TINTOLAVANDERIE

TINTOLAVANDERIE (Legge 84/06; L.R. 25/11)  (pmi24)

Soggetti interessati:

Chiunque intende esercitare attività di:

  1. Tintolavanderia, cioè “trattamenti di lavanderia, pulitura chimica, a secco e ad umido di tintoria, smacchiatura, stireria, follatura ed affini di indumenti, capi ed accessori per abbigliamento, capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, tappeti, tappezzeria e rivestimento per arredo, nonché oggetto di uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra”)
  2. lavanderia a gettoni, cioè attività esercitata in apposito spazio, noleggio di lavat5rici professionali ad acqua e di essiccatoi, utilizzati solo da clientela, previo acquisto di appositi gettoni distribuiti tramite macchine cambiavalute presenti all’interno di esercizio (stessi gettoni usati anche per acquisto di detergenti)

purché indicato responsabile tecnico in possesso di idoneità professionale attestata da frequenza a corso riconosciuto di qualificazione tecnico professionale della durata di 250 ore da svolgere nell’arco di 1 anno o di attestato di qualifica riconosciuto integrato da periodo di almeno 1 anno di inserimento in imprese del settore effettuato entro 3 anni da conseguimento attestato, o diploma di maturità tecnica o professionale o di livello universitario in materia inerenti attività, o periodo di inserimento presso impresa del settore non inferiore ad 1 anno se preceduto da rapporto di apprendistato della durata prevista da legge (2 anni in caso di titolare o socio partecipante al lavoro o coadiuvante familiare; 3 anni, anche non consecutivi negli ultimi 3 anni, in caso di lavoratore dipendente)

 

Iter procedurale:

Conferenza Stato – Regioni definisce criteri per regime di autorizzazione per avvio ed esercizio di attività (compreso servizio di raccolta e recapito dei capi) “nel rispetto del principio di autocertificazione, semplificazione ed unificazione dei procedimenti amministrativi”.

Giunta Regionale entro 31/3/2012 avvalendosi di Comitato di concertazione per politica industriale, provvede a:

  • identificare diplomi necessari ed esercitare attività di tintolavanderia;
  • definire contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi relativi ad iniziative di formazione professionale, nonché modalità di svolgimento di esami per esercitare attività. Corsi contenenti seguenti materie: fondamenti di chimica organica ed inorganica; chimica dei detersivi; principi di scioglimento chimico, fisico e biologico; elementi di meccanica, elettricità e termodinamica; tecniche di lavorazione delle fibre; legislazione di settore (in particolare etichettatura dei prodotti tessili); elementi di diritto commerciale; nozioni di gestione aziendale; legislazione in materia di tutela ambiente e sicurezza sul lavoro; informatica; lingua straniera;
  • approvare modalità di sviluppo del settore, al fine di migliorare qualità dei servizi per consumatore ed assicurare migliori condizioni di accessibilità ai servizi stessi (anche tramite pubblicità delle tariffe); favorire equilibrato sviluppo del settore compatibile con impatto ambientale di insediamento imprese; promuovere regolamentazione requisiti di sicurezza a fini di controllo dei locali, apparecchiature, cautele di esercizio e condizioni sanitarie per addetti, mezzi di trasporto di imprese che effettuano raccolta e riconsegna abiti ed indumenti;
  • approvare modelli per Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA);
  • costituire Commissione arbitrale e conciliativa, con partecipazione di Associazioni tutela dei consumatori, per risolvere controversie tra imprese e consumatori;
  • assicurare forme stabili di consultazione e partecipazione di Organizzazioni rappresentative di categoria.

Provincia ha il compito di:

  • autorizzare iniziative di formazione professionale predisposte sulla base di programmi definiti da Regione;
  • rilasciare abilitazione professionale a conclusione corso e superamento esame.

Comune ha il compito di:

  • accertare conseguimento periodo di inserimento lavorativo;
  • accertare possesso diploma di maturità tecnica o professionale;
  • approvare sentite Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale, regolamento riguardante “requisiti per migliorare qualità dei servizi per consumatori ed assicurare le migliori condizioni di accessibilità ad essi”, tenendo conto modalità definite da Giunta Regionale;
  • esercitare funzioni di vigilanza e controllo in merito rispetto requisiti per esercizio attività, “fatte salve le competenze delle attività preposte ai controlli sanitari ed ambientali”. Comune accerta in particolare possesso abilitazione professionale da parte soggetto indicato come responsabile tecnico;
  • applicare sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme per esercizio attività.

Interessato per esercitare attività di tintolavanderia o di lavanderia a gettoni invia a Comune, nel cui territorio opera esercizio, tramite Sportello unico attività produttive (SUAP), “fatte salve le autorizzazioni necessarie in base anormativa ambientale e sanitaria, SCIA, in cui indicare:

  1. responsabile tecnico “nella persona di titolare, socio partecipante al lavoro, collaboratore familiare, dipendente, addetto di impresa”, in possesso di idoneità professionale “che svolge attività prevalentemente e professionalmente nella sede di impresa”;
  2. locali in cui attività è esercitata (Copia di SCIA esposta in tali locali e valida solo per questi).

In caso di ampliamento o riduzione dei locali o trasferimento attività in altra sede o designazione di nuovo responsabile tecnico, occorre presentare nuova SCIA. In caso di trasferimento di azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa morte, subentrante invia SCIA a Comune, tramite SUAP

Cessazione di attività comunicata da impresa a Comune entro 30 giorni. Sospensione attività comunicata a Comune, specificando data ripresa attività (Per ripresa attività non occorre nessuna comunicazione).

Vietata presenza di personale per espletamento di attività necessarie (v. presa in consegna o restituzione dei capi oggetto di lavaggio) nella lavanderia a gettoni, nonché di qualunque altro tipo di servizio

Vietato svolgimento attività professionale di tintolavanderia in forma ambulante o posteggio, ma non servizio di raccolta e recapito di capi, purché svolto in sede fissa da imprese abilitate (o svolto in forma itinerante affidato ad altra impresa, anche di trasporto, in base a contratto di appalto), purché presso tutte le sedi e recapiti, dove eseguita raccolta o riconsegna di abiti ed indumenti, apposto cartello indicante sede di impresa, dove effettuata, in tutta od in parte, lavorazione (Se attività svolta in forma itinerante, tali indicazioni riportate nei documenti fiscali).

Imprese di tintolavanderia non rispondono dei danni conseguenti ad indicazioni errate riportate nelle etichette dei prodotti tessili ad esse affidati.

 

Sanzioni:

Se Comune accerta perdita requisiti per svolgere attività o violazioni a disposizioni di legge o al regolamento comunale: attività sospesa, previa diffida ad interessato di adeguarsi entro termine e modalità fissate. Se al termine periodo di sospensione, interessato non ha adempiuto a prescrizioni del Comune: cessazione attività con comunicazione ad Organismi preposti.

In caso di esercizio di attività senza possesso di abilitazione professionale, o senza avere inviato la SCIA, o in locali diversi da quelli indicati nella SCIA: multa da 1.000 € a 5.000 €

In caso di mancata presentazione SCIA a seguito riferimento in altra sede: multa da 1.000 € a 4.000 €

In caso di esercizio di attività in forma ambulante o di posteggio: multa da 500 € a 1.000 €

In caso di mancata presentazione di SCIA a seguito ampliamento locali, o mancata esposizione di SCIA nei locali di attività, o mancata comunicazione cessazione di attività o trasferimento di azienda ad altri soggetti, o mancata osservanza di orari e turni di chiusura: multa da 250 € a 1.000 €

In caso di personale di personale all’interno di lavanderia a gettoni che fornisce servizio a cliente: multa da 1.000 a 5.000 €

In caso di omessa esposizione di tariffe professionali e del cartello con orari e turni di chiusura: multa da 250 a 800 €

Entità delle sanzioni aggiornate ogni 5 anni con decreto Ministero Sviluppo Economico.