LOCALI SETTORE APISTICO

LOCALI SETTORE APISTICO (D.D.S. 19/03/19) (api10)

Soggetti interessati:

Servizi veterinari ASL; operatori del settore apistico, che dispongono di locali destinati alla smielatura ed invasettamento, funzionalmente collegati all’azienda agricola; vendono il loro prodotto direttamente al consumatore finale.

Iter procedurale:

Servizio Regionale Veterinario con DDS 144 del 19/03/2019 ha definito le linee guida per la registrazione ed il controllo degli operatori del settore apistico, che prevede:

  • obbligo per tutti i possessori di alveari non ancora registrati presso il Servizio veterinario ASL competente di:
  1. dichiarare l’inizio dell’attività di apicoltore, chiedendo (tramite accesso alla Banca Dati Apistica Nazionale) l’assegnazione di un codice identificativo, in cui specificare se trattasi di allevamento per la produzione di miele e/o di altri prodotti dell’alveare ai fini dell’autoconsumo (massimo 10 alveari per apicoltore) o della commercializzazione
  2. presentare la SCIA, relativa alla notifica sanitaria, al SUAP competente, salvo apicoltori che producono solo per l’autoconsumo. Nel caso di attività commerciale barrare una delle seguenti voci: “vendita diretta di miele da parte di apicoltore”, nel caso di vendita diretta nell’azienda di questo; “commercio ambulante”, nel caso di vendita in forma ambulante; “prodotti dell’apiario – raccolta e lavorazione” nel caso di vendita del miele confezionato fuori dalla propria azienda, o di vendita del miele sottoposto a trasformazione (v. idromele, pastorizzazione del miele), o di vendita del miele da utilizzare come ingrediente in prodotti composti (v. pasticceria), o di lavorazione del miele/prodotti dell’apiario effettuata per conto terzi; “altro – allevamento di apicoltura”, nel caso di vendita di miele in fusti
  • obbligo di registrazione (barrare voce “prodotti dell’apiario – raccolta e lavorazione”) da parte dell’Associazione di apicoltori/cooperativa/consorzio che intende fornire un servizio agli apicoltori associati, attraverso l’uso di un laboratorio consortile, fermo restando che gli apicoltori soci debbono registrarsi in base alla loro tipologia di attività (primaria o post primaria)
  • indicazione dei requisiti che i locali destinati alle operazioni di smielatura, confezionamento, deposito dei prodotti dell’alveare, debbono avere:
  1. ampiezza adeguata alla capacità produttiva dichiarata dall’apicoltore
  2. adeguata aereazione, illuminazione e pulizia, in modo da evitare rischi di contaminazione del prodotto (adottate idonee misure per prevenire l’ingresso in tali locali di animali indesiderati e infestanti)
  3. presenza di servizi igienici (anche non contigui al laboratorio)
  4. superfici di lavoro in buone condizioni, facili da pulire e disinfettare (al riguardo utilizzare materiali lisci, lavabili, resistenti alla corrosione, non tossici)
  5. presenza di almeno 1 lavabo con erogazione di acqua potabile calda e/o fredda, munito di sapone liquido ed asciugatura a perdere
  6. collocazione distinta dei prodotti alimentari da altre sostanze, in modo da evitare, per quanto possibile, ogni rischio di contaminazione
  7. assenza, durante le operazioni di smielatura e confezionamento, di mobili ed altre attrezzature costituite da materiali non lavabili (eventualmente si possono rivestire questi “con coperture lavabili”)
  8. mantenimento di tutte le attrezzature ed utensili in perfette condizioni di pulizia ed efficienza
  9. impiego nella smielatura e confezionamento del miele di attrezzature ed utensili costituite in materiale idoneo a venire in contatto con gli alimenti e di facile pulizia e disinfezione
  10. presenza, durante le fasi di lavorazione, di detersivi od altri prodotti per la pulizia del locale, da conservare in un apposito armadietto o altro luogo chiuso
  11. deposito del miele confezionato, barattoli ed altri contenitori vuoti, melari in luoghi idonei a garantirne le “buone condizioni igieniche e di conservazione”
  12. trattamento tempestivo dei melari (una volta svuotati del miele contenuto nei telaini) nel rispetto delle buone pratiche apistiche
  13. eventuale utilizzo di un laboratorio concesso (anche a titolo di comodato/affitto temporaneo) da un altro apicoltore, purchè questo non lavori il prodotto di oltre 50 arnie
  14. utilizzo del locale di smielatura e confezionamento anche per il deposito durante la stagione invernale del miele confezionato, o delle attrezzature e melari e/o per le attività di vendita, purchè queste siano effettuate in tempi diversi, comunque a conclusione delle operazioni di smielatura e confezionamento
  • obbligo da parte dell’apicoltore di descrivere tutte le attività svolte (dall’allevamento delle api alla produzione del miele), evidenziando i pericoli presenti in ogni operazione e le misure di controllo adottate al riguardo (eventualmente avvalersi di manuali di corretta prassi igienica)
  • definizione delle competenze di vigilanza e controllo attuate dai Servizi veterinari ASL, in materia di:
  1. anagrafe: registrazione degli apiari ed alveari; malattie delle api; spostamenti e variazioni della consistenza degli alveari
  2. igiene: allevamento; benessere degli animali; farmaci veterinari; lavorazione e confezionamento del miele nell’ambito della produzione primaria
  3. laboratori registrati nell’ambito della produzione post primaria

Se più unità ASL interagiscono nei controlli, occorre garantirne il coordinamento e la collaborazione.

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