COSTITUZIONE SEMENTI

COSTITUZIONE SEMENTI (Legge 1096/71, 195/76; D.P.R. 1065/73; D.Lgs. 150/07; D.M. 22/10/76; 10/5/84; 2/7/91, 26/7/12)  (sement02)

Soggetti interessati:

Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali (MIPAAF)

Chiunque intende produrre:

–          sementi per colture erbacee da pieno campo;

–          sementi per colture ortive, ornamentali e da fiore;

–          sementi di piante arboree ed arbustive;

–          materiali di moltiplicazione quali tuberi, bulbi, rizomi e simili;

–          miscugli destinati a produzione di foraggi, alla salvaguardia dell’ambiente naturale nell’ambito della conservazione delle risorse genetiche, a diverse specie di cereali o diverse varietà di specie di cereali, alla produzione di fiori (miscugli di sementi, tuberi, bulbi, rizomi costituiti da 2 o più varietà), alla produzione di ortaggi. Esclusi da miscugli sementi geneticamente modificati. Miscugli in commercio solo in piccoli imballaggi (Peso o numero riportato in Allegato IV pubblicato su G.U. 92/88).

Iter procedurale:

Legge 195/76, come modificata da D.M. 9/7/2020, disciplina attività sementiera, comprendente, tra l’altro, ad Allegato III pubblicato su G.U. 180/20 elenco delle piante orticole (ortaggi) destinate alla produzione agricola ed orticola, con esclusione di usi ornamentali

MIPAAF ha istituito registri di varietà per cereali (avena; orzo; riso; scagliola; segala; triticale; frumento; frumento duro; spelta; granturco; sorgo), foraggiere (navone; cavolo da foraggio; rafano oleifero; loglio italico o perenne; poa; sulla; trifoglio persico o ibrido o alessandrino o incarnato; fieno greco; erba marzolina; festuca arundinacea o dei prati o rossa o ovina; loglio ibrido; fleolo o fleolo bulboso; medica varia; trifoglio bianco o pratense; agrostide gigantea o stolonifera o tenia; coda di volpe; avena altissima o bionda; fienarola dei prati o delle paludi; ginestrina; lupolina; lupinella; bromo; erba capriola o di harding; festololium; facelia; lupino bianco o azzurro o giallo; veccia comune o pannonica o vellutata; erba medica; pisello da foraggio; favino), barbabietole da zucchero e da foraggio, tuberi seme di patate, piante oleaginose e da fibra (ravizzone; senape bruna o nera o bianca; colza; canapa dioica o monoica; cumino; cotone; girasole; papavero; arachide; lino tessile ed oleaginoso; soia), colture ortive con lo scopo di:

–          consentire identificazione delle varietà stesse;

–          individuare costitutore varietà cui affidare compito della conservazione in purezza della varietà. Se costitutore varietà sconosciuto o inadempiente, compito di mantenimento della purezza affidato ad Ente pubblico o imprenditore che fornisce garanzia.

Registri nazionali varietà (RNV) suddivisi in:

–          “sementi di base”: prodotte direttamente da costitutore o da delegato sotto sua responsabilità, secondo metodi che assicurino conservazione in purezza della varietà destinate alla produzione di “sementi certificate”, o di “sementi certificate di 1° e 2° riproduzione o alla produzione di ibridi o alla produzione di sementi certificate ad impollinazione libera. Debbono essere ufficialmente controllate e certificate in modo da risultare conformi a quanto prescritto per ciascuna specie dal D.P.R. 1065/73. Sementi di base classificate in sementi di varietà selezionate (prodotte sotto responsabilità di costitutore secondo metodi di selezione per conservazione in purezza) e sementi di varietà locali (prodotte sotto controllo ufficiale di 1 o più azienda di Regione di origine “ufficialmente riconosciute per produzione di varietà locali”);

–          “sementi certificate”: possono essere di 1° e 2° riproduzione. Derivano da sementi di base o a richiesta del costitutore, da sementi di “generazione anteriore a quella delle sementi di base”, purché tali sementi (risultate rispondenti a seguito di esame ufficiale a quanto prescritto per specifica specie da D.P.R. 1065/73, sementi certificate di 1° riproduzione destinate a produzione sementi certificate di 2° riproduzione, sementi certificate di 2° riproduzione destinate a produzione diversa da quelle per cui originariamente costituite). In caso di lino tessile ed oleaginoso, ammesse sementi di 3° riproduzione provenienti da sementi di base o da sementi certificate di 1° e 2° riproduzione o su richiesta costitutore da sementi di generazione anteriore per cui prevista destinazione diversa da sementi di piante oleaginose e da fibra). Debbono essere sottoposte ad esame sotto sorveglianza ufficiale per accertarne idoneità, purezza e rispondenza alle condizioni delle sementi di base. Operazione da attuare mediante:

a)ispezioni in campo effettuate attraverso:

1)       personale dipendente di impresa in possesso di licenza di produzione commerciale, con idonee conoscenze tecniche, non traente profitto personale da ispezioni, autorizzato da MIPAAF su proposta ENSE e previa dichiarazione di impegno di questi a rispettare norme che disciplinano controlli ufficiali;

2)       coltura da seme da ispezionare ottenuta da sementi sottoposte a controlli ufficiali a posteriori soddisfacenti;

3)       almeno 5% di colture da seme controllate da ispezioni ufficiali;

4)       parte di campioni di sementi conservate per controlli ufficiali a posteriori;

b)controllo delle sementi in laboratorio autorizzati da MIPAAF per certificazione delle sementi, in quanto indipendente da ditta sementiera (se laboratorio appartiene a ditta può eseguire controlli solo su sementi prodotte da stessa ditta), dotato di personale qualificato (Partecipato a corsi di formazione per analisi ufficiali con esito favorevole ad esami), locali ed attrezzature soddisfacenti, adottati metodi di controllo conformi a norme internazionali, soggetti a sorveglianza ENSE (controlli ufficiali su almeno 5% partite di sementi analizzate);

c)campioni prelevati sotto sorveglianza ufficiale da personale autorizzato MIPAAF, in possesso di conoscenze tecniche ottenute a seguito superamento esame di corso formazione, indipendente da soggetti che effettuano produzione, coltivazione, trasformazione, commercio di sementi (In caso contrario campionamento solo su partite di sementi prodotte dal loro datore di lavoro), adottando metodi internazionali di campionamento, nonché soggetti a sorveglianza di ENSE su almeno 5% di partite di sementi oggetto di campionamento;

–          “sementi standard” per colture ortive: presentano sufficiente identità e purezza della varietà. Sementi sottoposte a controlli ufficiali a posteriori e mediante sondaggi per quanto concerne identità e purezza di varietà, attuati mediante ispezioni in campo da parte personale qualificato autorizzato, controllo sementi in laboratorio e metodi di campionamento ufficiali secondo modalità sopra riportate;

–          “sementi commerciali”: altre sementi identificate per specie, conformi a seguito di esame ufficiale a disposizione di legge;

–          sementi geneticamente modificate, in cui annotata varietà, natura delle modifiche genetiche, effetto prodotto da questa, tipo di marcatori utilizzati.

Costituito da MIPAAF, che ne fissa i compensi dovuti, l’Istituto dei Registri di Varietà dei Prodotti Sementieri con il compito di:

–          effettuare prove per iscrizione nuove varietà nei registri;

–          controllare conservazione in purezza delle varietà iscritte;

–          curare tenuta registri, aggiornandoli costantemente;

–          rilasciare parere favorevole a vendita sementi non iscritte in registro.

Ai fini della classificazione in sementi di base, sementi certificate, sementi certificate di 1° e 2° riproduzione di cereali, foraggiere, barbabietola da zucchero e da foraggio, tuberi seme di patate, piante oleaginose e da fibra, colture ortive destinate a produzione di piante agricole ed orticole (Escluse piante ornamentali, nonché sementi commerciali di piante foraggiere e piante oleaginose e da fibra) condizioni richieste fissate in D.Lgs. 150/07 pubblicato su G.U. 211/07.

Sementi di cereali o di piante foraggiere o di barbabietola o di piante oleaginose e da fibra provenienti da sementi di base o sementi certificate di 1° riproduzione ufficialmente certificate in altri Stati membri o in Paese Terzi a cui concessa equivalenza o provenienti da ibridazione di sementi di base certificate in Stato membro con quelle ufficialmente certificate in Paese Terzo e raccolte in ambito CE certificate ufficialmente come sementi certificate in Stato membro se sottoposte sul campo di produzione ad ispezione (Ammessa certificazione come sementi di base se ottenute direttamente da sementi ufficialmente certificate di riproduzioni anteriori). Sementi raccolte in Paese Terzo sono, a richiesta, certificate ufficialmente se provengono direttamente da sementi di base o da sementi certificate di 1° riproduzione o da ibridazioni di sementi di base certificate in Stato membro o Paese Terzo con equivalenza, sottoposte in fase di produzione ad ispezione in campo che soddisfa condizioni di equivalenza CE per categoria interessata.

Costitutore presenta, entro 15 Gennaio e 15 Luglio (Semina primaverile e semina autunnale), domanda in bollo al MIPAAF per iscrizione varietà di sementi o materiali di moltiplicazione nei registri nazionali, specificando:

–          generalità costitutore. Per varietà di cui non si conosce costitutore o questo non esiste più: MIPAAF procede d’ufficio (Nessuna tassa dovuta);

–          denominazione varietà;

–          ubicazione azienda dove la varietà è mantenuta in purezza;

–          descrizione caratteri morfologici e biologici della varietà con particolare attenzione a quelli che la differenziano dalle altre;

–          origine della varietà e metodo di ottenimento;

–          metodo da applicare per conservazione in purezza delle varietà;

–          zona agraria adatta alla coltivazione della varietà;

–          se presentata domanda iscrizione varietà in altro Stato membro;

–          per sementi ortive: richiesta di iscrizione nelle “sementi di base”, “sementi certificate”, “sementi standard”;

–          impegno a consentire libero accesso nell’azienda ai funzionari incaricati dei controlli.

Alla domanda allegare:

1)  fotografia della pianta o di parti caratteristiche della varietà;

2)  risultati di prove sperimentali effettuate;

3)  copia del brevetto relativo alla varietà oggetto di iscrizione;

4)  entro 1 mese da domanda, campioni di sementi per esecuzione prove

MIPAAF, tramite apposita Commissione tecnica ed avvalendosi della collaborazione di Università, centri sperimentali ricerca …, verifica, anche mediante sopralluoghi in campo da eseguire entro 4 mesi da domanda, che varietà di origine naturale o artificiale:

–          si distingua per uno o più caratteri importanti da qualsiasi altra varietà nota nella UE. Caratteri si debbono poter riconoscere e descrivere con precisione. Ai fini di iscrizione della varietà di specie agricole ed orticole nei registri nazionali il D.M. 26/7/12 stabilisce che le condizioni minime per determinare differenziabilità, omogeneità, stabilità della varietà debbono risultare conformi ai protocolli di cui agli Allegati I e II di Direttiva CE 2012/8, mentre per quanto riguarda valore colturale o di utilizzazione della varietà di specie di piante agricole condizioni da osservarsi conformi ad Allegato III di Direttiva CE 2003/90

–          si mantenga stabile e sufficientemente omogenea nei suoi caratteri essenziali al termine delle successive riproduzioni;

–          possieda un valore agronomico o di utilizzazione soddisfacente, cioè produca un netto miglioramento per la coltivazione o per la gestione dei raccolti o per l’impiego dei prodotti ottenuti. Esame non necessario per varietà destinate a componenti di ibridi, o commercializzate in altro Stato, o varietà di graminacee non utilizzate come piante foraggiere.

MIPAAF, entro 30 giorni da esecuzione prove, comunica ad interessato giudizio finale.

Denominazione della varietà iscritta al registro è quella data dal costitutore purché:

a)risulti chiaramente identificabile e non sia composta di sole cifre;

b)non sia contraria alla legge, all’ordine pubblico, al buon costume;

c)sia identica, se possibile, alla denominazione attribuita alla varietà nella UE, pur senza indurre in errore o dare adito a confusione.

Iscrizione della varietà avviene con decreto MIPAAF e viene riportata sulla G.U. e su RNV, specificando: nome varietà; sua origine; descrizione caratteristiche principali; nome responsabile conservazione in purezza (costitutore, Ente pubblico o altro imprenditore garante).

Ammessa iscrizione varietà geneticamente modificate, purché accertate mancanza di effetti nocivi su salute umana ed ambiente, o non comportano danni immediati, o successiva produzione agricola del Paese, o non riduca biodiversità, o non comporti idonei danni ad habitat naturale di animali e piante, o risponda ad esigenze fissate nel principio di precauzione. Se prodotti ottenuti da varietà OGM destinati a consumo alimentare accertare che non presentino rischi per consumatore, o non inducono questi in errore, o non differiscono da altri ingredienti, o prodotti alimentari da sostituire che recano svantaggi nutrizionali per consumatori.

Per piante ortive, la cui produzione a fini commerciale ha valore relativo ma “sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari si applicano restrizioni quantitative”.

Nel caso di varietà minacciate da erosione genetica, la cui conservazione deve avvenire in situ, possono essere esentate da obblighi esami ufficiali “tenendo conto risultati valutazioni non ufficiali, conoscenze acquisite con esperienza pratica durante coltivazione”. Nel registro riportate come “varietà da conservazione”. Per varietà da conservazione o aventi valore relativo ai fini iscrizione si può derogare alle “condizioni di omogeneità, stabilità e differenziabilità”.

Iscrizione nuova varietà comunicata a Stati membri con breve descrizione caratteristiche principali.

Iscrizione valida 10 anni e può essere rinnovata se coltura talmente estesa da giustificarla su richiesta interessato inviata a MIPAAF almeno 2 anni prima scadenza.

MIPAAF può:

–          cancellare varietà qualora:

a)varietà non risulta più distinta, stabile o sufficientemente omogenea;

b)in sede presentazione domanda o durante procedimento di iscrizione, inviate false notizie;

c)risultino inosservate disposizioni in materia di conservazione della purezza;

d)validità iscrizione giunta a scadenza o dietro richiesta del costitutore.

–          rettificare descrizione nel registro qualora modalità secondarie di riproduzione delle varietà subiscono modifiche;

–          consentire circolazione sul territorio nazionale di sementi non iscritte destinate a fini scientifici, sperimentali e di miglioramento genetico, purché chiusi in imballaggi recanti dicitura “materiale sementiero non destinato alla vendita” seguita da estremi decreto MIPAAF di autorizzazione e nominativo dell’imprenditore;

–          consentire, per migliorare le conoscenze varietali, “sperimentazioni temporanee” aventi durata non superiore a 7 anni (Per patate non può investire aspetti fitosanitari)

Sanzioni:

Violazioni da parte di ispettore in campo, titolare laboratorio di analisi, responsabile di campionamento alle disposizioni che disciplinano per ciascuno di essi, esame sotto sorveglianza ufficiale delle sementi con invio di verbale al riguardo da parte ENSE a MIPAAF: sospensione di autorizzazione da 6 mesi ad 1 anno in relazione ad entità di violazione (In caso di violazione per dolo: revoca di autorizzazione) + annullamento di certificazione della semente “a meno che possa essere dimostrato che semente soddisfa comunque tutte le condizioni pertinenti”

 

 

 

 

 

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