COVID19 E DISTILLAZIONE VINI

COVID19 E DISTILLAZIONE VINI (L.R. 20/20; D.G.R. 15/6/20, 5/8/20, 21/12/20; D.D.S. 29/7/20, 18/8/20, 30/9/20)   (vino55)

Soggetti interessati:

Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF), Servizio Politiche Agroalimentari (Servizio), Servizio Decentrato Agricoltura (SDA), Ispettorato Centrale Tutela Qualità e Repressione Frodi (ICQRF), Agenzia delle Dogane (AD)

Persone fisiche o giuridiche o loro Associazioni che hanno prodotto vino dalla trasformazione di uve fresche e mosto di uve da questi ottenuti/acquistati, purché al momento di invio della domanda:

–         titolari di imprese con fascicolo aziendale validato;

–         in possesso di partita IVA con codice di attività agricola o di trasformazione e commercializzazione del vino;

–         iscritti a Camera di Commercio con codice ATECO agricolo o di trasformazione e commercializzazione del vino;

–         non si trovano in difficoltà finanziaria o difficoltà intervenuta dopo 31/12/2019 a seguito di COVID19;

–         in regola con il versamento dei contributi INPS (DURC Documento Unico Regolarità Contributiva), salvo eventuali deroghe concesse per COVID19 da Servizio che fissa al 30/9/2020 termine ultimo per dimostrare possesso del requisito di regolarità contributiva;

–         non ricadenti in cause di decadenza per disposizioni antimafia;

–         in regola con le dichiarazioni di raccolta e produzione di vino e con la tenuta del Registro telematico SIAN di cantina (Registro);

–         detentori alla data del 31/3/2020, in impianti situati nelle Marche, di vino comune, avente una gradazione alcolica minima pari a 10° vol., destinato alla distillazione, come attestato dal Registro. Ammesso vino del richiedente detenuto in conto lavorazione presso impianto di terzi, purché indicato nel Registro del soggetto terzo, nonché vino oggetto di eventuale declassamento fino al 23/6/2020 (se presentata domanda al riguardo al MIPAAF) o fino alla data di pubblicazione del bando;

–         stipulato contratto non trasferibile con 1 o 2 distillatori riconosciuti operanti nel territorio nazionale per quantitativi richiesti in domanda;

Iter procedurale:

Giunta Regionale con D.G.R. 744 del 15/6/20 e Servizio con DDS 199 del 29/7/2020 e DDS 220 del 18/8/2020 emanato bandi ad evidenza pubblica a seguito del quale soggetti interessati presentano rispettivamente entro ore 13 del 5/8/2020 e del 2/9/2020 domanda unica su SIAR con firma autenticata (usare Carta Raffaello o altra carta dei servizi abilitata), anche avvalendosi di CAA riconosciuto (conservare mandato sottoscritto da legale rappresentante di impresa), in cui riportare, oltre ai dati anagrafici del richiedente, le seguenti dichiarazioni:

a)di aver preso visione e di accettare tutte le disposizioni del bando;

b)di essere in regola con le dichiarazioni di raccolta e produzione e con la tenuta del Registro;

c)quantità di vino oggetto di distillazione (almeno 50 hl.) rientra tra i vini comuni (non a DOC, DOCG, IGT) aventi una gradazione alcolica minima pari a 10° vol. (come risulta dal Registro) ed è suddivisa in:

  • partite ammesse ad aiuto distinte per: campagna di produzione; tipologia di vino; quantità (hl.) richiesta in contratto; monte gradi (%vol.) richiesto ed approvato; importo di aiuto; ubicazione del vino da consegnare alla distillazione; numero SIAN del contratto di distillazione;
  • partite non ammesse ad aiuto alla distillazione, distinte per: campagna di produzione; tipologia di vino; quantità richiesta in contratto; monte gradi (%vol.) richiesto; ubicazione del vino da consegnare alla distillazione; numero SIAN del contratto di distillazione;
  • partite non oggetto di richiesta di aiuto, distinte per: campagna di produzione; tipologia di vino; quantità richiesta in contratto; monte gradi (%vol.) richiesto; ubicazione del vino da consegnare alla distillazione;

d)partite oggetto di aiuto alla distillazione non beneficiarie di altri aiuti pubblici (altrimenti dichiarare su quale strumento finanziario richiesto/ottenuto aiuto);

e)di essere nella piena disponibilità del vino oggetto di contributo in quanto detenuto al 31/3/2020 in propri impianti ubicati nelle Marche come attestato dal Registro;

f)eventuale declassamento del vino da avviare alla distillazione attuato entro 23/6/2020;

g)di consentire, per contributi superiori a 5.000 €, esecuzione di controlli antimafia (da attuare prima di erogazione dell’aiuto);

h)di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale o di condanne con sentenza definitiva o meno per delitti di criminalità organizzata;

i)di non avere soggetti con poteri amministrativi e direttori tecnici destinatari di sentenze passate in giudicato o decreti penali di condanna per reati gravi in danno di Stato e UE, o per reati incidenti su moralità professionale, o per reati in danno di ambiente o di partecipazione ad organizzazione criminale o corruzione o frode o riciclaggio;

j)di non essere impresa in condizioni di difficoltà al 31/12/2019;

k)di essere consapevole dell’applicazione della ritenuta di acconto del 4% sui contributi corrisposti da Enti pubblici o privati;

l)di non essere impresa beneficiaria di aiuti di Stato illegali non rimborsati, altrimenti di essere consapevole che contributo spettante sarà decurtato di importo non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data di erogazione;

m)di essere a conoscenza che contributo è richiesto nell’ambito delle norme vigenti sugli aiuti di Stato COVID19

Allegare alla domanda:

a)contratto di distillazione inerente al quantitativo di vino oggetto della richiesta di aiuto, in cui si prevede impegno del distillatore di trasformare entro 30/11/2020 il vino in alcool avente almeno 92° gradi da destinare ad uso industriale (compresi fini farmaceutici o produzione di disinfettanti) o produzione energetica;

b)certificazione rilasciata da professionista incaricato di attestare che impresa non si trova in difficoltà

Richiedente deve comunicare tramite PEC qualunque variazione dei dati riportati in domanda o nella documentazione allegata

SDA, entro 45 giorni, esegue controlli amministrativi su tutte le domande pervenute, tenuto conto dei risultati delle verifiche eseguite da altri Servizi/Enti, nonché eseguendo sopralluoghi aziendali e/o controlli incrociati con altri regimi di aiuto e chiedendo integrazione dei documenti inviati (da far pervenire entro termine fissato), al fine di accertare:

–         regolarità della domanda ed allegati;

–         possesso dei requisiti previsti dal bando;

–         veridicità delle dichiarazioni rese in domanda (su un campione almeno pari a 5% delle domande o quando “sorgono fondati dubbi”);

–         regolarità del DURC (salvo deroghe concesse per COVID19);

–         assenza di misure di prevenzione personale o di condanne per delitti di criminalità organizzata e posizione antimafia;

–         situazione aiuti di Stato percepiti da impresa in base a quanto risulta sul Registro nazionale degli aiuti (RNA) e Registro debitori di AGEA;

–         monte grado del vino da distillare in base ai contratti sottoscritti con distillatori

Domanda viene dichiarata:

–         non ricevibile se presentata oltre il termine, o priva di sottoscrizione, o sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante;

–         ammissibile, evidenziando partita e quantitativi ammessi, nonché contributo assegnato ai fini della denaturazione del vino da avviare alla distillazione;

–         inammissibile con comunicazione ad interessato, affinché possa presentare entro 10 giorni memorie scritte al Comitato di valutazione. Se giudizio permane negativo, interessato può inviare ricorso entro 60 giorni dalla notifica al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) o entro 120 giorni al Capo dello Stato

A conclusione di istruttoria, Servizio emana decreto delle domande finanziabili (comprendenti, con riserva, imprese non in regola con DURC o sottoposte a verifica delle dichiarazioni), senza definire alcuna graduatoria, che viene pubblicato sul sito www.norme.marche.it e comunicato ad interessato, affinché possa presentare ricorso entro 60 giorni al TAR o entro 120 giorni al Capo dello Stato. Entro 10 giorni da emanazione del decreto, elenco dei beneficiari inviato a ICQRF Ufficio di Ancona  e ad AD per controlli del caso.

Beneficiari debbono:

–         accettare le disposizioni del bando;

–         essere in regola con versamento dei contributi INPS, salvo deroghe concesse per COVID19;

–         consentire accesso in azienda ed alla documentazione ai funzionari incaricati dei controlli in ogni momento e senza restrizioni;

–         inviare a ICQRF dichiarazione di avvenuta denaturazione del vino da avviare alla distillazione entro stesso giorno di denaturazione (entro 5 giorni successivi se non beneficiario del contributo nazionale alla distillazione);

–         consegnare vino alla distilleria entro 15/9/2020;

–         inviare (pena decadenza di aiuto) a SDA entro 30/10/2020 (termine così modificato da DDS 236 del 30/9/2020) a conferma dell’avvenuta consegna del vino alla distillazione:

1)       riepilogo delle consegne del vino effettuate in cui specificato: quantità e titolo alcolometrico volumico; numero documento di accompagnamento usato per il trasporto del vino alla distilleria;

2)       prova della denaturazione del vino consegnato alla distilleria;

3)       certificato di analisi del vino introdotto in distilleria, attestante titolo alcolometrico e sua denaturazione rilasciato da laboratorio autorizzato;

4)       dichiarazione vidimata da Ufficio competente di AD indicante volume di vino preso in carico nei registri dei distillatori;

5)       impegno del distillatore ad ottenere alcool per fini industriali o energetici (fornire prova di aver trasformato vino in alcool grezzo con gradazione di 92° vol.);

6)       attestazione di avvenuta annotazione sul Registro dei movimenti di vino consegnato alla distilleria;

7)       eventuale dichiarazione sostitutiva di notorietà di familiari conviventi ai fini dei controlli antimafia

–         conservare documenti giustificativi delle spese per eventuali controlli

Distillatore deve inviare a ICQRF competente in relazione alla sede dello stabilimento, copia dei piani operativi inerenti introduzione ed estrazione del vino denaturato da distillare

SDA esegue controlli su documenti inerenti alla fase di distillazione (compreso aggiornamento del Registro) ed ai quantitativi consegnati alla distilleria;

ICQRF esegue controlli presso produttore in merito a: caratteristiche del vino avviato alla distillazione; titolo alcolometrico volumico effettivo e presenza del denaturante (controllo svolto da ICQRF). Esito controlli comunicati a SDA

Giunta Regionale con DGR 1615 del 21/12/2020 approvato convenzione esente da bollo con Agenzia delle Dogane (AD), valida fino ad esaurimento della distillazione di crisi del vino non a denominazione di origine della Regione Marche della campagna 2019/20 (convenzione eventualmente rinnovabile se misura proposta anche per campagne successive), riguardante controlli effettuati da parte di AD e comunicati a Regione:

1)       a livello documentale (piano operativo per introduzione ed estrazione del vino da distillare) al fine del rilascio di attestato della destinazione d’uso dell’alcool ottenuto dalla distillazione di crisi del vino;

2)       a livello documentale (documento di trasporto) al fine del rilascio di attestato dei volumi di vino non a denominazione di origine della Regione Marche presi in carico nei registri del distillatore insieme ai quantitativi introdotti;

3)       a livello documentale (registri contabili del deposito e bilancio redatto al momento delle operazioni di saggio) e di natura fisica al fine del rilascio di attestato di alcool ottenuto dalla distillazione di crisi del vino

AD, per ottenere compenso pattuito per i controlli eseguiti ed il rilascio dei certificati in questione, emette, entro giorno 15 del mese successivo a quello di rilascio della certificazione, fattura che sarà liquidata dalla Regione mediante bonifico a favore di AD, “previa verifica della sussistenza dei requisiti giuridici e contabili”, entro 30 giorni da sua emissione

Aiuto erogato solo ad aziende che hanno: presentato documenti di consegna del vino denaturato alla distilleria; DURC in regola; superato controlli per la verifica delle dichiarazioni; situazione antimafia in regola. Escluse in via definitiva aziende che non dispongono di tali requisiti, con conseguente ridistribuzione delle risorse così liberate in modo proporzionale tra le imprese ammissibili, fermo restando limite massimo concedibile ad impresa e dotazione finanziaria del bando

Entità aiuto:

Giunta Regionale con DGR 1247 del 5/8/2020 ha incrementato le risorse per bandi in questione portandole rispettivamente a 1.284.758,64 € e 250.000 € (eventualmente integrate da economie risultanti dal bando precedente), di cui 2.835,28 € da destinare a copertura della convenzione con AD (56 €/rilascio certificato 1; 56 €/rilascio certificato 2; 1.050 €/rilascio certificato 3 per un totale complessivo, IVA compresa, di 1.417,64 €/distilleria) e restante  per concedere contributi “una tantum” ad aziende vitivinicole per “ridurre scorte di vino comune giacenti nel mese di Marzo 2020, così da fornire liquidità alle imprese ed alleggerire la pressione sul mercato nel prossimo autunno, quando saranno disponibili prime produzioni della vendemmia 2020”. Contributo è calcolato in base al quantitativo di vino da avviare alla distillazione pari a 1,25 €/%vol./hl. di alcool per vino beneficiario di aiuto alla distillazione nell’ambito di OCM (4 €/%vol./hl. di alcool non beneficiario di tale aiuto). Procedimento di calcolo avviene in base a seguente procedura:

–         acquisizione di autodichiarazione di quantità di prodotto che si intende distillare in base a contratti non trasferibili sottoscritti con distillatori;

–         calcolo di importo potenziale erogabile ad ogni richiedente ammissibile definito tenendo conto di importo unitario del contributo per vini beneficiari della distillazione OCM e somma dei valori così ottenuti per tutte le aziende beneficiarie di aiuti con fondi OCM;

–         calcolo del peso percentuale di aziende sul valore complessivo richiesto da tutte le aziende beneficiarie di aiuti alla distillazione in ambito OCM;

–         ripartizione proporzionale tra tutte le aziende suddette dei fondi disponibili in base al peso percentuale di ogni azienda e tenuto conto dei massimali contributivi per azienda;

–         se tale procedura non consente di assegnare tutte le risorse disponibili si calcola importi potenziali ammissibili per ogni azienda in base a valori unitari per vini non beneficiari di aiuti alla distillazione OCM;

–         sommare tutti i valori così ottenuti in modo da definire valore entità complessiva degli aiuti richiesti da aziende non beneficiarie di aiuti alla distillazione OCM, calcolando poi il peso percentuale di ogni azienda sul totale complessivo e successiva ripartizione proporzionale tra tutte le aziende non beneficiarie di aiuto alla distillazione OCM, tenendo conto di tale peso percentuale e dei massimali di contributo aziendale

Aiuti in questione sono cumulabili con altri aiuti versati per far fronte ad emergenza COVID19 (v. sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti, assicurazione del credito ad esportazione a breve termine), nonché con aiuti in regime “de minimis”, ed erogabili in base al regime quadro degli aiuti di Stato COVID19 approvati dalla Commissione UE, che prevede:

a)possibilità per le Regioni, utilizzando proprie risorse, di concedere aiuti per determinati settori in crisi a causa di COVID19;

b)eleggibilità della spesa successiva al 2/2/2020, ma entro il 31/12/2020, salvo diversi termini fissati dalla Commissione UE;

c)aiuti concedibili anche ad imprese in difficoltà dopo il 31/12/2019 a causa di COVID19 e ad imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati (in tal caso aiuto decurtato di importo non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data di erogazione);

d)aiuti concedibili in tale regime non superiori a 100.000 €/impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli (800.000 € per imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione) al lordo di qualsiasi imposta o onere, il cui valore non è definito in base al prezzo o volume dei prodotti immessi sul mercato;

e)in caso di impresa operante in diversi settori, occorre garantirne con mezzi adeguati (v. tenuta di contabilità separata) rispetto per ogni attività del massimale pertinente e non superamento del totale di aiuto ammissibile

Sanzioni:

Qualora dichiarazioni rese in domanda risultano, in tutto od in parte, non rispondenti al vero, o beneficiario non rispetta impegni presi, o beneficiario posto in liquidazione o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatorie o a procedure esecutive o a seguito di controlli antimafia, o controlli svolti da SDA, ICQRF, AD con esito negativo: revoca del contributo + rimborso dell’aiuto percepito maggiorato degli interessi (al tasso di interesse legale) calcolati dalla data di erogazione del contributo fino alla data del rimborso + recupero coattivo del contributo da parte del Servizio se non restituito nei termini

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