CREDITO IMPOSTA PMI E RICERCA

CREDITO IMPOSTA PMI E RICERCA (Legge 9/14; DM 275/15)  (ssa07)

Soggetti interessati:

Ministero di Economia e Finanze (MEF), Agenzia delle Entrate

Imprese (escluse quelle in difficoltà finanziaria) che effettuano attività di ricerca e sviluppo (comprese quelle residenti nel territorio italiano che eseguono tale attività in base a contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri, o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, o in Stati compresi nell’Elenco di cui al DM 04/09/1996 pubblicato su GU 220/96).

Iter procedurale:

Legge 9/14, come modificata da ultimo dalla Legge 145/18, consente a tutte le imprese (indipendentemente dalla loro forma giuridica, settore economico di attività, regime contabile adottato) che effettuano investimenti nelle attività di ricerca e sviluppo  di ottenere, a decorrere dal periodo di imposta 2018 e fino al 31/12/2020, un credito di imposta, da indicare nella relativa dichiarazione dei redditi.

Ai fini del riconoscimento del credito di imposta, effettivo sostenimento delle spese  ammissibili, corrispondenza di queste con la documentazione contabile presentata dall’impresa, occorre produrre  un’apposita certificazione rilasciata dal revisore  legale dei conti (per imprese esenti, la certificazione è rilasciata da una società di revisione dei conti iscritta nella sezione A del  Registro dell’assunzione di incarico), che deve osservare i principi di indipendenza.

Le imprese sono tenute a conservare la documentazione  riferita  ai costi oggetto del credito di imposta, quale:

  • relazione per ogni periodo di imposta che illustri le finalità, i contenuti ed i risultati delle attività di ricerca e sviluppo riguardanti i progetti in corso di realizzazione. Se l’attività di ricerca è attuata all’interno dell’impresa, la relazione è predisposta dal responsabile aziendale della ricerca o dal responsabile del progetto specifico ed è controfirmata dal legale rappresentante dell’impresa. Se invece l’attività di ricerca è commissionata ad un  soggetto terzo, la relazione è redatta da questo
  • fogli di presenza del personale, firmati dal titolare dell’impresa/responsabile dell’attività di ricerca, in cui riportare le ore giornaliere impiegate nell’attività di ricerca
  • dichiarazione del titolare dell’impresa/responsabile dell’attività di ricerca, attestante la misura e il periodo di impiego degli strumenti di laboratorio nella ricerca
  • contratti di ricerca stipulati con Università, Enti di ricerca ed altre imprese, corredati dalla relazione, sottoscritta da questi, in cui illustrate le attività svolte

Controlli dell’Agenzia delle Entrate, anche avvalendosi di MEF, riguardano: sussistenza delle condizioni di accesso al beneficio; conformità delle attività e dei costi di ricerca.

MEF esegue un monitoraggio mensile sul credito di imposta concesso, per verificare che questo rimanga nei limiti dello stanziamento fissato.

 

Entità aiuto:

MEF, con DM 27/05/2015, riconosce nel limite di 547.000.000 € per anno 2019, 164.000.000 € per anno 2020, un credito di imposta alle imprese per le spese sostenute (pari almeno a 30.000 €/anno) relative a:

  1. lavori sperimentali o teorici, volti ad acquisire nuove conoscenze su “fondamenti di fenomeni e fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti”;
  2. ricerca pianificata, o indagini mirate ad acquisire nuove conoscenze per: migliorare o mettere a punto nuovi prodotti, processi, servizi; creare componenti di sistemi complessi necessari per la ricerca industriale (Esclusi prototipi);
  3. acquisizione, combinazione, strutturazione ed utilizzo di conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale, al fine di produrre piani, progetti, disegni studi di fattibilità per realizzare prodotti, processi, servizi nuovi o modificati o migliorati;
  4. attività destinate alla definizione, pianificazione, documentazione di nuovi prodotti, processi, servizi purché non destinati all’uso commerciale;
  5. realizzazione di: prototipi usati per scopi commerciali, se il loro costo di fabbricazione è troppo elevato per usarli solo a fini dimostrativi e di convalida; progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e commerciali;
  6. produzione e collaudo di prodotti, processi, servizi, se non impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali, o per finalità commerciali.

Esclusa qualunque modifica ordinaria o periodica (seppure migliorativa) apportata a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti.

Credito di imposta è riconosciuto  a decorrere dal periodo di imposta successiva al 31/12/2018 e fino a quello in corso al 31/12/2020 nel limite di: 25% della spesa eccedente la media degli investimenti attuati dall’impresa nel settore della ricerca nei 3 periodi precedenti al 2018 (o per un periodo minore, se l’impresa è in attività da meno di 3 anni); 50% sulla parte eccedente delle spese indicate alle successive lettere a) e c) rispetto a quelle sostenute  nello stesso periodo di imposta (25% sulla parte residua); 25% per le spese di cui alle successive lettere b) e d); 10.000.000 €/beneficiario.

Ai fini della determinazione del credito di imposta sono ammissibili le spese relative a:

  1. personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato (anche a tempo determinato) direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo

abis) personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo direttamente impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo

  1. quote di ammortamento, calcolate nei limiti di legge “in relazione alla misura ed al periodo di utilizzo nell’attività di ricerca” per l’acquisizione ed utilizzo di strumenti/attrezzature di laboratorio, aventi un costo unitario almeno pari a 2.000 € (al netto IVA)
  2. contratti stipulati con Università, Enti di ricerca ed Organismi equiparati, nonché con imprese rientranti nella definizione di start up, o in quella di imprese innovative per il diretto svolgimento dell’attività di ricerca e sviluppo (escluse imprese appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa committente, cioè imprese controllate da uno stesso soggetto, anche se diverso dalla società di capitali; in caso di persone fisiche occorre tenere conto anche dei titoli o diritti posseduti dai familiari dell’imprenditore)

cbis) contratti stipulati con imprese diverse dalle precedenti per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo (escluse imprese  appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa committente)

  1. competenze tecniche e privative industriali relative all’invenzione (comprese biotecnologie e nuove varietà vegetali), anche se acquisite da fonti esterne

dbis) materiali, forniture ed altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo (anche per realizzare prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e sviluppo sperimentale), fermo restando la sua non applicazione se l’inclusione di tali beni tra le spese ammissibili comporta una riduzione dell’eccedenza agevolabile

  1. attività di certificazione della documentazione contabile, nel limite di 5.000 € per imprese soggette alla revisione legale dei conti €

Credito di imposta  non “concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, ma è utilizzabile in compensazione di tali imposte”, a decorrere dal periodo successivo alla richiesta.

Contributo è cumulabile con il credito di imposta per le nuove assunzioni.

 

Sanzioni:

Revisore legale dei conti o società di revisione che non esegue correttamente le proprie funzioni: arresto fino ad 1 anno o ammenda fino a 10.329 €. €

Se a seguito dei controlli viene rilevata un’indebita fruizione (anche parziale) del credito di imposta, a causa del mancato rispetto delle condizioni richieste, o a causa della inammissibilità dei costi dichiarati: recupero dell’importo indebitamente percepito, maggiorato dei relativi interessi, da parte dell’Agenzia delle Entrate + applicazioni di sanzioni.