CONTROLLI SANITARI SU ANIMALI E PRODOTTI DERIVATI PER SCAMBI CEE

CONTROLLI SANITARI SU ANIMALI E PRODOTTI DERIVATI PER SCAMBI CEE (Legge 397/76; D.P.R. 728/82, 312/91; D.Lgs. 28/93, 93/93, 117/05; D.M. 13/6/94, 19/6/00, 20/11/00)  (zoo05)

Soggetti interessati:

Allevatori e trasformatori che intendono commercializzare animali vivi e/o prodotti di origine animale (carni fresche)  sul mercato interno e comunitario, compresi quelli introdotti da Paesi terzi.

Iter procedurale:

Animali vivi o prodotti di origine animale (v. Carni fresche) destinati ad esportazione debbono.

a)       rispettare norme sanitarie Paese destinatario;

b)       essere oggetto di opportuni controlli da parte veterinario ASL su ogni fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale, al fine di accertare che “non conducono alla propagazione di malattie trasmissibili agli animali” (v. Peste suina classica ed africana, afta epizootica, influenza aviaria, malattia di Newcastle, peste bovina, peste di piccoli ruminanti, malattia vescicolare dei bovini, malattie acquacoltura), mediante sistema di sorveglianza in grado di assicurare nei prodotti di origine animale ottenuti da animali non provenienti da zone dove sono in vigore restrizioni di polizia sanitaria, o macellati in stabilimenti dove al momento macellazione non erano presenti animali colpiti da malattie trasmissibili. Ammessa in deroga produzione, trasformazione, commercializzazione di prodotti derivati da territorio soggetto a restrizioni sanitarie, purchè: non provenienti da azienda infetta o sospetta; prodotti sottoposti a trattamento idoneo (tipologia trattamento ammesso riportato in Allegato al D.Lgs. 117/05 pubblicato su G.U. 152/05); prodotti ottenuti trasportati ed immagazzinati separatamente; adottate misure idonee di trasporto da parte veterinari ASL fuori da territorio soggetto a restrizioni; prodotti “adeguatamente identificati”. Ministero Salute, di intesa con Regioni, fissa tali deroghe, che possono essere rese più ampie o restrittive a seconda delle situazioni. Carni o prodotti animali provenienti in deroga da tali territori soggetti a specifica bollatura sanitaria (contenente: sigla IT, numero riconoscimento del veterinario macello, sigla CE, croce formata da 2 linee rette);

c)       essere identificati con apposito contrassegno di riconoscimento e mantenuti sotto controllo fino al momento della macellazione;

d)       proveniente da azienda o zona soggetta a controlli veterinari ed ufficialmente indenne da almeno 3 mesi da tubercolosi, brucellosi, leucosi. Animali vaccinati secondo disposizioni nazionali;

e)       mantenuti durante trasporto separati da altri animali non ufficialmente indenni. Destinatari debbono mantenere separati animali di diverso status sanitario;

f)        ottenuti in macelli riconosciuti ed autorizzati CEE in cui non venga constatata presenza animali infetti. Se scambi interessano carni di pezzatura inferiore a carcassa, mezzene (Quarti anteriori o posteriori, Frattaglie …) occorre che siano state disossate, sezionate, depositate in laboratorio riconosciuto, controllate da veterinario ed imballate secondo norme CE;

g)       essere sottoposti ad ispezione ante mortem e post mortem da servizio veterinario e giudicati idonei a macellazione e consumo umano. In caso di diagnosi di malattia trasmissibile ad uomo, comunicazione a Ministero Sanità ed al servizio veterinario dell’allevamento di provenienza;

h)       ottenuti in macelli in cui non sia stata constatata presenza animali infetti;

i)         essere identificati mediante bollo sanitario (in cui specificare: nominativo ASL e Regione competente per territorio; numero identificazione di impianto macellazione – sigla M – e di sezionamento – sigla S) e registrati in modo da risalire ad azienda ed organismo di provenienza. Analoga procedura adottata per macellazione di urgenza (In bollo sanitario riportare sigla MSU);

j)         essere accompagnati durante trasporto da documenti accompagnamento vidimati da veterinari ASL validi non oltre 10 giorni e conservati da allevatori per almeno 1 anno;

k)       non provenire da zone sottoposte a restrizioni per malattie infette;

l)         essere raggruppate per partite distinte se inviate in più luoghi. Ogni partita munita di certificato sanitario e documento di accompagnamento;

m)      carni fresche conservate in condizioni igieniche soddisfacenti ed in depositi frigoriferi muniti di riconoscimento CE. Ammesso trasporto carni non ancora refrigerate, purchè durata trasporto non oltre 2 ora e veicoli dotati di impianti frigoriferi; 

n)       carni spedite direttamente ad acquirente con mezzi preventivamente puliti e disinfettati, atti a garantire benessere animali e/o mantenere condizioni igieniche carni fresche;

o)       mantenere animali in stalla di sosta autorizzata a spese dei commercianti per esami veterinari.

È vietato esportare in altro Stato CE:

a)       carni prive di bollo sanitario CE. In deroga ammessa macellazione in impianti riconosciuti da CE  con bollo sanitario nazionale, purché carni spedite non allo stato fresco;

b)      animali con segni di malattia infettiva e destinati a macellazione e carni derivate;

c)       animali provenienti da aziende infette;

d)      carni fresche di animali troppo giovani o parti minori di animali (v. Testa, muscolatura, sangue);

e)       animali e carni fresche non commercializzati in Italia per disposizioni sanitarie (Sostanze ormonali

       residui antibiotici);

f)    carni separate meccanicamente.

Titolari imprese che intendono attuare scambi a livello CE debbono:

–          chiedere registrazione o stipulare convenzione (Modello riportato su G.U. 27/01) a Ministero Sanità Ufficio Veterinario per Adempimenti Comunitari che la accoglie se “possibile identificare soggetti obbligati in collegamento con struttura di destinazione della merce”. Elenco operatori registrati o convenzionati inviato a Regione;

–          osservare condizioni sanitarie in ogni fase dalla produzione alla vendita;

–          controllare sanitariamente animali come se inviati sul mercato nazionale;

–          utilizzare per trasporto mezzi idonei dal punto di vista igienico;

–          essere oggetto di preventiva registrazione;

–          tenere registro in cui annotare consegne;

–          segnalare ad Autorità controllo arrivo animali o prodotti da altro Stato CE;

–          conservare per almeno 6 mesi certificati sanitari;

–          stipulare convenzione con Ministero Sanità in caso di destinatario intermedio importazioni

Per importazione di animali vivi e prodotti di origine animale destinati a consumo umano occorre:

–          chiedere preventiva autorizzazione al Ministero per iscriversi Albo importatori. Ministero, constatata regolarità impianti, attribuisce numero riconoscimento e lo comunica a CE. Servizio veterinario controlla permanere condizioni sanitarie per riconoscimento;

–          tenere apposito registro in cui annotare consegne effettuate;

–          segnalare ad ASL natura prodotti e data presumibile arrivo almeno 24 ore prima;

–          avviare, con idonee garanzie di viaggio, animali sensibili ad eventuali stazioni di quarantena riconosciute da Regione, assegnando loro numero di registrazione ed annotandoli (eventualmente avvalendosi di servizi veterinari ASL) tali dati in Banca dati nazionale di Anagrafe zootecnica animali; da tenere sempre aggiornata e rendere disponibile ad altri Stati membri ed al pubblico;

–          sottoporre animali e carni a controlli veterinari a posti ispezione frontiera. Se da controlli animali o carni non rispondenti a condizioni zoosanitarie previste per l’esportazione, prodotti non possono lasciare frontiera o stalla quarantena. Speditore può decidere:

a)       mantenere isolati animali e curarli fino a guarigione;

b)       rinvio animali o carni ad origine. Se ciò non possibile, animali macellati non per consumo umano o distruzione carcasse/carni fresche o utilizzazione per altri fini. Spese a carico speditore. Non previsto alcun indennizzo.

Contro provvedimento ammesso ricorso a Ministero Sanità che investe del problema esperto veterinario CE. Se controlli favorevoli, animali liberi se pagate spese veterinarie e costituita cauzione per spese rispedizione, distruzione o utilizzazione scopi diversi;

–          accompagnare sempre prodotto con certificato veterinario, attestante che prodotto soddisfa requisiti in materia di salute animali e condizioni di importazione specifiche fissate da CE;

–          conservare per almeno 1 anno certificati sanitari e documenti accompagnamento prodotti;

–          comunicare ad Ufficio adempimenti comunitari e ad ASL arrivo della partita di prodotto animali (Modello predisposto da Ministero Salute)

È vietata importazione e transito animali su territorio nazionale:

–          di età inferiore a 15 giorni sia da macello che da allevamento;

–          provenienti da Paesi nei cui confronti CE adottato divieto importazione;

–          che non soddisfano disposizioni sanitarie vigenti in Italia (Sostanze ormonali) o con documenti non conforme;

–          affetti o sospettati di malattie contagiose;

–          non idonei a proseguire il viaggio.

Ministero Sanità può concedere autorizzazioni generali o limitate a casi particolari in deroga a norme di importazione ed esportazione carni fresche. Autorizzazioni comunicate alla CE.

Per controlli sanitari di esportazione ed importazione è dovuto un contributo fissato da Ministero Sanità da parte speditore o destinatario.

Destinatario responsabile dei prodotti importati deve, prima di ogni frazionamento o vendita:

–          verificare presenza marchi di identificazione o documenti di accompagnamento;

–          segnalare qualunque anomalia ad ASL, isolando nel contempo prodotti fino a decisione ASL;

–          stipulare convenzione con Ministero al momento registrazione importatore a garanzia del rispetto delle norme vigenti;

–          porre in quarantena animali in centro idoneo per determinati motivi sanitari.

Certificazione prevista da normativa rilasciata da veterinario ASL o veterinario libero professionista autorizzato da ASL, dopo che questa accertato “effettiva conoscenza delle normative generali riferibili alla certificazione di animali e di prodotti” e sua imparzialità (Assenza di interessi commerciali diretti ed in particolare con aziende o stabilimenti di provenienza animali o prodotti da certificare). Veterinario certificatore invia ogni documento rilasciato entro 48 ore da ASL. Regione esegue controlli per prevenire rilascio di certificati falsi ad “uso fraudolento di certificati”. Vietato rilasciare certificati in bianco od incompleti e relativi ad animali e prodotti non sottoposti a preventiva ispezione, o certificare fatti non di diretta conoscenza. In deroga veterinario ASL può rilasciare certificati su attestazione di veterinario libero professionista autorizzato o “nell’ambito di programmi riferiti a sistemi di sorveglianza epidemiologica”.

Veterinari ASL (Operatori del settore alimentare ed allevatori si possono avvalere di veterinario aziendale, dotato di specifici requisiti professionali. Regione verifica corretta attività dei veterinari aziendali)  eseguono controlli:

–          presso allevamento per accertare salute degli animali;

–          presso stabilimento o mercato o centro raccolta autorizzato mediante visite periodiche. In caso di sospetto, eventuale sospensione di scambio e sequestro azienda;

–          nel luogo destinazione, mediante prelievo campioni;

–          alla frontiera o presso apposite stazioni zoosanitarie;

–          durante trasporto;

–          su materiali importati presso stabilimento destinazione o intermediario autorizzato o mercato o centro raccolta o macello o scarico durante trasporto. Se riscontrata malattia infettiva: animali in quarantena o partita distrutta a spese speditore ed immediata comunicazione a CE per eventuali misure di salvaguardia. Se irregolarità dovute a documentazione incompleta, lasciare tempo a speditore di regolarizzare pratica. Spese di rispedizione o stoccaggio merci o utilizzazione per altri scopi o distruzione a carico destinatario. ASL impedisce commercializzazione campione di partita controllata fino ad esito controllo. Se da controllo emerge rischio per salute pubblica o sanità animale, intera partita considerata sospetta ed oggetto di controllo con relativo divieto di vendita.

Veterinario ASL fornisce assistenza ai funzionari CE incaricati dei controlli.

Risultati controlli trasmessi entro 31 Marzo a Ministero Sanità che li invia entro 1 Maggio a CE.

Se stabilimento o Stato membro più volte inadempiente, controlli intensificati e spese a carico trasgressore. Motivazioni indagini sempre comunicate ad interessato che può fare ricorso. In caso di controversia interviene esperto CE.

Stato membro informa immediatamente Stato di spedizione e CE in caso di riscontro di malattie o zoonosi per intensificare misure di prevenzione e controlli, chiedere sospensione importazioni, sequestro e distruzione partita incriminata.

Sanzioni:

Chiunque introduce in Italia animali vietati o senza vista veterinario in frontiera: multa da 7.500 a 45.000 EUR

Chiunque non rispetta condizioni zoosanitarie per scambi carni fresche: multa da 50 a 200 EUR

Chiunque non rispetta norme in materia di importazione, esportazione e transito animali: multa da 1.500 a 9.000 EUR

Chiunque effettua scambi di animali e prodotti di origine animale senza preventiva registrazione: multa da 1.500 a 20.000 EUR + in caso di recidiva sospensione licenza di importazione per 3 mesi.

Chiunque in caso di scarico parziale durante trasporto o destinatario intermedio della partita importata non sottoscrive convenzione con Ministero Sanità: multa da 2.500 a 25.000 EUR

Operatore che non rispetta obblighi di registrazione o convenzione: multa da 500 a 1.500 EUR per obbligo violato.

Veterinario che non rispetta norme di rilascio certificazione in materia di scambio: sospensione da incarico fino a 3 mesi. In caso di recidiva rimozione definitiva da incarico.

Persona o giuridica che provvede ad alterare certificato o eseguirne uso improprio: divieto di rilasciare certificati a tali persone per un periodo di almeno 15 giorni

 

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