CONCILAZIONE ED ARBITRATO LAVORO (D.Lgs. 183/10) (lavoro08)
Soggetti interessati:
Lavoratori, datori di lavoro e rispettive Associazioni di rappresentanza
Iter procedurale:
Chiunque ha:
1) rapporto di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti esercizio di impresa;
2) rapporti di compartecipazione agraria, affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salvo competenza di sezioni specializzate agrarie;
3) rapporti di Agenzia rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione di tipo continuativo e coordinato, prevalentemente personale, anche se non subordinato;
4) rapporti di lavoro dei dipendenti di Enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica;
5) rapporti di lavoro dei dipendenti di Enti pubblici od altri rapporti di lavoro pubblico
ed intende andare in giudizio presso Tribunale del Lavoro, direttamente o tramite Associazione sindacale a cui conferito mandato, deve prima esperire tentativo di conciliazione presso Commissione di conciliazione istituita presso Direzione provinciale del lavoro, dove sorto rapporto di lavoro o si trova azienda o sua dipendenza od Ente pubblico presso cui lavoratore “prestava la sua opera al momento della fine del rapporto” (competenza territoriale permane anche dopo trasferimento o cessazione azienda, purché domanda inviata entro 6 mesi da evento) o domicilio di agente/rappresentante del commercio. Commissione composta da Direttore ufficio o suo delegato in qualità di Presidente, 4 rappresentanti dei datori di lavoro e 4 rappresentanti dei lavoratori. Commissione può affidare tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni. Per validità delle sedute necessaria presenza di Presidente ed almeno 1 rappresentante di datori di lavoro e dei lavoratori.
Richiesta di tentativo di conciliazione consegnata a mano o inviata mediante raccomandata anche alla controparte, evidenziando:
1) nome, cognome e residenza di “istante e convenuto” (In caso di persona giuridica indicare denominazione e sede di questa);
2) luogo dove è sorto rapporto di lavoro o dove si trova azienda o sua dipendenza presso cui lavoratore “prestava la sua opera al momento della fine del rapporto”;
3) luogo dove debbono essere inviate comunicazioni ad “istante”;
4) esposizione “dei fatti e ragioni posti a fondamento della pretesa”.
Se controparte intende accettare procedura di conciliazione deposita presso Commissione di conciliazione, entro 20 giorni da ricevimento richiesta, “memoria contenente difesa ed eccezioni in fatto ed in diritto, nonché eventuali domande in via riconvenzionale”. Se ciò non avviene, ogni parte è libera di adire ad Autorità giudiziaria.
Entro 10 giorni da deposito memorie di controparte, Commissione fissa, entro i 30 giorni successivi, “composizione delle parti per tentativo di conciliazione”. Lavoratore davanti a Commissione può farsi assistere da Organizzazione sindacale cui conferito mandato.
Tentativo di conciliazione “non può dar luogo a responsabilità, salvo casi di dolo o colpa grave”, ma sospende procedimento giudiziario fino a 20 giorni successivi da sua conclusione. A conclusione procedimento di conciliazione redatto verbale sottoscritto dalle parti e da Commissione e reso esecutivo con decreto del Giudice “su istanza della parte interessata”. Se non si raggiunge l’accordo tra le parti, Commissione di conciliazione formula “proposta transattiva per bonaria definizione della controversia”. Se proposta non accettata viene riportata sinteticamente nel verbale “con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti (evidenziare rifiuto senza giustificato motivo), di cui Giudice tiene conto in sede di giudizio.
Processo verbale di avvenuta conciliazione depositato presso Direzione provinciale del lavoro a cura di parte interessata, direttamente o tramite sindacato, che accertata la sua autorità, provvede a depositarlo presso cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto.
In qualunque fase delle procedure di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono indicare soluzione, anche parziale “riconoscendo quando è possibile credito spettante al lavoratore” ed accordarsi per affidare a Commissione di conciliazione “il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia” in cui stabilire termine per emanazione del lodo (Non oltre 60 giorni dal mandato, pena revoca incarico) e “norme invocate dalle parti a sostegno delle loro pretese”. Lodo per produrre effetti deve essere sottoscritto dagli arbitri è impugnabile dalle parti, entro 30 giorni da notifica, nella cui circoscrizione ricade arbitrato.
Decorso tale termine o se parti hanno dichiarato per scritto di accettare decisione arbitrale o ricorso respinto dal Tribunale, lodo depositato presso cancelleria del Tribunale, nella cui circoscrizione ricade arbitrato e dichiarato con decreto esecutivo del giudice.
Conciliazione ed arbitrato possono essere attuati presso sedi di Associazioni sindacali “con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti”
Ferma restando possibilità delle parti di adire ad Autorità giudiziaria e di avvalersi delle procedure di conciliazione ed arbitrato di cui sopra, controversie dei rapporti di lavoro possono essere proposte presso “collegio di conciliazione ed arbitrato irrituale”, costituito da 1 rappresentante di ciascuna delle parti e da “un terzo membro in funzione di Presidente, scelto di comune accordo da arbitri di parte tra professori universitari di materie giudiziarie ed avvocati ammessi al patrocinio davanti a Corte di Cassazione.
Parte che intende ricorrere a tale collegio notifica all’altra un ricorso sottoscritto personalmente o da suo rappresentante a cui conferito mandato, contenente: nomina arbitro di parte; oggetto della domanda; “ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda domanda stessa”; mezzi di prova; valore della controversia; “riferimento a norme invocate a sostegno della sua pretesa ed eventuale richiesta di decidere secondo equità”.
Se la parte convenuta intende accettare procedura di collegio arbitrale nomina proprio arbitro che, entro 30 giorni da notifica del ricorso, procede con altro arbitro a scegliere presidente e sede del collegio. Se ciò non avviene, parte ricorrente può chiedere che nomina effettuata da Presidente Tribunale nella cui circoscrizione è sede di arbitrato.
In caso di scelta concorde del terzo arbitro e sede del collegio, parte convenuta deposita presso sede collegio memoria difensiva sottoscritta da avvocato a cui conferito mandato, contenente: “difese e eccezioni in fatto ed in diritto, eventuali domande in via riconvenzionale, indicazione dei mezzi di prova”.
Entro 10 giorni da deposito memoria difensiva, ricorrente può depositare presso collegio memoria di replica a cui parte convenuta può far seguire, sempre entro 10 giorni, controreplica.
Collegio fissa udienza entro 30 giorni da termine per controreplica del convenuto, informandone le parti almeno 10 giorni prima. Ad udienza collegio “esperisce tentativo di conciliazione”, che se riesce si tramuta in verbale sottoscritto dalle parti, dichiarato esecutivo con decreto dal giudice. Se tentativo non riesce, collegio interroga le parti, assume prove ed entro 20 giorni da udienza di discussione, decide mediante lodo sulla controversia. Lodo sottoscritto da arbitri ed autenticato produce effetti tra le parti, pur rimanendo impugnabile presso Tribunale del Lavoro, dove ha sede arbitrato entro 30 giorni da notifica del lodo. Decorso tale termine, o se parti hanno dichiarato per scritto di accettare decisione arbitrale o se ricorso respinto dal Tribunale, lodo depositato presso cancelleria del Tribunale e giudice lo dichiara esecutivo con decreto.
Organi di certificazione possono istituire Camere arbitrali per definire controversie su rapporti di lavori, mentre presso sedi di certificazione può essere eseguito tentativo di conciliazione.
In sede di contratto parti possono definire “clausole compromissorie che rinviano alle modalità di espletamento dell’arbitrato solo ove ciò sia previsto da contratti collettivi del lavoro. Clausola compromissoria, pena sua nullità:
1) deve essere certificata da Organi di certificazione (v. scheda “lavoro14”) che dovranno verificare “l’effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le eventuali controversie nascenti dal rapporto di lavoro”. Davanti a Commissione di certificazione parti possono farsi assistere da legale di fiducia o rappresentante di Organizzazione sindacale o professionale a cui dato mandato;
2) non può essere sottoscritta prima del periodo di prova, se previsto, o prima di 30 giorni da stipula del contratto di lavoro;
3) non può riguardare controversie relative a risoluzione del contratto di lavoro.
In caso di assenza di contratti collettivi nazionali, Ministero del Lavoro entro 10/11/2011 convoca Organizzazioni dei lavoratori e datori di lavoro per definire modalità clausola compromissoria e se non conseguito nessun accordo nel merito entro 6 mesi emana decreto per avviare in via sperimentale le modalità di attuazione di questo.
Licenziamento va impugnato, a pena decadenza, entro 60 giorni da notifica, con comunicazione scritta atta a rendere nota volontà di opposizione del lavoratore al licenziamento, anche tramite Organizzazione sindacale. Impugnazione non efficace se non eseguita entro 260 giorni da deposito ricorso presso cancelleria del Tribunale del lavoro, o della comunicazione alla controparte della richiesta del tentativo di conciliazione, fermo restando possibilità di produrre nuovi documenti dopo il deposito del ricorso. Se conciliazione od arbitrato rifiutato o non raggiunto accordo per loro espletamento, ricorso depositato, a pena decadenza, entro 60 giorni da rifiuto o mancato accordo. Tale procedura da applicare anche in caso di:
a) invalidità del licenziamento;
b) licenziamenti relativi a questioni di qualifica del rapporto di lavoro o termine apposto al contratto;
c) recesso del committente nel rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
d) trasferimento del lavoratore;
e) azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro;
f) contratti di lavoro a termine;
g) cessione di contratti di lavoro;
h) in ogni caso in cui richiesta “costituzione o accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto”.
In caso di contratto a tempo determinato, Giudice può condannare datore di lavoro a versare a lavoratore “un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione” (In caso di contratti collettivi nazionali od aziendale prevedono assunzione, anche a tempo indeterminato, dei lavoratori con contratto a termine, indennità ridotta del 50%)
Giudizio di Tribunale può riguardare legittimità o meno di “instaurazione rapporto di lavoro, esercizio poteri datoriali, trasferimento di azienda e recesso”, ma mai esteso “alle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente”. Nella interpretazione delle clausole del rapporto di lavoro, giudice non può discostarsi “dalle valutazioni delle parti espresse in sede di certificazione dei contratti, salvo il caso di erronea qualificazione del contratto, vizi del consenso o difformità programma negoziale certificato e sua attuazione”.
Giudice nel valutare motivazioni poste a base di licenziamento tiene conto di: “giustificati motivi presenti nei contratti collettivi di lavoro o nei contratti individuali di lavoro stipulati con assistenza delle Commissioni di certificazione”; dimensioni e condizioni di attività esercitata dal datore di lavoro; situazione del mercato del lavoro; anzianità e condizioni del lavoratore; comportamento delle parti prima del licenziamento.
Entità aiuto:
Compenso del Presidente collegio arbitrale pari a 2% valore della controversia ed è versato da entrambe le parti al 50% (Contratti collettivi nazionali possono istituire fondo per favorire rimborso da parte lavoratore del compenso Presidente Collegio ed arbitro di parte), mentre ogni parte in causa compensa proprio arbitro.