AGENZIE PER LAVORO

AGENZIE PER LAVORO (D.Lgs. 276/03)    (lavoro6)

Soggetti interessati:

Cittadini alla ricerca di impiego, imprese

Iter procedurale:

Istituito presso Ministero Lavoro apposito Albo delle Agenzie per lavoro, articolato in:

a)       Agenzie di somministrazione lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività a tempo determinato ed indeterminato;

b)       Agenzie di somministrazione lavoro a tempo indeterminato;

c)       Agenzie di intermediazione;

d)       Agenzie di ricerca e selezione del personale;

e)       Agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.

Ministero Lavoro rilascia autorizzazione provvisoria ad esercizio di attività per cui fatto richiesta ed iscrive Agenzia in Albo, dopo aver accertato sussistenza dei8 seguenti requisiti:

a)       agenzia costituita in forma di società di capitali o cooperativa in Italia o Paese CE (Per Agenzia di cui alla lettera d) e e) ammessa anche società di persone);

b)       sede legale o sua dipendenza sul territorio nazionale;

c)       disponibilità di uffici in locali ed adeguate competenze professionali (da attestare con specifici documenti);

d)       amministratori, direttori generali, dirigenti di Agenzia privi di condanne penali, anche non definitive per delitti contro patrimonio, fede od economia pubblica, non colposi con reclusione inferiore a 3 anni, contro leggi dirette a prevenzione infortuni sul lavoro o leggi in materia di lavoro e previdenza sociale;

e)       nel caso di soggetti polifunzionali non condizionati da oggetto sociale esclusivo, presenza di distinte divisioni operative gestite in modo separato in modo da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici;

f)        interconnessione con borsa continua nazionale del lavoro attraverso raccordo con 1 o più nodi regionali, nonché invio a Ministero di “ogni informazione per efficace funzionamento mercato del lavoro, tra cui casi in cui percettore di sussidio o indennità pubblica rifiuti senza giustificato motivo offerta formativa, progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro o occupazione congrua”;

g)       rispetto delle disposizioni su privacy a tutela diritto lavoratore;

h)       acquisizione di capitale versato di almeno 600.000 € (In caso di cooperativa 600.000 € di capitale sociale versato e riserve indivisibili) e 350.000 € per Agenzie specifiche;

i)         garanzia che Agenzia agisce in ambito nazionale o comunque su almeno 4 Regioni;

j)         costituzione deposito cauzionale di 350.000 € (500.000 € per Agenzie specifiche) presso Istituto di credito per i primi 2 anni di attività “a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e corrispondenti crediti cooperativi di Enti previdenziali”; a decorrere da 3° anno costituzione fideiussione bancaria od assicurativa non inferiore a 5% del fatturato, al netto di IVA, realizzato anno precedente, comunque non inferiore a 350.000 €;

k)       regolare contribuzione ai fondi per formazione ed integrazione del reddito, regolare versamento contributivi previdenziali ed assistenziali, rispetto obblighi contratto collettivo nazionale lavoro;

l)         in caso di cooperative di produzione e lavoro: almeno 60 soci + almeno 1 Fondo mutualistico come socio sovventore;

m)      in caso di Agenzie di intermediazione occorre acquisizione capitale versato di almeno 50.000 € garanzia che attività interessi almeno 4 Regioni, indicazione di attività di intermediazione come oggetto sociale prevalente, ma non esclusivo;

n)       in caso di Agenzie di ricerca e selezione personale ed Agenzie di supporto a ricollocazione professionale occorre acquisizione di capitale sociale di almeno 25.000 € ed indicazione che attività di ricerca/supporto è oggetto sociale prevalente, ma non esclusivo.

Autorizzate ad attività di intermediazione:

a)       Università pubbliche e private se hanno come oggetto alta formazione e senza finalità di lucro, conferendo a borsa continua nazionale del lavoro, sia curriculum dei propri studenti (Dati pubblicati su siti internet ateneo per 12 mesi successivi a lavoro), sia ogni altra informazione utile su funzionamento mercato lavoro;

b)       Comuni singoli o associati, Comunità Montane, Camera di Commercio, Istituti di scuola secondaria superiore, purché svolgono tale attività senza fini di lucro e si impegnano a fornire a borsa continua ogni informazione utile su mercato del lavoro;

c)       Associazioni datori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale, che si impegnano a svolgere attività tramite Associazioni territoriali e società di servizi controllate;

d)       Associazioni di rilevanza nazionale e regionale riconosciute “aventi come oggetto tutela, assistenza e promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, formazione o disabilità”;

e)       Enti bilaterali;

f)        Gestori di siti internet, purché attività svolta senza finalità di lucro ed impegno a fornire ogni informazione su funzionamento mercato del lavoro ed a pubblicare su sito Ministero propri dati identificativi;

g)       Ordine nazionale dei consulenti del lavoro, fermo restando divieto di esercitare individualmente da parte singolo consulente.

Regione rilascia entro 60 giorni da richiesta autorizzazione provvisoria, “con esclusivo riferimento al proprio territorio e previo accertamento della sussistenza dei requisiti”, ed iscrizione di Agenzie di intermediazione in apposita sezione regionale dell’Albo.

Trascorsi 2 anni soggetti autorizzati possono chiedere, entro 90 giorni da tale scadenza, autorizzazione a tempo indeterminato a Regione/Ministero, che entro 90 giorni la concede, dopo aver verificato rispetto obblighi di legge e del contratto collettivo. In attesa normativa regionale su Agenzie del lavoro, quanti intendono esercitare attività di ricerca, selezione, supporto a ricollocazione professionale, comunicano possesso requisiti a Ministero Lavoro, che previa loro verifica, entro 60 giorni, iscrive soggetti in sezione Albo.                        

Agenzie autorizzate comunicano a Ministero e Regione: spostamento di sede; apertura di filiali o succursali; cessazione di attività; tutte le informazioni da queste richieste.

Autorizzazione non può essere oggetto di transazione commerciale.       

Soggetti autorizzati non possono svolgere attività di intermediazione in forma di Consorzio, né se riconosciuti da Regione svolgere attività in altre Regioni. Tali soggetti debbono comunicare a Ministero Lavoro avvio di svolgimento attività di intermediazione autocertificando possesso dei requisiti prescritti.

Regioni possono istituire appositi Elenchi per accreditare operatori pubblici e privati operanti nel proprio territorio nel rispetto degli indirizzi da esse definiti e dei seguenti principi:

a)       garanzia di libera scelta dei cittadini nell’ambito di rete di operatori qualificati, “adeguata per dimensione e distribuzione a domanda espressa nel territorio”;

b)       tutela standard nazionale omogenei nell’affidamento di funzioni relative ad accertamento stato di disoccupazione e monitoraggio del flusso mercato di lavoro;

c)       costituzione negoziali di reti di servizio ai fini ottimizzazione delle risorse;

d)       obbligo di interconnessione con borsa continua nazionale del lavoro e di invio a Regione di ogni informazione utile per funzionamento mercato del lavoro;

e)       raccordo con sistema regionale di accreditamento Organismi di formazione.

Regione nell’istituire Elenchi disciplinano anche:

a)       forme di cooperazione tra servizi pubblici ed operatori privati riconosciuti “per le funzioni di incontro tra domanda ed offerta di lavoro, prevenzione di disoccupazione di lunga durata, promozione inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati, sostegno a mobilità geografica del lavoro;

b)       requisiti minimi richiesti per iscrizione in Elenco regionale in termini di capacità gestionali e logistiche, competenze professionali, situazione economica, esperienze maturate nel settore;

c)       procedure di accreditamento;

d)       modalità di misurazione di efficienza ed efficacia dei servizi erogati;

e)       modalità di tenuta elenco e verifica mantenimento dei requisiti.

Agenzie per lavoro ed altri operatori pubblici e privati autorizzati garantiscono diffusione dati dei lavoratori solo a quei soggetti o categoria di soggetti da questi indicati. Ministero Lavoro fissa con decreto modalità “trattamento dei dati personali dei lavoratori”, compresi quelli relativi a “particolari benefici contributivi e fiscali in capo al lavoratore”.

Vietata comunicazione a mezzo stampa, internet, televisione o altri mezzi di informazione in merito attività di ricerca e selezione del personale, ricollocamento professionale, intermediazione effettuate in forma anonima o da soggetti pubblici e privati non autorizzati ad incontro tra domanda ed offerta di lavoro. In ogni comunicazione verso terzi, utilizzando ogni mezzo di comunicazione (comprese lettere e news letter nelle inserzioni per ricerca personale), Agenzie per lavoro indicano sempre estremi provvedimento di autorizzazione od accreditamento.

Agenzie per lavoro non possono essere eseguire indagini o trattamento di dati o preselezione di lavoratori, sempre con il loro consenso, in base a “convinzioni personali, affiliazione politica o sindacale, credo religioso, sesso, stato matrimoniale o famiglia, età, handicap, razza, origine etnica, colore, ascendenza, origine nazionale, gruppo linguistico, stato di salute, eventuali controversie con precedenti datori di lavoro “salvo che non siano caratteristiche che incidono su modalità svolgimento attività lavorativa”. Ciò non significa che Agenzie non possano “fornire specifici servizi per assistere categorie di lavoratori svantaggiati nella ricerca di occupazione”.

Vietato ad Agenzie od altri soggetti accreditati di “esigere o comunque percepire, direttamente od indirettamente, compensi dal lavoratore”, salvo che contratti nazionali non consentano deroghe per “categorie di lavoratori altamente professionalizzati o per specifici servizi offerti da soggetti autorizzati”      

Sanzioni:

Esercizio non autorizzato della attività da parte Agenzie di lavoro a tempo determinato ed indeterminato: multa di 50 €/lavoratore occupato/giornata di lavoro + arresto fino a 18 mesi con multa fino a 300 €/lavoratore occupato minorenne/giornata di lavoro

Esercizio non autorizzato dell’attività da parte Agenzia di intermediazione: arresto fino a 6 mesi + multa da 1.500 a 7.500 € (Sanzione ridotta da 500 a 2.500 € se non vi è scopo di lucro). Sanzione aumentata ad arresto fino a 18 mesi + multa da 9.000 a 45.000 € in caso di sfruttamento di minori

Esercizio non autorizzato di attività da parte Agenzia di ricerca e selezione del personale: multa da 750 a 3.750 € (Pena ridotta da 250 a 1.250 € se non vi è scopo di lucro)

Se datore di lavoro ricorre ad Agenzie di lavoro non autorizzate o fuori dai limiti per cui autorizzate: multa di 50 €/lavoratore occupato/giornata di lavoro (Sanzione elevata ad arresto fino a 18 mesi e multa fino a 300 €/lavoratore  occupato/giornata di lavoro in caso di sfruttamento di minori)

Chiunque esige o percepisce compensi da lavoratore per avviarlo al lavoro: arresto fino ad 1 anno + multa da 2.500 a 6.000 € + cancellazione ad Albo

Chiunque non rispetta divieto di indagine su opinioni personali o attua trattamenti discriminatori nei confronti di lavoratore: sospensione di autorizzazione (In caso di recidiva: revoca di autorizzazione)

Editori, direttori responsabili, gestori di siti su cui pubblicati annunci in violazione a quanto previsto da D.Lgs. 273/06: multa da 4.000 a 12.000 €

In caso di omessa comunicazione di cessazione o trasformazione di attività datore di lavoro oggetto di sanzione minima ridotta del 50% se tale comunicazione effettuata nei 5 giorni successivi da data di omissione         

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