CONSORZI DIFESA (D.Lgs. 102/04; D.M. 23/11/05, D.G.R.M. 13/3/06) (danni04)
3) emette decreto di riconoscimento entro 45 giorni, con relativa approvazione statuto (può chiedere modifiche o decidere su eventuali ricorsi);
4) pubblica elenco dei consorzi riconosciuti ed entro 30 Aprile provvede al suo aggiornamento.
Riconoscimento Consorzio valido per agricoltori operanti nel territorio regionale.
Consorzi esistenti possono trasformarsi in una delle forme giuridiche di cui sopra o “fondersi, previa delibera assembleare da adottarsi con la maggioranza prevista dallo statuto per delibera di assemblea straordinaria”
Funzioni assegnate ai Consorzi non possono essere attribuite ad altri organismi, anche se nella Provincia non esiste alcun Consorzio di difesa. In tal caso attività svolta da un Consorzio di una Provincia limitrofa.
Consorzio riconosciuto deve inviare a Servizio:
1) entro 28 Febbraio elenco soci al 31 Dicembre operanti nel territorio regionale, specificando quelli che hanno sottoscritto polizze assicurative e relative colture e/o allevamenti;
2) entro 28 Febbraio risultati della contabilità separata;
3) entro 30 giorni da approvazione bilancio consuntivo relazione collegio sindacale;
4) entro 30 giorni dal verificarsi eventuali variazioni intervenute ad Organi sociali, forma giuridica, denominazione, sede, patrimonio;
5) entro 30 giorni da approvazione Assemblea soci
Organismo di difesa invia domanda di contributo a MI.P.A.F., allegando elenco analitico delle spese sostenute, distinte in: spese per organi sociali (identico trattamento amministratori cooperative), spese per personale (1 unità fino a 750 EUR; 2 unità da 750 a 7.500 EUR; 3 unità oltre 7.500 EUR), spese per locali di ufficio (in relazione bilancio gestione ordinaria), spese di cancelleria, spese postali e telefoniche, spese di manutenzione macchine contabili, spese di tesoreria, interessi negativi, quote di adesione ad AS.NA.CO.DI.
Regione, ai fini della ammissibilità del contributo, provvede a controllare:
a) contratti e certificati di polizze sottoscritti conformi a disposizioni Piano assicurazione annuale;
b) valori assicurativi determinati applicando prezzi di mercato alla produzione;
c) contributo pubblico su spese per i premi non superiore a limite previsto da normativa vigente;
d) socio aderisce ad 1 solo organismo di difesa, salvo diritto di opzione.
MI.P.A.F., tenendo conto parere Regione rilasciato entro 30 giorni da richiesta (Se termine non rispettato parere si intende positivo), versa anticipo (pari a 80%) sulla “spesa dei premi parametrata e sui dati di polizza provvisori acquisiti nella banca dati SIAN” e dietro costituzione di polizza fidejussoria di adeguato importo (Schema riportato da G.U. 281/05) ed il saldo dopo approvazione da parte Regione del rendiconto consuntivo.
Servizi Decentrati vigilano su attività Consorzio e rispetto norme statutarie, anche mediante controlli in loco (almeno ogni 2 anni) e verifiche su documenti contabili, al fine di accertare:
a) rispetto diritto ad ammissione per tutti gli imprenditori agricoli aventi requisiti (Esclusi agricoltori che già partecipano ad Organismi similari)
b) rispetto del diritto di opzione previsto nello Statuto a favore di imprenditore che può scegliere a quale Consorzio aderire
c) rispetto disposizioni vigenti in materia di esazione dei contributi se riscossione di questi avviene mediante emissione dei ruoli
d) mantenimento dei requisiti previsti per riconoscimento Consorzio
e) corretta tenuta della contabilità separata per contributi pubblici ed associativi, nonché per iniziative mutualistiche
f) assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione prescritti.
In caso di irregolarità, o inadempienze, o perdita dei requisiti Regione revoca riconoscimento fino al recupero dei requisiti o per 1 anno in caso di inadempienza. Dopo 1 anno da revoca, Consorzio può riproporre domanda di riconoscimento. Riconoscimento mantenuto in caso di esistenza dei requisiti prescritti ed assolvimento obblighi.
Organismi riconosciuti si associano a livello nazionale in organismo di rappresentanza per stipulare contratti di assicurazione agevolata con Istituto Nazionale delle Assicurazioni (INA). Tale organismo è sottoposto a vigilanza diretta da parte MI.P.A.F.
Entità aiuto:
Entrate del Consorzio costituite da:
· contributo dello Stato derivante da Fondo Solidarietà Nazionale;
· contributo di eventuali altri Enti e privati;
· rientri di compartecipazione al rischio;
· pagamento risarcimento ad associati;
· spese per perizie;
· partecipazione al rischio di altri fondi istituiti da Organismi associativi.