TERRE DI OFFIDA DOC

TERRE DI OFFIDA DOC (D.M. 15/6/11, 6/9/11, 09/12/16)  (vino03)

Soggetti interessati:

Chiunque intende produrre vino DOC “Terre di Offida”.

Iter procedurale:

Chiunque intende commercializzare vino a denominazione di origine controllata “Terre di Offida Passerina”, nella tipologia passito, vino santo, spumante  tali vini deve rispettare seguente disciplinare:

  • base ampelografica costituita da vitigno Passerina per almeno 85% + altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei a coltivazione nelle Marche fino a 15%
  • zona di produzione, ricadente nelle Province di Ascoli e Fermo, delimitata riportata su G.U. 149/11. Nel caso di “Terre di Offida Passerina” vino santo zona produzione limitata a Comuni di Offida e Ripatransone
  • norme colturali. Terreni idonei, con esclusione di quelli umidi o non sufficientemente soleggiati o di pianura alluvionale. Per nuovi impianti e reimpianti densità non inferiore a 3000 ceppi/ha. Sesto di impianto, forma di allevamento, sistemi di potatura sono quelli a spalliera semplice. Regione può consentire forme di allevamento diverse se migliorano “gestione vigneti senza determinare effetti negativi su caratteristiche delle uve”. Vietata ogni pratica di forzatura, mentre consentita irrigazione di soccorso
  • Resa massima pari a 12 t./ha. con titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve pari a 11,50 %vol. per “Offida Passerina” passito e vino santo (10,5 %vol. per “Offida Passerina” spumante). Per vigneti in coltura promiscua, produzione massima rapportata a superficie effettivamente impegnata da vite
  • resa massima di uva in vino pari a 70% per “Terre Offida Passerina” spumante (40% in caso di “Terre Offida Passerina” passito e vino santo). Se resa sale fino a 75% per tipologia spumante e 43% per tipologia passito e vino santo, eccedenza non beneficia della DOC. Se resa sale oltre 75% e oltre 43%, intera produzione esclusa da DOC
  • norme di vinificazione. Operazione di vinificazione, compresa spumantizzazione, attuate su intero territorio Province di Ascoli e Fermo. Appassimento delle uve e successive operazioni per produzione di passito e vino santo attuate nella zona di produzione delimitata. Tipologia “Terre di Offida passito” ottenuta mediante appassimento uve in pianta e/o dopo raccolta in idonei locali fino a raggiungere tenore zuccherino di almeno 260 g/l. Tipologia “Terre di Offida vin santo” ottenuta mediante appassimento uve in idonei locali, su graticci od appese, senza nessun tipo di forzatura, fino a raggiungere contenuto zuccherino di almeno 260 g/l il cui ammostamento di uve appassite deve avvenire nel periodo 1 Dicembre – 31 Marzo(Regione, su richiesta Consorzio di tutela, può consentire inizio operazioni a partire da 1 Dicembre). Fermentazione e maturazione attuate in botti di legno della capacità massima di 500 litri per almeno 1 anno per tipologia passito e almeno 2 anni per tipologia vino santo. Tipologia spumante ottenuta solo per rifermentazione naturale con durata di almeno 6 mesi. Processo di invecchiamento avviato a partire da 1 Dicembre successivo a vendemmia per: “Terre Offida Passerina” passito di 18 mesi, di cui 12 mesi in botti di legno; per “Terre Offida Passerina” vino santo di 36 mesi, di cui 24 mesi in botti di legno. Immissione al consumo solo dopo periodo di invecchiamento obbligatorio
  • caratteristiche vino ad immissione al consumo:
  • “Terre di Offida Passerina” spumante: spuma fine e persistente; colore giallo paglierino tenue; odore gradevole, lievemente fruttato; sapore da dosaggio zero ad abboccato, tipico, caratteristico, gradevolmente acidulo; titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,5%vol.; acidità totale minima 5 g./l; estratto non riduttore minimo 16 g/l;
  • “Terre di Offida Passerina” passito: colore giallo ambrato più o meno intenso; odore caratteristico, etereo, intenso; sapore dal secco al dolce, armonico, vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo 15,5%vol.; acidità totale minima 4,5 g./l; acidità totale massima 1,6 g/l; estratto non riduttore minimo 25 g/l;
  • “Terre di Offida Passerina” vino santo: colore da giallo dorato a giallo ambrato, più o meno intenso; odore caratteristico di appassimento, etereo, intenso; sapore da secco a dolce, armonico, vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo 15,5%vol.; acidità totale minima 4,5 g./l; acidità totale massima 1,6 g/l;  estratto non riduttore minimo 25 g/l.

Vini “Terre di Offida” se elaborati in recipienti di legno possono avere leggero sentore di legno.

MI.P.A.F. può con proprio decreto modificare limiti di acidità totale ed estratto non riduttore minimo.

Vendita solo in recipienti di capacità inferiore a 5 litri per tipologia spumante, mentre per Passerina passito e Passerina vino santo solo in bottiglie di 0,750 litri, con uso di tappo di sughero raso bocca

  • vietato in etichettatura, designazione, presentazione uso di diciture quali “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato”. Ammesso indicare nome, ragione sociale, marchi privati “non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno consumatore”. Obbligatorio riportare in etichetta annata di produzione uve e per spumanti “anno della sboccatura”, nonché codice di identificazione vino DOC “Terre di Offida” pubblicato su G.U. 149/11.
  • A partire da campagna 2011/12 chiunque intende commercializzare vino come “Terre di Offida” DOC deve iscrivere vitigno a Schedario viticolo per DOC gestito da Regione.

Con D.M. 6/9/11 assegnato a ValorItalia l’esecuzione del piano dei controlli relativo a “processi produttivi e prodotti certificati” attestante la rispondenza dei vini commercializzati come DOC “Terre di Offida”.

Con DM 09/12/16 assegnato a Consorzio Tutela Vini Piceni, sito in Offida via F. Ciabattoni 3, incarico di svolgere funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore in merito alla DOC “Terre di Offida”. Incarico può essere sospeso o revocato da Ministero in caso di inadempienza accertata del Consorzio, o a seguito di cancellazione della protezione da parte di Commissione UE.

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