MOTORIZZAZIONE CIVILE (Legge 870/86; D

DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI (Legge 870/86; D.Lgs. 285/92; Circ. 4/92)  (strada34)

Soggetti interessati:

Chiunque vuole iscrivere veicolo per circolare su strada.

Iter procedurale:

Ministero Trasporti istituisce Uffici Provinciali del Dipartimento Trasporti Terrestri (D.D.T.) con il compito di:

–          omologare prototipo, rilasciando a costruttore certificato di omologazione e certificato contenente descrizione elementi caratterizzanti veicolo;

–          accertare requisiti di idoneità alla circolazione per tutti i veicoli a motore, compresi rimorchi e macchine agricole, mediante visita e prova per accertare corrispondenza dei dispositivi tecnici e delle caratteristiche costruttive e funzionali. Rilascio a costruttore veicolo del certificato di approvazione;

–          accertare idoneità modifiche apportate alle caratteristiche costruttive o funzionali. Entro 60 giorni da  approvazioni modifiche, comunicazione Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.);

–          revisionare veicoli a motore e rimorchi “al fine di accertare che sussistano sempre le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti”. Revisioni periodiche veicoli o “qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento” o in caso di incidenti stradali con danni gravi al veicolo. Per favorire lavoro Dipartimento, possibile affidare revisione veicoli per 5 anni “ad imprese autoriparazione”, salvo svolgere controlli periodici su tali imprese. Imprese revisione dovranno trasmettere a Dipartimento certificati di revisione con relativa attestazione pagamento tariffa per annotazione su carta circolazione veicolo da restituire da parte delle imprese a proprietario.

       Se imprese hanno commesso irregolarità o mancanti di idonee attrezzature, concessione di revisione viene revocata;

–          definire destinazione d’uso dei veicoli (Trasporto persone o cose, trasporto conto terzi);

–          rilasciare, rinnovare, aggiornare carta di circolazione veicoli a proprietario, usufruttuario o locatario. Dipartimento comunica subito immatricolazione a Pubblico Registro Automobilistico. Se non possibile rilasciare carta circolazione e targa insieme, Dipartimento rilascia carta provvisoria circolazione valida 90 giorni;

–          rilasciare certificazione relativa a dati tecnici veicolo od intestatari ciclomotori, macchine agricole, macchine operatrici, chiunque “ne abbia qualificato interesse” previo pagamento costi definiti da Ministero Finanze;

–          rilasciare autorizzazione per la circolazione di prova. Nel caso di veicoli destinati ad esportazione, fiere, mostre … rilasciare foglio di via e targa provvisoria;

–          ritirare carta di circolazione o targa in caso di gravi inadempienze proprietario o demolizione veicolo;

–          consegnare targhe ai proprietari veicoli al momento immatricolazione o reimmatricolazione veicolo in caso di smarrimento, furto, distruzione, deterioramento targa;

–          rilasciare patente di guida o certificato di abilitazione professionale nel caso di guida filoveicoli. Esami per patenti di guida o certificati professionali o per idoneità istruttori autoscuole sono effettuati da dipendenti del Dipartimento, che possono sempre disporre accertamenti medici per guidatori. Ogni sospensione patente va comunicata a Dipartimento;

–          fornire dati a Ministero Lavori Pubblici per archivio nazionale delle strade e censimento del traffico.

Ministero Trasporto fissa ogni 2 anni tariffe dovute a Dipartimento Trasporti Terrestri per svolgimento prestazioni.

A partire da 1 Luglio 1998  “atti e formalità relativi ai veicoli a motore sono soggetti a tassazione in base a potenza effettiva espressa in Kw.”

Accesso a Dipartimento Trasporti Terrestri (tra l’altro per iscrizione macchine agricole) è consentito a:

1)       singoli utenti “per il disbrigo delle pratiche ad essi intestate”;

2)       altri cittadini “purchè muniti di regolare delega rilasciata dal titolare della pratica” e che “non presentino pratiche con una frequenza tale da poter configurare un esercizio abusivo di consulenza”;

3)       imprese e società autorizzate dalla Provincia, tramite titolare o dipendente munito di delega;

4)       personale dipendente di ditte costruttrici, debitamente incaricato, per quanto concerne “richieste riguardanti esclusivamente la visita e prova, ed il rilascio del certificato di approvazione dei veicoli”;

5)       soggetti che operano in rappresentanza di terzi a titolo gratuito (v. Organizzazioni professionali agricole).

 

 

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