MALATTIE DI SPECIE BOVINA ED OVICAPRINA

MALATTIE DI SPECIE BOVINA ED OVICAPRINA (Ord. 28/5/15)   (igizoo45)

Soggetti interessati:

Ministero della Salute (MISA), Regione, Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS), Osservatorio epidemiologico veterinario regionale (Osservatorio), Aziende sanitarie locali (ASL), Servizio veterinario ASL (Servizio),

Proprietario/detentore di animali delle specie bovina, bufalina ed ovicaprina; commerciante/detentore di stalle di sosta

Iter procedurale:

MISA con Ordinanza 28/5/2015, come modificata da Ordinanza del 23/6/2020, valida fino al 26/6/2021 stabilisce ad:

ART. 1 misure straordinarie da adottare per eradicazione e controllo della tubercolosi bovina, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovicaprina, leucosi bovina enzootica (Malattie infettive)

Art. 2 Regioni non ufficialmente indenni (UI) assegnano a Dirigenti ASL incarico di raggiungere qualifica di territorio UI dalle “malattie infettive”tramite esecuzione di 100% dei controlli programmati nelle aziende ed animali che attestano riduzione di almeno 10% annuo su base regionale della presenza di “malattie infettive” fino ad ottenere percentuale di prevalenza necessaria per chiedere riconoscimento di qualifica di territorio UI

Regioni UI da “malattie infettive” assegnano a Direttori ASL incarico di mantenere la suddetta qualifica

Nei territori UI ed in quelli non UI programmazione dei controlli inserita nel sistema informativo SINAM (Sistema informativo nazionale per notifica malattie animali) entro Febbraio, fermo restando che Regione può apportare modifiche al programma (con eventuale diradamento dei controlli) entro ultimo trimestre dell’anno precedente a quello di programmazione

ASL svolgono azione di sensibilizzazione degli allevatori in merito ad obbligo di denuncia di caso di aborto, anche insieme ad esecuzione di attività di profilassi

ART. 3 proprietario di animali, direttamente o tramite soggetto delegato, registra in Banca Dati Nazionale di anagrafe zootecnica (BDN) entro 7 giorni da identificazione (comunque prima di ogni spostamento) tutti i capi identificati

In territorio non UI (o in territori UI considerati a rischio di infezione):

–         capi oggetto di transumanza o monticazione e demonticazione, o trasferiti al pascolo vagante o allevati allo stato brado o semibrado identificati dal proprietario mediante bolo addominale o altro mezzo associato al prelievo di materiale genetico (Esclusi animali già identificati elettronicamente). In mancanza Servizio provvede d’ufficio prima di ogni spostamento a spese del proprietario;

–         Servizio identifica mediante bolo addominale animali presenti in allevamenti infetti entro 2 giorni da notifica al proprietario/detentore della positività di tali animali (Esclusi animali già identificati elettronicamente o agnelli destinati al macello entro 6 mesi dalla nascita). Analoghe misure adottate dalla Regione in caso di territori UI dove rilevati focolai di malattie infettive

Servizio

a)fornisce informazioni relative ad esecuzione ed esito dell’attività di profilassi previste tramite portale vetinfo.sanita.it entro 7 giorni da acquisizione dei risultati;

b)rende disponibili entro 30 Novembre informazioni su programma di attività anno successivo

Movimentazione di animali sul territorio nazionale autorizzate solo mediante modello informatizzato presente in BDN

ART 4 prove ufficiali per diagnosi di brucellosi in territori non UI sono riportate in Allegato 1 pubblicato su G.U. 144/15, mentre quelle per diagnosi di tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina sono riportate in Allegato a D.Lgs. 193/05

Servizio sospende qualifiche sanitarie di allevamento bovino e bufalino UI da tubercolosi, brucellosi e leucosi e di allevamento ovicaprino UI da brucellosi in caso di: mancato rispetto della periodicità dei controlli; mancata cooperazione con Servizio nell’esecuzione dei piani di profilassi nazionale

ART. 5 entro 2 giorni lavorativi da conferma della positività di “malattie infettive”in allevamento, Servizio:

a)dispone notifica al proprietario/detentore: riscontro di animali positivi; obbligo di macellazione degli animali infetti entro 15 giorni;

b)avvia, in collaborazione con Osservatorio ed IZS, accurata indagine epidemiologica, usando modello disponibile in SINAM;

c)esegue registrazione in SINAM delle informazioni relative al focolaio sospetto ed eventualmente confermato ed avvio di indagine epidemiologica;

d)segnala misure adottate al Servizio di igiene e sanità pubblica di ASL (salvo per leucosi bovina enzootica);

e)dispone,in base a procedure definite in Allegato 2 pubblicato su G.U. 144/20 e sentito parere di IZS e di Regione, abbattimento totale dei capi presenti in allevamento da attuarsi entro 15 giorni da notifica, salvo proroga concessa per non oltre 30 giorni in caso di “comprovate difficoltà di carattere logistico o commerciale” (Nessuna proroga concessa se questa può costituire rischio per salute pubblica);

f)dispone abbattimento totale di animali nelle aree protette di rilievo nazionale se rilevato focolaio di“malattie infettive” in allevamento allo stato brado o al pascolo permanente, o nei casi in cui impossibile garantire isolamento degli animali;

g)dispone abbattimento coattivo dei capi qualora proprietario/detentore non provvede alla loro macellazione entro termine fissato, anche, se necessario, con ausilio delle forze dell’ordine (In tal caso nessuna indennità di abbattimento corrisposta e le spese sostenute sono a carico del proprietario/detentore);

h)autorizza, in caso di assenza di adeguati stabilimenti di macellazione nella Regione di appartenenza di allevamento, la macellazione dei capi in stabilimenti ubicati in altre Regioni, previo nulla osta del Servizio competente e comunicazione al MISA;

i)provvede, in territori dove confermata presenza di focolai, a: registrazione di questi in SINAM (con relativa indagine epidemiologica); immediata notifica a UE tramite sistema ADNS

ART. 6 commerciante/detentore di stalle di sosta deve assicurare:

a)separazione di animali da altre aziende da riproduzione e da ingrasso;

b)trasferimento di animali entro termini previsti ad altre aziende non di sua proprietà, altrimenti Servizio applica sanzioni di cui ad  13, compresa revoca dell’autorizzazione;

c)netta separazione degli animali destinati al macello da quelli da vita, nonché degli animali con qualifica sanitaria differente, altrimenti Servizio esegue, a spese del commerciante, tutti i controlli previsti dai piani di risanamento od invio degli animali al macello

In caso di correlazione epidemiologica con focolai di infezione presenti in altri allevamenti o di riscontro di lesioni in sede di macellazione, Servizio controlla animali presenti in stalla di sosta con spese a carico di commerciante e, se trovati animali positivi, dispone abbattimenti di tutti gli animali entro 15 giorni con successiva disinfezione della stalla.

Servizio esegue controlli sia presso stalla di sosta almeno 1 volta ogni trimestre, sia in merito ai dati presenti nel sistema informativo VETINFO. Se rilevate non conformità, attuati controlli aggiuntivi in stalla su: regolarità della documentazione; identificazione degli animali presenti; eventuali approfondimenti diagnostici

ART. 7 allevamenti da ingrasso costituiti da animali provenienti da allevamenti UI sottoposti ad accertamenti con esito positivo nei 30 giorni precedenti loro introduzione nei confronti di: tubercolosi per animali di età superiore a 6 settimane; brucellosi e leucosi bovina per animali di età superiore a 12 mesi; brucellosi ovicaprina per animali di età superiore a 6 mesi. Sono esclusi animali provenienti da Province UI o movimentati all’interno di queste

Controlli in questione attuati entro 30 giorni da introduzione di animali in allevamento, purché questi tenuti isolati da altri animali “in modo da evitare qualsiasi contatto diretto od indiretto fino ad ottenimento dei risultati di prova”

Regione può sottoporre “a prelievo al macello un campione statisticamente significativo di animali da ingrasso di età superiore a 12 mesi selezionato in base della prevalenza attesa a livello regionale per indagine di brucellosi”

Allevamenti da ingrasso possono movimentare animali direttamente o tramite stalle di sosta solo verso macello o altri allevamenti da ingrasso

Servizio rendiconta attività di controllo svolta nelle aziende da ingrasso o stalle di sosta tramite apposita sezione presente nel portale VETINFO

ART. 8 ASL, entro 90 giorni da registrazione in BDN di avvenuta macellazione degli animali oggetto del provvedimento di abbattimento, corrisponde al proprietario di questi un indennizzo

ART. 9 Servizio autorizza movimentazione per transumanza, monticazione, pascolo vagante, allevamento semibrado e brado solo per animali provenienti da allevamenti UI da“malattie infettive”a seguito di verifica che territori destinati a tali pratiche sono identificati, georeferenziati e registrati in BDN (in caso contrario pascoli registrati al più presto).

Ai fini del rilascio di autorizzazione in territori non UI, animali andranno sottoposti ad accertamento diagnostico con esito favorevole nei 30 giorni precedenti invio al pascolo. In deroga in territori non UI che nell’anno precedente hanno raggiunto la prevalenza minima necessaria per conseguire la qualifica “eseguito suddetto controllo nei 3 mesi precedenti invio al pascolo.

Animali, in base ad analisi di rischio, possono essere sottoposti, entro 30 giorni dal loro rientro dal pascolo, a controllo nei confronti di: tubercolosi se di età superiore a 6 settimane; brucellosi e leucosi bovina se di età superiore a 12 mesi; brucellosi ovicaprina se di età superiore a 6 mesi.

In caso di animali allevati allo stato brado o semibrado su pascolo permanente, proprietario garantisce cattura di questi per effettuare controlli previsti in Ordinanza

In caso di pascoli comuni su cui insistono animali di più allevamenti, questi considerati come unica unità epidemiologica ad elevato rischio

Regione, in base a valutazione del rischio, può disporre ulteriori controlli al pascolo (anche a campione) per animali provenienti da altre Regioni che si spostano nel suo territorio

Procedura di richiesta, conferma, rilascio di autorizzazione per spostamento di animali attuata mediante uso della funzionalità informatica presente in BDN

Servizio, in caso di persistenza sui pascoli del territorio di competenza di animali senza proprietario o il cui proprietario dichiara il Servizio di non essere in grado di catturarli, ne dispone cattura e sequestro, anche avvalendosi delle Forze dell’ordine, al fine di sottoporli ai controlli anagrafici e soccidari, alla cui conclusione animali entrano nella disponibilità del Comune

ART. 10 Servizio, in caso di sospetto di sostituzione di animali, od alterazione di identificazione, o movimentazione non autorizzata, o diffusione dolosa di malattie infettive, o vaccinazione non autorizzata, o uso di sostanze farmacologiche attive atte a mascherare esito delle prove diagnostiche, sospende qualifica sanitaria degli allevamenti interessati e procedure di indennizzo in corso ed esegue controlli necessari (compresi quelli di natura genetica). Se accertate tali irregolarità, Servizio, oltre a comunicazione di queste ad Autorità giudiziaria, revoca codice di allevamento e adotta ordinanza di sequestro ed abbattimento degli animali senza indennizzo

In caso di sospetto di utilizzo non autorizzato di vaccino RB51 applicato protocollo riportato in Allegato 3 pubblicato su G.U. 144/15

ART. 11 vietata la commercializzazione, detenzione ed utilizzo nel territorio nazionale di materiali per diagnosi diretta od indiretta delle “malattie infettive”. Divieto non applicato a: laboratori di IZSW ed Istituto Superiore Sanità; veterinari ASL incaricati di effettuare le operazioni previste nell’Ordinanza; Università se materiale usato a fini della ricerca autorizzata da MISA

ART. 12 responsabili dei servizi veterinari ASL documentano efficacia di:

a)verifiche sul campo relative al rispetto delle disposizioni dell’Ordinanza;

b)verifiche (almeno ogni 4 mesi) relative al rispetto di percentuali e tempi dell’attività di monitoraggio tramite sistemi informativi SINAM, SIMAM, BDN in merito a: accertamenti diagnostici previsti dai piani di profilassi; misure da applicare ad allevamenti infetti; identificazione elettronica d’ufficio di animali; controlli presso stalle di sosta ed allevamenti da ingrasso; accertamenti diagnostici per spostamenti di animali e provvedimenti conseguenti

Regione invia a MISA relazione su attività svolta, evidenziando:

a)esiti di verifica su efficacia di attività svolte ed eventuali azioni correttive adottate;

b)stato di avanzamento di identificazione elettronica dei capi;

c)stato di avanzamento nella registrazione e georeferenziazione;

d)catture e sequestri di animali senza proprietario;

e)sospensioni delle qualifiche e revoche del codice di allevamento;

f)casi di aborto denunciati, numero ed esito delle prestazioni diagnostiche rese ai privati di IZS per casi di aborto in bovini ed ovicaprini

Centri di referenza nazionale estraggono da SIMAM numero significativo di indagini epidemiologiche per verificarne loro qualità e completezza e ne comunicano esito a MISA, che provvede ad informare Regione interessata

Sanzioni:

Commerciante o detentore di stalla di sosta che non ottempera obbligo di trasferimento animali entro termini previsti: multa da 1.549,37 a 9.296,22 € + ripetizione da parte del Servizio di prove ufficiali a spese di commerciante o detentore, assegnando termine di 30 giorni entro cui perfezionare vendita di animali + revoca di autorizzazione se tale violazione commessa oltre 2 volte nel corso dell’anno