DEFINIZIONE E REGIME AIUTI P.M.I. (Reg. 70/01; Legge 40/07; D.M. 6/12/05) (pmi22)
Soggetti interessati:
Micro, piccole e medie imprese con esclusione di:
1) attività connesse a produzione, trasformazione, commercializzazione prodotti di agricoltura e pesca;
2) attività di esportazione (aiuti diretti ad esportazione, costituzione e gestione rete di distribuzione o altre spese connesse ad esportazione);
3) aiuti condizionati ad impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a prodotti importazione
Iter procedurale:
La CE, recepito con D.M. 6/12/05, ha definito piccole e medie imprese le attività produttive con:
a) meno di 250 dipendenti;
b) fatturato annuo inferiore a 50.000.000 EUR, o con bilancio inferiore a 43.000.000 EUR;
c) carattere di indipendenza da altra impresa o da più imprese se:
1) queste non detengono oltre 25% del capitale sociale o dei diritti di voto. Si può superare tale percentuale in caso di:
· società di partecipazioni pubbliche o società di capitali di rischio istituzionale, o persone fisiche, singole od associate, che investono fondi propri in imprese, purché totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superiore a 1.250.000 EUR
· capitale disperso con modalità da risultare impossibile determinare da chi è detenuto, purché impresa dichiari di presumere propria indipendenza
· Università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro
· investitori istituzionali, compresi Fondi di sviluppo regionale
· Enti pubblici locali aventi bilancio annuale inferiore a 10.000.000 EUR e meno di 5.000 abitanti
2) non esiste collegamento tra imprese, cioè:
· altra impresa non dispone della maggioranza dei voti di “voti sufficienti per esercitare influenza dominante” nell’assemblea ordinaria dell’impresa in oggetto;
· altra impresa non ha “in virtù di contratto o di clausola statutaria, di esercitare influenza dominante” su impresa in oggetto;
· altra impresa, in base ad accordi con altri soci, non controlla maggioranza diritti di voto
In caso di collegamento, dati da considerare sono quelli desunti da bilancio consolidato
È definita piccola impresa, quella attività produttiva esercitata con:
a) meno di 50 dipendenti;
b) fatturato o bilancio annuo inferiore a 10.000.000 EUR.
È microimpresa quella che occupa meno di 10 dipendenti ed ha fatturato o bilancio annuo inferiore a 1.000.000 EUR
Per fatturato si intende “importo netto del volume di affari”, comprendente proventi derivanti da vendita prodotti e servizi diminuiti di eventuali sconti sulle vendite e delle relative imposte (IVA).
Totale bilancio annuo è il totale dell’attivo patrimoniale desumibile da ultimo esercizio contabile approvato o, se imprese esonerate da tenuta contabilità, da ultima dichiarazione redditi presentata.
Fatturato o totale bilancio sono quelli dell’ultimo esercizio contabile chiuso prima invio domanda agevolazione. Per imprese esenti dalla tenuta della contabilità, fatturato desumibile da ultima dichiarazione dei redditi, mentre attivo patrimoniale in base a prospetto di attività e passività. Per nuove imprese senza bilancio (costituite da meno di 1 anno), da considerare per definizione PMI solo il numero di occupati e totale attivo patrimoniale.
Numero dipendenti occupati (ULA), iscritti nel libro matricola di impresa e legati a questa da forma contrattuale (Esclusi quelli posti in cassa integrazione straordinaria, ma inclusi proprietari gestori e soci che svolgono attività regolare nell’impresa. Esclusi apprendisti e persone con contratto di formazione), è dato da “numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante 1 anno” (Occupati a tempo parziale o stagionali rappresentano frazioni di ULA calcolate in proporzione al rapporto ore lavorate rispetto a 36/40 ore settimanali del tempo pieno).
Se impresa associata ad altra ai dati degli occupati o dell’attivo patrimoniale di impresa richiedente sommato in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o diritto di voto dell’impresa partecipata
Composizione compagine sociale o quote di capitale è data al momento della sottoscrizione delle domande di agevolazione per PMI.
Aiuto ammesso se Stato membro ha adottato disposizione giuridiche atte a “far sorgere il diritto all’aiuto” ed il beneficiario abbia presentato domanda prima invio progetto. Stato membro comunica a CE entro 20 giorni regime di aiuti applicato.
Stato membro conserva registri in cui annotare tutti i regimi di aiuto concessi a PMI in esenzione da obbligo notifica, affinchè CE possa verificare regolarità regime di aiuto concesso. Registri conservati per almeno 10 anni da data erogazione aiuto. Stati membri inviano entro 30 Marzo una relazione annuale a Commissione CE su applicazione regime di aiuto a PMI
Impresa è tenuta a presentare, per via telematica e su sopporto informatico, ad Ufficio Registro Imprese comunicazione unica di nascita impresa (È valida anche ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali, nonché per ottenimento codice fiscale e partita IVA). Ufficio Registro rilascia ricevuta (costituisce titolo per immediato avvio dell’attività imprenditoriale) e comunica a Amministrazioni competenti avvenuta presentazione della comunicazione unica, che, a loro volta, comunicano ad interessato ed Ufficio Registro, entro 7 giorni, codice fiscale, partita IVA ed altri dati su posizioni registrate. Analoga procedura applicata in caso di modifiche o cessazione di attività di impresa.
Camera di Commercio assicura gratuitamente necessario supporto tecnico ai soggetti interessati “per espletamento di tali adempimenti”.
Ministero Sviluppo Economico approva modello di comunicazione unica e ne fissa modalità di presentazione da parte interessato, nonché modalità di controllo da parte Amministrazioni.
Entità aiuto:
Tutti i regimi di aiuto concessi alle PMI che rispettano le condizioni previste dal Reg. 70/01 sono compatibili e sono esonerati da obbligo notifica.
Per investimenti in immobilizzazioni materiali (Creazione nuovo stabilimento, ampliamento stabilimento esistente, modifica sostanziale dei prodotti o dei processi produttivi) od immateriali (Acquisto diritti di brevetto, licenze, know how, conoscenze tecniche non brevettate) eseguite all’interno o all’esterno CE intensità lorda massima (Percentuale su costi ammissibili del progetto al lordo di qualsiasi imposta diretta) di aiuto concedibile pari a 15% per piccole imprese e 7,5% per medie imprese (Elevato di 10 punti percentuale, comunque inferiore a 30%, nell’area Ob. 2, purchè investimento conservato per almeno 5 anni in tali zone e quota compartecipazione beneficiario pari almeno a 25%).
Entità aiuto concedibile calcolato in funzione spese ammissibili investimento (Ammessi costi per acquisto terreno, edifici, macchinari, impianti) o costi salariali connessi a posti lavoro creati per un periodo di 2 anni (Posti di lavoro creati entro 3 anni da investimenti materiali od immateriali eseguiti, con incremento effettivo posti di lavoro rispetto media 12 mesi precedenti e mantenuti per almeno 5 anni)
Per servizi forniti da consulenti esterni, contributo a PMI fino a 50% costi dei servizi (Non continuativi, ne attinenti a normale gestione impresa quale consulenza fiscale o consulenza legale, ne spese per pubblicità).
Per partecipare a fiere ed esposizioni, contributo a PMI fino a 50% spese per locazione, installazione, gestione stand “solo alla prima partecipazione di un’impresa ad una determinata fiere ed esposizione”.
Non esonerati da obbligo notifica aiuti il cui importo è superiore a 15.000.000 EUR o totale costi ammissibili progetto superiori a 2.500.000 EUR ed intensità lorda aiuto superiore a 50%.
Massimali di cui sopra applicati sia che aiuti pervengono da fondi CE, sia che provengono da fondi nazionali. Divieto di cumulo con altri aiuti pubblici per stessi investimenti o servizi.