QUOTA 100 E PENSIONE ANTICIPATA

QUOTA 100 E PENSIONE ANTICIPATA (Legge 205/17, 145/18, 26/19; DM 20/09/11)      (lavoro 01)

Soggetti interessati:

Ministero Lavoro e Politiche Sociali (MILPOS), Ispettorato Nazionale del Lavoro (INaL), INPS, Enti previdenziali.

Chiunque svolge lavori particolarmente faticosi e pesanti, compresi: lavoratori che prestano attività nel periodo notturno per almeno 6 ore e per oltre 64 giorni/anno (o per almeno 3 ore dalle ore da 0 alle 5 e per intero anno); lavoratori impegnati in un processo produttivo in serie “contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione dei tempi di produzione che svolgono attività ripetitive”; conducenti di veicoli non inferiori a 9 posti.

Iter procedurale:

Legge 26/19 ad art. 14 introduce in via sperimentale per il periodo 2019/2021 la “pensione quota 100”, a favore degli iscritti all’assicurazione obbligatoria INPS o alle gestioni previdenziali separate, aventi almeno 62 anni di età (limite  svincolato dagli incrementi della speranza di vita) ed almeno 38 anni di anzianità contributiva. Se gli interessati maturano il diritto alla “pensione quota 100” entro il 31/12/18 possono beneficiare del trattamento pensionistico a partire dal 1 Aprile 2019 (fermo restando che tale  diritto può essere esercitato anche dopo il 31/12/2021, purchè conseguito entro tale data), mentre quanti maturano la “pensione quota 100” a partire dal 01/01/2019 beneficiano del trattamento pensionistico “trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi”. Sono esclusi dalla “pensione quota 100”:

  1. lavoratori che, in base agli accordi bilaterali tra datori di lavoro e sindacati, beneficiano di un “prepensionamento” (cioè di un contributo pari al trattamento di pensione), o, in base al “jobs act”, ricevono un assegno straordinario di sostegno al reddito allo scopo di agevolare i “processi all’esodo”
  2. personale militare delle Forze armate, Forze di Polizia e di Polizia Penitenziaria, personale del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Guardia di Finanza.

Se gli interessati risultano iscritti a 2 o più gestioni previdenziali, senza essere titolari di alcuna pensione a carico di una queste, possono, ai fini  del diritto alla “pensione quota 100”, “cumulare periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrative di INPS”.

“Pensione quota 100” non è cumulabile, a decorrere dalla sua acquisizione e fino alla data di maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, salvo quelli derivati dal lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 € lordi/anno.

Legge 214/11, come modificata dalla Legge 26/19, ad art. 24 comma 10 stabilisce  che a partire dal 01/01/2019 l’accesso alla pensione anticipata da parte dei soggetti ricadenti nell’ambito dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO) è consentito se hanno maturato un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e di 41 anni e 10 mesi per le donne (tali limiti contributivi per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2026 rimangono invariati, in quanto non si tiene conto degli adeguamenti alla speranza di vita) ed il trattamento pensionistico decorre dopo 3 mesi dalla data di maturazione dei suddetti requisiti.

Legge 26/19 ad art. 16 riconosce un trattamento pensionistico anticipato alle lavoratrici dipendenti che entro il 31/12/2018 hanno maturato un’anzianità contributiva superiore a 35 anni ed hanno età superiore a 58 anni per lavoratrici dipendenti (59 anni nel caso delle lavoratrici autonome).

Legge 26/19 ad art. 22 stabilisce che, in attesa della riforma dei Fondi di solidarietà bilaterali di settore (aventi come obiettivo quello di innovare le aziende e favorire percorsi di ricambio generazionale, anche mediante l’erogazione di prestazioni previdenziali integrative finanziate con i Fondi interprofessionali a partire dal 28/01/2019), i Fondi bilaterali di cui al D.Lgs. 148/15 possono erogare l’assegno straordinario a sostegno del reddito dei lavoratori che raggiungono i requisiti per l’accesso alla “pensione quota 100” entro il 31/12/2021, purchè in presenza di accordi collettivi sottoscritti con le Organizzazioni sindacali a livello aziendale o territoriale, in cui venga stabilito, a garanzia del livello occupazionale, il numero dei lavoratori da assumere in sostituzione di quelli che accedono alla “pensione quota 100”.

I Fondi di solidarietà suddetti provvedono, previo versamento a questi della relativa provvista finanziaria da parte dei datori di lavoro (è deducibile dalle imposte), all’erogazione della “contribuzione correlata ai periodi utili per conseguire il diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia”, a favore di quei lavoratori che maturano i requisiti per beneficiare della prestazione straordinaria, ricorrendo o meno al riscatto o ricongiunzione dei contributi.

Rientrano nella competenza di tali Fondi anche: programmi di formazione, ai fini della riconversione o riqualificazione professionale; misure di politica attiva stabilite dalla contrattazione collettiva.

Datore di lavoro, a partire dal 01/01/2019, ha l’obbligo di provvedere al pagamento delle prestazioni ai lavoratori fino alla decorrenza utile alla pensione e, se previsto dagli accordi (validi se depositati entro 30 giorni dalla sottoscrizione), al versamento della contribuzione correlata fino al raggiungimento dei requisiti minimi previsti.

Fondo di solidarietà per lavoro in somministrazione è autorizzato a versare ad INPS (secondo modalità fissate con decreto da MILPOS), per i periodi non coperti dalla contribuzione obbligatoria/figurativa, contributi pari all’aliquota del finanziamento prevista per il Fondo dei lavoratori dipendenti, secondo quanto stabilito nel contratto collettivo nazionale per le imprese di somministrazione del lavoro.

Legge 205/17 ad art. 1 comma 155 istituisce una Commissione tecnica incaricata di:

  1. giudicare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione a: età anagrafica; condizioni soggettive di lavoratori e lavoratrici; rischi derivati da esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni
  2. acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche nazionali in materia previdenziale ed assistenziale

La Commissione, presieduta dal Presidente ISTAT, è composta da rappresentanti di MEF, MILPOS, MISA, Presidenza Consiglio Ministri, ISTAT, INPS, INAIL, esperti in materie  economiche e statistiche designati dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori. Presidente Consiglio Ministri fissa con decreto: modalità di funzionamento della Commissione; possibilità di chiedere contributi ad esperti di Istituzioni europee ed internazionali.

Commissione conclude i suoi lavori entro il 30/09/2018 ed entro il 10/10/2018  il Governo presenta alla Camera una relazione sui lavori della Commissione.

MILPOS, con DM 20/09/11, come modificato da DM 20/09/17, ha definito le  modalità di accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori di cui sopra.

A decorrere dal 2011 datore di lavoro comunica con periodicità annuale, per via telematica (diverse modalità di comunicazione possono essere introdotte  con convenzioni stipulate tra INaL ed Enti previdenziali interessati) ad INaL competente per territorio, tramite modello predisposto da MILPOS:

  1. periodi in cui ogni dipendente ha svolto lavorazioni usuranti (in caso di lavoro notturno specificare numero di giorni di lavoro in cui dipendente ha svolto orario notturno)
  2. esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo, o compreso nell’ambito di regolari turni.

Lavoratori interessati presentano domanda ad Ente previdenziale di riferimento contenente:

  1. volontà di avvalersi del pensionamento anticipato
  2. periodi per i quali è stata svolta l’attività lavorativa usurante
  3. documentazione necessaria ad attestare tale situazione, che per quanto concerne i rapporti di lavoro instaurati prima del 11/01/2008, comprende almeno 1 dei documenti riportati in Allegato A pubblicato su GU 231/17 (libro matricola, libro unico del lavoro, libretto di lavoro, ruolo di equipaggio, comunicazione al Centro per impiego di assunzione/cessazione/variazione del rapporto di lavoro). Nessun documento è invece necessario per i rapporti instaurati dopo il 11/01/2008.

Copia di tali documenti deve essere resa disponibile dal datore di lavoro, entro 30 giorni dalla richiesta del lavoratore, riportando una dichiarazione di conformità di questi ad originale.

Istruttoria delle domande è svolta dalla sede di Ente previdenziale presso cui lavoratore è iscritto, avvalendosi eventualmente di rappresentanti di altri Enti previdenziali ed assicurativi, INaL, Aziende Sanitarie Locali o altri Enti pubblici. Modalità della verifica avviene sulla base di intese definite a livello territoriale tra Enti previdenziali ed INaL, tenendo conto della complessità delle istruttorie da eseguire.

INPS può convocare una Conferenza dei servizi per fornire agli Enti interessati indicazioni circa i criteri da seguire nel procedimento istruttorio (in particolare per quanto concerne l’accertamento delle attività usuranti ed il rispetto dei requisiti quantitativi nel lavoro notturno).

Sussiste l’obbligo per gli Enti previdenziali di scambiarsi dati ed elementi conoscitivi, anche per via informatica, sulle lavorazioni usuranti (in particolare sulla dimensione ed assetto organizzativo di azienda, tipologia delle lavorazioni aziendali).

Monitoraggio delle domande accolte, finalizzato ad individuare eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie disponibili, è effettuato da INPS, in base alle informazioni trasmesse dai vari Enti previdenziali relative a:

  1. data di perfezionamento dei requisiti pensionistici agevolati di ogni lavoratore
  2. onere finanziario concesso per ogni anticipo pensionistico
  3. data di invio della domanda di accesso al beneficio

Se l’onere finanziario accertato risulta superiore allo stanziamento previsto, la decorrenza della pensione anticipata viene differita in ragione della data di maturazione dei requisiti agevolati (a parità di requisiti, priorità  è assegnata in base all’ordine cronologico di invio della domanda).

Al monitoraggio delle risorse e dell’eventuale differimento del trattamento pensionistico provvede MILPOS tramite Conferenza dei servizi.

Ente previdenziale comunica al lavoratore interessato entro 30 Novembre precedente a quello di maturazione dei requisiti agevolati:

  1. accoglimento della domanda, se accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento di lavorazioni faticose e pesanti; indicando: decorrenza di pensione; sussistenza della relativa copertura finanziaria
  2. accertamento del possesso dei requisiti relativi allo svolgimento di lavorazioni faticose e pesanti, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico, a causa della insufficiente copertura finanziaria
  3. rigetto della domanda, se non accertato possesso dei requisiti relativi allo svolgimento di lavorazioni faticose e pesanti

Lavoratore interessato, in merito alle domande “dichiarate procedibili, ma escluse dal beneficio”, può presentare ricorso entro 30 giorni da notifica di esclusione al Comitato regionale per i rapporti di lavoro (integrato da rappresentanti INPS se ritenuti necessari “in relazione a specifico ricorso”), che decide entro 70 giorni, altrimenti ricorso si intende respinto.

Entità aiuto:

Ai componenti della Commissione tecnica e del Comitato regionale per i rapporti sul lavoro non compete alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.

Legge 145/18 ad art. 1 commi 256 e 257 istituisce presso MILPOS il “Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l’introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assunzione di giovani” dotato di 3.968.000.000 € per anno 2019, 8.336.000.000 € per anno 2020, 8.684.000.000 € per anno 2021, 8.153.000.000 € per anno 2022, 6.959.000.000 € per anno 2023, 7.000.000.000 € a decorrere dall’anno 2024. Dotazione del Fondo può essere ridefinita, fermo restando il limite complessivo di spesa. Ente gestore del Fondo esegue un monitoraggio trimestrale sull’andamento della spesa ed entro il mese successivo ad ogni trimestre comunica i risultati ottenuti a MILPOS e MEF. Se accertate eventuali economie per alcune misure (anche di carattere pluriennale e maggiori oneri per altre) è possibile effettuare variazioni compensative per “allineare il bilancio dello Stato agli effettivi livelli di spesa”. Eventuali economie non utilizzate al riguardo confluiscono nel Fondo, imponendo a MEF di apportare variazioni di bilancio (anche in conto residui).

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