CREDITO AGRARIO (D.Lgs. 385/93; Legge 646/86, 289/02, 147/13; D.M. 8/8/86, 23/12/86, 5/2/88, 29/3/22; D.P.C.M. 29/11/85) (credit04)
Soggetti interessati:
Ministero Economia e Finanze (MEF), Conservatoria Registri Immobiliari, Istituti bancari che gestiscono credito agrario, imprenditori agricoli interessati alla concessione di “finanziamenti destinati ad attività agricole e zootecniche, nonché a quelle ad esse connesse o collaterali” (quali: agriturismo; conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti; servizi all’agricoltura (Informatica, ricerca, sperimentazione); risparmio energetico; trattamento industriale residui agro-alimentari)
Iter procedurale:
Istituti di Credito erogano per il settore agricolo, oltre al credito ordinario, anche credito agevolato, purché abbiano stipulato convenzioni specifiche con Amministrazione pubblica e questo “rientri tra le attività che le banche possono svolgere in via ordinaria”.
Credito agevolato è pari a tasso di interesse di riferimento fissato da MEF ridotto di una determinata percentuale a favore degli operatori agricoli.
Tasso di riferimento credito agrario di esercizio fissato in base a:
- rendimento medio dei BOT e della lira interbancaria per operazioni fino a 18 mesi;
- rendimento medio dei BOT, lira interbancaria e campione titoli pubblici soggetti ad imposta per operazioni oltre 18 mesi.
Tasso di riferimento per credito agrario di miglioramento fissato in base a “costo medio per la provvista effettuata con emissione di obbligazioni a tasso fisso”.
Variazioni tasso di riferimento decise da MEF e pubblicate su Gazzetta Ufficiale.
Riduzione tasso riferimento a carico agricoltori beneficiari, fissata per:
- operazioni di credito agrario di esercizio a: 30% per zone montane, 40% per zone depresse e svantaggiate, 60% per restante territorio;
- operazioni di credito agrario di miglioramento a: 30% per zone montane, 40% per zone depresse e svantaggiate, 55% per restante territorio;
- operazioni di credito agrario di esercizio e miglioramento “effettuate con fondi pubblici di anticipazione” a: 40%;
- operazioni di credito agrario di miglioramento ai sensi del Reg. UE 2328/91 a: 20% per zone montane e svantaggiate, 30% zone depresse, 50% restante territorio;
- operazioni di soccorso a seguito calamità a:
- in caso di prestito fino a 5 anni: 20% per coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti; 35% per le altre categorie;
- in caso di mutui 10-15 anni: 18% per coltivatori diretti, singoli o associati, 25% per le altre categorie
Operazioni di credito agevolato predisposto da Regioni, tasso agevolato mai inferiore a quello deciso a livello nazionale. Tasso di attualizzazione in caso di estinzione anticipata di mutui o prestiti è “pari al costo della provvista indicato nei relativi decreti ministeriali, depurato della maggiorazione forfetaria riconosciuta agli Istituti di Credito”.
Per svolgere attività di credito agrario agevolato, saranno stipulate dall’Ente pubblico convenzioni con Istituto bancario, tenendo conto delle offerte pervenute, e scegliendo quegli Istituti che garantiscono “adeguatezza delle strutture tecnico-organizzative ai fini della prestazione del servizio”.
Nella convenzione saranno indicati:
- criteri e modalità idonee “a separare conflitto di interessi tra la gestione dei fondi e l’attività svolta per proprio conto dalle banche”;
- compensi e rimborsi spettanti agli Istituti bancari per attività di credito agevolato fissati ogni anno da MEF. Per anno 2022 riconosciuta con DM 29/3/2022 ad Istituti Credito commissione onnicomprensiva pari a: 1,13% per operazioni credito agrario esercizio di durata inferiore a 12 mesi (0,93% per operazioni di durata 1-5 anni); 1,18% per operazioni di credito agrario di miglioramento;
- nel caso di fondi agevolati concessi ad un determinato Istituto di Credito (Mediocredito), questo deve stipulare “a sua volta una convezione con altre banche per disciplinare concessione a valere sul fondo, di contributi relativi a finanziamenti agevolati”.
Operazioni di credito agrario possono essere svolte mediante cambiali agrarie, in cui riportare: scopo del finanziamento, garanzie fornite da assistito, luogo iniziativa oggetto di intervento.
Garanzie per finanziamenti a medio e lungo termine possono usufruire di:
- privilegio speciale su beni mobili non iscritti nei pubblici registri relativi a:
- impianti ed opere esistenti e future, concessioni e beni strumentali, comunque destinati ad esercizio impresa;
- materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame, merci;
- beni comunque acquistati con finanziamento concesso;
- crediti anche futuri, derivanti da vendita beni di cui sopra.
Privilegio deve risultare, pena nullità, da atto scritto (contenente: beni e crediti oggetto di privilegio; banca creditrice; nominativo del debitore e soggetto che ha concesso privilegio; ammontare e condizioni del finanziamento; somme di denaro per cui privilegio viene garantito) da trascrivere su presso Conservatoria Registri Immobiliari e pubblicare su Foglio Annunzi Legali, in cui ha sede impresa autorizzata. Privilegio non “pregiudica gli altri titoli di prelazione di pari grado con data anteriore” e viene fatto valere nei confronti di terzi “che abbiano acquisito diritti sui beni oggetto dello stesso tipo di trascrizione” in data posteriore;
- ipoteca su immobili, trascritta presso Conservatoria Registri Immobiliari, in cui ha sede Istituto bancario. Se stipula contratto ed erogazione finanziamento costituiscono atti separati, riportata su iscrizione ipotecaria: data avvenuto pagamento, eventuale variazione di interessi concordata tra le parti. Nel caso tasso di interesse indicizzato, ipoteca viene iscritta “fino a concorrenza dell’importo effettivamente dovuto “se nota di iscrizione menziona la clausola di indicizzazione”. Garanzie ipotecarie non sono soggette a rogatoria fallimentare, se iscritte almeno 10 giorni prima da sentenza di fallimento. Debitori, se hanno estinto almeno 20% debito originario, chiedono riduzione proporzionale somma iscritta con “diritto ad ottenere la parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati, quando dai documenti prodotti o da perizia, risulti che per le somme ancora dovute, i rimanenti beni ancora vincolati costituiscono garanzia sufficiente”. Nel caso di edificio o bene condominiale, debitore può chiedere suddivisione del finanziamento in quote e quindi frazionamento dell’ipoteca;
- Fondo Interbancario di Garanzia. Nell’ambito del Fondo istituita Sezione speciale per il credito agrario, dotata di autonomia patrimoniale ed amministrativa, che concede:
- fideiussioni agli imprenditori agricoli per consentire loro di ottenere mutui miglioramento da parte degli Istituti di Credito;
- fideiussioni ad integrazione di garanzie ritenute insufficienti a favore Consorzi nazionali di cooperative agricole, per consentire concessioni di mutui 15 anni per consolidamento e sviluppo dei consorzi e cooperative.
Fideiussioni suddette non cumulabili con provvedimenti analoghi di Stato e Regioni.
Sezione agraria finanziata da fondi pubblici (Stato, Regioni, Enti pubblici), e dai contributi dovuti da Istituti bancari “in rapporto all’ammontare dei finanziamenti assistiti dalla garanzia” mediante trattenute sulle operazioni di credito agrario attuate (0,5% capitale mutuato).
Legge 289/02 ad art. 66 comma 3 istituisce un regime di aiuti al fine di favorire accesso al mercato dei capitali da parte di imprese agricole ed agroalimentari. Legge 147/13 ad art. 1 comma 31 precisa che priorità negli interventi per accesso al mercato dei capitali deve essere riservato a giovani imprenditori agricoli ed ittici di età compresa tra 18 e 40 anni.