CENTRI ASSISTENZA AGRICOLA

CENTRI ASSISTENZA AGRICOLA (D. Lgs. 165/99; D.M. 27/3/08; D.G.R.M. 18/4/11, 13/1/14)  (ssa10)

Soggetti interessati:

Organizzazioni professionali agricole (maggiormente rappresentative in CNEL e presenti in almeno 5 Regioni con strutture organizzate che garantiscono idonea capacità operativa), Organizzazioni produttori e lavoratori (Associazioni aventi finalità statutarie proprie degli organismi sindacali o di categoria, operanti nel settore agricole e rappresentate in CNEL), Associazioni di liberi professionisti (costituite mediante atto registrato tra soggetti abilitati ad esercitare attività professionale ai sensi art. 2229 codice civile, che “comprende ordinariamente svolgimento di funzioni riferibili a quelle proprie del CAA”), che intendono costituire CAA per eseguire

a)       attività di servizio delegate da Organismi pagatori sulla base di specifici convenzioni, “a meno che dette attività non siano assegnate in via esclusiva da normativa comunitaria o nazionali ad altri soggetti”, tra cui:

–          tenuta e conservazione delle scritture contabili;

–          assistenza ad utenti nella elaborazione di dichiarazioni di coltivazione e produzione, domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllo di regolarità formale delle dichiarazioni immettendone dati in SIAN;

–          interrogazione di banche dati ai fini di consultazione dello stato di ogni pratica dei propri associati;

–          accertare ed attestare “fatti e circostanze di ordine meramente tecnico concernenti situazioni o dati certi relativi ad esercizio di attività di impresa” 

b)       ulteriori servizi ed attività assegnate da Regione e da altri soggetti pubblici sulla base di specifiche convenzioni. Regione Marche, con D.G.R.M. 1019 del 18/7/2011, assegnato a CAA seguenti altri compiti, a seguito di sottoscrizione specifica convenzione tra Servizio Regionale Agricoltura e CAA e costituzione di polizza assicurativa di 2.000.000 € per copertura della responsabilità civile per danni diretti ed indiretti provocati nell’esercizio di attività CAA convenzionati:

–          certificazione di qualifica IAP (Imprenditore Agricolo Professionale) rilasciato da Comune a titolo provvisorio avente validità di 3 anni, con intervento di Servizio Decentrato solo in fase di rilascio definitivo;

–          permesso a costruire in zona agricola, al fine di concessione edilizia con relativo parere richiesto a Regione;

–          abilitazione ad esercizio di attività agrituristica, fattoria didattica e sociale, iscrizione in Elenco operatori agrituristici;

–          concessione di carburante agevolato ad utenti di macchine agricole

Al CAA compete verifica di: regolarità formale della dichiarazione presentata da richiedente (compresa autentica della firma, corretta compilazione domanda secondo modulistica predisposta); completezza e conformità di documentazione prevista (compresi in caso di costruzione in zone rurali, eventuali elaborati tecnici predisposti da professionisti abilitati ed in caso di carburante agricolo agevolato, coerenza di quanto riportato in domanda e nei relativi allegati con quanto previsto nelle tabelle ettaro-coltura approvate da Regione) con relativa sottoscrizione di check list predisposta da Regione.

CAA deve provvedere ad eseguire compiti assegnati ed inoltrare ad Ente competente istanza verificata (riportare: estremi anagrafici di impresa agricola; oggetto della richiesta; elenco documenti allegati; data ricezione istanza da CAA o numero protocollo; data di invio) sottoscritta da Presidente CAA o soggetto fornito di procura/delega  entro 30 giorni da acquisizione a protocollo di Regione di richiesta di Comune o di operatore interessato (Decorso tale termine, parere si intende positivo);     

c)       verifica, in fase di istruttoria di domande relative ad esercizio attività agricola, della completezza documentale in merito a:

–          adempimenti di imprese agricole previste da normativa comunitaria e nazionale in materia di sicurezza alimentare ed igiene degli alimenti;

–          richiesta di concessione ad imprese agricole dei contributi su premi assicurativi ed interventi compensativi, nonché sottoscrizione di polizze assicurative collettive;

–          adempimento obblighi in materia di tutela del territorio e salvaguardia ambiente.

Esclusi da qualunque partecipazione a CAA liberi professionisti convenzionati con Organismo pagatore per incarichi relativi a “funzioni di controllo relativamente alla regolarità delle fattispecie finanziate”

Iter procedurale:

Soggetti interessati costituiscono Centro di Assistenza Agricola (CAA) in forma di società di capitale avente:

a)  possibilità di svolgere attività delegate da Regione;

b)       statuto nel cui oggetto sociale figura svolgimento delle attività di cui sopra, nonché altre attività “comunque per contenuti e per funzioni compatibili con svolgimento delle funzioni del CAA”;

c)       capitale sociale di almeno 51.646 € interamente versati. Altre leggi possono prevedere maggiore capitale minimo. Quote od azioni del CAA e di società di cui questo si avvale trasferite solo tra soggetti abilitati a costituzione di CAA. Operazione di fusione e scissione societaria attuate solo tra società in possesso di qualifica CAA;

d)       polizza di assicurazione per responsabilità civile (su G.U. 27/03 riportato schema di polizza assicurativa approvato da AGEA) con massimale di rischio coperto di almeno 2.065.827,6 € contro possibili danni diretti ed indiretti eventualmente causati nello svolgimento delle attività ad Organismi pagatori ed utenti. Organismi pagatori o Regione, tenuto conto “numero, consistenza degli utenti assistiti, volume degli aiuti connesso alle domande presentate”, possono chiedere un incremento della garanzia prestata. CAA e impresa assicurativa debbono comunicare a Regione ed Organismo pagatore “ogni circostanza che porti ad un ridimensionamento, o cessazione, o venir meno della garanzia assicurativa”, che comunque non può scendere sotto 2.065.827,60 €;

e)       “requisiti strutturali ed organizzativi tali da assicurare idonea capacità operativa”, cioè “livello di mezzi materiali, professionali, organizzativi tali da consentire adempimento di tutte le necessità degli utenti assistiti e degli Organismi pagatori e delle altre pubbliche amministrazioni,  per quanto attiene reperimento, verifica, informatizzazione, elaborazione e trasmissione informatica dei dati utili a comprovare diritto degli utenti a beneficiarie di contributi”. Tali requisiti garantiti per sedi CAA e delle società di cui si avvalgono in riferimento a ciascuna Provincia in cui CAA opera e riferiti ad una media di 500 utenti per ciascuna sede operativa (Utenza accreditata in base a numero di fascicoli su cui presentata almeno 1 domanda nel corso dell’anno). CAA deve avere disponibilità di:

–          locali:

1)       rispondenti a norme di agibilità attestate dal Comune;

2)       idonei al ricevimento del pubblico (cioè ricadenti nella categoria catastale: A10 (uffici e studi privati); B4 (uffici pubblici); C1 (negozi e botteghe); D5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione); D8 (fabbricati costruiti o adottati per speciali esigenze di attività commerciale e non suscettibili di diversa destinazione);

3)       di proprietà del CAA o in suo possesso (contratto di locazione, comodato, leasing registrato a norma di legge contenente “tutti i dati necessari di identificare contraenti e locali oggetto del contratto in modo da poter eseguire riscontro con documentazione presentata ai fini di abilitazione”, nonché evidenziati locali “adibiti ad attività di centro di assistenza agricole”;

4)       munito di documento di valutazione dei rischi attestante rispondenza locali a norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori;

5)       dotato di: sala di attesa; ufficio (separato dal precedente) ad uso esclusivo del CAA allestito in modo da assicurare privacy di utente; archivio non accessibile al pubblico e provvisto di serratura, organizzato in modo da assicurare facile consultazione delle pratiche, garantendo nel contempo riservatezza della documentazione conservata; servizi igienici accessibili al pubblico;

6)       riportando all’esterno di ufficio CAA, giorni ed orario di apertura al pubblico (Almeno 2 giorni la settimana per 5 ore/giorno). In tale ufficio è consentito, ma in giorni ed orari diversi, solo attività CAAF e non altre   

–          mezzi materiali ed attrezzature di ufficio per ogni sportello operativo di proprietà CAA o società a questo connesse in grado di gestire non oltre 500 utenti, comprendente:

1)       attrezzature informatiche e telematiche in grado di connettersi con SIAN e SIAR;

2)       stampante laser, scanner, connessione ADSL per accesso ad internet, servizio, fax;

3)       seggiole, tavoli, scaffalature, armadi in numero adeguato ad operatività ufficio; 

–          carta dei servizi da esporre all’interno della sede operativa, facilmente consultabile da utenza;

–          apposizione in ogni sede operativa CAA di specifici contrassegni visibili a terzi che permettono di individuare sede CAA, nonché giorni ed orari di apertura al pubblico;

–          dipendenti e/o collaboratori di provata esperienza ed affidabilità nella prestazione di attività di consulenza in materia agricola da tenere in regola con obblighi di natura lavoristica, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa da dimostrare mediante Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

–          individuazione per ogni sede operativa di responsabile nominato con delibera Organo amministrativo dotato di laurea in agraria o diploma di perito agrario od agrotecnico iscritto ad Albo professionale da almeno 2 anni; in alternativa ad iscrizione ad Albo, con esperienza lavorativa di almeno 2 anni nell’assistenza ad imprese agricole (in materia di politica agricola comune), presso studi professionali, Organizzazioni professionali agricole, Associazioni produttori agricole, CAA riconosciuti o loro società ausiliarie, o diploma di scuola media superiore ed esperienza di almeno 5 anni nel settore di assistenza ad imprese agricole in materia di PAC presso studi professionali, Organizzazioni professionali agricole, Associazioni produttori agricole, CAA e loro società ausiliarie. Previsto nello sportello operativo in relazione ad elevata entità di utenti, presenza di 1 o più operatori di sportello in possesso di diploma di scuola media superiore aventi almeno 3 mesi di esperienza lavorativa nel settore di assistenza ad impresa agricola su misure PAC svolta presso studi professionali, Organizzazioni professionali agricole, Associazioni produttori agricoli, CAA riconosciuti e loro società ausiliarie;

–          organizzazione della sede operativa deve:

1)       garantire funzionalità del servizio nei confronti di AGEA o Regione;

2)       dotarsi di regolamento contenente: orari di apertura; modalità di reperimento dati; rapporti gerarchici del personale della sede con relativo mansionario ed indicazione della responsabilità; modalità di trasmissione dati ad Organismo pagatore, sistema di controllo della veridicità dei dati;   

3)       dotarsi di protocollo cartaceo od informatizzato della posta in arrivo e partenza;

4)       garantire privacy dei dati personali di utenti che hanno conferito mandato al CAA 

f)        prevedere con delibera assembleare obbligo di certificazione di bilancio annuale da parte di società di revisione abilitata o “funzione della revisione interna, secondo requisiti stabiliti da Associazione italiana internal auditor;

g)       amministratori, sindaci, responsabili di sedi operative, dipendenti, collaboratori del CAA e società di servizi di cui si avvale:

–          esenti da condanne, anche non definitive, o da provvedimenti sanzionatori per reati finanziari;

–          non rinviati a giudizio per reati finanziari;

–          non commesso “violazioni gravi e ripetute alle disposizioni in materia di benefici comunitari, nazionali e regionali al settore agricolo”;

–          non soggetti a misure restrittive antimafia;

–          assenza di rapporti di lavoro, anche a tempo determinato o parziale e di consulenza con Enti pubblici “che siano confliggenti con gestione della materia oggetto di convenzione con CAA”;

h)       avvalersi eventualmente per svolgimento funzioni e servizi affidati a società di servizi, il cui capitale interamente posseduto da Organizzazioni e Associazioni che hanno costituito CAA “o da loro organizzazioni territoriali”, pur rimanendo a carico di CAA responsabilità giuridica attività svolta;

i)         acquisire da utente mandato scritto ad operare per suo conto, in cui specificato impegno di utente a fornire a CAA dati completi e veritieri, collaborare con CAA per regolare svolgimento attività affidate, consentire a CAA attività di controllo su informazioni fornite;

Con D.G.R. 7 del 13/1/2014 ai fini di “semplificazione delle procedure ed eliminazione di allegati cartacei” assegnati a CAA riconosciuti con cui stipulate specifiche convenzioni per svolgimento di seguenti funzioni in materia di:

–          attestazione di qualifica IAP:

1)       verificare corretta compilazione domanda;

2)       verificare completezza e conformità dichiarazioni rilasciate da utente a normativa di riferimento;

3)       verificare che domande e dichiarazioni sottoscritte da soggetti aventi poteri necessari;

4)       verificare completezza e conformità di documentazione a corredo domanda in base a check list predisposta da Regione.

Comune rilascia attestati IAP entro 45 giorni da acquisizione domanda tramite CAA (Comune può avvalersi di parere di Regione da emanare entro 15 giorni da richiesta), altrimenti silenzio-assenso  

–          permesso a costruire in zona agricola:

1)       verificare corretta compilazione domanda;

2)       verificare completezza e conformità dichiarazioni rilasciate da utente a normativa di riferimento;

3)       verificare che domande e dichiarazioni sottoscritte da soggetti aventi poteri necessari;

4)       verificare completezza e conformità di documentazione prevista, compresi eventuali elaborati progettuali predisposti da professionisti abilitati necessari per realizzare interventi edilizi in base di piano aziendale attraverso check list predisposta da Regione.

Regione emana parere entro 30 giorni da richiesta del Comune, cui CAA ha inviato domanda, altrimenti si intende positivo

–          abilitazione esercizio attività agrituristica e di agricoltura sociale, iscrizione in elenco operatori agrituristici:

1)       verificare corretta compilazione domanda;

2)       verificare completezza e conformità dichiarazioni rilasciate da utente;

3)       verificare domanda, dichiarazioni ed attestazioni sottoscritte da soggetti aventi poteri necessari;

4)       verificare rispetto di condizioni previste da normativa per esercizio attività agrituristica;

5)       sottoscrivere check list predisposta da Regione ai fini di riscontro completezza documentazione.

Regione entro 30 giorni da invio domanda tramite CAA provvede ad emanare certificato di iscrizione, nell’elenco di operatori agrituristici di cui alla L.R. 21/10, altrimenti silenzio-assenso  

–          concessione carburante agevolato per macchine agricole:

1)       verificare corretta compilazione domanda;

2)       verificare completezza e conformità dichiarazioni rilasciate da utente e documentazione prodotta conforme a quanto prescritto da manuale operativo;

3)       verificare che domanda e dichiarazioni sottoscritte da soggetti aventi poteri necessari;

4)       sottoscrivere check list di riscontro completezza documentazione predisposta da Regione.

Se Regione, entro 5 giorni da inoltro domanda da parte CAA, non fa pervenire osservazioni, applicato silenzio-assenso e si procede a prelievo carburante agevolato  

Per poter esercitare tali funzioni, i CAA debbono:

a)       possedere sia i CAA che le società di cui si avvalgono, i requisiti prescritti da D.G.R. 566/2011;

b)       disporre di mandato irrevocabile per 1 anno sottoscritto da legale rappresentante di impresa utente e legale rappresentante o soggetto delegato di CAA;

c)       inviare domande istruite e relativa documentazione richiesta ad Autorità competenti, avvalendosi di mezzi che garantiscono data di inoltro (compresa Posta elettronica certificata, laddove operante, Sportello Unico Attività Produttive);

d)       rilasciare ad utente “certificazione della data di inoltro di istanza a pubblica amministrazione”, ai fini di “semplificazione delle procedure ed eliminazione di allegati cartacei” (Nel caso di invio domanda tramite SIAR, tale certificato costituito da ricevuta di protocollazione di istanza). In sede di controllo verificate avvenuta trasmissione di tale certificazione

Regione esegue controlli su almeno 10% domande presentate a fini verifica corretta esecuzione attività CAA, tenendo conto criteri di rischio (in primo luogo silenzio assenso). Controlli sia su SIAR, sia presso sede CAA che si impegna a favorire accesso a locali e documenti a funzionari di controllo. Se da controlli emergono irregolarità o inadempienze (v. incompletezza dati, mancata comunicazione ad utenti, mancate dichiarazioni ed attestazioni, dichiarazioni sottoscritte da soggetti prive di poteri), Regione estende controlli fino ad intera attività CAA, nonché applicazione di sanzioni a carico di CAA, “fino a revoca affidamento degli adempimenti istruttori nei casi più gravi”               

CAA riconosciuti debbono adeguarsi a nuova normativa entro 2/5/2011

Organismo pagatore stipula con CAA riconosciuto convenzione per esecuzione attività previste da D.Lgs. 165/99 e Regione stipula convenzione con CAA per delegare determinati servizi ed attività.

Nelle convenzioni inseriti:

–          requisiti di capacità operativa aggiuntivi rispetto a quelli minimi di cui sopra;

–          responsabilità giuridica di “identificazione del produttore accertamento del titolo di conduzione azienda, corretta immissione dei dati, riservatezza dati”;

–          possibilità di accesso a banche dati SIAN;

–          clausola risolutiva espressa, disponendo risoluzione della convenzione qualora, a seguito attività di vigilanza esercitata, venga accertata al CAA o a società di cui questo si avvale, carenze dei requisiti. Risoluzione della convenzione comunicata a Regione che ha concesso autorizzazione.

Regione predispone piano annuale di controlli su mantenimento requisiti di garanzia e funzionamento dei CAA riconosciuti e società di cui questi si avvalgono e regolare esecuzione attività a questo delegate, attraverso estrazione a campione delle sedi operative CAA alla data del 31 Dicembre precedente. Organismo pagatore verifica corretta esecuzione attività convenzionate.  

Se Regione riscontra perdita totale o parziale dei requisiti minimi “di garanzia e funzionamento” redige verbale di contestazione da notificare a CAA o società di cui CAA si avvale, “assegnando 60 giorni per provvedere ad adeguamento”. Se CAA non provvede, Regione nei successivi 15 giorni revoca autorizzazione di sportello operativo o CAA stesso. Se CAA autorizzato da altra Regione (vedi caso di CAA CIA da Regione Lazio), Regione Marche invia esito dei controlli a tale Regione per adozione provvedimenti del caso, riservandosi di “adottare disposizioni transitorie in attesa di comunicazioni formali da parte di Regione competente per territorio”

Revoca autorizzazione si avrà altresì:

a)       qualora commesse gravi e ripetute infrazioni della normativa comunitaria, nazionale, regionale;

b)       non osservate prescrizioni ed obblighi riportati in convenzione;

c)       venire meno requisiti oggettivi;

d)       mancata presentazione del bilancio annuale certificato o relazione di audit interno.

Regione comunica subito ad AGEA contestazioni rivolte a CAA e revoca autorizzazione.

Organismo pagatore per controllare regolarità domande di contributo può avvalersi sulla base di specifiche convenzioni di professionisti iscritti ad ordini e collegi professionali, nonché studi associati, che comunque non debbono partecipare in alcun modo al capitale o ad attività CAA o di società di servizi a questo collegate.

Oltre alle attività PAC previste a livello nazionale dalla convenzione con AGEA, Regione Marche  ha deciso di assegnare  ai CAA:

1)       espletamento delle pratiche ex UMA per quanto concerne gestione delle richieste di assegnazione dell’agevolazione fiscale per gli oli minerali e delle dichiarazioni di avvenuto impiego da parte dei beneficiari;

2)       inserimento domande di aiuto nel SIAR ai sensi del PSR 2007/13 con relativo rilascio di “carta Raffaello” per firma digitale e costituzione di fascicolo della domanda.