MINISTERO E FORMAZIONE CONTINUA (Legge 388/00; D.M. 23/4/03) (corsi16)
Soggetti interessati:
Enti di formazione, centri di studio, ricerca e progettazione, Organismi di orientamento, Organismi bilaterali costituiti dalle parti sociali, imprese e loro consorzi, Enti pubblici, Università che attivano:
a) azioni di sistema da intendersi come interventi esemplari per:
– elaborazione e sperimentazione di metodologia e modelli per formazione di soggetti adulti nell’ambito di percorsi professionali individuali;
– promozione e sperimentazione di piani formativi annuali a livello aziendale e territoriale nell’ambito contratti di area o Patti territoriali, rivolti anche a soggetti che partecipano alla concertazione dei piani stessi (v. Dirigenti azienda, Associazioni sindacali);
– progettazione e formazione di modelli di formazione manageriale per PMI collegati a formazione di lavoratori dipendenti;
– progettazione e sperimentazione modelli formativi per lavoratori impegnati in lavori socialmente utili;
– progettazione e sperimentazione di percorsi formativi per occupati connessi a processi di riorganizzazione e flessibilità orario;
b) azione di riqualificazione e riconversione degli operatori di Enti di formazione al fine di acquisire competenze per sviluppo sistema della formazione continua, orientamento e promozione dell’alternanza, nonché per ottenere accreditamento delle strutture;
c) azioni di formazione aziendale di lavoratori occupati in piccole, medie, grandi imprese o progetti interaziendali di lavoratori occupati in piccole e medie imprese che prima invio domanda dovranno costituire Associazione temporanea di impresa (A.T.I.). Progetti di formazione individuale per sviluppare competenze di singoli lavoratori.
Beneficiari: dipendenti a busta paga, anche part-time. Esclusi lavoratori assunti con contratti di formazione lavoro ed apprendisti.
Iter procedurale:
Ministero del Lavoro istituisce Fondo per la formazione continua che vengono attivati a favore Regioni previa verifica conformità delle finalità, criteri di gestione, organi di funzionamento. Fondo istituito sulla base di accordi interconfederali tra Organizzazioni datori di lavoro e dei lavoratori può avere natura associativa o soggetto dotato di personalità giuridica.
Datori di lavoro debbono aderire a Fondo per la formazione continua entro 30/6/2003, mentre successive adesioni o disdette formulate entro 30 Giugno
Ministero controlla corretta gestione Fondo ed in caso di irregolarità od inadempimento ne sospende attività. Entro 3 anni da istituzione Fondo, Ministero valuta risultati conseguiti.
Ministero istituito Osservatorio per la formazione continua con il compito di predisporre le linee guida su attività formativa ed esprimere pareri in merito ad attività del Fondo. Osservatorio si avvale del supporto di ISFOL.
Interessati presentano proposte formative a Regione, affinchè questa ne tenga conto in sede di programmazione interventi, riservando eventualmente non oltre 10% risorse a progetti individuali di formazione da parte lavoratori occupati.
Fondi presentano ogni semestre “dati di monitoraggio fisico relativi ai Piani formativi ed ai beneficiari delle iniziative realizzate”, utilizzando modulistica predisposta da Ministero.
Risorse utilizzate entro 24 mesi da data erogazione. Se risorse assegnate non spese, Ministero procede a revoca e riassegnazione tra i Fondi.
Fondo presenta a Ministero Lavoro relazioni e rendicontazioni entro 26 mesi da data erogazione contributo, usando apposita modulistica. Ministero esegue verifiche di tipo amministrativo-contabile presso Fondi. Se dai controlli emerge che contributi versati superiori a rendicontato, Fondo restituisce a Ministero maggiori risorse percepite.
Entità aiuto:
Istituito Fondo per la formazione continua per ognuno dei settori economici di industria, agricoltura, terziario, artigianato, eventualmente ampliato ad altri settori, od articolati in specifiche sezioni interne secondo accordi stipulati con Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dei dirigenti.
Fondi articolati regionalmente o territorialmente impegnati a finanziare piani formativi aziendali, territoriali, settoriali, individuali concordato tra le parti sociali.
Risorse ripartite in base “criterio del numero dei dipendenti delle imprese associate ad Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro proponenti i Fondi” e tenendo conto Fondi “costituiti ed autorizzati entro 31/12/2003“
Spese per gestione non superiore a 8% contributo erogato per i primi 2 anni di attività, 6% per 3° e 4° anno di attività, 4% a decorrere da 5° anno attività.
Datore di lavoro che aderisce a Fondo versa contributo perequativo ad INPS che provvede a trasferirlo a Fondo indicato mediante acconti bimestrali.
Sanzioni:
In caso di mancato versamento contributo perequativo ad INPS da parte datore lavoro: versamento contributo dovuto + sanzioni.