AUTORIZZAZIONE ASL STALLE LATTE (Legge 169/89; D

AUTORIZZAZIONE ASL STALLE LATTE (Legge 169/89; D.P.R. 54/97; D.M. 10/11/99; Circ. 1/12/97)

(latte13)

Soggetti interessati:

Allevatori che producono latte crudo destinato a trattamento termico o trasformazione prodotti a base di latte per alimentazione.

Escluse aziende produttrici latte per alimentazione vitelli o non destinato ad alimentazione umana.

Iter procedurale:

Allevatore invia domanda di registrazione a Servizio Veterinario ASL, competente allegando:

– nel caso di impianto non conforme a norme D.P.R. 54/97, programma di adeguamento da

realizzare entro 31 Ottobre 1999;

– versamento spese di registrazione su conto corrente postale indicato da ASL. Tariffe fissate

in 30.000 per azienda con meno di 30 pecore e capre; 50.000 da 31 a 100 pecore e capre;

500 per ogni pecora e capra tra 101 e 500; 250.000 per oltre 500 pecore e capre; 50.000

fino a 10 vacche e bufale; 5.000 per ogni vacca e bufala tra 11 e 100 capi, 500.000 oltre

101 vacche e bufale.

ASL concede autorizzazione:

– automaticamente, senza accertamenti per imprese autorizzate ai sensi D.M. 184/91 e 185/91;

entro 27 marzo 1998 per quanti hanno presentato richiesta autorizzazione ai sensi D.M. 184/91

entro 31 Dicembre 1999 per aziende di nuova registrazione

previa verifica possesso seguenti requisiti:

* Azienda deve risultare ufficialmente indenni da tubercolosi e brucellosi. Latte proveniente

da animali infetti impiegato solo per prodotti a base latte trattati termicamente, ritirati e

trasportati in modo distinto rispetto a quello di animali sani

* Locali di allevamento (esclusi allevamenti bufalini ed ovi-caprini allo stato brado e semibrado)

debbono essere costruiti e mantenuti:

1) in buone condizioni di stabulazione, igiene, pulizia e salute degli animali;

2) soddisfacenti condizioni di igiene per quanto concerne mungitura, manipolazione,

refrigerazione e magazzinaggio latte;

3) avere pavimenti costruiti in modo da agevolare drenaggio liquidi e soddisfacenti impianti per

evacuazione rifiuti;

4) muniti di ventilazione ed illuminazione adeguata;

5) muniti impianto adeguato di erogazione acqua potabile da utilizzare in operazioni di mungitura

e pulizia delle attrezzature;

6) adeguata separazione da ogni forma potenziale di contaminazione (v. Gabinetti, letamai)

7) dispongono di adeguati impianti di lavaggio, pulizia e disinfezione;

8) muniti di adeguati impianti di refrigerazione, opportunamente protetti contro parassiti e

lontani da impianti stabulazione animali;

9) attrezzi e strumenti destinati a venire in contatto con latte, fabbricati con materiale resistente

a corrosione e tale da non cedere sostanze dannose per salute umana o alterare caratteristiche

organolettiche del latte. Dopo ogni mungitura, utensili ed attrezzature lavate, pulite, disinfettate

* Impianti mobili di mungitura:

1) adeguato impianto di erogazione acqua potabile da usare nelle operazioni di mungitura e

pulizia attrezzature. Acqua con parametri previsti per consumo umano;

2) adeguati impianti di lavaggio, pulizia e disinfezione;

3) collocati in aree ripulite da escrementi o altri rifiuti;

4) concepiti in modo che latte protetto durante intero periodo di utilizzazione;

5) costruiti in modo da mantenere pulite le superfici interne

* Mungitura effettuata alle seguenti condizioni:

1) ciascun animale delle mandria identificato da servizio veterinario;

2) prima e durante mungitura vietati lavori “che influiscono sfavorevolmente sul latte”;

3) prima mungitura, accertarsi che capezzoli, mammella, “parti adiacenti dell’inguine, della coscia

e dell’addome” siano puliti;

4) osservare primi getti di latte. Se notate anomalie, latte escluso da consegna. Vacche con

malattie alla mammella munte per ultime o separatamente e latte escluso da consegna;

5) trattamento per immersione o vaporizzazione dei capezzoli di bovine in lattazione attuato

dopo mungitura e con prodotti autorizzati da Ministero Sanità;

6) se utilizzato filtro, questo “sostituito o pulito prima che esaurisca la sua capacità di

assorbimento” prima di ogni mungitura. Vietato uso di tessuti filtranti

* Latte subito dopo mungitura, posto in luogo pulito ed attrezzato in modo da evitare alterazioni.

Se consegna non effettuata entro 2 ore da mungitura, latte raffreddato a temperatura inferiore a

8 °C in caso di raccolta giornaliera ed a 6 °C se raccolta non giornaliera.

Durante trasporto, temperatura latte non superiore a 10 °C.

Dopo ogni viaggio, comunque almeno 1 volta al giorno, contenitori di trasporto lavati, puliti e

disinfettati.

* Personale addetto alla manipolazione del late crudo deve:

1) essere munito di libretto idoneità sanitaria. Vietato impiego di “persone che possono

contaminare latte fino a quando non dimostrato che sono atte a manipolarlo senza pericolo”;

2) indossare abiti da lavoro idonei e puliti;

3) lavarsi le mani prima della mungitura.

Se stalla non conforme a requisiti di cui sopra, servizio veterinario ASL “prescrive rimozione delle carenze e tempo di realizzazione degli interventi” a partire da 30 Ottobre 1999 per carenze strutturali (Nelle zone montane e svantaggiate anche per carenze igieniche in riferimento a pareti e pavimenti).

Aziende di produzione autorizzate iscritte da ASL in apposito registro.

Variazione ragione sociale comporta domanda di modifica ad ASL nel registro autorizzazioni.

Aziende autorizzate eseguono autocontrolli per valutazione tenore di germi, cellule somatiche, ricerca di sostanze farmacologiche, ormoni, antiparassitari che possono alterare o rendere pericoloso il latte.

ASL esegue controlli periodici in allevamento almeno 1 volta anno (per aziende latte ad alta qualità: 1 ogni 4 mesi) su requisiti sanità animale, condizioni strutturali, condizione igiene in fase di mungitura, manipolazione e conservazione latte, idoneità del personale.

Controlli su latte eseguiti da veterinari ASL, mediante prelievo campioni da inviare a laboratori Istituto Zooprofilattico. Latte non rispondente a requisiti microbiologici sottoposto a periodo minimo di osservazione. Se dopo tale periodo latte non rispondente ai requisiti, non più utilizzabile come latte alimentare, ma destinato ad altri usi (Nel caso latte ad alta qualità, se non rispondente a requisiti destinato a trattamento termico).

Latte inviato a stabilimento riconosciuto accompagnato da distinta latte, contenente identificazione azienda produzione.

 

 

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