CONTROLLI ALIMENTAZIONE ANIMALI (D

CONTROLLI ALIMENTAZIONE ANIMALI (Reg. 882/04, 669/09; D.Lgs. 223/03, 149/04; D.M. 14/10/99; D.G.R.M. 11/7/00, 8/8/06)  (zoo35)

Soggetti interessati:

Ispettorato Repressione Frodi, industrie produttrici, commercianti, utilizzatori di mangimi, premiscele, mangimi composti, mangimi completi, mangimi complementari per animali, alimenti dietetici per animali, additivi in alimentazione animali al fine di:

a)       prevenire, eliminare, ridurre a livelli accettabili i rischi per esseri umani e gli animali

b)       “garantire pratiche commerciali per i mangimi e gli alimenti e tutelare gli interessi dei consumatori, comprese etichettature di mangimi ed alimenti e altre forme di informazione ai consumatori”.

Possono essere stabilite norme specifiche per:

1)       mangimi od alimenti importati in regime doganale agevolato o destinati ad essere manipolati in zone franche

2)       alimenti destinati ad approvvigionamento di equipaggi e passeggeri di mezzi internazionali di trasporto o trasportati da questi

3)       mangimi ed alimenti ordinati a distanza e recapitati al consumatore

4)       mangimi destinati ad animali domestici o cavalli

5)       prodotti provenienti da certi territori per tener conto dei vincoli vigenti in questi

6)       partite aventi origine CE rispedite da Paesi Terzi

7)       documenti che debbono accompagnare partite dove prelevati campioni.

Iter procedurale:

Commissione CE formula orientamenti in materia di controllo di mangimi ed alimenti al fine di:

a)       promuovere un approccio coerente dei suddetti controlli con normative in materia di salute e benessere degli animali

b)       individuare le priorità in funzione dei rischi delle attività investite e procedure di controllo più efficaci

c)       individuare fasi della produzione, trasformazione, distribuzione degli alimenti e mangimi

d)       incoraggiare adozione delle migliori pratiche di controllo a tutti i livelli e rintracciabilità

e)       fornire consulenza su sistemi per registrare efficacia e risultati del controllo

f)        rispettare raccomandazioni emanate dagli Organismi internazionali

g)       stabilire le strutture delle relazioni annuali, segnalando principali indicazioni di efficienza del sistema dei controlli attuati  

La Commissione Europea con Reg. 669/09 definisce modalità di controlli ufficiali nei punti di entrata per importazioni di mangimi ed alimenti non di origine animali riportati in Allegato I a Reg. 669/09 pubblicato su G.U.CE 158/12. Commissione procede ad aggiornare ogni 3 mesi tale Elenco, tenendo conto di: dati risultati da notifiche ricevute; relazioni ed informazioni risultanti da Ufficio alimentare/veterinario; relazioni ed informazioni ricevute da Paesi Terzi; scambi di informazione tra Commissione, Stati membri, Autorità Europea Sicurezza Alimentare; valutazioni scientifiche.

Punti di entrata designati debbono disporre di:

a)       sufficiente personale qualificato ed esperto per eseguire prescritti controlli su partite importate da Paesi Terzi;

b)       strutture adeguate dove Autorità competente può svolgere controlli;

c)       istruzioni dettagliate per campionamento per analisi ed invio campioni a laboratorio designato;

d)       magazzini dove conservare in buone condizioni le partite per periodi di tempo in cui trattenute (Locali con depositi frigorifero se partite conservate a temperatura controllata);

e)       attrezzature idonee per scarico merci ed eseguire campionamento;

f)        possibile eseguire scarico merci e campionamento in luogo protetto;

g)       laboratorio designato presso cui eseguire analisi, la cui ubicazione consenta trasporto campioni in tempi brevi

Ammesso fino a 15/8/2014 effettuare controlli presso altro punto di entrata autorizzato da Stato membro se quello designato non dispone dei requisiti minimi richiesti.

Su richiesta di Stato membro, Commissione può autorizzare Autorità competenti di determinato punto di entrata ad effettuare controlli presso locali di operatore, purché: efficienza controlli non risulti pregiudicata; locali soddisfano requisiti di cui sopra; garantito mantenimento sotto controllo di Autorità competenti della partita in modo da non venire manomessa per intera durata controlli.

Se aggiunto nuovo prodotto ad elenco di cui Allegato I, ammesso controllo presso locali di operatore del settore mangimi/alimenti di destinazione, purché natura altamente deperibile del prodotto o specifiche caratteristiche di imballaggio determina grave rischio per sicurezza alimentare, o danneggerebbe in modo inaccettabile prodotto se controllo attuato presso punto di entrata; adottate modalità tali da garantire che partita non venga manomessa per intera durata controlli e requisiti di rendicontazione soddisfatta.

Nei casi di particolare caratteristiche della partita, operatore mette a disposizione di Autorità competente: “sufficienti risorse umane o logistiche per scarico di partita in modo da permettere controlli; attrezzature adeguate per eseguire campionamento a fini di analisi           

Stati membri mettono a disposizione del pubblico elenco aggiornato dei punti di entrata aggiornati, comunicandoli a Commissione affinché vengano pubblicati sul sito di questa.

Operatori del settore mangimi/alimenti comunicano “con adeguato anticipo”, data ed ora previste da arrivo della partita al punto di entrata e natura della partita stessa. A tal fine compilano parte I di Documento Comune di Entrata (DCE) da inviare ad Autorità competente, almeno giorno lavorativo prima di arrivo.

Autorità competente effettua al punto di entrata:

a)       controlli documentali su tutte le partite entro 2 giorni lavorativi da arrivo partita, salvo caso di circostanze eccezionali;

b)       controlli fisici e di identità (v. analisi di laboratorio) con frequenza indicata in Allegato I a Reg. 669/09 pubblicato su G.U.CE 158/12, in modo da rendere impossibile ad operatori di mangimi/alimenti per vedere quale partita oggetto di controllo. Risultati controlli disponibili “non appena tecnicamente possibile”;

Al termine dei controlli, Autorità competente: completa sezione, firma e timbra DEC e ne conserva copia, trasmettendo originale ad operatore affinché accompagni trasporto merce fino a destinazione. Autorità può in deroga autorizzare trasporto merce seppure in attesa dei risultati di analisi, previa:

a)       notifica ad Autorità competente punto di destinazione di mantenere sotto controllo partita “in modo da non venire manomessa per tutta la durata dei controlli”;

b)       rilascio di copia certificata di DCE originale.

Immissione in libera pratica delle partite subordinata a presentazione ad Autorità doganale da parte operatori di DCE una volta effettuati tutti i controlli prescritti ed acquisiti risultati favorevoli dei controlli fisici.

Partite non frazionate fino a completamento dei controlli; in caso di successivo frazionamento, copia di DCE deve accompagnare ogni frazione di partita immessa in libera pratica

Se controlli ufficiali accertano non conformità, compilata parte III di DCE e presi provvedimenti da parte di Autorità competente

Stato membro invia, ogni fine mese successivo a trimestre, relazione a Commissione Europea contenente: dimensioni (in termini di peso netto) della partita; Paese di origine di partita; numero partite soggette a campionamento a fine di analisi; risultati dei controlli             

Con D.Lgs. 149/04 fissato elenco delle “sostanze e prodotti indesiderabili nei prodotti destinati all’alimentazione degli animali” appartenenti a “specie normalmente nutrite o tenute o consumate dall’uomo anche se animali vivono allo stato brado”. Nell’Allegato I e II del D.Lgs. 149/04  pubblicato su G.U. 139/04 e 96/07 sono riportati contenuti massimi delle sostanze indesiderabili (v. Arsenico, piombo, fluoro, mercurio, nitrati, cadmio, aflatossine, diossina, ecc.) presenti nei prodotti destinati ad alimentazione degli animali. Tolleranza ammesse nei limiti riportati nel suddetto allegato. Autorità di controllo esegue indagine per identificare “fonti di sostanze indesiderabili” e Ministero Salute trasmette risultati indagini a Commissione CE ed ad altri Stati membri, che a seguito ulteriori dati scientifici individuati nuovi limiti o nuove sostanze pericolose per salute animale, umana od ambiente modifica Allegato I comunicandolo a CE che decide in merito. Prodotti contenenti sostanze indesiderabili in quantità superiori ai limiti fissati non possono essere diluite o mescolate con altri prodotti destinati ad alimentazione animale. Mangimi conformi non possono subire limitazioni alla loro circolazione al territorio CE.

Ministero Salute può respingere verso Paese Terzo esportatore prodotti che presentano livelli di sostanze indesiderabili superiori a quelli prescritti dal D.Lgs. 149/04 

Ministero Salute approva entro 31 Marzo Piano nazionale pluriennale di vigilanza e controlli sanitari su alimentazione animali, tenendo conto dei rischi identificati associati con animali, mangimi ed alimenti su salute e benessere animali. Piano comprende:

a)       obiettivi strategici da raggiungere e stanziamento delle risorse necessarie;

b)       classificazione del rischio delle attività coinvolte;

c)       designazione Autorità competente e suoi compiti;

d)       gestione dei controlli ufficiali incentrati su controlli di tipo documentale (Accertamento su documenti che scortano prodotti), di identità (Controllo visivo di corrispondenza tra prodotto e documentazione relativa), fisico (Prelievo campione da inviare a laboratorio nazionale di riferimento) su qualsiasi alimento per animali o qualsiasi sostanza utilizzata nell’alimentazione degli animali. Controlli avvengono periodicamente e sono svolti da personale qualificato, “libero da qualsiasi conflitto di interessi”, adeguatamente formato ed aggiornato, che ha libero accesso ad impianti e documenti, avvalendosi di laboratorio riconosciuto dove effettuare test. Controlli affidati ad Ispettorato Repressione Frodi che “deve garantire imparzialità, qualità e coerenza dei controlli ufficiali a tutti i livelli”, coordinando le unità sul territorio. Ministero salute può incaricare Organismo terzo di vigilare su attività di controllo eseguita da Ispettorato. Controlli eseguiti seguendo indicazioni CE, senza preavviso, su tutte le fasi della produzione, fabbricazione, fasi intermedie precedenti immissioni in commercio (Stoccaggio, trasporto), commercializzazione, utilizzo prodotti nell’alimentazione animale (comprese impiego sostanze vietate). Controlli analoghi attuati anche su prodotti destinati ad esportazione.

e)       coordinamento tra i diversi Organismi impegnati nei controlli, compresi metodi per assicurare conformità dei controlli;

f)        formazione dei funzionari incaricati dei controlli;

g)       diffusione risultati dei controlli tra pubblico, salvo informazioni coperte da segreto professionale (indagini preliminari, procedimenti giudiziari in corso, dati personali, relazioni internazionali o difesa nazionale);

h)       organizzazione e funzionamento dei piani di emergenza (Prodotto destinato ad alimentazione animale presenta rischio grave per salute umana o degli animali o dell’ambiente), individuando Autorità amministrative da coinvolgere per gestione emergenza, loro poteri e responsabilità, procedure per trasmettere informazioni;

i)         assistenza reciproca tra Stati membri.

Piano aggiornato in caso di: nuova normativa; manifestarsi di nuove malattie od altri rischi per salute; cambiamenti significativi nella struttura, gestione o funzionamento delle Autorità nazionali competenti; risultati dei controlli effettuati da altri Stati membri; modifiche negli orientamenti comunitari; risultati scientifici.

Piano di controllo comprende:

a)       esame dei sistemi di autocontrollo posti in essere da operatore e risultati così ottenuti;

b)       ispezione di materia prima, ingredienti e coadiuvanti tecnologici, prodotti semilavorati; materiali destinati ad entrare in contatto con alimenti; prodotti di pulizia, manutenzione ed antiparassitari, locali; attrezzature ed impianti di lavorazione; mezzi di trasporto; etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti;

c)       controllo su condizioni igieniche dell’azienda;

d)       valutazione procedure di buona prassi di fabbricazione o igienica o agricola ed HACCP;

e)       esame di materiale scritto che consente di meglio valutare procedimento produzione mangime;

f)        interviste con operatori e loro personale;

g)       lettura dei valori registrati da strumenti di misurazione e relativi controlli su “bontà” strumenti di misurazione;

h)       metodi di campionamento ed analisi di mangimi ed alimenti per animali secondo norme CE da far esaminare da laboratori autorizzati. Produttori di mangimi ed alimenti possono chiedere ulteriori pareri di esperti “a meno che ciò sia impossibile nel caso di prodotti altamente deperibili o dello scarsissimo quantitativo di substrato disponibile”.

Controlli eseguiti senza preavviso seguendo le indicazioni CE (in particolare applicazione principio HACCP, sistemi di autocontrollo e gestione adottati da operatori, sicurezza microbiologica, fisica e chimica dei mangimi e degli alimenti) su tutte le fasi della produzione, fabbricazione, fasi intermedie precedenti immissioni in commercio (stoccaggio, trasporto), commercializzazione, utilizzo prodotti nell’alimentazione animale (comprese impiego sostanze vietate). Controlli analoghi attuati anche su prodotti destinati ad esportazione.

Controlli affidati ad Ispettorato Repressione Frodi ed ASL che debbono “garantire imparzialità, qualità e coerenza dei controlli ufficiali a tutti i livelli”, coordinando le unità sul territorio. Ministero può incaricare Organismo terzo di vigilare su attività di controllo eseguita da questi.

Operatori del settore dei mangimi ed alimenti sono tenuti a sottoporsi ad ogni ispezione e collaborare con ispettori.

A conclusione controlli redatto verbale, rilasciata ad operatore, comprendente: metodo di controllo applicato; risultati dei controlli; indicazione degli interventi da adottare da parte operatore. Se controlli sono soddisfacenti, rilasciato certificato ufficiale di conformità della partita di mangime od alimenti che deve sempre accompagnare merce.

Titolare stabilimento informa subito Autorità sanitarie in caso di sospetto che “partita di prodotti destinati ad alimentazione animali supera limiti massimi” previsti da normativa CE, presentando un rischio grave per la salute umana, degli animali o dell’ambiente, fornendo indicazioni in grado di identificare con precisione prodotto o partita in questione descrizione completa del rischio e tutte le indicazioni possibili che risultano utili ai fini della rintracciabilità del prodotto. Analoghe segnalazioni competono a funzionari ASL e dei laboratori.

Autorità di controllo verificano informazioni pervenute, assoggettano partita a vincolo sanitario e provvedono:

1)       accertare natura del pericolo e livello delle sostanze indesiderabili

2)       verificare probabile origine delle sostanze indesiderabili

3)       in caso di rischio ambientale, informare Autorità ambientali competenti

4)       segnalare caso a Ministero Salute che provvede ad attivare il sistema rapido di allerta e ad informare Commissione CE. Informazioni fornite debbono consentire di “identificare, rintracciare e controllare prodotti in questione ed animali vivi con questi alimentati”

Controlli estesi ad altra partita fabbricata nello stabilimento. Se esistenza rischio grave è confermata Autorità si accerta che destinazione finale partita, eventualmente sottoposta ad azioni di neutralizzazione della nocività, non determini effetti nocivi su salute umana, animali ed ambiente.

Controlli eseguiti rapidamente in modo da non ostacolare scambi commerciali. Dati risultati dei controlli segreti, salvo diffusione informazioni “quando ciò è necessario per prevenire un rischio grave per salute umana, animale, ambiente”.

Autorità doganali eseguono controlli su prodotti provenienti Paesi Terzi, presso punto di entrata delle merci o punto di immissione in libera pratica, o magazzini e stabilimenti di importatore (Commissione CE fornisce elenco aggiornato dei mangimi ed alimenti oggetto di “un livello accresciuto di controlli ufficiali”), acquisendo “idonea attestazione di conformità del prodotto alle norme igienico-sanitarie per quanto attiene ai prodotti contenuti in tutto od in parte prodotti di origine animale, vegetale e minerale, gli additivi e le premiscele di additivi destinate ad alimentazione animale”. Attestazione deve sempre accompagnare prodotto e su documenti commerciali occorre riportare riferimenti in proposito. Su prodotti importati da Paesi terzi non immessi in libera pratica in Italia, Autorità doganale fornisce ad importatore documento attestante “natura e risultati dei controlli eseguiti”. Importatore comunica con almeno 1 giorno di anticipo ad Autorità veterinaria doganale, quantità e natura e destinazione dei prodotti, affinché questa possa eseguire controlli ufficiali documentali, di identità e fisico (Intensità controlli dipende da rischi associati ai diversi tipi di alimenti o mangimi da “cronistoria delle conformità del prodotto in questione dal Paese Terzo e da stabilimenti di origine”, garanzie fornite da Autorità competenti del Paese Terzo) al fine di: accertare origine e natura del prodotto, destinazione successiva, indicazioni riportate e prodotti stessi corrispondenti ai requisiti CE o nazionali, prodotti non respinti da altri punti di entrata CE. Eventuali importazioni di vegetali e prodotti vegetali da utilizzare per alimentazione animali esaminati da Servizio Fitosanitario.

Controlli eseguiti prima di importazione da Paese Terzo che possono essere accettati da Commissione CE se adottati sistemi conformi a normativa comunitaria. Tuttavia Stato membro può eseguire controlli a campione per accertare validità controlli eseguiti da Paese Terzo. Autorità doganale od Organismo di controllo Paese Terzo assicurano certificazione ufficiale di ciascuna partita prima sua immissione nel territorio CE. Se da controlli successivi emerge non conformità prodotto, non più accettato controllo di Organismo Paese Terzo.

Se dai controlli svolti risulta sospetto di non conformità del prodotto importato ai requisiti CE, Autorità di controllo dispone blocco di importazione fino a risultati. Se non conformità ribadita dalle analisi, Autorità:

–          vieta introduzione o immissione in libera pratica;

–          ordina spedizione fuori dal territorio comunitario (Paese concordato con importatore può essere quello di origine del prodotto od altro purchè accetti arrivo di mangime non conforme), da attuarsi entro 60 giorni da accertamento non conformità salvo azione legale in corso (Dopo tale termine partita distrutta);

–          dispone distruzione;

–          su richiesta importatore, può consentire di procedere ad adeguamento prodotti a requisiti CE (Trattamenti speciali, compresa decontaminazione, ma esclusa la diluizione, da eseguire in stabilimenti sotto controllo), a riutilizzo prodotto per altri scopi. Pratiche ammesse solo se dimostrato che non provocano effetto nocivo per salute dell’uomo ed animali od ambiente;

–          se prodotto già immesso in commercio, ordina il richiamo od il ritiro prima di procedere alle misure di cui sopra

Autorità di controllo informa Ministero Salute, altri Stati membri e Commissione CE circa decisioni prese. Spese di rispedizione, distruzione, adeguamento sono a carico dell’importatore.

In caso riscontrata non conformità prodotto od alimento a normativa CE, Ministero provvede ad imporre procedure atte a garantire sicurezza del mangime od alimento, restrizioni o divieti ad immissione sul mercato o ad importazione o ad esportazione del prodotto non conformi, monitoraggio con eventuale richiamo, ritiro, distruzione del prodotto, autorizzazione ad uso di mangime od alimento per scopi diversi da quelli inizialmente previsti, sospensione o chiusura “in toto od in parte” dello stabilimento interessato per periodo di tempo, sospensione o ritiro riconoscimento a stabilimento. Ministero comunica notifica scritta ad operatore interessato ed eventuali modalità di ricorso.

Tenendo presente quanto riportato sopra e previsto dal D.Lgs. 223/03 piano regionale ha durata annuale, viene affidato per sua esecuzione a Servizio veterinario ASL e prevede:

1)       programmazione attività. Ogni ASL elabora programma di attività “al fine di migliorare attività di vigilanza nel settore degli alimenti per animali”

2)       istituzione anagrafe regionale degli impianti di produzione e distribuzione degli alimenti per animali ed anagrafe regionale dei laboratori di analisi per conto terzi. Servizi veterinari ASL trasmettono dati a Servizio regionale veterinario con aggiornamenti successivi semestrali (31 Gennaio e 31 Luglio) per impianti produttori di mangimi per ruminanti ed annuali (31 Gennaio) per altri impianti

3)       sopralluoghi ispettivi senza preavviso presso impianti della filiera alimentazione animale, compresi laboratori analisi e mezzi di trasporto per verificare:

–          mantenimento requisiti strutturali e funzionali necessari per autorizzazione

–          procedure di produzione, condizionamento, stoccaggio, distribuzione (compresi mezzi di trasporto) e somministrazione dei mangimi

–          procedure per evitare contaminazioni fisiche, chimiche, batteriologiche

–          presenza nei mangimi di principi attivi non ammessi o, se ammessi, in quantità superiori al consentito. Con D.G.R.M. 8/8/06 Regione Marche ha approvato piano di controllo “uso organismi geneticamente modificati (OGM) nell’alimentazione degli animali da attuare su tutti impianti di produzione alimenti zootecnici, mangimifici, allevamenti (compresi quelli che producono con metodi biologici) attraverso “controllo documentale su approvvigionamento di materia prima”, prelievo di mangimi contenenti mais o soia

–          presenza nei mangimi di sostanze ormonali o ad azione antiormonale

–          procedure di autocontrollo se previste

–          esistenza di laboratori interni dotati dei requisiti minimi previsti

–          negli allevamenti: esistenza di ricetta veterinaria nel caso trattamenti con principi attivi teragenetici; rispetto obbligo della comunicazione in caso trattamento con coccidiostatici, fattori di crescita, chemioprofilattici, fermenti lattici.

Ispezioni avranno periodicità:

–          annuale per impianti di produzione (Semestrale in caso impianti produzione mangimi per ruminanti; trimestrale in caso impianti aventi linee di produzione comuni per più mangimi e magazzinaggio non separato per materie prime, semilavorati, prodotti finiti)

–          annuale per laboratori analisi per conto terzi

–          annuale per allevamenti (Semestrali in caso allevamento bovino ed allevamenti biologici o OGM free)

Veterinari ASL eseguono ispezioni straordinarie in caso di sospetto di irregolarità, filoni di indagine, emergenze epidemiologiche, eventi straordinari.

Controlli possono essere di tipo 

–          documentale (Verifica documenti che scortano prodotto);

–          di identità (Verifica concordanza tra documentazione amministrativa, etichetta, prodotto);

–          fisica (Prelievo campioni di materia prima o mangimi preparati da impresa od allevamento; analisi laboratorio attestante rispondenza titoli dichiarati in etichetta ad analisi qualitativa e quantitativa delle materie prime usate e/o ingredienti dichiarati).

Se riscontrate irregolarità o carenze strutturali o funzionali negli impianti o nei laboratori segnalazione a Servizio veterinario regionale ed Autorità che ha rilasciato autorizzazione, nonché definiti “interventi da effettuare per ripristino requisiti previsti e termine massimo per espletamento dei lavori”.

Di ogni ispezione redatto apposito verbale;

4)       prelievo campioni in modo casuale (Non necessario sequestro partita) o “su fondato sospetto di irregolarità o in seguito emergenza epidemiologica” (Necessario sequestro partita). Campione definito in base ad analisi di rischio:

–          per mangimifici: fabbriche a doppia linea di produzione (convenzionale e biologico); fabbriche la cui non conformità attestata in passato o sospette di non conformità; fabbriche che usano soia o mais o loro derivati; rischio di contaminazione crociata derivante da operazioni interne;

–          allevamenti: allevamenti biologici; allevamenti convenzionali che usano solo mais o soia o loro derivati;

–          rivenditori: vendita mangimi biologici sfusi insieme a mangimi convenzionali sfusi.

Nel prelievo presso allevamento, tener presente indirizzo produttivo impianto, tipo alimentazione, età e momento fisiologico animale allevato. Nei prelievi presso impianti di produzione verificare “corrispondenza tra contenuto e quanto dichiarato su cartellino”. Nei prelievi presso impianti distribuzione, verificare stato conservazione alimento.

Campioni verranno prelevati “sia allo stato sfuso o confezionato” negli impianti di produzione  distribuzione o negli allevamenti: additivi, tutte le tipologie di alimenti per animali, alimenti medicati, prodotti intermedi, premiscele, premiscele medicate, acqua di abbeverata (in    particolare negli allevamenti avicunicoli).

Numero campioni da prelevare stabilito in accordo con Istituto Zooprofilattico, comunque non oltre 50% di quelli prelevati in misura minima di 5 campioni per ASL, di cui 2 da allevamenti biologici.

Nell’eseguire il prelievo occorre:

–          dotare personale di idonee misure di prevenzione e sicurezza;

–          assicurare che ogni campione riguardi almeno 500 g. o 500 ml.;

–          evitare ogni tipo di contaminazione campione (Se liquido riposto in contenitori a chiusura ermetica, se solido in buste chiuse di cartone rinforzato);

–          apporre a campione sigilli inviolabili, indicanti contrassegno ASL;

–          verificare che confezionamento campione ne assicuri perfetta conservazione;

–          riportare su verbale: modalità di prelievo, dicitura “Piano Nazionale di Vigilanza o di Controllo Sanitari su alimentazione animali”, entità globale di campione prelevato, tipologia del campione (additivo, premiscela …), acquisizione o meno campioni in contraddittorio con operatore, specie animale cui animale destinato, numero del lotto, eventuali trattamenti subiti da campioni, provenienza delle merci e stabilimento di produzione. Allegare: etichette; fatture di acquisto; bolle di consegna; autocertificazioni;

–          allegare a campione, copia documento commerciale di accompagnamento;

5)       esecuzione analisi da parte Istituto Zooprofilattico entro 7 giorni da arrivo campione. Se ciò non possibile, Istituto comunica, entro 7 giorni, ad ASL necessità di approfondimento analisi od invio campioni di laboratorio di altro Istituto Zooprofilattico. Eventuali analisi di revisione eseguite presso Istituto Superiore di Sanità. In caso di riscontro di sostanze sempre vietate (OGM), o vietate per quella specie animale, o in quantità superiore a limiti ammissibili, Istituto lo comunica a Servizio Veterinario Regionale e ad ASL che procede a:

–          eseguire indagini per accertare “natura della positività”, e se del caso: applicare sanzioni penali al trasgressore, segnalare a Regione “accertamenti effettuati e provvedimenti adottati” (Inviare copia referto del laboratorio di analisi), attivare sistema di allerta per mangimi;

–          negli impianti produzione, distribuzione, commercializzazione: sequestro partita incriminata; esecuzione ispezione impianto per individuare rintracciabilità delle materie prime costituenti partita positiva; verifica procedure adottate per prevenire contaminazioni chimiche, fisiche o batteriologiche in fase di produzione e trasporto dei mangimi; verifica efficienza sistema di autocontrollo; verifica esistenza punti critici e fonti di contaminazione di ciclo produttivo; esecuzione indagine per rintracciare quantitativi già distribuiti o sostanze indesiderate di tipo biologico, o microbiologico, o contaminazioni ambientali, individuando impianti di distribuzione ed allevamenti destinatari partita incriminata con spese a carico operatore per distruzione partita incriminata;

–          negli allevamenti: sequestro partita incriminata, pur consentendo alimentazione animali; esecuzione ispezione in allevamento; esecuzione campionamento di matrici biologiche su animali presenti; verifica procedure di conservazione del ciclo produttivo in caso di produzione per autoconsumo; verifica sistema di autocontrollo adottato; individuazione impianti di produzione o distribuzione di provenienza partita; disporre che animali a cui somministrato prodotto incriminato non macellati prima che siano trascorsi tempi massimi di attesa; eseguire controlli sanitari su prodotti derivati per accertare eventuale presenza residui di sostanza indesiderata; indagini per rintracciabilità lotti di partita già distribuiti con spese a carico ditta per distribuzione partita incriminata; ulteriori prelievi di campioni per individuare causa di contaminazione.

Entro 15 Luglio ed entro 15 Gennaio Istituto Zooprofilattico invia a Regione relazione su attività semestrale ed annuale svolta.

Riepilogo annuale delle attività di controllo svolte inviato da ASL entro 31 Gennaio a Servizio Veterinario Regionale.

Risultati soddisfacenti dei controlli non esentano operatori del settore dal rispettare obbligo di conformità dei prodotti immessi in commercio “né ostano a che successivamente vengano eseguiti ulteriori controlli ufficiali su mangimi od alimenti interessati”.

Ispettorato fissa termine entro cui interessato deve adempiere a quanto stabilito. Se ciò non avviene applicazione delle sanzioni amministrative.

Entro 31 Marzo Ispettorato trasmette relazione a MI.P.A.F. e Ministero Salute su controlli attuati.

Relazione annuale inviata a Commissione CE entro 30 Giugno contenente: ogni modifica introdotta a piano pluriennale di controllo; risultati dei controlli effettuati anno precedente; tipo e numero dei casi di mancata conformità accertati; azioni volte ad assicurare funzionamento efficace del piano di controllo. In base a relazione Commissione può chiedere eventuali miglioramenti al sistema di controllo attuato, adozione di piani particolari per specifiche questioni di interesse.

Commissione può svolgere controlli presso Stati membri con proprio personale, al fine di: verificare che controlli rispettano piano dei controlli approvati ed attività degli Organismi di controllo; esaminare “problemi importanti o ricorrenti negli Stati membri”; indagare su situazioni di emergenza negli Stati membri. Commissione redige relazione sui controlli comunitari eseguiti, in cui raccomandare a Stati membri migliore conformità dei controlli. Stati membri forniscono assistenza agli ispettori CE, assicurando loro accesso a documenti, locali e materiali applicano le raccomandazioni CE.

Commissione CE può svolgere controlli in Paese Terzo per verificare legislazione Paese Terzo in materia di mangimi ed alimenti, Organismo di controllo, formazione del personale di controllo, risorse assegnate ad Organismo controllo, funzionamento procedure di controllo, situazione riguardante salute degli animali, entità dei controlli ufficiali eseguiti. Commissione CE può chiedere tali informazioni a Paese Terzo. Frequenza dei controlli dipende da entità prodotti esportati da Paese Terzo, risultati di precedenti controlli effettuati da CE, informazioni ricevute da Organismi internazionali, prove di diffusione malattia, accordi bilaterali vigenti con Paese Terzo. Commissione anticipa a Stato membro programma dei propri controlli sia presso Stati membri, sia presso Paese Terzi. Se Paese Terzo non fornisce informazioni o queste incomplete, Commissione può fissare specifiche condizioni ad importazioni secondo del tipo di prodotto o di animale.

Sostegno a Paesi Terzi in via di sviluppo consiste in deroghe al rispetto delle norme di controllo su mangimi ed alimenti esportati verso CE, assistenza nella fornitura delle informazioni richieste da Commissione, promozione di progetti comuni, aiuto a tali Paesi per organizzare controlli ufficiali su prodotti esportati verso CE, partecipazione di personale di tali Paesi a corsi di formazione CE (corsi riguardano normativa CE in materia di mangimi ed alimenti e salute e benessere animale, tecniche di controllo, tipologia di controllo da attuare su merci esportate, metodi di produzione e commercializzazione di mangimi ed alimenti), invio di personale CE per organizzare controlli in tali Paesi (chiarire normativa CE in materia, assicurare uniformità dei controlli, fornire informazioni utili ai controlli).

Ministero Sanità entro 1 Aprile invia a Commissione CE relazione dettagliata su programma controlli specificando: numero, natura e risultati dei controlli effettuati, sanzioni adottate in caso di infrazioni.

Stati membri si prestano reciproca assistenza e cooperazione amministrativa in materia di controlli di mangimi ed alimenti. A tal fine designati Organismi di collegamento con altri Stati che “hanno il compito di curare e coordinare le comunicazioni tra Autorità competenti”. Ministero, su richiesta Stato membro, fornisce subito tutte le “informazioni e documenti necessari a consentire verifica della conformità alla normativa comunitaria di mangimi ed alimenti” ed eventualmente consente ad Autorità Stato membro di affiancarlo in “indagine previa esibizione di specifico mandato”. Se Ministero venuto a conoscenza di non conformità merce che può avere implicazioni in altro Stato membro, lo comunica subito a questo affinché effettui indagini in merito. Se Ministero accerta che merce inviata da altro Stato membro non è conforme o rischia di provocare rischi per salute umana o degli animali informa subito tale Stato, affinché indaghi e prende misure idonee (Se informazione di non conformità o rischio proviene da Paese Terzo subito comunicata a Commissione CE).

Commissione coordina attività di reciproca assistenza tra Stati membri e può inviare propri ispettori o chiedere a Stato membro di intensificare controlli. Commissione CE adotta misure di salvaguardia se accertata grave carenza nei sistemi di controllo Stato membro che può costituire “rischio eventuale e diffuso per salute umana, salute e benessere degli animali, direttamente o tramite ambiente”

Entità aiuto:

Ministero Salute stanzia fondi necessari per eseguire controlli ufficiali “anche mediante imposizione fiscale generale o stabilendo tasse o diritti”, fissati tenendo conto:

·         personale partecipante ai controlli, costi per strumenti ed attrezzature, costi di viaggio, costi analisi di laboratorio e campionamento;

·         tipo di azienda da controllare, soprattutto quella a bassa capacità produttiva; metodi tradizionali impiegati per produzione, trattamento, distribuzione alimenti; metodi di autocontrollo adottati che consentono di ridurre frequenza dei controlli ufficiali.

Entità delle tasse riviste ogni 2 anni.

In caso di non conformità prodotto con conseguenti controlli supplementari, tali spese aggiuntiva addebitate ad operatori interessati.

Sanzioni:

Chiunque produce, detiene, pone in vendita prodotti destinati ad alimentazione contenenti sostanze indesiderabili in quantità superiori ai limiti fissati, o chiunque mescola a scopo di diluizione prodotti contenenti elevato tenore di sostanze indesiderabili con altri prodotti: multa da 15.493, 70 a 61.970 € + sospensione attività per non oltre 3 mesi. In caso di recidiva: sospensione attività da 3 mesi a 1 anno. Se fatto particolarmente grave con pericolo per salute: chiusura definitiva stabilimento od esercizio che non può ottenere nuova autorizzazione prima di 5 anni

Titolare di stabilimento che omette di segnalare partita non conforme che potrebbe rappresentare rischio per salute dell’uomo, animale od ambiente: multa da 3.000 a 10.000 €

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