EQUINI E CONCORSI

EQUINI E CONCORSI (Dec. UE 26/3/92; Legge 135/12; D.M. 24/06/92; Ord. 21/07/11, 07/04/14) (equini08)

Soggetti interessati:

Ministero Salute (MISA).

Ministero Politiche Agricole, Agroalimentari Forestali (MIPAAF), Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Emilia Romagna (IZS). Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), Federazione Equestre Internazionale (FEI), Federazione Italiana Turismo Equestre e Trec (FITETREC A.N.T.E.), proprietari o detentori di equini, chiunque intende organizzare concorsi di equidi.

 

Iter procedurale:

Legge 135/12 ha:

  1. soppresso a partire da 14/8/2012ASSI, trasferendo le sue funzioni, risorse umane, finanziarie, strumentali a MI.P.A.A.F., Agenzie delle Dogane e Monopoli di Stato;
  2. indicato in UNIRE Lab s.r.l. il soggetto incaricato di assicurare il controllo pubblico dei concorsi e manifestazioni ippiche

In base alla decisione della Commissione del 26/03/92 Stato membro:

  1. designa Autorità coordinatrice incaricata di raccogliere dati relativi ai concorsi di equidi organizzati nel suo territorio, nonché di definire criteri adottati per la distribuzione dei fondi derivati da tali concorsi. MI.P.A.A.F. con D.M. 18/6/2010 ha modificato D.M. 24/6/1992, stabilendo che una “determinata percentuale di importo delle vincite e proventi inerenti concorsi (comunque non superiore a 20%) può essere riservata a salvaguardia, promozione, miglioramento dell’allevamento nazionale”
  2. comunica nome ed indirizzo di tale Autorità (Per Italia è UNIRE), a Commissione Europea che redige elenco delle suddette Autorità coordinatrici, pubblicandolo su sito web UE.

UNIRE provvede a comunicare in anticipo agli altri Stati membri ed al pubblico, “volontà di avvalersi, fornendo motivazione, della facoltà di organizzare concorsi”, mettendo a loro disposizione (pubblicazione su sito istituzionale internet di UNIRE e di MI.P.A.A.F.) criteri di organizzazione dei concorsi.

MISA, con Ordinanza del 21/07/2011, come modificata da ultimo con Ordinanza del 26/07/18, prescrive che fino a 29/08/2019 le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, comprese le prove, in cui vengono utilizzati equidi debbono disporre di:

  1. tracciato, in grado di garantire sicurezza e incolumità di fantini/cavalieri, equidi, persone che assistono alla manifestazione;
  2. fondo pista o campo della manifestazione, idoneo ad “attutire l’impatto degli zoccoli di equidi ed evitare scivolamenti”;
  3. percorso protetto con adeguate paratie, in modo da attutire eventuali cadute od impatti;
  4. presenza di un tecnico, in possesso dei requisiti indicati da MIPAAF e CONI, inserito in un apposito Elenco, costantemente aggiornato e pubblicato su sito internet di Ministero;
  5. condizioni di sicurezza idonee per la salute di equidi durante la manifestazione, garantite da Ente/Comitato organizzatore, tramite:
  • presenza di un veterinario di comprovata esperienza nel settore equino, che esegue ispezione preventiva, attestando idoneità degli equidi allo svolgimento dell’attività;
  • presenza di un ambulanza veterinaria, o di un mezzo idoneo di trasporto degli equidi;
  • disponibilità di struttura sanitaria veterinaria di riferimento;
  1. certificato rilasciato da veterinario ASL attestante un buono stato di salute degli equidi (“regolarmente identificati e registrati”) per essere ammessi a manifestazione

Escluse da Ordinanza le manifestazioni con equidi che si svolgono in impianti  e percorsi ufficialmente autorizzati da MIPAAF e CONI, tramite propri Organismi di riferimento od Organizzazioni da questi riconosciute (compresi Enti di promozione sportiva che prevedono nei propri statuti o regolamenti le suddette manifestazioni, nonché misure di sicurezza almeno pari a quelle stabilite nell’Ordinanza).

Comitato organizzatore deve accertarsi che:

  1. non vengano usati nelle suddette manifestazioni cavalli di età inferiore a 4 anni
  2. non vengano usati cavali di razza purosangue inglese nelle manifestazioni che prevedono corse di velocità. In deroga il loro uso è ammesso solo in percorsi aventi caratteristiche analoghe a quelli autorizzati dal MIPAAF per le corse di galoppo. A tal fine Comitato organizzatore predispone una relazione tecnica su tali percorsi, riportata nel verbale della Commissione provinciale/comunale di vigilanza
  3. non intervengono a manifestazione fantini/cavalieri che abbiano riportato condanne per maltrattamento o uccisione di animali, o partecipato a spettacoli/manifestazioni vietate, o a competizioni non autorizzate, o a scommesse clandestine, o risultino positivi ad uso di stupefacenti o ad alcool test eseguiti prima della gara;
  4. non somministrate ad animali “sostanze stupefacenti o dopanti o alcoliche, attraverso controlli a campione” prima della gara. A tal fine, Comitato organizzatore adotta un regolamento (redatto secondo gli standard definiti da MIPAAF e FISE), in cui definite le procedure di controllo dei requisiti posseduti da equidi partecipanti alle manifestazioni (ferma restando esecuzione di controlli ufficiali su animali da parte di Servizio veterinario ASL).

Manifestazioni con equidi connesse a “tradizioni, usi e consuetudini locali” debbono essere autorizzate da Commissione comunale o provinciale di vigilanza (integrata da veterinario ASL, competente per territorio, e da tecnico abilitato), a cui inviata domanda da parte di Ente/Comitato organizzatore, con allegata relazione tecnica attestante il rispetto dei requisiti fissati da MIPAAF e CONI. Commissione esprime parere favorevole, dopo aver verificato il rispetto dei “requisiti tecnici e delle condizioni essenziali finalizzate alla tutela di incolumità pubblica e del benessere degli animali” di cui sopra.

ASL competente per territorio garantisce, durante lo svolgimento della manifestazione e relative prove, la presenza di un veterinario ufficiale, che deve inviare, entro 7 giorni dalla manifestazione, una scheda  tecnica (modello definito da MISA) ad IZS di Emilia Romagna, che entro 30 Giugno trasmette a MISA una relazione sulla valutazione dei dati raccolti.

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