COOPERATIVE EDILIZIE (Legge 59/92; L

COOPERATIVE EDILIZIE (Legge 59/92; L.R. 37/90)            (casa24)

Soggetti interessati:

Cittadini che intendono formare cooperativa edilizia di abitazione

Iter procedurale:

Ministero del Lavoro istituisce Albo nazionale delle cooperative edilizie di abitazione e loro Consorzi, cui debbono iscriversi tutte le cooperative edilizie e Consorzi dotate dei seguenti requisiti:

a)       costituiti da almeno 18 soci che hanno sottoscritto quote non inferiori a 250 EUR;

b)       abbiano iniziato o realizzato programmi di edilizia residenziale;

c)       abbiano assegnato in proprietà ai propri soci gli alloggi costruiti;

d)       iscritte a Registro Prefettizio e schedario generale della cooperazione;

e)       disciplinati a principi mutualistici.

Dopo 2 anni da istituzione Albo, cooperative possono beneficiare di contributi pubblici solo se documentano iscrizione.

Istituito specifico Comitato per gestire Albo nazionale che decide iscrizione o cancellazione dall’Albo delle cooperative edilizie ed esegue sopralluoghi richiesti da Ministero Lavoro.

Elenco cooperative cancellate da Albo pubblicato entro 31 Dicembre su Gazzetta Ufficiale.

In caso di sospensione dall’Albo, lavori intrapresi affidati “in gestione commissariale”.

Cooperative iscritte debbono inviare a Ministero Lavoro entro 30 Giugno relazione su attività svolta

Cooperative soggette a controlli annuali da parte Organi di vigilanza. Verbale di controllo esposto presso sede sociale ed inviato a soci entro 60 giorni. Contributo per spese di controllo fissato in base a fatturato, numero soci, capitale sociale …

Regione finanzia acquisizione da parte degli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) di alloggi di cooperative a proprietà indivisa in fase di scioglimento o liquidazione, purchè statuto di tali cooperative preveda divieto cessione in proprietà degli alloggi.

Si può procedere allo scioglimento di cooperative edilizie a proprietà divisa “qualora i soci si sono accollati l’intero importo del mutuo procapite”

Entità aiuto:

IACP per acquisizione alloggi usufruiscono di mutuo 20 anni al tasso 8%

Sanzioni:

In caso di ritardato pagamento spese controllo: multa pari a 30% + interessi del 4,5% In caso di omesso pagamento dopo 2 anni: cancellazione cooperativa da registro prefettizio

In caso di irregolare funzionamento della cooperativa: Ministero Lavoro nomina Commissario

 

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