DEPOSITI FISCALE ALCOLE (D.M. 27/3/01) (vino43)
Soggetti interessati:
Chiunque detiene o commercializza alcole etilico, birra, prodotti alcologeni intermedi
Si definiscono depositi fiscali:
a) per alcole etilico: stabilimenti di produzione, rettificazione, trasformazione, condizionamento; magazzini ubicati fuori dei predetti impianti; depositi doganali di proprietà privata autorizzati a custodire prodotti soggetti ad accisa; magazzini di commercianti all’ingrosso; magazzini di invecchiamento;
b) per prodotti alcolici intermedi: stabilimenti di produzione, impianti di condizionamento, magazzini commercianti all’ingrosso;
c) per vino: cantine e stabilimenti di produzione, impianti di condizionamento per scambi CE.
Iter procedurale:
Nei depositi fiscali di alcole etilico, birra, prodotti alcologeni intermedi confezionati in recipienti ermeticamente chiusi istituiti nelle aree di deposito doganale o nei depositi degli autotrasportatori. Questi prodotti debbono essere tenuti in locali o spazi distinti da “analoghi prodotti assoggettati ad accisa” e riportati su apposito registro di carico e scarico (Conservare documenti relativi a loro movimentazione) “tenuto distintamente per ramo di imposta”.
Chiunque intende istituire deposito fiscale per alcole etilico o bevande alcoliche presenta ad Ufficio Tecnico Erariale (UTF), almeno 60 giorni prima apertura deposito, una domanda contenente:
a) denominazione ditta, sede, partita IVA, generalità legale rappresentante;
b) indirizzo preciso dove si intende istituire deposito fiscale, compreso numero telefonico e fax;
c) descrizione apparecchiature e processi di lavorazione (Potenzialità impianto);
d) descrizione impianti per produzione od acquisto energia;
e) qualità materia prime e prodotti finiti, numero e capacità serbatoi destinati a contenimento prodotti soggetti ad accisa e quantità massima di prodotto che si intende detenere, numero e capacità di serbatoi per contenimento materie prime, semilavorati, prodotti finiti non oggetto di accisa;
f) descrizione strumenti installati per misurare materie prime, semilavorati, prodotti finiti. Non necessaria installazione misuratore in caso di lavorazione di “testa o code” o impianti di portata massima inferiore a 300 litri/ora. Misuratore serve per valutare produzione ottenuta; se questo non funzionante si procede mediante determinazione diretta. In caso di perdite di alcole, determinazione in base potenzialità impianto;
g) procedure tecnico-contabili per garantire gestione deposito fiscale.
Allegare: planimetria del deposito e del recinto fiscale; schema di impianti; tabelle di taratura dei serbatoi; documenti tecnici per strumenti di misura; diagramma del flusso di materie prime; relazione su processo acquisizione energia e stima quantità consumata.
Chiunque intende operare in regime di deposito fiscale invia domanda e documentazione a circoscrizione doganale competente.
Esclusi da tale obbligo:
1) esercenti fabbriche prodotti tassati su base forfetaria;
2) produttori di vino che ne producono meno di 1.000 hl. all’anno (Dato medio ultimi 5 anni);
3) produttori di vino, birra, altre bevande fermentate per autoconsumo familiare con esclusione di qualsiasi forma di vendita.
UTF esegue istruttoria:
1) verificando validità impianti e depositi;
2) identificando impianti, serbatoi, apparecchiature, strumenti installati oggetto di vigilanza;
3) controllando taratura serbatoi in cui immessi prodotti oggetto di accisa;
4) esaminando diagramma dei flussi di materia e controllando modalità produzione energia;
5) individuando locali ed attrezzature necessarie per vigilanza;
6) controllando sistemi di gestione contabile informatizzata.
Durante istruttoria può eseguire “esperimenti di lavorazione e prove di collaudo degli impianti”, nonché “suggellamento degli impianti” stessi. A conclusione istruttoria redatto verbale sottoscritto da titolare ditta. Se impianto idoneo, UTF notifica entità cauzione da depositare per avvio attività, in funzione della “capacità dei serbatoi e dei quantitativi detenuti denunciati” (Esclusa da cauzione Enti pubblici, aziende municipalizzate, “aziende affidabili e di notoria solvibilità” riconosciuta da Ministero). Cauzione rideterminata ogni anno da UTF in base ad imposta pagata anno precedente e comunicata ad interessato se superiore a 10%. Cauzione versata entro 30 giorni da notifica.
Ogni variazione intervenute nei depositi ed impianti comunicate ad UTF, che provvede ad eseguire nuove verifiche e calcoli cauzione.
Depositi fiscali di alcole etilico, birra, prodotti alcolici intermedi delimitati da recinzione o ubicati in apposito edificio ed identificati all’esterno con tabelle recanti “indicazione tipologia del deposito e ragione sociale della ditta esercente”. Nelle fabbriche di alcole, apparecchiature di denaturazione e distillazione sono installati su aree e locali distinti tra loro, così come le materie prime, gli alcoli da rettificare ed i prodotti finiti. Apparecchiature, serbatoi di stoccaggio, aree di facile accessibilità per Organi di controllo. UTF dispone necessità o meno di installare misuratori per controllo materie prime alcoliche o dei semilavorati avviati a distillazione (Obbligatori per birra, anche se analcolica e non tassabile).
Eseguita istruttoria, verificato adeguamento impianto a prescrizioni di cui sopra, accertata costituzione cauzione, UTF autorizza deposito fiscale rilasciando codice di accisa e licenza fiscale (Per depositi doganali in regime di deposito fiscale, copia licenza a competente Autorità doganale), corredato da copia domanda e copia istruttoria eseguiti (Documenti da conservare presso impianto a disposizione Organi controllo).
Se impianto cessa attività o sia trascorso oltre 1 anno da ultima comunicazione di lavorazione, deposito fiscale si trasforma in “magazzino di commerciante all’ingrosso” con nuovo tipo di licenza e cauzione. Nei casi di cessazione dell’esercizio se prodotti giacenti non trasferiti ad altro deposito fiscale entro 15 giorni, sono considerati immessi in consumo ed applicata accisa.
Movimentazione di materie prime, semilavorati, prodotti finiti attuate entro depositi fiscali sotto la responsabilità del gestore del deposito ed il controllo UTF o Autorità doganale in caso di importazione od esportazione. Nei depositi dove attuata fabbricazione o rettifica di alcole etilico, titolare deve far pervenire, almeno 5 giorni prima, ad UTF piano di fabbricazione ed ogni mese comunicazione riepilogativa, specificando tipologia ed orari lavorazione, materie prima lavorate, semilavorati e prodotti finiti ottenuti (Comunicazione allegata a contabilità fiscale).
Prodotti finiti accertati anche in contraddittorio con UTF per determinazione imposta a livello quantitativo e qualitativo (Analisi presso laboratorio dogana od imposte dirette). Prodotti finiti assegnati in liberalità ad interessato o racchiusi in contenitori sigillati da UTF. In caso di estrazione da magazzino, documento di accompagnamento vidimato da interessato.
Operazioni attuate in deposito fiscale riportate su registro. Consentito accesso a Guardia di Finanza in ogni momento al deposito.
Esclusi da denuncia esercenti depositi di:
a) alcole frutta allo spirito e bevande alcoliche confezionate in recipienti di capacità inferiore a 5 litri ed aromi alcolici per liquori, vermouth o altri vini liquorosi confezionati in dosi per preparare non oltre 1 litro di prodotto e muniti di contrassegno di Stato;
b) alcole non denaturato, aromi alcolici per bevande diverse dai liquori, bevande alcoliche, frutta allo spirito, in quantità non superiore a 20 litri;
c) aromi alcolici per liquori in quantità inferiore a 0,5 litri o kg. non destinati a vendita;
d) profumerie alcoliche prodotti con alcole non denaturato, in quantità inferiore a 5.000 litri;
e) vino e bevande fermentate diverse da vino;
f) vino aromatizzato, liquori o acquaviti, addizionati con acqua gassata, semplice o di soda, in recipienti contenenti quantità inferiori a 10 centilitri ed aventi titolo alcolometrico inferiore a 11% vol.;
Depositario deve tenere:
a) registro di carico e scarico delle materie prime e semilavorati;
b) registro di carico e scarico prodotti finiti oggetto di accise distinti in prodotti denaturati e non denaturati (Riportare cali ed eccedenze registrati ammettendo tolleranza del 2% rispetto a carico magazzino, estremi versamento accisa, documenti accompagnamento, quantitativi mensili destinati ad uso familiare);
c) registro partite ricevute o spedite in regime di sospensione di accisa.
Registri preventivamente vidimati da UTF. Annotazione su registro eseguite entro giorno seguente. A fine anno registri chiusi e giacenze riportate nell’esercizio successivo. Registri conservati per almeno 5 anni.
Depositario deve trasmettere ad UTF:
a) ogni 15 giorni, prospetto riepilogativo della produzione e movimentazione intervenuta nei 15 giorni precedenti;
b) nei 5 giorni successivi, copia ricevuta versamento di imposta.
Depositario redige ogni anno inventario delle materie prime, semilavorati, prodotti finiti (Inventario per prodotto oggetto di invecchiamento attuato “al momento dell’ultima estrazione dal magazzino di ogni singola partita”. AGEA può chiedere esecuzione inventari straordinari. Cali riportati in inventario sono quelli relativi ad intero periodo preso in considerazione), nonché bilancio di materie per sezione di impianto (specificare rese di lavorazione) e bilancio dei consumi energetici.
Piccoli produttori di vino (Meno di 1000 hl.) sufficiente che presentino ad UTF, entro giorno 5 mese successivo, distinte dalle operazioni intracomunitarie eseguite.
UTF tiene per ogni deposito fiscale riconosciuto, specifica contabilità attestante: carico e scarico prodotti finiti oggetto di accisa, movimenti di imposta, estremi versamenti.