, nonché esigenze di tutela degli interessi pubblici;

2)       eliminazione attività di controllo non necessarie rispetto a tutela di interessi pubblici;

3)       coordinamento e programmazione dei controlli da parte Amministrazioni in modo da assicurare tutela di interesse pubblico, ma evitando duplicazioni e sovrapposizioni e recando minore intralcio ad attività di impresa, definendo frequenza e tenendo conto esito di verifiche ed ispezioni già effettuate;

4)       collaborazione con soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità;

5)       informatizzazione adempimenti e procedure amministrative con firme digitali;

6)       razionalizzazione, anche mediante riduzione od eliminazione controlli su imprese, tenendo conto possesso certificazione sistema di gestione per qualità ISO o altre idonee certificazioni emesse da Organismi accreditati.

Regioni ed Enti locali conformano nei propri ordinamenti, attività di controllo di loro competenza ai principi di cui sopra. A tal fine adottate entro 6 Ottobre 2012 Linee guida mediante intesa in sede di Conferenza unificata. Amministrazioni pubbliche acquisiscono d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Sono esclusi controlli in materia fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nell’ambito dei lavori pubblici e privati di edilizia

–          Ufficio del Registro delle Imprese che riceve domande di iscrizione da parte di impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), sospende domande domanda per 3 mesi in attesa di integrazione con indirizzo di posta elettronica certificata

–          istanze e dichiarazioni presentate ad Amministrazioni pubbliche valide se:

1)       sottoscritte mediante firma digitale o firma elettronica qualificata (certificato rilasciato da certificatore accreditato);

2)       soggetto identificato da sistema informatico mediante uso di carta identità elettronica o carta nazionale dei servizi od altri strumenti definiti da Amministrazione pubblica;

3)       trasmesse mediante casella di posta elettronica certificata, purché credenziali di accesso rilasciate previa identificazione del titolare anche per via telematica e ciò attestato dal gestore del sistema del messaggio. In tal caso trasmissione costituisce dichiarazione vincolante