CONSULENZA CIRCOLAZIONE STRADALE

CONSULENZA CIRCOLAZIONE STRADALE (Legge 264/91, 11/94; D.Lgs. 285/92, 99/04, 101/05; D.M. 11/11/11   (strada35)

Soggetti interessati:

Imprese, società, autoscuole che intendono svolgere attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (comprese pratiche di iscrizione o rilascio estratti documenti di circolazione e guida), anche in regime di concessione o convezione con Automobile Club d’Italia (A.C.I.).

Escluse macchine agricole

Iter procedurale:

Ministero Trasporti definisce programmazione numerica delle autorizzazioni rilasciate da Provincia “in rapporto con indice provinciale della motorizzazione civile”.

Province, sentiti i Comuni, definiscono programma provinciale delle autorizzazioni.

Imprese o società o A.C.I. per soggetti convenzionati chiedono autorizzazione a Provincia che verifica possesso da parte titolare (di ogni singolo socio in caso di società):

a)       cittadinanza italiana e maggiore età;

b)       assenza di condanne per delitti contro pubblica amministrazione o per reati che prevedono condanne oltre 5 anni;

c)       assenza di misure restrittive di sicurezza personale (Legge antimafia);

d)       non dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;

e)       in possesso di un attestato di idoneità professionale alla consulenza rilasciato da Motorizzazione Civile, previo superamento esame di idoneità (Ammessi cittadini in possesso di diploma di istruzione superiore di 2° grado che hanno pagato un diritto di segreteria). Esame non necessario per funzionari A.C.I. in servizio da almeno 15 anni;

f)        locali idonei ed adeguata capacità finanziaria.

Rilascio autorizzazione a svolgere attività di consulenza automobilistica da parte della Provincia è subordinata al deposito di una cauzione ed al versamento di un contributo una tantum.

Responsabile attività di consulenza è titolare impresa o socio in possesso di idoneità professionale che:

–          possono avvalersi di dipendenti in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) ed e);

–          debbono tenere un registro numerato e bollato, in cui annotare generalità committente e mezzo di trasporto, data e natura carico. Registro vidimato annualmente, tenuto a disposizione degli organi di controllo;

–          rilasciano al committente ricevuta per consegna documenti di circolazione o guida. Ricevuta da annotare su registro, sostituisce “documenti di circolazione del mezzo di trasporto od il documento di abilitazione alla guida per la durata massima di 30 giorni”;

–          forniscono a committente entro 15 giorni da rilascio ricevuta, estratto dei documenti consegnati che “sostituisce a tutti gli effetti l’originale per la durata massima di 60 giorni”;

–          percepiscono tariffe minime e massime per l’attività di consulenza fissate annualmente da Ministero Trasporti. Tariffe esposte in modo ben visibile nei locali.

In caso di decesso o sopravvenuta incapacità fisica del titolare o del socio in possesso di idoneità professionale, attività di consulenza proseguita da eredi o altri soci per un massimo di 2 anni, entro cui dimostrare di aver conseguito attestato di idoneità professionale.

In caso di trasferimento impresa o società occorre procedere a revoca autorizzazione del cessionario per rilasciare autorizzazione a nuovo proprietario.

Provincia e Comuni vigilano su regolare applicazione delle norme, in particolare per quanto concerne idoneità autorizzazione e rispetto tariffe. In caso di irregolarità riscontrate si diffida impresa o società, da trasformare in sanzioni qualora “siano accertate irregolarità persistenti o ripetute”.

Qualora vengano meno requisiti o in caso di gravi irregolarità si ha revoca autorizzazione.

In base al D.Lgs. 101/05 l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto relativa alle macchine agricole può essere effettuata dalle Organizzazioni professionali agricole e da quelle imprese che esercitano attività agromeccanica maggiormente rappresentative a livello nazionale.

In base a D.M. 11/11/11 imprese di consulenza, in caso di ritiro documento di circolazione del mezzo di trasporto o documento di abilitazione alla guida, rilasciano, su propria carta stampata, una ricevuta di consegna (Modello pubblicato su G.U. 270/11) mediante procedura informatizzata tramite collegamento con Centro elaborazione dati della Motorizzazione, che verificata congruenza elementi trascritti, consente stampa della suddetta ricevuta. Organi di Polizia ed Amministrazioni provinciali hanno accesso ai dati relativi a rilascio ricevute e loro contenuto ai fini del controllo    

Sanzioni:

Chiunque esercita attività di consulenza senza autorizzazione: multa da 2.257,15 a 9.031,87 €

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