COMPENDIO UNICO

COMPENDIO UNICO (D.Lgs. 99/04)  (terra18)

Soggetti interessati:

Agricoltori che dispongono di terreni sotto forme di compendio unico o maso chiuso.

 

Iter procedurale:

Compendio unico è quella “estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello massimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l’erogazione del sostegno agli investimenti”. Nel calcolo sono compresi terreni e pertinenze già posseduti a titolo di proprietà da interessato

Possono costituire un compendio unico anche terreni non confinanti “purchè funzionali all’esercizio dell’impresa agricola”.

Terreni e relative pertinenze costituenti il compendio unico sono indivisibili per 10 anni dalla loro costituzione e durante tale periodo non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti tra vivi e mortis causa. Vincolo riportato da notai su atto di costituzione del compendio e trascritto su registri immobiliari.

Se in caso di successione “i beni disponibili dell’asse non consentono la soddisfazione di tutti gli eredi” si provvede all’assegnazione del compendio all’erede richiedente. A favore degli eredi “per la parte non soddisfatta sorge un credito di valuta garantito da ipoteca iscritta a tasso fisso su terreni ceduti in successione”. Credito da versare entro 2 anni con tasso di interesse inferiore di 1/5 di quello legale.

In caso di controversia sul valore del compendio o dei diritti agli aiuti provenienti dalla Riforma PAC insiti su questo, ammesso ricorso a sportello di conciliazione istituito presso MI.P.A.A.F.

 

Sanzioni:

La legge 340/00, come modificata da Leggi 280/15 e 154/16, prevede che:

  1. in tutte le controversie in materia di “maso chiuso”, concernente determinazione di assuntore di “maso chiuso” e/o del prezzo di assunzione, si applicano le norme del codice di procedura civile
  2. chi intende proporre in giudizio una domanda relativa al “diritto ad un adeguato  mantenimento vita natural durante, secondo le condizioni di vita locali e la capacità produttiva del maso chiuso, alla successione suppletoria, all’integrazione di quota riservata ai legittimatori o alla divisione ereditaria, qualora maso chiuso cada in successione, o all’usucapione del diritto di proprietà di un maso chiuso o di parte di esso”, è ritenuto ad esperire un tentativo  di conciliazione presso Espettorato Provinciale  di Agricoltura.

Atti tra vivi, o disposizioni testamentarie che hanno come effetto il frazionamento del compendio unico sono nulli.

Se nessuno degli eredi chiede diritti aiuto PAC maturati su compendio unico, questi sono revocati e trasferiti a Riserva nazionale

 

Entità aiuto:

Onorari notarili sono ridotti ad 1/6 ed applicate agevolazioni fiscali nella compravendita, effettuata tra vivi o mortis causa, di immobili agricoli e relative pertinenze, compresi fabbricati, a favore di agricoltori che costituiscono un compendio e impegnandosi a condurlo, come imprenditori agricoli professionali (IAP) per almeno 10 anni. Onorari notarili dovuti in misura fissa in caso di dichiarazione di compendio unico da parte di proprietario che dispone già di terreni agricoli e pertinenze.

Tutti gli atti e documenti relativi ai procedimenti, anche esecutivi e cautelari, relativi alle controversie in materia di “masi chiusi”, nonché quelli relativi ad assunzione  di “masi chiusi” a seguito di apertura di successione, sono esenti da imposta di bollo, di registro e di ogni altra imposta e tassa, nonché del contributo unificato “relativamente ai periodi di imposta per cui non ancora scaduti i termini di accertamento e riscossione

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