COVID19 E PESCA

COVID19 E PESCA (Legge 69/21; D.G.R. 18/10/21; D.D.S. 15/11/21)   (pesca44)

Soggetti interessati:

Servizio P.F. Economia Ittica (Servizio), Uffici marittimi competenti

Armatori imbarcazioni da pesca che esercitano attività di pesca, compresi pescatori che svolgono attività di pesca professionale in forma autonoma armando in proprio il peschereccio, purché:

  1. in possesso dei documenti di bordo in corso di validità al momento di inizio di arresto temporaneo di pesca;
  2. aventi sede legale nelle Marche, pur se imbarcazioni iscritte in Compartimenti marittimi di altre Regioni;
  3. impresa non richiesti analoghi contributi ad altre Regioni per stesse imbarcazioni;
  4. impresa iscritta nel registro imprese di pesca di Camera di Commercio Industria, Artigianato, Agricoltura;
  5. imbarcazione iscritta nel Registro comunitario delle navi da pesca;
  6. in possesso di licenza di pesca in corso di validità;
  7. presentata dichiarazione ad Uffici marittimi competenti di mancata attività di pesca a causa di COVID19;
  8. non rientranti tra i casi di esclusione del Reg. 1046/18 Art. 136, né in quelli di inammissibilità di cui al Reg. 508/14 Art. 10;
  9. rispettata applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro nei confronti di personale dipendente;
  10. non destinatari di provvedimenti di revoca o recupero di contributi sul programma FEAMP 2014/20, di cui non restituite somme percepite;
  11. imbarcazione di pesca, armata ed equipaggiata, oggetto di richiesta aiuto svolto attività di pesca in mare per almeno 120 giorni nei 2 anni precedenti (cioè nel 2018 e 2019). Se imbarcazione registrata da meno di 2 anni, giorni minimi calcolati in proporzione ai valori precedenti

Escluse giornate di sospensione dell’attività di pesca:

  1. effettuate nei periodi di arresto obbligatorio temporaneo di cui al Reg. 508/14 Art. 33 od oggetto di altre disposizioni nazionali e/o regionali che prevedono sospensione dell’attività di pesca (v. esigenza di tutela di stock ittici ed ecosistemi marini, festività);
  2. non ricadenti nel periodo 1 Febbraio – 31 Dicembre 2020;
  3. per cui non attestato da Uffici marittimi competenti invio dichiarazione di sospensione di attività o possesso dei requisiti di ammissibilità

Iter procedurale:

Giunta Regionale con DGR 1209 del 18/10/2021 e Servizio con DDS 116 del 15/11/2021 approvato bando per sostenere arresto temporaneo delle attività di pesca a causa di epidemia COVID19 nell’intero territorio delle Marche (Escluse acque interne), a seguito del quale imprese armatrici interessate presentano entro 16/12/2021 domanda, tramite PEC (regione.marche.economiaittica@emarche.it) con firma digitale od autografa (in tal caso allegare copia documento di identità in corso di validità) del legale rappresentante, per ogni imbarcazione che ha effettuato un periodo (anche non continuativo) di sospensione dell’attività di pesca, allegando in caso di imbarcazione avente lunghezza fuori tutto (LFT) inferiore a 10 m., copia della documentazione fiscale, o di trasporto, o libretto carburante, o note di vendita attestante effettiva attività di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso dei 2 anni precedenti data di arresto temporaneo a causa di COVID19.

Servizio, avvalendosi degli Uffici marittimi competenti, esegue entro 90 giorni istruttoria delle domande pervenute, accertando: possesso dei requisiti di ammissibilità riportati in premessa; invio di documentazione prescritta per imbarcazioni inferiori a 10 LFT; numero giorni di sospensione attività di pesca comunicati; stazza lorda internazionale (Gross Tonnage o GT) e lunghezza LFT di imbarcazione

Servizio per domande ammissibili redige graduatoria, tenendo conto dei seguenti criteri:

  1. data di presentazione domanda: peso 0,5
  2. minore numero di GT di imbarcazione (da 1 a 2.500): peso 1

In caso di parità di punteggio, priorità assegnata a domanda presentata da imprenditore più giovane

Graduatoria approvata con decreto Dirigente del Servizio, evidenziando domande ammissibili e non ammissibili ed entità del premio concedibile

Servizio concede premio in unica soluzione, previa esecuzione di controlli da parte di Uffici marittimi su 100% delle domande e da parte di Servizio su almeno 5% delle dichiarazioni presentate

Beneficiari debbono, pena revoca del contributo:

  1. rispettare normativa UE, nazionale, regionale per mantenere sostegno FEAMP;
  2. conservare documentazione (in originale o copia) giustificativa del periodo di arresto (compresa quella relativa ai requisiti di ammissibilità) per almeno 5 anni a decorrere dal 31 Dicembre successivo ad invio delle spese di operazione;
  3. rispettare adempimenti connessi alle normative in materia di salute, sicurezza nei luoghi di lavoro, contrattazione collettiva, ambientale ed urbanistica;
  4. assicurare supporto ai controlli di Autorità UE, statali, regionali, compreso accesso ai relativi documenti;
  5. rispettare condizioni di Reg. 508/14 per tutto il periodo di attuazione di intervento e per 5 anni da data di pagamento del premio

Contro provvedimento di concessione/rigetto della domanda ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica

Entità aiuto:

DGR 1209 del 18/10/2021 stanzia 50.000 € per arresto temporaneo delle attività di pesca a seguito di emergenza COVID19 (risorse derivanti da FEAMP 2014/20) attuato (anche in maniera non continuativa) nel periodo 1/2/2020 – 31/12/2020 comunicati ad Uffici marittimi competenti.

Contributo pubblico pari a 100% del premio giornaliero per imbarcazione (calcolato in funzione di numero di giorni di sospensione dell’attività di pesca moltiplicato per la stazza del peschereccio) pari a:

  1. in caso di armatore che, durante periodo di sospensione attività di pesca, posto (in tutto od in parte) personale di bordo imbarcato su imbarcazione in cassa integrazione o beneficiato di altre tipologie di ammortizzatori sociali (cioè personale pagato con risorse pubbliche): 5,20 € per GT compreso tra 1 e 10 + 20 €; 4,30 € per GT compreso tra 10 e 25 + 30 €; 3,20 € per GT compreso tra 25 e 50 + 55 €; 2,50 € per GT compreso tra 50 e 100 + 90 €; 2 € per GT compreso tra 100 e 250 + 140 €; 1,50 € per GT compreso tra 250 e 500 + 265 €; 1,10 € per GT compreso tra 500 e 1.500 + 465 €; 0,90 € per GT compreso tra 1.500 e 2.500 + 765 €; 0,67 € per GT oltre 2.500 + 1.340 €;
  2. in caso di armatore che, durante periodo di sospensione attività di pesca, non posto il personale di bordo imbarcato su imbarcazione in cassa integrazione o non beneficiato di altri ammortizzatori sociali (cioè costo del personale rimasto a carico di impresa armatrice) o in caso di ditte individuali o di pescatori autonomi: 14 € per GT inferiore a 10 + 56 €; 7 € per GT compreso tra 10 e 25 + 126 €; 3,12 € per GT compreso tra 25 e 50 + 223 €; 3,26 € per GT compreso tra 50 e 100 + 216 €; 1,70 € per GT compreso tra 100 e 250 + 372 €; 2,48 € per GT compreso tra 250 e 500 + 177 €; 1,10 € per GT compreso tra 500 e 1.500 + 667 €; 0,90 € per GT compreso tra 1.500 e 2.500 + 1.167 €; 0,67 € per GT oltre 2.500 + 1.742 €

Nel calcolo del premio (sempre superiore a 500 €) occorre tenere conto di: numero massimo di giorni di attività lavorativa per mese fissato nel contratto collettivo nazionale; disposizioni in materia di sospensione obbligatoria di attività di pesca. Se risorse stanziate non sufficienti a coprire tutte le domande in graduatoria si applica riduzione proporzionale del premio

Premio non cumulabile per stessi periodi con premi previsti dal Reg. 508/14 Art. 33 per arresto temporaneo obbligatorio o per assolvimento di misure tecniche obbligatorie di sospensione attività di pesca emanate da Autorità nazionali e/o regionali per esigenze di tutela di stock ittici e di ecosistemi marinari di cui alla normativa nazionale o regionale vigente

Sanzioni:

In caso di dati riportati in domanda o dichiarazioni non veritieri, o in caso di esito negativo dei controlli, o di irregolarità riscontrate ai sensi delle norme di riferimento, o di violazioni degli obblighi prescritti dal bando, o di rinuncia del  beneficiario al contributo concesso, o di richiesta/ottenimento da parte del beneficiario di contributi per stessi interventi su altri provvedimenti nazionali e regionali: revoca del contributo + restituzione della somma erogata maggiorata degli interessi legali entro termine fissato nel provvedimento di revoca (in caso di inadempienza si procede a riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo degli importi dovuti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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