FONDO INTERBANCARIO GARANZIA (D.Lgs. 385/93, 102/04; Legge 311/04; D.P.C.M. 13/11/14) (credit05)
Soggetti interessati:
Imprenditori agricoli, cooperative agricole e loro consorzi, Associazioni produttori riconosciute le cui garanzie reali sono giudicate insufficienti dagli Istituti di Credito per beneficiare di mutui di miglioramento agrario destinati a “investimenti aziendali, acquisto di proprietà coltivatrice, consolidamento di passività onerose”
Società di capitali ammesse solo se oltre 60% capitale sociale detenuto da cooperativa agricola e/o loro consorzi.
Iter procedurale:
Sezione speciale del Fondo Interbancario Garanzia, destinato a coprire mutui contratti per piani di miglioramento approvati da Regione e gestito a partire da 1/1/2005 da ISMEA, che concede:
1) fidejussioni “a fronte di finanziamenti bancari a medio e lungo termine in favore delle imprese agricole e della pesca”;
2) garanzie a banche, intermediari finanziari iscritti in elenco nazionale, fondi chiusi di investimento mobiliare “a fronte di prestiti partecipativi e partecipazioni nel capitale delle imprese medesime”;
3) controgaranzie o cogaranzie in collaborazione con Consorzi Fidi regionali.
Istituto di Credito invia a ISMEA entro 30 Aprile, 30 Luglio, 30 Ottobre, 30 Gennaio elenchi delle operazioni stipulate nel trimestre precedente e quelle per cui si richiede garanzia fidejussoria, allegando per ogni finanziamento:
1) relazione contenente: ammontare finanziamento da erogare, compresi gli interessi; garanzie offerte e relativo valore di stima attribuito dalla Banca da cui si evidenzia che queste sono insufficienti a coprire il finanziamento; elementi tecnico-economici che giustificano richiesta garanzia fidejussoria
2) copia di eventuale provvedimento di approvazione della richiesta di investimento o di concessione delle agevolazioni pubbliche
3) copia ultimi 3 bilanci corredati da relazione Consiglio amministrazione e del Collegio sindacale. Se bilanci superiori a 250.000 EUR allegare anche certificato di revisione di società iscritta ad Albo
4) copia domanda di finanziamento presentata da interessato. Operatori che inoltrano domanda a Sezione speciale per concessione fideiussione allegano comunicazione Banca attestante insufficienza di garanzia presentate
ISMEA:
– esamina domanda imprenditore e relazione Istituto Credito richiedendo entro 30 giorni ad interessati “tutte le notizie, i dati ed i documenti che riterrà opportuni”
– comunica entro 60 giorni ad imprenditori ed Istituto di Credito esito richiesta, specificando quota parte del mutuo garantita da fideiussione, comprensiva di capitale, interessi
– accantona quote percentuali atte a coprire fideiussione prestata.
Istituti di Credito comunicano a ISMEA eventuali variazioni (in particolare su entità mutuo) apportate in sede di stipula contratti definitivi.
Al 30 Giugno e 31 Dicembre, Istituto di Credito comunica a ISMEA estremi delle operazioni stipulate, trasmettendo anche copia contratti stipulati.
In caso di inadempienza, Istituto di Credito dovrà comunicarlo a ISMEA entro 4 mesi da scadenza 1° rata semestrale insoluta, formulando considerazioni “circa possibilità per impresa di superare lo stato di insolvenza e provvedere al pagamento del debito maturato”.
ISMEA, ricevuta segnalazione di insolvenza, delibera se provvedere a rimborso rata scaduta, mantenendo in essere il mutuo, o se “agire in via esecutiva per il recupero dell’intero credito residuo”, con conseguente risoluzione del contratto di mutuo.
In tal caso banca avvia “procedura esecutiva entro 4 mesi da 2° rata semestrale consecutiva o entro 2 mesi da 2° rata annuale consecutiva non corrisposta, comunicandolo entro 30 giorni a ISMEA, pena decadenza della fideiussione concessa da ISMEA stessa. Banca può chiedere “con motivata e documentata istanza” di rinviare esecuzione a ISMEA che si esprime entro 90 giorni per “escussione della garanzia primaria”. Se Istituto di Credito giudica tale procedura insufficiente a recupero credito invia, a pena decadenza, entro 1 anno da avvio procedura esecutiva o dichiarazione di fallimento o messa in liquidazione coatta della impresa od intervento da parte Banca in procedure avviate da terzi, richiesta di intervento di ISMEA per recupero delle rate e del capitale residuo, allegando documenti attestanti avvio procedure esecutive per il recupero dell’intero credito vantato.
ISMEA versa “quanto dovuto in forza della esibizione prestata od esibizione copia sentenza di fallimento o copia provvedimento di liquidazione coatta amministrativa o istanza di iscrizione nello stato passivo della procedura anzidetta” o su richiesta di terzi od “esibizione dell’atto di intervento per recupero intero credito vantato”. Se Banca in sede di recupero del proprio credito individua altri “cespiti aggredibili” diversi dalle garanzie contrattuali acquisite deve comunicarlo a ISMEA che può dare mandato ad Istituto di Credito di agire, in nome e per conto di ISMEA. Somme recuperate versate a ISMEA a reintegro totale o parziale delle somme erogate, previa detrazione delle spese sostenute da Banche per tale azione di recupero.
Se terzi offrono “malleveria pari almeno a valutazione dei beni in fase di escussione”, banca può chiedere a ISMEA di accogliere offerta formulata. Fondo può anche accogliere “malleveria che risulti inferiore rispetto a valutazione dei beni in fase di escussione”, pur di ridurre perdite per Fondo stesso.
Malleveria ammessa se segnalata a ISMEA entro 3 mesi da chiusura esercizio e corredata da dichiarazione banca attestante che “per le operazioni stesse non sussistono difficoltà di pagamento” e non sono iniziate procedure esecutive.
Fideiussione di ISMEA copre “perdita delle somme garantite per capitale ed interessi contrattuali e relativi interessi di mora calcolati al tasso ufficiale. Limite di fideiussione si riduce progressivamente in relazione a rimborso del capitale.
Garanzia di ISMEA non interviene se perdita della banca dovuta a:
1) omissione di accertamenti e formalità necessarie per erogazione del credito;
2) inadempienze in fase di procedure esecutiva, compreso ritardo non giustificato nell’avvio procedure di escussione garanzia primaria “che ha pregiudicato o, comunque non consentito, recupero del credito”;
3) al momento erogazione finanziamento non acquisita documentazione prevista da legge;
4) mancata acquisizione dichiarazione dell’acquirente attestante veridicità informazioni fornite e che “non esistono operazioni in sospeso da oltre 6 mesi, eccezione fatta per quelle ammesse a consolidamento bancario”;
5) presenza di segnalazioni circa sofferenze o “significativi ed ingiustificati sconfinamenti in essere da oltre 6 mesi” rilevabili da visure a centrale rischi nel mese precedente ad erogazione finanziamento;
6) rapporto tra patrimonio netto impresa ed immobilizzi tecnici netti inferiore a 0,50 (0,30 per le cooperative);
7) indebitamento bancario a breve superiore a 50% ricavi lordi impresa (60% per cooperative);
8) presenza perdite di bilancio o risultati negativi per 3 anni consecutivi, salvo che perdite ripianate da soci, utilizzo riserve o fondi pubblici, o piano di risanamento approvato da Autorità pubbliche;
9) omessa denuncia al Fondo delle operazioni garantite nei tempi e modalità fissate dal Fondo stesso, salvo casi di forza maggiore o errori materiali documentati;
10) manifesta sproporzione tra somma erogata e valore garanzie acquisite;
11) omessa denuncia del custode di beni sottoposti a sequestro o pignoramento in caso di distruzione, sottrazione o alienazione di questi;
12) cessioni di credito, salvo quelle effettuate nei confronti di banche a seguito disposizione legge
Quando da documentazione inviata da banca emergono dubbi, ISMEA effettua ulteriori accertamenti.
Pagamento di ISMEA avviene entro 90 giorni da richiesta Istituto Credito, corredata da documentazione necessaria per istruttoria.
Nei contratti di mutuo riportare che “ISMEA può dare mandato a Banca mutuante di agire nei suoi confronti per recupero delle somme erogate a titolo di garanzia fideiussoria e per ogni altro titolo esistente”.
Se insorgono liti tra ISMEA e Banche interviene collegio arbitrale composto da rappresentanti Ministero Economia, Banche e ISMEA.
ISMEA su gestione Fondo di garanzia trasmette relazione annuale al Parlamento.
Entità aiuto:
Assistiti da ISMEA le operazioni di credito agrario di durata superiore a 18 mesi concessi da Istituto bancario ad attività agricole e zootecniche, nonché “a quelle connesse e collaterali” nel limite del 60% del finanziamento erogato fino a 1.500.000 €.
Divieto di cumulo con altri analoghi benefici garantiti da Enti pubblici.
Garanzia ISMEA copre perdite subita da Istituto di Credito fino a:
– 70% per mutui miglioramento;
– 50% per prestiti pluriennali per acquisto macchine, attrezzature, bestiame;
– 50% per operazioni di credito agrario fino a 18 mesi assistite da agevolazioni pubbliche di entità inferiore a 100.000 € (30% se entità compresa tra 100.000 e 750.000 €)
ISMEA non richiede ne restituisce a banche somme inferiori a 250 €
Con Delibera Presidenza Consiglio Ministri del 13/11/2014 individuata Regione Marche “quale Regione nel cui territorio Fondo garanzia limita il proprio intervento alla controgaranzia dei Fondi regionali e dei Consorzi di garanzia per operazioni di importo fino a 150.000 € e di estendere tale limitazione ad operazione per portafogli