DISTILLATORE ED ASSIMILATO

DISTILLATORE ED ASSIMILATO (Reg. 1493/99, 1623/00; D.M. 14/6/83, 14/12/92, 23/4/01; D.G.R.M. 18/4/02)  (vino38)

Soggetti interessati:

Distillatore può essere qualsiasi persona fisica o giuridica o Associazione di tali persone che distilla vini, vini alcolizzati, sottoprodotti della vinificazione o di qualsiasi trasformazione delle uve riconosciuta da Stato membro nel cui territorio si trovano impianti.

Assimilato a distillatore può essere qualsiasi persona fisica o giuridica od Associazione di tali persone (Escluso elaboratore di vino alcolizzato) riconosciuto da Stato membro che acquista da produttore vino o sottoprodotti della vinificazione per “farli distillare per proprio conto da distillatore riconosciuto” e paga a produttore il prezzo minimo fissato per la distillazione di cui trattasi. Stato membro può equiparare ad assimilato la Associazione di cantine cooperative “per i quantitativi di vino prodotti e conferiti dalle cantine cooperative aderenti”.

Assimilato al produttore può essere Associazione cantine cooperative che intendono avviare a distillazione vino prodotto e conferito da cantine aderenti.

Dalla distillazione è possibile ottenere solo alcole neutro, acquavite di vino o vinacce, alcole greggio avente titolo alcolometrico superiore a 52% vol. da impiegare solo nella produzione di bevande alcoliche o di alcole neutro o di acquavite di vino o di alcole ad uso industriale.

Iter procedurale:

Distillatore presenta domanda riconoscimento in bollo (Modello riportato su BUR 60/02) a Servizio Agricoltura dove ricade ubicazione impianto in caso di distillatore e dove ha sede sociale ditta in caso di assimilato, contenente: generalità richiedente, codice fiscale e partita IVA, tipo prodotto per cui richiesto riconoscimento (vini e/o sottoprodotti della vinificazione quali fecce, vinacce, vino alcolizzato), ubicazione e descrizione impianti di distillazione, potenzialità giornaliera ed annua di impianto distillazione, descrizione e capacità dei singoli depositi materie prime e dei prodotti ottenuti da distillazione. Allegare per ciascun impianto distillazione:

1)       certificato di iscrizione a Camera di Commercio;

2)       planimetria impianto distillazione;

3)       licenza di esercizio rilasciata da UTF attestante materia prima che può essere distillata;

4)       certificato di prevenzione incendi rilasciato da Comando provinciale Vigili del Fuoco;

5)       autorizzazione allo smaltimento acque reflue provenienti da processo di distillazione rilasciata da Comune;

6)       autorizzazione sanitaria.

Assimilato al distillatore invia a Servizio Agricoltura domanda in bollo (Modello riportato su BUR 60/02) contenente: generalità richiedente, codice fiscale e partita IVA, ubicazione ditta, tipo prodotto oggetto riconoscimento. Allegare:

1)       licenza di esercizio rilasciata da UTF attestante materie prime che possono essere commercializzate;

2)       certificato di iscrizione a Camera di Commercio;

3)       planimetria depositi delle materie prime impiegate;

4)       descrizione che attività è svolta a titolo professionale e prodotti ottenuti da distillazione usati per proprie necessità industriali.

Se Associazione cantine intende assumere figura di assimilato a produttore invia domanda (Modello riportato su BUR 60/02) a Servizio Agricoltura, specificando: generalità legale rappresentante; ragione sociale; partita IVA dell’Associazione

Alla domanda allegare:

–          copia autentica atto costitutivo e statuto sociale;

–          elenco cantine cooperative aderenti ad Associazione;

–          ubicazione e capacità ricettiva dei magazzini in cui vino depositato con relative planimetrie.

Servizio esegue istruttoria entro 30 giorni chiedendo eventuali documenti integrativi da inviare entro 15 giorni pena annullamento, ed incaricando Servizi Decentrati di eseguire sopralluoghi per accertare veridicità di quanto dichiarato in domanda, nonché per verificare rispetto norme comunitarie su attività di distillazione.

Servizio entro 60 giorni procede a riconoscimento, iscrivendo ad Albo Regionale dei Distillatori, Assimilati ai distillatori, Assimilati ai produttori ditte richiedenti. Iscrizione avviene entro 31 Luglio 2002 ed ha validità di 5 anni.

Rinnovo riconoscimento concesso da Servizio Agricoltura se inviata domanda almeno 60 giorni prima scadenza, corredata da dichiarazione sostitutiva notorietà (Modello riportato su BUR 60/02) attestante che non esistono variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda riconoscimento (In caso di variazione produrre documentazione in originale attestante modifiche intervenute).

Distillatore ed assimilati debbono inviare, pena perdita riconoscimento, comunicazione entro 30 giorni da eventuali variazioni rispetto agli elementi forniti in domanda riconoscimento e nei documenti  allegati.

Servizio revoca temporaneamente (per consentire “regolarizzazione situazioni illegittime od irregolari nel rispetto dei termini”) o definitivamente riconoscimento a distillatore ed assimilato se questo si dimostra inadempiente. Servizio comunica provvedimento ad interessato che ha 15 giorni di tempo per avanzare memorie scritte.

Servizio comunica a MI.PA. riconoscimento o sua revoca affinchè nominativo iscritto o cancellato da apposito Elenco nazionale suddiviso in Sezioni separate per “distillatori”, “assimilati a distillatore” “assimilati a produttore”. Solo soggetti iscritti in Elenco possono usufruire benefici CE.

MI.P.A. comunica aggiornamento elenco distillatori riconosciuti a Commissione CE che lo pubblica su GUCE.

Se per cause di forza maggiore impossibile procedere a distillazione di tutto o parte del prodotto, produttore o distillatore (secondo casi di disponibilità prodotto) ne informa AGEA, che può prorogare termine di distillazione o decidere di “trasferire ad altro distillatore i propri diritti ed obblighi per quantitativo di prodotto non distillato”.

AGEA provvede a controllare:

1)       caratteristiche prodotto consegnato a distillazione (codice, titolo alcolometrico, quantitativo) sulla base documento di accompagnamento, analisi effettuate su campioni prelevati a distilleria da laboratori autorizzati (verificare presenza di un rilevatore nei prodotti destinati a distillazione);

2)       quantitativo di prodotto distillato, data di distillazione, quantitativo e caratteristiche dei prodotti ottenuti.

Se tutto o parte del prodotto inviato od ottenuto da distillazione non conforme, AGEA ne informa distillatore e produttore, non versa aiuto per quantitativi inidonei, rifiuta eventuali prodotti offerti da distillatore, recupera importo eventualmente già versato al distillatore o al produttore (In quest’ultimo caso se produttore non adempiuto a distillazioni obbligatorie o a dichiarazioni di produzione e giacenza).

Se constatato che distillatore non versato a produttore prezzo minimo di acquisto, AGEA versa a produttore entro 1 Giugno campagna successiva “un importo pari ad aiuto od anticipo” dovuto al distillatore.

Stato membro comunica a Commissione CE entro 30 Aprile casi di inadempimento obblighi dei distillatori ed entro 10 Aprile, 10 Luglio, 10 Ottobre, 10 Gennaio “seguito dato alle domande di ricorso alla clausola di forza maggiore e le misure adottate al riguardo dalle Autorità competenti”.

Sanzioni:

Salvo casi di forza maggiore se distillatore non adempie ad obblighi previsti per distillazione o non consente controlli: aiuto ridotto di importo fissato “secondo gravità infrazione commessa”, comunque pari a 1% per giorno di ritardo fino ad 1 mese (Dopo tale termine aiuto non più versato) se non pagato al produttore prezzo di acquisto; 0,5% per giorno di ritardo fino a 2 mesi (Dopo tale termine aiuto non più versato) se non presentata nei termini prova di pagamento prezzo di acquisto, o domanda di aiuto, o consegna alcole ad Organismo intervento, od invio distinta dei quantitativi distillati e relativi prodotti ottenuti o dei quantitativi consegnati per elaborazione vino alcolizzato. 

 

 

 

 

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