IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTI

IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTI (Legge 162/93, 27/12, 124/17; D.P.R. 444/98; D.Lgs. 32/98, 99/04, 8/16; L.R. 22/21)  (meccag07)

Soggetti interessati:

Ministero Sviluppo Economico (MISE); Regione; Servizio regionale credito, cooperazione, commercio e tutela consumatore (Servizio); Agenzia della Dogana e Monopoli (ADM); Comando provinciale Vigili del Fuoco (VVFF); Province, Comuni; Sportello Unico Attività Produttive (SUAP); Camera di Commercio Industria, Artigianato, Agricoltura (CCIAA); imprese di trasporto pubblico o in possesso di servizi ausiliari; Amministrazioni comunali esercenti servizi di trasporto in forma diretta; cittadini in possesso di veicoli a motore; gestori di impianti di distribuzione (intesi come titolari di licenza per esercizio di impianto rilasciata da ADM)

Iter procedurale:

Legge 124/17 stabilisce che:

  • MISE istituisce “Anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano” (Anagrafe) presenti nella rete stradale ed autostradale nazionale, a cui può accedere, per consultazione: Amministrazioni competenti al rilascio della autorizzazione/concessione; ADM; Cassa conguaglio GPL. A tal fine  ADM  entro 30 Giugno invia i dati in suo possesso relativi ai suddetti impianti. Regione e Comuni, tramite Anagrafe, verificano che impianti di distribuzione la cui attività è sospesa, rispettano i tempi e le modalità previste dalla  normativa regionale per il regime di sospensiva
  • MISE  provvede a riorganizzare il “Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di carburanti”, riducendo il numero dei componenti e prevedendo  la partecipazione di 1 rappresentante delle Regioni e di 1 rappresentante dei Comuni
  • MISE  verifica che tutti gli impianti di distribuzione carburanti (impianti) siano iscritti ad Anagrafe, in base a: dati in possesso di Amministrazioni pubbliche; comunicazioni inviate periodicamente da Enti locali e ADM
  • Ufficio ADM competente rilascia al gestore di impianto il registro annuale di carico e scarico, previa verifica di iscrizione dell’impianto in Anagrafe

Legge 27/12 incarica MISE di definire:

a)metodologia di calcolo (ogni Lunedì) del prezzo medio per ogni tipologia di carburante per autotrazione da inviare alla Commissione UE, tenendo conto del prezzo offerto al pubblico con modalità self service

b)cartellonistica atta a pubblicizzare i prezzi applicati da ogni impianto, riportando per ogni tipologia di prodotto (nel seguente ordine dall’alto in basso; gasolio; benzina; gpl; metano) il prezzo di vendita (espresso in numero intero e prime due cifre decimali) con modalità self service (senza indicare eventuali sconti). Prezzi di eventuali tipologie di carburanti speciali riportati, su cartelloni appositi, sotto forma di differenza in aumento rispetto ai prezzi self service

Regione Marche approvato L.R. 22/21 al fine di disciplinare impianti di distribuzione di carburante (impianti), che prevede ad:

Art. 91 definizione dell’oggetto della Legge riguardante fissazione dei criteri per ammodernamento degli impianti, al fine di: potenziare ed ottimizzare funzionalità della rete; favorire incremento (anche qualitativo) dei servizi ad utenza “nell’ottica della trasparenza, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa”

Art. 92 definizione dei seguenti termini:

–          rete distributiva, intesa come insieme di punti di vendita eroganti carburanti per autotrazione, quali benzina, gasolio, GPL (gas petrolio liquefatto), gas naturale (compreso biometano in forma liquida GNL o in forma compressa GNC), altri carburanti in commercio per autotrazione (compresi combustibili alternativi, biocarburanti, combustibili sintetici e paraffinici), nonché colonnine per alimentazione di veicoli elettrici o alimentati con idrogeno

–          erogatore, inteso come insieme di attrezzature che consentono trasferimento del carburante dal serbatoio di impianto a quello del mezzo, misurandone nel contempo volume e quantità trasferita, e composto da: 1 o più pompe (o altri sistemi di adduzione); 1 o più contatori/misuratori del volume di carburante erogato; dispositivo per quantificare importo da pagare; 1 o più pistole o valvole di intercettazione; tubazioni di connessione; dispositivi di sicurezza previsti da normativa vigente (compresi quelli di recupero vapori di benzina)

–          colonnina, intesa come apparecchiatura contenente 1 o più erogatori (colonnina multidispenser se eroga contemporaneamente diversi prodotti)

–          impianto di distribuzione, inteso come complesso commerciale unitario costituito da 1 o più distributori e serbatoi di carburante con relative attrezzature, locali ed attività accessorie, ubicato lungo rete stradale od autostrade

–          potenziamento di impianto se aggiunte 1 o più tipologie di carburante erogabile o colonnine per alimentazione di veicoli elettrici non presenti nella autorizzazione/concessione iniziale

–          self service pre pagamento, inteso come complesso di apparecchiature a moneta, o a carta di credito, o a lettura ottica per l’erogazione automatica del carburante, di cui utente si serve direttamente con pagamento anticipato, senza assistenza di apposito personale

–          self service post pagamento, inteso come complesso di apparecchiature per erogazione automatica del carburante usato direttamente da utente con pagamento effettuato dopo il prelievo del carburante al personale incaricato che provvede al controllo del sistema di erogazione mediante apparecchiature elettroniche e cassa centralizzata

Art. 93 esercizio delle funzioni amministrative da parte dei Comuni relativamente ad impianti della rete stradale, autostrade e raccordi autostradali

Art. 94 assegnazione delle seguenti funzioni ai Comuni per rete stradale:

a)rilascio di autorizzazione per installazione ed esercizio di nuovi impianti e potenziamento di quelli esistenti;

b)rilascio di autorizzazione al trasferimento di impianti da un luogo ad un altro nel territorio comunale;

c)rilascio di autorizzazione al prelievo e trasporto di carburanti con recipienti mobili;

d)rilascio di autorizzazione per impianti di distribuzione di carburante ad uso privato, per unità di deposito ad uso pubblico, avio per uso pubblico, motovela, motopesca esente da accisa;

e)rilascio di autorizzazione per esercizio di impianto temporaneo in caso di ristrutturazione (totale o parziale) di impianti già autorizzati;

f)revoca, sospensione e decadenza di autorizzazione rilasciata;

g)fissazione degli orari minimi e delle turnazioni;

h)applicazione delle sanzioni amministrative.

Assegnazione delle seguenti funzioni ai Comuni per autostrade e raccordi autostradali:

a)rilascio di concessione per installazione ed esercizio di impianti nella rete autostradale;

b)rilascio di autorizzazione o ricevimento di SCIA per modifica, ristrutturazione e trasferimento della titolarità di impianti di rete autostradale;

c)applicazione di sanzioni amministrative

Al Comune compete inoltre esprimersi su richieste di modifica e trasferimento di titolarità e gestione di impianti inerenti al potenziamento di rete stradale ed autostradale

Ai fini di installazione ed esercizio di nuovi impianti occorre rispettare norme in materia di urbanistica, tutela ambientale, sicurezza stradale, sanitaria, antincendio, fiscale, del lavoro, tutela dei beni storici ed artistici

Art. 95 presenza congiunta nei nuovi impianti di benzina, gasolio, gas naturale (in forma liquida o gassosa), anche solo con modalità self service, nonché di infrastrutture per ricarica elettrica di potenza elevata. Non sono obbligati ad erogazione di gas naturale impianti dotati delle seguenti caratteristiche tecniche dichiarate dal titolare ed accertate dal Comune:

a)per GNC: lunghezza dalle tubazioni di allacciamento superiore a 1.000 m. tra rete di gas naturale e punto di stoccaggio di GNC;

b)per GNL: distanza dal più vicino deposito di approvvigionamento via terra superiore a 1.000 m.

Se ricorrono contemporaneamente entrambe le suddette cause, nuovi impianti debbono erogare GPL invece di gas naturale

Non sono soggetti agli obblighi di cui sopra, impianti di distribuzione carburanti ubicati in Comuni montani

Nuovi impianti debbono essere dotati di:

a)dispositivi self service pre pagamento

b)capacità di compressione adeguata al numero di erogatori installati, comunque non inferiore a 350 mc/h per erogatore doppio di metano

c)impianto fotovoltaico o sistema di cogenerazione a gas (GPL o metano) ad alto rendimento avente potenza minima installata pari a 12 kw

d)pensiline di copertura delle aree di rifornimento

e)servizi igienici per utenti (compresi disabili)

f)aree di sosta per autoveicoli se impianto dotato di attività e servizi integrativi

g)impianti di raccolta e trattamento delle acque piovane

Ammessa apertura di nuovi impianti monoprodotto che erogano gas naturale (compreso biometano), dotati di punti di ricarica elettrica di potenza elevata. Regione incentiva creazione di impianti che consentono ricarica contemporanea di almeno 2 veicoli

Negli impianti (nuovi o esistenti) scarico dei prodotti per rifornimento di impianti stessi vanno effettuati fuori da carreggiata

Nuovi impianti, sempre con accesso diretto a sede stradale pubblica, aventi superficie complessiva superiore a 3.500 mq. debbono essere muniti di impianti igienico sanitari destinati a raccogliere residui organici ed acque chiare e scure in impianti interni di autocaravan aventi caratteristiche di cui al D.P.R. 495/92 Art. 378 (codice della strada)

Superfici di nuovi impianti calcolate (tenendo conto di spazi destinati alla sosta) in modo da rispettare le disposizioni in materia di tutela ambientale, sicurezza stradale, sanitaria e lavoro, sicurezza antincendio, urbanistica

Per installazione ed esercizio di nuovi impianti osservate le distanze previste da normativa su sicurezza stradale, salute, pubblica incolumità, sicurezza antincendio

Art. 96 funzionamento di impianti con presenza del titolare di licenza di esercizio rilasciata da ADM necessitano di self service pre pagamento nelle ore in cui non assicurato rifornimento assistito

Durante orario di apertura di impianto va garantita assistenza al rifornimento diretto (in particolare ai disabili) da parte di gestore o suoi dipendenti o collaboratori, su richiesta di utente

Negli impianti senza presenza del gestore non sussistono vincoli a limitazioni ad uso continuato di apparecchiature self service pre pagamento, purché modalità automatizzate siano adeguatamente pubblicizzate

Regione incentiva impianti dotati di apparecchiature per modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato al fine di incrementare efficienza del mercato

Art. 97 realizzazione degli impianti (anche nelle fasce di rispetto a protezione di nastro stradale) eseguiti nel rispetto della L.R. 22/21, Regolamento attuativo, strumenti urbanistici in tutte le zone omogenee del piano regolatore comunale (PRG), salvo zona A

Localizzazione di impianti comporta un adeguamento degli strumenti urbanistici in ogni zona del PRG non sottoposta a vincoli paesaggistici, ambientali, monumentali, né compresa in zona A. Nelle aree soggette a tutela ambientale e culturale, insediamenti realizzati nel rispetto delle norme di tutela

Art. 98 possibilità di esercizio negli impianti di attività commerciali (compresi esercizi di vicinato), rivendite di giornali e riviste, attività artigianali, professionali, ricettive, di servizio e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel rispetto delle relative normative di settore. Tali attività debbono essere considerate accessorie ad erogazione di carburanti e non possono essere trasferite autonomamente

Art. 99 approvazione da parte di Giunta Regionale di Regolamento attuativo in cui definire:

a)indirizzi per ammodernamento della rete degli impianti stradali ed autostradali, al fine di migliorare efficienza di rete ed incrementare servizi ad utenza in coerenza con scelte effettuate per assetto del territorio e tutela di ambiente

b)modalità per sviluppare attività commerciali integrative, artigianali, somministrazione di alimenti e bevande ed altre eventuali attività di impianti

c)criteri e parametri per attività di distribuzione di carburanti ed attività commerciali accessorie

d)tipologie e caratteristiche degli impianti stradali

e)standard di qualità e prestazione dei servizi

f)incentivazione alla diffusione di carburanti a basso impatto ambientale ed efficienza energetica, privilegiando uso di fonti energetiche rinnovabili

g)procedure relative ad installazione e modifica di impianti stradali ed autostradali

h)orari di apertura e turnazioni in relazione a tipologia di impianti, caratteristiche del territorio, interesse di utenti e presenza di personale addetto al servizio

i)agevolazioni per zone montane e Comuni svantaggiati

j)caratteristiche di impianti da ubicare entro fasce di rispetto stradali

k)definizione e regolamentazione dei criteri dei incompatibilità degli impianti

l)criteri relativi ad impianti ad uso privato

m)modalità dei collaudi, rinnovo di autorizzazioni e concessioni

n)trasferimento di titolarità di autorizzazioni e concessioni

Art. 100 definizione di impianto di distribuzione carburanti ad uso privato è quello ubicato entro aree di proprietà privata/pubblica non aperte al pubblico (v. stabilimenti, cantieri, magazzini, depositi) destinato ad esclusivo rifornimento di mezzi (salvo mezzi agricoli) di proprietà, locazione, uso del titolare di autorizzazione, dotato anche di infrastrutture per ricarica elettrica

Attivazione di contenitori/distributori mobili di prodotti petroliferi impiegati nelle attività agricole ad Art. 2135 del Codice civile o nell’esercizio di attività agromeccaniche di capacità:

–          inferiore a 6 mc. non richiede alcun adempimento amministrativo di cui al presente articolo, fermo restando invio di comunicazione dei dati relativi ai suddetti contenitori/distributori al Comune in cui ubicato secondo termine e modalità definite da Giunta Regionale

–          compresa tra 6 mc. e 9 mc. richiede invio da parte di titolare impresa agricola e agromeccanica al Comune, in cui ubicato impianto, di SCIA presentata al competente VV.FF.

Erogazione del carburante avviene con apparecchiature automatiche per aspirazione od altro mezzo non automatico, comunque provvisto di sistema di misurazione di quantità erogata e serbatoi interrati (aventi capacità inferiore a 9 mc. in caso di gasolio)

Impianto di distribuzione per autotrazione ad uso privato per trasporto pubblico locale è quello ubicato entro aree di proprietà pubblica/privata non aperte al pubblico (v. stabilimenti, depositi, aree attrezzate al riguardo) destinato ad esclusivo rifornimento di veicoli usati per trasporto pubblico e  mezzi di servizio ausiliari dei soggetti esercitanti tali attività e di altre aziende di trasporto pubblico locale facenti parte di: società consortili di bacino firmatarie di contratti di servizio; Amministrazioni comunali esercenti servizio di trasporto in forma diretta

Installazione di impianti ad uso privato diretto (destinati al rifornimento di automezzi indicati dal richiedente), sono soggetti a: autorizzazione rilasciata da SUAP competente per territorio, anche in deroga alla caratteristiche tipologiche di cui ad Art. 95; collaudo di cui ad Art. 104

Art. 101 attivazione di contenitori/distributori mobili se destinati ad:

–          uso privato sono soggetti a SCIA da inviare a SUAP, competente per territorio, con attestazione da parte del titolare di attività di rispettare le norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi;

–          attività agricola o agromeccanica sono soggetti a comunicazione a SUAP, competente per territorio, da inviare almeno 10 giorni prima, in cui attestare rispetto delle norme su prevenzione incendi

Art. 102 definizione di:

–          impianto di distribuzione di carburante per unità di diporto ed avio ad uso pubblico è quello ubicato nelle aree portuali ed aeroportuali destinato ad esclusivo rifornimento di natanti ed aeromobili

–          impianto di distribuzione di carburante esente da accisa per motovela e motopesca è quello ubicato entro aree portuali e destinato ad esclusivo rifornimento di quanti usufruiscono del carburante in esenzione di accisa

Autorizzazione per installazione ed esercizio di tali impianti rilasciata da SUAP competente per territorio

Art. 103 invio di comunicazione a SUAP competente per territorio in caso di prelievo di carburante in recipienti omologati presso impianti stradali conformi alle prescrizioni tecniche in materia, da parte di operatori economici od altri utenti al fine di rifornire propri mezzi direttamente sul posto di lavoro per quantitativi superiori a 100 l. ma inferiori a 1.000 l.

Titolari di autorizzazione o gestori riforniscono soggetti muniti di comunicazione

Art. 104 collaudo di impianti stradali ed autostradali (compresi quelli ad uso privato), prima della loro attivazione, a seguito di richiesta del titolare inviata al Comune competente per territorio, allegando perizia giurata sottoscritta da tecnico abilitato attestante rispetto delle norme vigenti. Collaudo eseguito da una Commissione costituita da 1 rappresentante di ADM, Servizio, VV.FF., Comune (Ai componenti della Commissione compete per ogni collaudo eseguito un rimborso spese forfetario, a carico di ditta richiedente, fissato da Giunta regionale).

Collaudo è obbligatorio per nuovi impianti, potenziamenti, ristrutturazioni, aggiunta di distributori per prodotti già autorizzati, aumenti del numero e della capacità di stoccaggio dei serbatoi, mentre non è necessario per “aggiunta di infrastrutture per ricarica elettrica” o altri tipi di modifiche, fermo restando comunque che debbono essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali, come attestato da documento rilasciato da un tecnico abilitato da inviare a Comune, ADM, VV.FF.

Comune, entro 30 giorni da richiesta:

–          convoca Commissione che esegue collaudo entro 30 giorni successivi;

–          rilascia autorizzazione ad esercizio provvisorio, valida fino ad esecuzione del collaudo

Art. 105 esecuzione da parte di Servizio di costante verifica dei dati relativi alla consistenza e dinamica della rete di distribuzione dei carburanti

Comuni, Province, ANAS, ADM, VV.FF., titolari di concessioni ed autorizzazioni, nonché gestori di impianti inviano a Servizio dati necessari ad aggiornamento dell’anagrafe tributaria regionale (Modello predisposto dal Servizio). Comuni inviano inoltre copia degli atti amministrativi adottati al riguardo

Servizio svolge funzioni di osservatorio permanente per analisi e studio delle problematiche strutturali e congiunturali del settore, tramite: raccolta ed aggiornamento in banca dati informatizzata delle informazioni su rete distributiva; promozione di indagini e ricerche; realizzazione di strumenti di informazione periodica destinati ad operatori, organizzazioni professionali, Istituti di ricerca, Istituzioni pubbliche

Art. 106 incompatibilità degli impianti ubicati entro centri abitati delimitati dai Comuni relativamente alla sicurezza della circolazione qualora:

a)privi di sede propria per cui rifornimento di utenza e di impianto stesso attuato su carreggiata;

b)ubicati all’interno di aree pedonali.

Impianti ubicati fuori dai centri abitati sono considerati incompatibili qualora:

a)ubicati in corrispondenza di biforcazione di strade di uso pubblico e sulla cuspide di queste con accessi su più strade pubbliche;

b)ubicati all’interno di curve aventi raggio minore o uguale a 100 m., salvo se unico impianto in Comuni montani;

c)privi di sede propria per cui rifornimento di utenza e di impianto stesso attuato su carreggiata

Considerato altresì incompatibili impianti sprovvisti di servizi igienici per utenti (compresi disabili), salvo impianti funzionanti solo in modalità self service pre pagamento, senza presenza del gestore

Comuni procedono alla chiusura di impianti incompatibili con termini e modalità fissate da L.R. 22/21, dichiarandone nel contempo la decadenza di autorizzazione ed obbligo del loro smantellamento

Art. 107 individuazione di impianto come avente pubblica utilità qualora costituisce unico punto di rifornimento esistente nel Comune ed è ubicato ad una distanza di almeno 15 km. da un altro impianto

Sindaco, per esigenze di servizio pubblico, può: autorizzare prosecuzione di attività di un impianto incompatibile fino ad installazione di un nuovo impianto conforme alla L.R. 22/21; rilasciare ad altro richiedente nuova autorizzazione in caso di carenza di impianti nel proprio territorio

Art. 108 vigilanza su applicazione di L.R. 22/21 è esercitata da Servizio e da Comuni, con titolari di concessione/autorizzazione obbligati a consentire agli incaricati dei controlli libero accesso ad impianti ed alla relativa documentazione, fermo restando controllo di natura fiscale ed inerente alla tutela della sicurezza e pubblica incolumità, sicurezza sanitaria, ambientale e stradale demandato alle Amministrazioni competenti

Art. 109 funzionamento di impianti di distribuzione con presenza di gestore nel rispetto di un orario minimo settimanale di apertura definito nel Regolamento di attuazione di L.R. 22/21, tenendo conto dei criteri fissati a livello nazionale

Impianti situati su autostrade e raccordi autostradali svolgono servizio continuativo, salvo casi previsti da normativa statale

Art. 110 comunicazione da parte del titolare di autorizzazione al Comune di sospensione temporanea di attività degli impianti per non oltre 6 mesi se ciò non ostacola esigenze di utenti, salvo cause di forza maggiore per cui “sospensione di protrae per intera durata di impedimento”.

Al termine del periodo di sospensione, titolare deve rimettere in attività impianto, altrimenti Comune diffida interessato a riattivare impianto entro 30 giorni, pena decadenza di autorizzazione

Lavori per realizzazione di nuovi impianti, trasferimenti, potenziamenti debbono essere ultimati entro termini fissati nel permesso a costruire. Comune, in caso documentato di forza maggiore, può autorizzare proroga “per tutta la durata di impedimento”

Sanzioni:

Art. 111 applicazione di una multa da 2.500 a 15.000 € a chiunque:

–          installa o mantiene in esercizio impianto senza autorizzazione + sospensione di attività fino ad ottenimento di autorizzazione (se questa negata, impianto viene smantellato);

–          procede a modifica di impianto o ne modifica composizione in mancanza di autorizzazione o di comunicazione;

–          non rispetta termine di esecuzione dei lavori per non oltre 3 mesi (in caso di superamento del termine di oltre 3 mesi si ha decadenza di autorizzazione);

–          gestisce impianto incompatibile, o perde requisiti morali all’esercizio dell’attività commerciale + decadenza di autorizzazione + smantellamento di impianto + ripristino del sito a spese del titolare entro termine fissato dal Comune (se ciò non avviene, Comune provvede direttamente a sue spese);

–          installa impianto ad uso privato senza autorizzazione, o fornisce carburante a veicoli non oggetto di autorizzazione;

–          rifornisce utenti privi di recipienti mobili conformi a norme di sicurezza, o operatori privi di autorizzazione (in caso di impianti mobili di capacità inferiore a 30 l.: multa da 150 a 300 €);

–          attiva impianto prima di esecuzione del collaudo

Applicazione di una multa da 500 a 3.000 € a chiunque:

–          esegue modifiche ad impianto non costituenti potenziamento senza comunicarlo;

–          attiva le modifiche di impianto in mancanza di attestazione di cui ad Art. 104;

–          non espone cartello relativo ai prezzi praticati;

–          non rispetta orari minimi di apertura e turnazione;

–          espone cartelli o qualsiasi altro mezzo pubblicitario in violazione del D.Lgs. 206/05 (codice del consumo)