ANAGRAFE APISTICA NAZIONALE

ANAGRAFE APISTICA NAZIONALE (D.M. 4/12/09, 13/8/14) (api09) 

Soggetti interessati:

Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MI.P.A.A.F.), Ministero della Salute, Regione, ASL, proprietario di allevamento apistico (detiene 1 o più alveari anche collocati in postazioni differenti) identificato mediante codice fiscale o codice identificativo attribuito al momento di registrazione  

Iter procedurale:

Ministero della Salute istituisce Anagrafe apistica nazionale (intesa come sistema di identificazione e registrazione di apicoltori ed apiari), al fine di:

a)       tutela economico sanitaria e valorizzazione del patrimonio apistico;

b)       supporto nella trasmissione di informazioni al consumatore sul prodotto miele ed altri prodotti di alveare;

c)       miglioramento conoscenze del settore apistico sotto il profilo produttivo e sanitario anche per predisporre politiche di sostegno e piani di profilassi e controlli sanitari.

Nella Banca Dati Nazionale (BDN) istituita specifica sezione dedicata ad apicoltori ed apiari (BDA), gestita da Istituto Zootecnico Sperimentale di Abruzzo e Molise (CSN), comprendente seguenti elementi:

a)       denuncia e registrazione di apicoltori ed allevamenti apistici;

b)       banca dati di anagrafe apistica;

c)       cartello identificativo attraverso cui identificare ogni aviario (contenente almeno codice identificativo proprietario di apiari);

d)       registro di allevamento od altro documento “atto a registrare informazioni rilevanti ai fini di Anagrafe apistica nazionale” (documenti di trasporto, bolle, fatture).

Anagrafe apistica basata su: denunce e comunicazioni annuali di proprietari di alveari; assegnazione codice identificativo a proprietario di apiari; registrazione dati in BDA.

Responsabili del funzionamento del sistema, ognuno per propria competenza, sono: proprietario di alveari, Associazioni apicoltori ed altre strutture accreditate ad operare in BDA, Istituto Zootecnico Sperimentale di Abruzzo e Molise, servizi veterinari ASL, AGEA, Regioni, Ministero Salute, MI.P.A.A.F.

Ministero della Salute istituisce Comitato tecnico di coordinamento per Anagrafe apistica nazionale, composto da: 2 rappresentanti Ministero Salute; 1 rappresentante MI.P.A.A.F.; 4 rappresentanti Regioni; 1 rappresentante Centro nazionale di riferimento per apicoltura; 1 rappresentante Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Abruzzo e Molise; 1 rappresentante Associazioni nazionali apicoltori; 1 rappresentante Unità di ricerca per apicoltura (CRA apicoltura). Comitato predispone manuale operativo ed eventuali modifiche e propone modifiche a decreto attuazione Anagrafe apistica.  

Ministero della Salute predisposto con D.M. 13/8/2014 manuale operativo, comprensivo della relativa modulistica, in cui definire:

–          modalità di accreditamento ad accesso ad anagrafe apistica nazionale da parte di apicoltore (proprietario o detentore anche temporaneamente di alveari), Servizio veterinario di ASL, Regione, Ministero Salute, MI.P.A.A.F., Organismo pagatore, addetti di Associazioni apistiche ed altre Associazioni di categoria e/o forme associate (cooperative, consorzi) a cui apicoltori concedono delega ad operare in nome e per loro conto. Tali soggetti per operare in BDA debbono essere in possesso di certificato di autenticazione digitale o altro strumento di identificazione informatico da chiedere a Centro Servizi Nazionale (CSN), gestore di BDA, evidenziando: nome e cognome; data di nascita; indirizzo per ricezione di informazioni; indirizzo di posta elettronica; co0dice fiscale e partita IVA per imprenditore apistico; ruolo da assumere; consenso al trattamento dati personali; in caso di soggetto delegato, notificar elenco dei nominativi che hanno rilasciato loro delega. Sistema predisposto da CSN verifica informazioni trasmesse, genera account per consentire accesso a BDA e conserva tale documentazione per almeno 5 anni

–          funzioni consentite in caso di accesso utenti a BDA. Apicoltori, direttamente o tramite delegato, possono operare in BDA, esclusivamente per propri apiari, per:

1)       chiedere attribuzione codice identificativo univoco ad attestazione inizio di attività;

2)       registrare consistenza apiari nonché loro ubicazione entro 15 Marzo 2015;

3)       aggiornare annualmente consistenza e dislocazione (indirizzo e coordinate geografiche) apiari posseduti nel periodo 1 Novembre – 31 Dicembre. Se nessuna variazione consistenza rispetto anno precedente, confermare informazioni in BDA,

4)       compilazione documento di accompagnamento (Modello C pubblicato su G.U. 211/14);

5)       comunicare cessazione attività di apicoltore, usando modelli software;

6)       visualizzare dati di competenza.

Servizio veterinario ASL può operare in BDA per: 

1)       assegnare codice identificativo ad apicoltore richiedente;

2)       registrare controlli effettuati su allevamenti di api, non conformità rilevate, disposizioni adottate;

3)       visualizzare dati di apicoltori e relativi apiari ubicati in territorio nazionale;

4)       registrare/aggiornare informazioni su apicoltori da cui ricevuto delega

Regione può operare in BDA per:

1)       visualizzare dati di apicoltori e relativi apiari in territorio nazionale;

2)       provvedere a scarico di Banca dati di territori di competenza

Ministero può operare in BDA per:

1)       visualizzare dati di allevamento, posizioni ed apiari

Organismi pagatori possono operare in BDA per:

1)       visualizzare scarico dati relativi ad apicoltori richiedenti benefici;

2)       registrare esito controlli eseguiti ed eventuali irregolarità evidenziate e sanzioni applicate

Associazioni apicoltori, Associazioni categoria, forme associate (cooperative, consorzi), soggetti delegati da apicoltore possono visualizzare e/o aggiornare anagrafe nazionale apistica per apicoltori da cui ricevono delega

MI.P.A.A.F. può autorizzare ogni altro soggetto “portatore di interessi” ad accedere in consultazione a BDA

–          modalità di registrazione di apicoltore in anagrafe apistica nazionale attraverso richiesta di codice identificativo ad ASL da inviare entro 20 giorni da inizio attività. Ai proprietari di alveari già in possesso di codice aziendale assegnato nuovo codice identificativo entro 15 Marzo 2015. Codice composto di 10 caratteri di cui i primi 2 rappresentano sigla IT, i successivi 3 identificano codice ISTAT di Comune del territorio di competenza ASL in base a sede legale di apicoltore, le 2 lettere successive sigla di Provincia ed infine ultimi 3 cifre numero progressivo aziendale nel Comune. Assegnazione codice identificativo è azione propedeutica a comunicazione con BDA. Al momento richiesta codice apicoltore deve comunicare se intende operare direttamente in BDA o tramite delegato (Conservare delega con data di inizio rapporto e “visto, per accettazione, del delegato”). Se si intende variare delegato, occorre dare formale disdetta al precedente ed indicare nuovo delegato che dovrà aggiornare BDA e conservare agli atti la delega. Una volta munito di codice identificativo, apicoltore dovrà registrarsi in BDA. Servizio veterinario ASL verifica correttezza informazioni inviate (dati identificativi di apicoltore)

–          cartello identificativo, costituito di materiale resistente e non deteriorabile nel tempo, avente dimensioni almeno pari a formato A4, colore di fondo bianco con scritte nere, riportante dicitura “anagrafe apistica nazionale – D.M. 4/12/2009” e codice identificativo di apicoltore. Cartello apposto in modo ben visibile in prossimità di apiario. Cartelli vigenti da sostituire ed adeguare a nuove disposizioni entro 15 Marzo 2015  

–          aggiornamento BDA. Apicoltori identificati debbono aggiornare BDA inserendo informazioni relative a censimento annuale, nonché entro 7 giorni dal verificarsi evento: movimentazione inerenti ad ogni acquisto/vendita di materiale vivo (alveari, sciami, api regine); spostamenti (anche temporanei) che determinano attivazione di nuovo apiario o cessazione di questo (compilare modello C pubblicato su G.U. 291/14)

–          tipologia attività, modalità di allevamento, classificazione di apiari detenuti, specie e sottospecie allevate sono alcuni dati da inserire in BDA

–          comunicazione sospensione temporanea di attività per motivi sanitari e non, dichiarando possesso di alveari per anno di riferimento (conservare cartello identificativo e codice identificativi assegnati)

–          comunicazione entro 30 giorni cessazione di attività di apicoltura (Modello B pubblicato su G.U. 291/14)

–          controlli eseguiti da Servizio veterinario ASL in base a specifica check list predisposta da Ministero Salute su almeno 1% di allevamenti apistici ricadenti nel territorio di competenza, selezionati in base ad analisi di rischio. In caso di riscontro di infrazioni, si procede ad estendere campioni. Data di esecuzione dei controlli, esito ed eventuali sanzioni applicate registrate in BDA. Check list compilate conservate per almeno 3 anni

–          controlli eseguiti nell’ambito di condizionalità PAC da parte AGEA. Sistema controllo PAC e controllo BDA debbono interagire tra loro in particolare per quanto concerne: notifica di allevamenti sottoposti a campione e notifica esito dei controlli eseguiti e misure amministrative adottate

–          trasferimento dati da anagrafi apistiche regionali esistenti a BDA tramite procedure definite di intesa tra Ministero e Regioni                           

Ministero Salute, di intesa con MI.P.A.A.F. e Regioni, può fornire indicazioni tecniche in merito a: identificazione singoli alveari; variazione tipologia di movimentazione oggetto di registrazione in BDA     

 

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