FASCE RISPETTO COSTRUZIONI DA STRADA (D.Lgs. 285/92; D.P.R. 610/96) (strada39)
Soggetti interessati:
Chiunque intende:
– fuori dai centri abitati eseguire:
a) nuove costruzioni, ricostruzioni od ampliamenti di immobili deve rispettare distanze minime di: 60 m. da autostrade; 40 m. da strade extraurbane principali; 30 m. da strade extraurbane di scorrimento; 20 m. da strade locali; 10 m. da strade vicinali;
b) costruzioni di muri di cinta di qualsiasi natura e dimensione deve rispettare distanze minime di: 5 m. da autostrade e strade extraurbane principali; 3 m. dalle strade extraurbane secondarie e strade locali;
c) in aree edificabili secondo strumento urbanistico, nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti di immobili deve rispettare distanze minime di: 30 m. da autostrade; 20 m. da strade extraurbane principali; 10 m. da strade extraurbane secondarie;
d) canali, fossi, o qualsiasi escavazione laterale a strade deve rispettare distanza di almeno 3 m.;
e) impianto di alberi ai lati della strada deve rispettare distanza di almeno 6 m.;
f) impianto siepi vive, anche a carattere stagionale, ai lati della strada, tenute ad altezza inferiore ad 1 m. o “siepi morte in legno, reti metalliche, filo spinato sostenute da paletti infissi nel terreno” di altezza inferiore ad 1 m. deve rispettare distanza di almeno 1 m. Se siepi vive o morte di altezza superiore ad 1 m. distanza elevata a 3 m.;
– nei centri abitati, eseguire:
a) nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti di immobili deve rispettare distanze minime di 30 m. da autostrade, 20 m. da strade urbane;
b) costruzioni di muri di cinta di qualsiasi natura e dimensione deve rispettare distanze minime di 3 m. da autostrade, 2 m. da strade urbane.
Iter procedurale:
Ai proprietari o titolari di immobili o terreni confinanti con strade fuori o nei centri abitati, nonché nelle strade vicinali, anche in prossimità di curve, è vietato in una fascia di rispetto definita nel regolamento di gestione della strada (con particolare riferimento a visibilità in prossimità di curve):
1) aprire canali, fossi, o eseguire opere di escavazione nei terreni laterali alle strade;
2) costruire, ricostruire, ampliare lateralmente alle strade, edifici di qualsiasi tipo e materiale;
3) impiantare alberi, siepi, recinzioni, lateralmente alla strada (Recinzioni e piantagioni ammesse nei centri urbani in conformità dei piani urbanistici e che secondo Ente proprietario strada non ostacola o riduce campo visivo necessario per salvaguardare sicurezza di circolazione).
In corrispondenza degli svincoli è vietata la costruzione di ogni genere di manufatto “in elevazione”
Distanza da osservare nella costruzione di manufatti o depositi contenenti materiale esplosivo o pericoloso per salute pubblica della strada è fissata da Prefetto, previo parere tecnico di Ente proprietario strada.
Sanzioni:
Chiunque trasgredisce tali disposizioni: multa da 148 a 594 EUR + spese di ripristino dei luoghi
Chiunque proprietario di terreni o manufatti confinanti con strade fuori ed entro centri abitati non rispetta prescrizioni fasce di rispetto: multa da 148 a 594 EUR (Multa elevata da 370 a 1.485 EUR se violazione commessa nelle curve) + spese ripristino dei luoghi.