CONTROLLO QUALITA’ ORTOFRUTTA FRESCA (Reg. 543/11, 1308/13; D.Lgs. 306/02; Legge 71/05; D.M. 3/8/11) (ortofr14)
Soggetti interessati:
Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF), Regione, persona fisica o giuridica che detenendo prodotti ortofrutticoli freschi è ottenuto a rispettare le norme di commercializzazione UE, salvo per:
- prodotti destinati alla trasformazione industriale, o all’alimentazione animale, o ad altri usi non alimentari, purché accompagnati da un certificato di conformità alle disposizioni AGEA;
- prodotti importati od esportati verso Paesi Terzi, purché accompagnati da un certificato di conformità alle disposizioni AGEA;
- prodotti ceduti direttamente dal produttore al consumatore “per il fabbisogno personale di questi”, all’interno di mercati riservati esclusivamente ai produttori di una determinata zona di produzione;
- prodotti di una certa Regione (o, in casi eccezionali debitamente giustificati, di uno Stato membro) venduti al dettaglio nella stessa Regione “per soddisfare un consumo locale tradizionale notorio” (In questo caso richiesta deve essere approvata dalla Commissione UE);
- prodotti sottoposti ad operazioni di mondatura o taglio, al fine di renderli “pronti al consumo” o “pronti da cucinare”;
- prodotti commercializzati come germogli commestibili dopo la germinazione dei semi di piante ortofrutticole;
- prodotti venduti o consegnati, nell’ambito del territorio nazionale, dal produttore ai centri di confezionamento od imballaggio, o a centri di deposito, od avviati (ma non ceduti) dai centri di deposito verso centri di confezionamento od imballaggio;
- funghi non coltivati, capperi, mandorle amare, mandorle sgusciate, nocciole comuni (sgusciate o meno), pinoli o semi di pino domestico, zafferano, pistacchi, noci macadamia o di pecam, altra frutta a guscio, banane da cuocere, agrumi secchi, miscugli di noci tropicali
purché l’Organismo di controllo possa acquisire prova della loro destinazione (v. Apposizione sul contenitore della dicitura “prodotto da destinare per la lavorazione verso il centro di condizionamento/deposito….. ubicato in ……”; vendita diretta nell’azienda del produttore ortofrutticolo).
Iter procedurale:
Commissione UE ha fissato con Reg. 543/11, come modificato da ultimo dal Reg. 1890/21:
- norme di commercializzazione generali dopo condizionamento ed imballaggio (fermo restando che prodotti dopo spedizione possono presentare lieve riduzione dello stato di freschezza e turgore o lievi alterazioni dovute al loro sviluppo e deperibilità), quali:
- caratteristiche minime di qualità, che prevedono prodotti: interi; sani (Esclusi prodotti affetti da marciume, o con alterazioni tali da renderli inadatti al consumo); puliti (cioè privi di sostanze estranee visibili); privi di parassiti; esenti da danni alla polpa provocati da attacchi di parassiti; privi di umidità esterna anormale; privi di odori e/o sapori estranei; presentati in uno stato tale da consentirne il trasporto e l’arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti;
- caratteristiche minime di maturazione dei prodotti: frutti debbono avere un grado di maturazione sufficiente ma non eccessivo, comunque tale da consentire il proseguimento del processo di maturazione;
- tolleranza: ammessa per ogni partita la presenza di non oltre il 10% (in numero o in peso) dei prodotti non rispondenti ai requisiti qualitativi minimi, di cui non oltre il 2% affetti da marciume;
- indicazioni esterne da riportare su ogni imballaggio in modo leggibile, indelebile e ben visibile riguardanti:
- nome ed indirizzo di imballatore e/o speditore e suo codice identificativo rilasciato dal Servizio ufficiale, preceduto da: dicitura “imballatore e/o speditore”; codice del Paese che ha effettuato il riconoscimento preceduto da codice ISO 3166. Nel caso di preimballaggi: nome ed indirizzo del venditore stabilito nella UE (preceduto dalla dicitura “imballato per: ____”); codice identificativo dell’imballatore e/o speditore;
- origine del prodotto (Nome completo del Paese di origine) riportato in lingua comprensibile per consumatore (se imballaggi sono pellettizzati, tali indicazioni riportate su scheda apposta in modo visibile su 2 lati del pellet)
- norme minime di commercializzazione specifiche per: agrumi (arance; limoni; mandarini, compresi satsuma, clementine, tangerini); fragole; kiwi (actinidia); mele; pere; pesche, pesche noci/nettarine; uva da tavola; peperoni dolci; lattughe (comprese lattughe a cappuccio, lattughe romane, lattughe da taglio ed incroci di queste varietà); indivie ricce e scarole; pomodori (tondi, costoluti, oblunghi o allungati, ciliegia). Sono esclusi prodotti destinati alla trasformazione industriale. Norme (pubblicate su GUCE 384/21) riguardano: definizione del prodotto; caratteristiche minime del prodotto; requisiti di maturazione; requisiti di classificazione (prodotti suddivisi in: categoria Extra; Categoria I; Categoria II); disposizioni relative alla calibrazione (calibro minimo e omogeneità); disposizioni relative alle tolleranze di qualità e di calibro; disposizioni relative alla presentazione in termini di omogeneità, condizionamento ed imballaggio; disposizioni relative alle indicazioni esterne da riportare sull’imballaggio in termini di identificazione, natura ed origine del prodotto, sue caratteristiche commerciali; marchio ufficiale di Organismo di controllo (facoltativo); elenco (non esaustivo) delle varietà per mele e pere. Tali norme individuano la qualità minima che il prodotto deve presentare dopo il condizionamento e l’imballaggio, pur se, nelle fasi successive alla spedizione, si può rilevare una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore del prodotto (per quelli classificati in categoria diversa da “Extra” ammesso anche un lieve deterioramento dovuto alla loro evoluzione biologica e deperibilità). Gli ortofrutticoli non oggetto di norme di commercializzazione specifiche debbono sottostare a quelle generali, o quanto meno rispondere alla norme adottate dalla Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE)
Operatore può vendere i prodotti ortofrutticoli solo se rispondenti alle norme di qualità UE, riportando le caratteristiche del prodotto (in modo ben chiaro, leggibile ed indelebile) su un lato dell’imballaggio o sull’etichetta applicata a questo, in una lingua comprensibile per i consumatori del luogo di destinazione. In caso di merci spedite alla rinfusa, caricate direttamente sul mezzo di trasporto, le indicazioni di cui sopra vengono riportate sul documento di accompagnamento (indicare in particolare: nome e Paese di origine del prodotto; sua categoria e varietà, o tipo commerciale, o prodotto destinato alla trasformazione), o su una scheda collocata, in modo ben visibile, all’interno del mezzo del trasporto. In caso di contratto a distanza, le suddette informazioni debbono essere messe a disposizione degli acquirenti prima della sottoscrizione del contratto stesso.
In caso di prodotti presentati in imballaggi preconfezionati occorre riportare su questi il peso netto, salvo caso di “prodotti venduti al pezzo”, purché dalla confezione sia possibile vedere il numero dei pezzi in questi contenuti (altrimenti tale numero sarà riportato in etichetta).
In caso di vendita al minuto, il prodotto viene posto in vendita esponendo un cartello recante “in caratteri chiari e leggibili” “in modo da non indurre in errore il consumatore”, le informazioni relative a: Paese di origine; categoria e varietà, o tipo commerciale del prodotto.
La vendita di miscugli di diverse specie di frutta, ortaggi ed ortofrutticoli freschi, in imballaggi di peso netto inferiore a 5 kg., è autorizzata, purché:
- prodotti risultano omogenei in termini di qualità e conformi alle norme di commercializzazione specifiche o generali della UE (disposizione non applicata se il miscuglio contiene anche prodotti non ortofrutticoli);
- venga riportato sugli imballaggi od in etichetta: nome ed indirizzo dell’imballatore/speditore (Nel caso di preimballaggi: nome ed indirizzo del venditore preceduto dalla dicitura “imballato per”), nome di ogni prodotto o specie contenuto nell’imballaggio; nome della varietà o tipo commerciale di ogni prodotto contenuto nel miscuglio; Paese di origine di ogni prodotto; categoria. Se i prodotti presenti nel miscuglio provengono da più Stati membri o Paesi Terzi, riportare nome completo dei Paesi di origine, o dicitura “miscuglio di prodotti ortofrutticoli della UE, o “miscuglio di frutta della UE”, o “miscuglio di ortaggi dei Paesi Terzi”, o “miscuglio di prodotti ortofrutticoli dei Paesi Terzi” o “miscuglio di frutta dei Paesi Terzi”, o “miscuglio di ortaggi dei Paesi Terzi”, o “miscuglio di prodotti ortofrutticoli della UE e dei Paesi Terzi”, o “miscuglio di frutta della UE e di Paesi Terzi”, o “miscuglio di ortaggi della UE e di Paesi Terzi”;
- miscuglio non induce in errore il consumatore.
MIPAAF ha il compito di:
- svolgere funzioni di indirizzo in merito a controlli di conformità dea applicare in tutti gli stadi della commercializzazione, sia sul mercato interno, che nelle fasi di importazione ed esportazione a:
- prodotti ortofrutticoli sottoposti a norma specifica destinati al consumo allo stato fresco
- seguenti prodotti soggetti a norme generale destinati al consumo allo stato fresco: meloni, cipolle, fagiolini, carciofi, melanzane, cavolfiori, carote, aglio, ciliegie.
Non sono soggetti a controllo di conformità;
- indicare in AGEA quale Autorità nazionale di coordinamento dei controlli di conformità delle norme di commercializzazione degli ortofrutticoli freschi, nonché delle banane;
- indicare in AGECONTROL organismo responsabile dell’esecuzione dei controlli. Operatori che commercializzano prodotti ortofrutticoli destinati al consumo allo stato fresco sottoposti a norme specifiche o generali sono soggetti in tutte le fasi della commercializzazione a controlli a campione sul territorio nazionale e pertanto sono tenute a fornire ad Organismi di controllo tutte le informazioni ritenute necessarie per suddetti controlli (Fatture e documenti di trasporto, escluse ricevute per consumatore finale debbono riportare diciture ed informazioni previste da AGEA). In caso di mancanza debbono inviarle ad Organismo di controllo entro 30 giorni da richiesta;
- istituire un gruppo tecnico presso AGEA composto da 4 rappresentanti di Regioni, 1 rappresentante MIPAAF, 2 rappresentanti AGEA, 1 rappresentante AGECONTROL con il compito di:
- proporre per ogni campagna di commercializzazione programma nazionale attività di controllo ripartito per prodotti soggetti a norme specifiche o generali UE;
- redigere ed aggiornare disposizioni attuative di procedure controllo, al fine di assicurare uniformità di esecuzione a livello nazionale;
- effettuare monitoraggio attività di verifica definendo opportuni adeguamenti di procedure utilizzate;
- acquisire risultanze ed eventuali disfunzioni registrate in esecuzione dei controlli ai fini di adozione da parte AGEA di misure di intervento necessarie;
- istituire Banca nazionale dati degli operatori del settore ortofrutticolo,cioè di tutti gli operatori che prendono parte alla commercializzazione anche nella fase di vendita al dettaglio di ortofrutticoli freschi soggetti a norme di commercializzazione (compresa vendita a distanza, via internet o con altri canali), pur non detenendo materialmente tali prodotti. Non sono tenuti all’iscrizione:
- alcune categorie di operatori individuate nel manuale che non raggiungono 60.000 € di fatturato annuo, alò netto di IVA, riferito a tutti i prodotti soggetti a norme di commercializzazione;
- operatori che svolgono la loro attività esclusivamente per prodotti esenti da obbligo di conformità alle norme di commercializzazione.
Domanda di nuova iscrizione (Modello riportato su GU 111/07) in bollo (entro 60 giorni da avvio attività o da conclusione anno in cui raggiunto 60.000 € di volume commercializzato) o modifica di domanda iniziale (entro 60 giorni da data evento) a AGECONTROL, da parte di:
- grossisti di mercato e fuori mercato “che utilizzano appositi stand e/o sono in possesso di magazzini idonei per la commercializzazione dei prodotti”;
- imprese che commercializzano per conto terzi (v. commissari);
- organizzazione dei prodotti (OP);
- cooperative di produttori non associati ad OP o ad altra cooperativa;
- imprenditori agricoli non associati ad OP che commercializzano annualmente oltre 60.000 € di prodotti ortofrutticoli al netto IVA;
- centrali di acquisto per grande distribuzione;
- grande distribuzione organizzata (Ipermercati avente superficie vendita di oltre 1.800 mq.; supermercati avente superficie vendita di oltre 400 mq.; discount aventi superficie vendita medio-grande ed adotta politica di abbattimento prezzi per prodotti non di marca; cash and curry aventi negozio organizzato come self service con superficie vendita di oltre 400 mq.; unioni volontarie di grossisti e dettaglianti; cooperative di consumo, cioè gruppi di consumatori organizzati allo scopo di “creare e gestire aziende distributrici di interesse collettivo”) con volume annuo di ortofrutticoli commercializzati superiore a 60.000 €;
- dettaglianti (comprendenti specialisti in frutta e verdura operanti in sede fissa o su aree pubbliche o private ed ambulanti) con volume annuo commercializzato superiore a 60.000 € al netto IVA;
- tutti gli operatori che effettuano importazioni e/o esportazioni di prodotti ortofrutticoli freschi da e verso Paesi Terzi;
- operatori che effettuano vendita a distanza anche via Internet;
- operatori che “pur non stabiliti sul territorio nazionale, vi svolgono la loro attività”.
Esclusi da iscrizione a banca dati (ma non dal rispetto delle norme di commercializzazione):
- imprenditori agricoli che vendono, consegnano, avviano prodotti ortofrutticoli a centri condizionamento, imballaggio o deposito situati nell’ambito nazionale di produzione;
- imprenditori che avviano prodotti ortofrutticoli esclusivamente ad impianti di trasformazione;
- imprenditori agricoli che cedono nella propria azienda prodotti ortofrutticoli direttamente al consumatore “per fabbisogno personale di questo ultimo”;
- imprenditori che vendono direttamente i loro prodotti su mercati riservati esclusivamente ai produttori;
- imprenditori esonerati da obbligo di conformarsi a norme di commercializzazione;
- imprenditori agricoli associati ad OP o cooperative che conferiscono esclusivamente prodotti ortofrutticoli solo ad Organizzazione produttori o cooperative di appartenenza per la commercializzazione;
- cooperative che conferiscono esclusivamente prodotti ad OP per commercializzazione;
- imprenditori agricoli non associati ad OP o a cooperativa, con volume anno precedente commercializzato di prodotti ortofrutticoli inferiore a 60.000 €;
- imprenditori centri di deposito che avviano prodotti ortofrutticoli verso centri di confezionamento ed imballaggio nell’ambito nazionale di produzione;
- strutture della GDO con volume commercializzato nel comparto ortofrutticolo nell’anno precedente inferiore a 60.000 €;
- dettaglianti specializzati in ortofrutticoli ed ambulanti con volume annuo venduto inferiore a 60.000 €;
- persone fisiche e giuridiche la cui attività consiste esclusivamente in trasporto merci o nella vendita in ambito nazionale di prodotti destinati alla trasformazione industriale o all’alimentazione animale o ad altri usi non alimentari.
AGECONTROL cura istruttoria domande di iscrizione, aggiornamento, cancellazione; cura anomalie; verifica esattezza elementi riportati in domanda; trascrive informazioni contenute in domanda in Banca dati; attribuisce numero di iscrizione ad operatori
Banca dati contiene per ogni operatore: numero registrazione in Banca dati; codice fiscale, partita IVA, ragione sociale, indirizzo e sede legale e punti di commercializzazione; informazioni circa sua posizione nella filiera; informazioni su risultati controlli di conformità compiuti presso ogni operatore; identificazione referenti per conformità prodotti ortofrutticoli commercializzati; gamma prodotti trattati ed eventuale stagionalità; valore commercializzato; risultanze iter di sanzioni; esito controlli regionali ed alla classificazione di operatori ai fini analisi del rischio. Aggiornamenti banca dati realizzati utilizzando informazioni acquisite nel corso di controlli di conformità o fornite da stesso operatore, utilizzando modulistica predisposta da AGEA. Banca dati suddivisa in sezioni distinte per aziende autorizzate ad uso del logo comunitario e quelle autorizzate all’autocontrollo (In tal caso annotare elementi che hanno dato luogo ad autorizzazioni ed esito dei controlli eseguiti).
Banca dati gestita da AGEA all’interno di SIAN e messa a disposizione di AGECONTROL, che ne cura aggiornamento (Operatore deve fornire tutte le informazioni richieste), Organismi di controllo, Regione, MIPAAF qualunque variazione o integrazione o richiesta di cancellazione da Banca nazionale comunicata a Regione (Modello pubblicato su GU 111/07).
AGEA provvede a:
- estrarre campioni da sottoporre a controllo in base ad analisi dei rischi basata su informazioni contenute in banca dati nazionale di operatori ortofrutticoli;
- eseguire dovute comunicazioni a UE ed altre Autorità di coordinamento;
- emanare per ogni campagna di commercializzazione programma nazionale delle attività di controllo ripartito per prodotti soggetti a specifica norma e quelli soggetti a norma generale;
- emanare disposizioni attuative delle procedure di controllo in modo da assicurare uniformità di esecuzione di questi a livello nazionale e verificarne anche tramite visite in loco, efficacia e conformità.
Regione ha il compito di:
- formazione specifica delle figure professionali da impiegare in verifica della conformità dei prodotti ortofrutticoli di cui operatori debbono disporre ai fini utilizzo logo UE ed autocontrollo dei prodotti ortofrutticoli in esportazione;
- esecuzione di controlli aggiuntivi sul proprio territorio secondo modalità e termini da essa stabilite, avvalendosi di banca dati nazionali ed in conformità a manuale emanato da AGEA, fornendone comunicazione ad AGEA e MIPAAF
- fissare per ciascuna campagna il programma nazionale delle attività di controllo di conformità sul mercato interno e nelle fasi di importazione ed esportazione, nonché relative procedure di controllo (controlli concentrati nella fase precedente a spedizione da zone di produzione o al momento di condizionamento o del carico della merce o della immissione sul mercato del prodotto importato), compresa estrazione del campione da sottoporre a controllo in base analisi rischi, effettuata tenendo conto:
- classificazione degli operatori: imprenditore agricolo; Organizzazioni di produttori (OP); Associazioni Organizzazioni di Produttori (AOP); cooperative di produttori; centrali di acquisto e piattaforme per la grande distribuzione; grossista/operatore contoterzista; operatori che effettuano vendite a distanza anche via internet; dettagliante specialista; tutti gli operatori che effettuano importazioni e/o esportazioni di prodotti ortofrutticoli freschi da e verso Paesi Terzi
- classificazione di attività: cessione di prodotti destinati al consumo in ambito locale; cessione di prodotti e relativa spedizione in ambito nazionale; cessione con relativa spedizione di prodotti sui mercati di altri Paesi CE; esportazione di prodotti sui mercati di Paesi Terzi; acquisto di prodotti su mercati locali; acquisto di prodotti sul mercato nazionale; acquisto di prodotti su mercato di Stati membri; importazione di prodotti da Paesi Terzi; contratti a distanza anche via internet
- gamma di prodotti: gamma di prodotti ortofrutticoli con norma specifica o generale; gamma di altri prodotti ortofrutticoli con norma generale; gamma stagionale; monoprodotto (prodotti ortofrutticoli con norma specifica o generale); monoprodotto (altri prodotti ortofrutticoli con norma generale)
- valore commercializzato: fino a 60.000 €; da 60.000 a 180.000 €; da 180.000 a 540.000 €; oltre 540.000 €
- risultati di controlli precedenti: mancanza di conformità tecnica; mancata o errata annotazione di indicazione esterna; rilievi inerenti a presentazione; utilizzo non autorizzato di logo comunitario; mancata iscrizione o aggiornamento a banca dati; mancata comunicazione ad Organismi di controllo delle informazioni prescritte; mancata o errata indicazione di origine; sanzioni irrogate
- presenza o meno di sistemi di assicurazione della qualità.
Classificazione effettuata in base a: indici di parametri statistici (cioè posizione di operatore nella catena commerciale, ampiezza offerta di prodotti ortofrutticoli, volumi di affari) e causale (cioè risultati dei controlli anni precedenti); informazioni contenute in banca dati ed altre informazioni. Operatori che presentano alto grado di rischio controllati più frequentemente. In base a totalità indici di rischio, AGEA fissa disposizioni per estrazione periodica (mensile, bimestrale). Operatori ad alto rischio controllati almeno 1 volta/semestre; operatori a medio rischio controllati almeno 1 volta/anno; operatori a basso rischio controllati almeno 1 volta/18 mesi. Percentuali minime di prodotto a controllo: 80% per prodotti soggetti a norme specifiche o generali; 20% per prodotti non soggetti a norme specifiche o generali. Percentuali minime di tipologia di operatori a controllo: 10% per grossisti; 26% per GDO – dettaglianti; 1% per centrali di acquisto; 3% per OP e cooperative; 50% per imprenditori agricoli – grossisti; 10% per grossisti di condizionamento e smistamento, importatori, esportatori.
Nel caso di non conformità di partite di prodotti importati presenta rischio limitato, AGEA può decidere di non eseguire controllo su queste, informandone Commissione UE e MIPAAF. Controlli comunque attuati su almeno 60% delle partite importate. AGEA può accettare controlli di conformità svolti da Organismo di controllo riconosciuto di Paese Terzo (In caso partite da controllare almeno 10%).
Organismo di controllo può aggiungere fino a 10% altre realtà oggetto di controllo “in funzione dei carichi di lavoro, stagionalità, località dove situato il punto di controllo”.
Operatori che commercializzano prodotti ortofrutticoli destinati al consumo allo stato fresco sottoposti a norme specifiche o generali sono soggetti in tutte le fasi di commercializzazione a controlli a campione sul territorio nazionale e pertanto sono tenuti a fornire ad Organismi di controllo tutte le informazioni ritenute necessarie per suddetti controlli (Fatture e documenti di trasporto, escluse ricevute per consumatore finale debbono riportare diciture ed informazioni previste da AGEA). In caso di mancanza debbono inviarle ad Organismi di controllo entro 30 giorni da richiesta
In caso di esportazione/importazione da o verso Paesi Terzi effettuare controlli sistematici su tutti i prodotti soggetti a norma specifica o generale, ad esclusione di partite che sulla base di analisi dei rischi non necessitano di controlli.
Se da controlli emergono irregolarità aumentare numero controlli su operatori, prodotti, luogo di origine, tenendo conto tipologia di irregolarità
- consentire ad AGECONTROL di rilasciare specifico riconoscimento avente durata di almeno 3 anniad operatori classificati nella categoria di rischio più bassa. A tal fine AGECONTROL provvede a certificare almeno 10% delle partite annualmente destinate ad esportazione da parte operatore autorizzato. Operatore riconosciuto può apporre su ogni imballaggio etichetta (Modello riportato in Allegato II a Reg. 543/11 pubblicato su GUCE 437/13) e/o controllare direttamente partite destinate all’esportazione verso Paesi Terzi, purché:
- dispongano di addetti al controllo con idonea formazione riconosciuta da Stato membro;
- possiedono attrezzature adeguate per condizionamento ed imballaggio prodotti;
- si impegnano ad eseguire controlli di conformità su prodotti spediti ed a tenere registro secondo disposizioni AGEA, in cui annotare risultati su controlli eseguiti.
Se operatore non soddisfa più requisiti, AGECONTROL revoca autorizzazione. Autorizzazione rinnovata previa verifica mantenimento requisiti da parte di AGECONTROL. Controllo in merito a mantenimento requisiti avviene almeno 2 volte ogni 3 anni
- consentire ad AGECONTROL di rilasciare certificato di conformità (Modello riportato in Allegato III a Reg. 543/11 pubblicato su GUCE 437/13) ad attestazione conformità del prodotto a norme di commercializzazione. A richiesta di Paese Terzo, Commissione può riconoscere controlli di conformità a norme di commercializzazione effettuati da Paese Terzo prima di importazione in CE, purché Paese Terzo adotti norme di conformità equivalente a quelle CE per prodotti esportati. Nel riconoscimento indicare Autorità competente di Paese Terzo che compie controlli su prodotti del Paese Terzo da esportare verso CE (Autorità debbono fornire garanzie sufficienti e dispone di personale ed attrezzature idonee ad esecuzione controlli). Elenco Paesi Terzi riconosciuti riportati in Allegato IV a Reg. 543/11 pubblicato su GUCE 170/13. Commissione può sospendere riconoscimento controlli di conformità se emerge per numero significativo di partite e/o quantità ingenti che merci non corrispondono a dati indicati nei certificati di conformità rilasciati da Organismo di controllo di Paesi Terzi. Paese Terzo può usare propri certificati, purché Commissione UE li ritenga validi. Sulla base di analisi dei rischi, AGEA indica comunque percentuale minima di controllo delle partite importate, accompagnate da certificato rilasciato da Organismo di controllo di Paese Terzo. Certificati redatti in lingua ufficiale, rilasciati in forma cartacea ed elettronica con firma digitale e timbro di Autorità competente, numero identificativo, debbono sempre accompagnare dichiarazioni di esportazione e/o dichiarazioni di immissione in libera pratica dei prodotti sottoposti a controllo. Autorità competente tenuta a conservare copia certificato di conformità rilasciato. AGECONTROL in caso di riscontro prodotti non conformi provenienti da Stato membro o Paese Terzo lo comunica subito ad AGEA
- emanare specifico manuale controllo di conformità alle norme di commercializzazione specifiche e generali UE degli ortofrutticoli freschi a cui Regioni debbono attenersi, comprendente:
- modalità di controllo da attuare di tipo documentale e di identità (cioè controllo dei documenti e certificati che accompagnano la merce) e controllo materiale a campione della merce per verificarne corrispondenza a norme di commercializzazione UE. Controllo può essere effettuato durante operazioni di imballaggio, punto di spedizione, trasporto al punto di ricevimento a vendita ad ingrosso o dettaglio (A tal fine operatore nette a disposizione proprie strutture). Operatori sono tenuti a fornire ad Organismi di controllo tutte le informazioni richieste;
- partita oggetto di controllo di conformità (compresa sua omogeneità, cioè verifica requisiti minimi categorie di qualità e calibro) deve consentire: identificazione imballatore e speditore; Paese di origine; natura, categoria, calibro del prodotto; varietà o tipo commerciale; tipo di imballaggio o presentazione. Se impossibile distinguere partite, si deve considerare come unica partita “purché presentino caratteristiche omogenee quanto al tipo di prodotto o Paese di origine, categoria, varietà o tipo commerciale”. Fornire a controllo tutte le informazioni per identificare spedizione o partita, compreso numero di immatricolazione del mezzo di trasporto;
- metodo di campionamento da prelevare in forma casuale in vari punti della partita ed in quantità sufficiente a valutazione conformità. Prodotto da sottoporre a controllo ritirato da imballaggio. Campione globale è dato da pluralità di campioni elementari prelevati a caso rappresentativi di partita; campione secondario è dato da quantitativo pari almeno a 300 g. o 30 unità prelevato a caso da campione elementare; campione composito costituito da miscuglio di tutti i campioni secondari di peso superiore a 3 kg. Prelevare almeno: 5 prodotti confezionati su partite fino a 100; 7 da 101 a 300; 9 da 301 a 500; 10 da 501 a 1.000; 15 oltre 1.000. In caso di prodotti alla rinfusa prelevare almeno: 10 o sacchi in partite fino a 200 kg. o sacchi; 20 kg. o sacchi in partite da 201 a 500 kg. o sacchi; 30 kg. o sacchi in partite da 501 a 1.000 kg. o sacchi; 60 kg. o sacchi in partite da 1.001 a 5.000 kg. o sacchi; 100 kg. o sacchi in partite oltre 500 kg. o sacchi. Nel caso di ortofrutticoli voluminosi (Oltre 2 kg./pezzo), campioni costituiti da almeno 5 pezzi. Per partite con meno di 5 confezioni o 10 kg.,controllare intera partita. Per frutta a guscio campione da 300 gr. a 1 kg.; per miscuglio di frutta a guscio campione di 3 kg. Campione può essere ridotto se verifica comporta “distruzione valore commerciale del prodotto” (campione mai superiore a 10%, o nel caso di frutta a guscio di 100 frutti o nel caso di piccoli prodotti essiccati 300 g.). Ispettore designa imballaggi che intende verificare (Se sono necessari campioni ridotti o secondari, Ispettore li preleva da campione globale). Al termine controllo, campione ritorna a disposizione di operatore, salvo che esami a cui sottoposto non ne determinano distruzione;
In particolare controlli eseguiti in fase di:
- condizionamento (raffreddamento, lavaggio, spazzolatura, selezione, calibratura, imballaggio, etichettatura, stoccaggio) verificando rispetto normativa in materia;
- carico e spedizione (Partite da verificare sono consistenti, esaminate sotto aspetti quali/quantitativi del prodotto, loro destinazione e confezionamento);
- fase logistico/commerciale (Piattaforma della GDO o di altri operatori, mercati all’ingrosso);
- vendita al dettaglio.
Organismo di controllo esegue accertamento e nei successivi 30 giorni: rilascia attestato di idoneità per addetto al controllo e certificato di autorizzazione od utilizzo del logo comunitario; iscrive ditta ad Albo degli esportatori ammessi al regime di autocontrollo, fornendo comunicazione a MIPAAF che fissa percentuale minima di spedizioni e quantitativi da sottoporre a controllo di conformità (Se emergono irregolarità percentuale aumentata). Esportatore autorizzato ad autocontrollo comunica sempre ad Organismo di controllo data ed ora di spedizione (Almeno 24 ore prima), tipologia del prodotto, qualità dei lotti, mezzi di trasporto, destinazione, affinché questo possa eseguire almeno nel 10% dei casi propri controlli (controllata comunque ad ogni esportatore almeno 1 partita all’anno). Per partite non controllate, merce accompagnata da certificato rilasciato da Organismo di controllo, recante dicitura “autocontrollo”
Autorizzazione revocata se operatore non offre più “garanzie sufficienti di una tasso di conformità costante ed elevato”
Nel caso di prodotti ortofrutticoli importati od esportati destinati alla trasformazione, operatore chiede rilascio di certificato di destinazione industriale (Modello riportato su GUCE 350/07) ad Organismo di controllo, che deve accompagnare merce fino a sua destinazione. Ad avvenuta trasformazione impresa restituisce certificato ad Organismo controllo, che accerta effettiva trasformazione dei prodotti ortofrutticoli. Apposta su imballaggi (o su mezzo trasporto o su documento accompagnamento in caso di merce sfusa) specifica etichetta recante dicitura “destinazione industriale” del prodotto. Stato membro attua controlli per accertare che “merci destinate a mercato dei prodotti freschi spedite fuori dalla Regione di produzione sotto forma di merce destinata alla trasformazione industriale”.
AGECONTROL e Regioni applicano sanzioni per controlli di rispettiva competenza in caso riscontrate irregolarità. Sanzioni irrogate da AGECONTROL versate ad AGEA, mentre quelle irrogate da Regione versate alla stessa Regione.
Banca dati gestita da AGEA all’interno di SIAN e messa a disposizione di AGECONTROL (ne cura aggiornamento) e Regioni
AGEA comunica a Commissione UE, MIPAAF, Regioni:
- eventuali non conformità a norme di commercializzazione di partita di merci proveniente da altro Stato membro non appena ricevuta comunicazione da AGECONTROL. Informazioni comunicate anche a Paese Terzi interessati;
- eventuali rifiuti a immissione in libera pratica di partite di merci provenienti da Paese Terzo, a causa di non conformità a norme di commercializzazione;
- sistema di controllo ed analisi del rischio (compresa ogni modifica a tale sistema) contenute nelle disposizioni attuative o nel manuale delle procedure;
- sintesi dei risultati dei controlli effettuati in ogni fase di commercializzazione entro 30 Giugno anno successivo.
Sanzioni:
Chiunque commercializza prodotti ortofrutticoli senza essere iscritto a banca dati costituita con Reg. CE 1148/01, o non fornisce, o fornisce in modo errato ad Organismo controllo le informazioni richieste: multa da 260 € a 1.550 €
Chiunque in assenza di autorizzazione rilasciata da AGECONTROL appone su colli etichetta conforme a modello riportato su GUCE 356/08: multa da 1.100 a 6.200 €
Chiunque non avendo titolo appone “su colli etichette logo di esecuzione del controllo”, o impedisce esecuzione di controllo: multa da 1.250 € a 6.200 €
Chiunque viola norme di qualità fissate da UE per commercializzazione prodotti ortofrutticoli: multa da 550 € a 15.500 €
Chiunque commercializza prodotti ortofrutticoli non scortati da certificato di controllo ICE, o senza apposita etichetta di esenzione dell’operatore: multa da 250 a 20.000 €
Chiunque non adempie a prescrizione organi di controllo in materia di qualità prodotti ortofrutticoli: multa da 7.500 a 60.000 €
Chiunque non fornisce o fornisce in modo errato informazioni “richieste da Organismi di controllo”: multa da 260 a 1.550 €
Chiunque commercializza prodotti per cui Organismi di controllo rilasciato certificato di non conformità: multa da 5.000 € a 50.000 €