LAVORO SOMMERSO OD IRREGOLARE

LAVORO SOMMERSO OD IRREGOLARE (Legge 73/02, 9/14, 199/16, 136/18, 145/18; D.Lgs. 66/03; DM 06/03/18)   (lavoro10)

Soggetti interessati:

Ministero Lavoro e Politiche Sociali (MILPOS), Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro (ANPAL), Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

Lavoratori, datori di lavoro che svolgono attività in Italia od all’estero.

Iter procedurale:

Obbligo per datore di lavoro di dichiarare e mettere in regola tutti i propri lavoratori, compresi quelli dislocati in sede estere della impresa, avvalendosi delle varie tipologie di rapporti di lavoro riconosciuti in Italia.

Lavoratori aderenti a programma di emersione non dipendenti di imprenditore esclusi, per anno precedente e per triennio successivo ad emersione, dal calcolo dei limiti numerici di personale previsti da normative vigenti (v. per handicap). Adesione del lavoratore a programma di emersione tramite sottoscrizione atto di conciliazione, vale da data presentazione dichiarazione di emersione e produce da tale data effetti cumulativi.

CIPE definisce piano straordinario di accertamento del lavoro sommerso. Agenzia delle entrate invia richiesta di informazioni a soggetti individuati in base ad anagrafe previdenziale e tributaria registri beni mobili ed immobili, servizi di pubblica utilità.

Organi di vigilanza in materia di lavoro, fisico, previdenza applicano sanzione nei confronti di datori di lavoro per lavoratori irregolari.

Legge 9/14 al fine di contrastare fenomeno del lavoro sommerso od irregolare:

  • impone che il 20% degli importi delle sanzioni amministrative di cui alla Legge 73/03, nonché delle somme aggiuntive derivanti dalle sanzioni di cui al D.Lgs 81/08 e dalla Legge 9/14, siano versati nel bilancio dello Stato per essere destinati al “Fondo sociale per occupazione e formazione” ed utilizzati per: migliorare l’utilizzo del personale ispettivo sul territorio nazionale in materia di vigilanza sul lavoro; iniziative di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare
  • impone la definizione di un programma di verifiche ispettive a livello centrale e territoriale, anche in collaborazione con gli Enti pubblici che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, previa approvazione del Ministero stesso

Legge 136/18 ad art. 25 quater istituisce presso MILPOS il “Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato ed allo sfruttamento lavorativo in agricoltura” (Tavolo), composto da 1 rappresentante di MILPOS (lo presiede), Ministro dell’Interno, Ministero della Giustizia, MIPAAF, Ministero Infrastrutture e Trasporti, INL, INPS, Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro e dei Corpo Guardia di Finanza, Regioni, ANCI, nonché delle Organizzazioni dei datori del lavoro e dei lavoratori del Terzo settore in qualità di invitati. Componenti nel Tavolo (non otre 15) sono nominati con decreto da MILPOS, in cui definire anche: modalità di funzionamento del Tavolo stesso; forme di collaborazione di questo con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità.

Tavolo opera per 3 anni (rinnovabile per altri 3 anni) con la partecipazione gratuita dei suoi componenti (salvo il rimborso per le spese di viaggio e soggiorno).

Entità aiuto:

Non applicate le sanzioni previste ai fini IVA per le violazioni concernenti gli obblighi di documentazione, registrazione, dichiarazione di inizio attività commesse nel 1° periodo di imposta agevolato fino alla data di dichiarazione dell’emersione, purché il versamento dell’imposta sia effettuato entro il termine previsto per il versamento della dichiarazione annuale IVA.

DM 06/03/2018 assegna 10.000.000 € all’Ispettorato nazionale del lavoro per potenziare il personale ispettivo impegnato nelle iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare. Somma da ripartire tra i vari Uffici territoriali secondo criteri oggettivi individuati dall’Ispettorato con proprie determine, riservandosi comunque una quota (fino a 10%) per acquisizione di beni strumentali funzionali allo svolgimento dell’attività di vigilanza e di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare. Ispettorato definisce, in tale ambito misure di incentivazione per il personale ispettivo, compresa specifiche indennità per l’esecuzione di attività in condizioni ed orari disagiati utilizzando il mezzo proprio

Sanzioni:

In caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte di datore di lavoro privato (Escluso datore di lavoro domestico): multa da 2.000 a 16.000 €/lavoratore irregolare + 200 €/giornata di lavoro effettivo non regolarizzato + diffida per violazioni commesse prima di 21/2/2014

In caso di lavoratore risulti occupato regolarmente per periodo lavorativo: multa da 1.000 a 8.000 €/lavoratore irregolare + 30 €/giornata di lavoro irregolare

In caso di evasione di contributi e premi riferiti ad ogni lavoratore irregolare: multa aumentata di 50%

In base a D.Lgs. 66/03 art. 18 bis in caso di violazioni su orario di lavoro di 48 ore o del riposo settimanale (di almeno 24 ore): multa da 200 a 1.500 €. Se violazione si riferisce a più di 5 lavoratori, o si è verificata in 3 distinti periodi: multa da 800 a 3.000 €. Se violazione riguarda oltre 10 lavoratori, o si è verificata in almeno 5 periodi distinti: multa da 2.000 a 10.000 € (senza pagamento di sanzione ridotta).

In caso di violazione del periodo di ferie annuali (almeno 4 settimane, di cui almeno 2 consecutive su richiesta del lavoratore nel corso di anno ed altre 2 settimane entro 18 mesi da anno di maturazione): multa da 100 a 600 €. Se violazione riguarda oltre 5 lavoratori, o si è verificata in almeno 2 anni: multa da 400 a 1.500 €. Se violazione riguarda più di 10 lavoratori, o si è verificata in almeno 4 anni: multa da 800 a 4.000 € (Non ammesso pagamento di sanzione ridotta)

In caso di violazione del riposo giornaliero (almeno 11 ore di riposo continuativo ogni 24 ore): multa da 100 a 300 €. Se violazione riguarda oltre 5 lavoratori, o si è verificata in 3 periodi di 24 ore: multa da 600 a 2.000 €. Se violazione riguarda più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di 24 ore: multa da 1.800 a 3.000 € (Non ammesso pagamento di sanzione ridotta)

Nessuna sanzione applicata se “da adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti si evidenzi volontà di non occultare rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione”.

Nessuna sanzione applicata a datore di lavoro nel settore turistico che integra entro 3° giorno successivo a quello di instaurazione rapporto di lavoro, dati anagrafici del lavoratore, purché da comunicazione preventiva risulti “in modo inequivocabile tipologia contrattuale e identificazione prestatore di lavoro”.

Legge  199/2016 stabilisce sanzioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero ed in particolare chiunque recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi o utilizza, assume, impiega manodopera,  anche mediante attività di intermediazione, sottoponendo lavoratori a condizioni di sfruttamento (cioè: reiterata corresponsione di retribuzione  in modo palesemente difforme dal CCNL, o comunque sproporzionato a quantità e qualità  di lavoro prestato; reiterata violazione di normativa su orario  di lavoro, periodi di riposo, riposo settimanale, periodo di aspettativa  obbligatoria; violazione norme in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro; sottoposizione del lavoratore a metodi di sorveglianza o situazioni di alloggio degradanti); approfittando del loro stato di bisogno: arresto  da 1 a 6 anni + multa da 500 a 1000 €/lavoratore  reclutato. Se fatti commessi con violenza o minaccia: arresto  da 5 a 8 anni + multa da 1.200 a 2.000 €/lavoratore reclutato.

In caso di aggravante (cioè oltre 3 lavoratori reclutati in modo irregolare, 0 uno o più soggetti reclutati è un minore, o commettendo reato si è esposto il lavoratore a situazioni di grave pericolo in merito alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro): pena aumentata da 1/3 a 50%.

Chiunque, “nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza”, si adopera per evitare ulteriori conseguenze ad attività illecita, o aiuta concretamente Autorità di polizia/Autorità giudiziaria nella raccolta di prove per individuare e catturare colpevoli, o sequestrare “somme o altre utilità provenienti da attività illecita”: pena diminuita da 1/3 a 2/3.

In caso di condanna: confisca delle cose servite per commettere il reato e di quelle “che ne sono il prezzo, prodotto o profitto, salvo che appartengono a persona estranea al reato” e “salvo diritti di persona offesa alla restituzione e risarcimento del danno”. Se ciò impossibile: confisca dei beni di cui il colpevole ha disponibilità “anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato”.

In  luogo del sequestro, Giudice può disporre il controllo  giudiziario di azienda dove commesso reato, qualora interruzione di attività imprenditoriale possa determinare ripercussioni sul livello occupazionale o compromettere il valore economico di azienda stessa. A tal fine, Giudice nomina 1 o più amministratori (scelti tra esperti di gestione aziendale, iscritti ad Albo di amministratori giudiziari) con il compito di: affiancare imprenditore nella gestione di azienda; autorizzare atti amministrativi utili ad impresa; riferire a Giudice ogni 3 mesi (comunque ogni qualvolta emergono irregolarità); controllare il verificarsi di un grave sfruttamento lavorativo; procedere a regolarizzare i lavoratori irregolari, al fine di impedire il ripetersi delle violazioni (proposte di amministratore possono essere difformi da quelle avanzate da imprenditore  o gestore).

Legge 145/18 ad art. 1 comma 445:

  1. incrementa gli importi delle sanzioni relative al contrasto del lavoro sommerso di: 20% per quanto concerne violazioni di art. 3 Legge 73/02, art. 18 di Legge 136/16 ed art. 18 bis di D.Lgs. 66/03; 10% per quanto concerne violazione del D.Lgs. 81/08; 20% per quanto concerne violazione di altre disposizioni in materia di lavoro individuato con decreto da MILPOS
  2. maggiorazioni raddoppiate se nei 3 anni precedenti datore di lavoro destinatario di sanzioni amministrative o penali per stessi illeciti somme versate nel bilancio dello Stato per essere destinate alla valorizzazione del personale INL (come risorse derivanti dal D.Lgs. 149/15 nel limite di 80.000 €).

 

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