DONNE ED ORGANIZZAZIONI LAVORO (D

DONNE ED ORGANIZZAZIONI LAVORO (D.Lgs. 196/00)   (lavoro23)

Soggetti interessati:

Datori di lavoro pubblici o privati, cooperative e loro consorzi, Centri di Formazione Professionale accreditati, Organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, Associazioni di varia natura.

Destinatari delle iniziative sono: donne disoccupate, inoccupate, occupate, iscritte, associate, dirigenti.

Iter procedurale:

A livello nazionale, regionale, provinciale nominati consigliere di parità con il compito di:

1)       rilevare situazione di squilibrio e discriminazione tra lavoratori e lavoratrici;

2)       promuovere progetti di azioni positive e verificare risultati ottenuti da quelli finanziati con Legge 125/91;

3)       predisporre piani triennali (Primo anno entro 30 Giugno 2001) di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli “che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne”. Favorire inserimento donne nei settori e livelli dove sono sottorappresentate (Divario tra uomini e donne di oltre 2/3);

4)       ricorrere per conto delle persone interessate “innanzi al giudice del lavoro o al tribunale amministrativo regionale” in caso riscontrati casi di discriminazione. Consigliere di parità qualora sulla base di dati statistici o altri documenti rilevano un atteggiamento discriminatorio può indipendentemente dall’azione promossa dal singolo, “chiedere all’autore della discriminazione di predisporre un piano di rimozione” di questa entro 120 giorni. Se ciò non avviene, ricorso al giudice del lavoro o al TAR che può ingiungere “immediata cessazione del comportamento pregiudizievole” ed adottare piano di rimozione. Contro provvedimento ammesso ricorso entro 15 giorni ad Autorità giudiziaria;

5)       promuovere coerenza  politiche regionali con indirizzi CE in materia di pari opportunità;

6)       promuovere politiche di pari opportunità da parte soggetti pubblici e privati operanti nel mercato del lavoro;

7)       collaborare con direzioni provinciali del lavoro per rilevare infrazioni alle norme pari opportunità;

8)       diffondere conoscenze tramite attività di informazione e formazione culturale sui problemi delle pari opportunità e sulle varie forme di discriminazione;

9)       collegamento con assessorati al lavoro di Enti locali.

In tale ruolo sono pubblici ufficiali e debbono segnalare ad Autorità giudiziaria eventuali reati riscontrati. Ministero del Lavoro nomina con decreto  (pubblicato su G.U.) consiglieri di parità in possesso di “specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità, nonché sul mercato del lavoro”. Mandato di consigliere di parità ha durata di 4 anni ed è rinnovabile solo 1 volta.

Consigliere di parità è componente Commissione del lavoro. Entro 31 Dicembre Consigliere di parità presenta a Regione o Provincia rapporto su attività svolta (Se ciò non avviene entro 31 Marzo, consigliere decade da carica).

Istituita rete nazionale dei Consiglieri di parità  che entro 31 Marzo presenta relazione su attività svolta a Ministero Lavoro.

Istituito Fondo nazionale per consiglieri parità per pagare compensi a consiglieri, sostenere rete dei consiglieri, promuovere azioni in giudizio. Regioni e Province possono integrare Fondo con risorse proprie. Fondo ripartito per il 70% alle Regioni, tenendo conto numero consiglieri provinciali, differenziali demografici ed occupazionali, capacità di spesa dimostrata nei precedenti esercizi.

Comitato Nazionale di Parità formula entro 31 Maggio programma-obiettivo per “promuovere la presenza delle donne dentro le organizzazioni e rendere le organizzazioni amiche delle donne” comprendenti per il 2003 le seguenti azioni positive:

1)       promuovere la presenza delle donne nei ruoli di vertice e decisionali;

2)       modificare Organizzazione del lavoro per promuovere le donne nei livelli, nei ruoli e nelle posizioni di responsabilità attraverso l’adozione di strategie basate sulla valorizzazione delle competenze femminili e sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

3)       sperimentare processi di disaggregazione delle lavoratrici e tempo parziale e/o impegnate nei lavori atipici, sia attraverso percorsi formativi professionalizzati che comprendono bilancio delle competenze, sia con introduzione di modelli organizzativi inclusivi;

4)       consolidare imprese femminili (Titolarità e/o prevalenza femminile nella compagine sociale) tramite: studio di fattibilità per sviluppo di nuovi prodotti, servizi e mercati; azioni di supervisione, supporto ed accompagnamento al ruolo di imprenditrice; formazione altamente professionalizzante rivolta alla titolare o alla compagine societaria;

5)       promuovere le pari opportunità tramite attuazione di progetti integrati concordati da almeno 3 soggetti o Associazioni con specializzazione di genere, Organizzazioni sindacali o datoriali o ordini professionali, Ente pubblico. Progetti potranno prevedere azioni di informazione, sensibilizzazione, diffusione di buona prassi e “strategie di implementazione dell’ottica di genere in tutte le politiche e tutti i livelli della società”

Soggetti interessati presentano  entro 30 Novembre domanda a Ministero del Lavoro corredata da:

1)       progetto di azioni positive avente durata non superiore a 24 mesi;

2)       curriculum del personale impiegato;

3)       documenti atti a comprovare affidabilità del soggetto proponente (statuto, curriculum, attività, visure camerale …).

Ministero esegue valutazione richieste pervenute, tenendo presente: trasversalità iniziative rispetto alle politiche organizzative, capacità di produrre effetti di sistema, qualità e logica progettuale, efficacia delle azioni proposte, congruità economico-finanziaria, competenze specifiche documentate dal personale impegnato nei progetti rilevabili dai curricula inviati, congruità e specificità degli studi di fattibilità, definizione delle competenze in entrata ed in uscita nei processi formativi.

Sanzioni:

Se non rispettati provvedimenti di rimozione discriminazioni emesse da giudice: multa di 1.000.000/giorno di ritardo + perdita di eventuali agevolazioni pubbliche + in caso di appalti pubblici esclusione per 2 anni da questi.

 

 

 

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