AGEVOLAZIONI FISCALI PER CALAMITA’ (Legge 133/99, 212/00; D.P.C.M. 20/06/00) (danni3)
Soggetti interessati:
Proprietari di terreni che subiscono danni pari almeno a 30% della Produzione Lorda Vendibile a causa di eventi naturali, Ministero Economia e Finanze (MEF).
Iter procedurale:
Interessati denunciano entro 3 mesi da evento ad Uffici Tecnici Erariali (UTE) danni subiti da calamità, al fine di chiedere l’esonero dal pagamento dei tributi nella denuncia dei redditi, in cui specificare:
1) elementi catastali necessari ad individuare il fondo;
2) natura dell’evento naturale intervenuto;
3) colture danneggiate da calamità e calcolo del danno subito.
Se calamità interessa più fondi:
- denuncia può essere sostituita da richiesta del Sindaco del Comune danneggiato, contenente identificazione catastale della zona colpita.
- Ufficio Tecnico Erariale procede alla delimitazione della zona danneggiata ed alla valutazione del danno subito, sentiti i Servizi Decentrati Agricoltura, e tenendo conto di effettiva situazione dell’azienda al momento di evento calamitoso.
Entità aiuto:
Esonero dal pagamento tasse sul reddito domenicale ai fini IRPEF, per quanto concerne anno in cui si è verificata perdita pari almeno a 30% della P.L.V. a seguito di calamità.
Legge 312/00, come modificata della Legge 280/15, consente a MEF di:
- “rimettere in termini i contribuenti interessati, nel caso in cui un tempestivo adempimento degli obblighi tributari è impedito da cause di forza maggiore” (compreso versamento di tributi)
- sospendere o differire termine per adempimento degli obblighi tributari, a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali od imprevedibili
Ripresa dei versamenti dei tributi, sospesi o differiti, avviene senza applicazione di sanzioni, interessi ed oneri accessori per il periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione (fino a 15 rate di pari importo) a partire dal mese successivo a scadenza della sospensione. Istituito presso MEF uno specifico Fondo, atto a far fronte alle esigenze derivanti dal differimento della riscossione dei tributi a seguito di eventi calamitosi, con dotazione di 5.000.000 € per anno 2016.
Per i tributi non sospesi, né differiti, nel limite delle risorse destinate allo scopo, i contribuenti, residenti o aventi sede legale/operativa nei territori colpiti da eventi calamitosi, con danni riconducibili ad evento riconosciuto da ordinanza del Presidente Consiglio dei Ministri, possono chiedere al competente Ufficio dei Tributi la rateizzazione dei tributi (fino a 18 rate di pari importo) in scadenza nei 6 mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza. MEF con decreto fissa le modalità per beneficiare di tale agevolazione.
Erogazioni liberali in denaro e in beni ceduti gratuitamente, a favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche, o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, tramite Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, Organizzazioni internazionali (di cui fa parte Italia), Fondazioni, Associazioni, Comitati ed Enti (aventi tra le finalità statutarie “interventi umanitari in favore di popolazione colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari”), Amministrazioni pubbliche, Enti pubblici non economici, Associazioni sindacali e di categoria sono deducibili dal reddito di impresa, non si considerano destinate a finalità estranee all’esercizio di impresa, non sono soggette all’imposta sulle donazioni (Art. 27 Legge 139/99).