COMUNICAZIONE LATTE (Reg. 479/10; Legge 44/19) (latte14)
Soggetti interessati:
Stati membri e loro Associazioni/Organizzazioni; Ministero Politiche Agricole Alimentari, Forestali (MIPAAF); Ispettorato centrale per tutela e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF); Regioni; Enti locali; produttori e primi acquirenti di latte crudo bovino, ovino e caprino
Iter procedurale:
Stati membri comunicano alla Commissione Europea:
- entro giorno 21 seguenti informazioni relative a mese precedente:
- quantitativi di latte scremato usati per fabbricazione di mangimi composti oggetto di aiuto;
- quantitativi di latte scremato in polvere denaturato oggetto di aiuto;
- quantitativi di latte scremato in polvere usati per fabbricare mangimi composti oggetto di aiuto;
- quantitativi di latte scremato trasformati in caseina e caseinati ripartiti in base a qualità di caseina e caseinati ottenuti
- entro giorno 25 di ogni mese(a partire dal 1 Maggio 2015): quantitativi totale di latte vaccino crudo consegnato mese precedente a primo acquirente del loro territorio (espresso in kg. e riferito a tenore effettivo di materie grasse del latte). A tal fine MIPAAF adotta idonee misure affinché primi acquirenti dichiarino in modo tempestivo e preciso il quantitativo mensile di latte crudo loro consegnato
- entro ore 12 di ogni mercoledìi prezzi franco fabbrica (Prezzo a cui prodotto acquistato da impresa esclusa IVA e costi di trasporto, carico manutenzione, immagazzinamento, assicurazione) registrati nella settimana precedente (Modello pubblicato su G.U.CE 299/10) di:
- siero di latte, latte in polvere scremato, latte in polvere intero, burro non salato, butter oil se produzione nazionale almeno pari a 1% di quella CE;
- formaggio Cheddar con tenore di materia grassa compreso tra 45-50%, formaggio Gouda con tenore di materia prima compresa tra 45-50%, formaggio Edam con tenore di materia grassa compreso tra 40-45%, formaggio Emmental con tenore di materia grassa compreso tra 45-50% se produzione nazionale di tali formaggi almeno pari a 4% di quella CE
- entro giorno 15 di ogni meseprezzi franco fabbrica (cioè prezzo di acquisto da parte impresa, al netto di IVA ed ogni altro costo di trasporto, carico, movimentazione, magazzinaggio, palletizzazione, assicurazione) registrati nel mese precedente di:
- ogni prodotto lattiero caseario diverso dai formaggi, purché produzione nazionale almeno pari a 2% di quella UE;
- formaggi diversi da quelli indicati sopra se produzione nazionale almeno pari a 8% di produzione nazionale
Stati membri si debbono accertare che prezzi comunicati rappresentativi di congiuntura di mercato e basati su vendite fatturate e/o contratti conclusi nel mese precedente con consegne a 3 mesi
- entro fine mese per consegne effettuate nel mese precedente:
- prezzo latte crudo a tenore reale di materie prime e proteine corrisposto ai produttori di latte;
- prezzo stimato per consegne effettuate mese precedente
- entro giorno 10 del mese quantitativi di latte e prodotti lattiero caseari importati a condizioni preferenziali nel mese precedente, per cui rilasciati titoli di importazione ripartiti in base a codice prodotto e codice Paese di origine
- entro 31 Marzotitoli di importazione rilasciati “su presentazione di certificato IMA1” nell’anno precedente, evidenziando per codice prodotto:
- quantitativo di prodotto per cui rilasciato certificato e data rilascio titoli di importazione;
- quantitativo di prodotti per cui cauzione è stata svincolata
- entro ore 18 di ogni giorno lavorativo:
- quantitativi ripartiti per codice prodotti lattiero-caseari per cui chiesti titoli di restituzione ad esportazione, compresa eventuale mancanza di domande per quel giorno, salvo casi che nessuno dei prodotti soggetti a restituzione o casi in cui possibile applicare un tasso di restituzione nullo;
- quantitativi, ripartiti per domanda, codice prodotti lattiero-caseari, codice destinazione per cui chiesti titoli provvisori di restituzione ad esportazione, indicando: data limite presentazione offerte, quantitativo di prodotti oggetto di bando gara;
- quantitativi, ripartiti per codice prodotti lattiero-caseari e codice destinazione, per cui rilasciati od annullati titoli provvisori restituzione ad esportazione, nonché data del titolo provvisorio e quantitativo coperto da quest’ultimo;
- quantitativi ripartiti per codice prodotti lattiero-caseari, per cui rilasciati titoli con restituzione ad esportazione
- entro 16° giorno del mese per mese precedente:
- quantitativi, ripartiti per codice prodotti lattiero-caseari, per restituzioni ad esportazione, per codice di destinazione e data presentazione domanda, per cui domanda titolo annullata;
- quantitativi non utilizzati su titoli scaduti e restituiti nel mese precedente rilasciati a partire da 1 Luglio, ripartiti per codice dei prodotti lattiero-caseari per restituzione ad esportazione e per codice di destinazione;
- quantitativi, ripartiti per codice prodotti e codice Paese di origine, importati al fine di essere utilizzati per fabbricazione di prodotti lattiero-caseari
- quantitativi, ripartiti per codice prodotti, per cui rilasciati titoli senza domanda di restituzione
- entro 31 Dicembre quantitativi, ripartiti per codice di prodotto, per cui rilasciati titoli per anno contingentale successivo.
Commissione UE tiene a disposizione degli Stati membri i suddetti dati, informazioni, documenti.
Legge 44/19 ad art. 3 stabilisce che:
- primi acquirenti di latte crudo debbono registrare ogni mese in SIAN: quantitativi di latte ovino e caprino (con relativo tenore di materia grassa) consegnati dai singoli produttori nazionali; quantitativi di latte di qualunque specie acquistati direttamente dai produttori; quantitativi acquistati da soggetti non produttori situati in altri Stati membri o in Paesi terzi; quantitativi di prodotti lattiero caseari semilavorati provenienti da Stati membri o Paesi terzi (evidenziare Paese di provenienza)
- aziende produttrici di prodotti lattiero caseari, contenenti latte vaccino, ovino e caprino, debbono registrare ogni mese in SIAN: quantitativi di prodotto fabbricato in ogni unità produttiva; quantitativi di ogni prodotto ceduto e relative giacenze di magazzino
- produttori di latte e loro Associazioni /Organizzazioni registrati in SIAN possono accedervi per consultare i dati relativi ai quantitativi di latte registrato dai primi acquirenti
MIPAAF, previa intesa Conferenza Stato-Regioni, definisce con decreto le modalità di applicazione del monitoraggio soci e produzioni lattiero-casearie, compreso l’incarico dato ad ICQRF di irrogare sanzioni in caso di inadempienze accertate a seguito di controlli svolti da ICQRF stesso, Regioni, Enti locali.
Sanzioni:
Chiunque non adempie agli obblighi di registrazione dei quantitativi di latte in SIAN entro 20 giorni successivi: multa da 5.000 a 20.000 €. Se il ritardo nella registrazione non supera 30 giorni: multa da 2.500 a 10.000 €.
In caso di mancata o tardiva registrazione mensile del quantitativo di latte vaccino, ovino, caprino superiore a 500 hl. per 2 mesi consecutivi: multa precedente + divieto di svolgere attività lattiero casearia per un periodo da 7 a 30 giorni.