AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (D.Lgs. 152/06; D.M. 15/3/12, 26/05/16, 17/10/16; L.R. 14/07, 2/13, 43/13, 25/20; D.G.R. 21/12/10; D.D.S. 26/1/12) (teramb47)
Soggetti interessati:
Ministero Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), Regione, Comuni, Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA), Agenzia Regionale per Protezione Ambiente Marche (ARPAM), Autorità competente (Ac), chiunque gestisce (Gestore) impianti di lavorazione nuovi od esistenti che provocano inquinamento di aria, acqua, suolo, rumore, il cui elenco è riportato in Allegato VIII a D.Lgs. 152/06 pubblicato su G.U. 186/10 (per settore primario comprende: macelli aventi capacità di produzione carcasse di oltre 50 t./giorno; impianti di trasformazione prodotti alimentari a partire da materie prime animali diverse dal latte, con capacità di oltre 75 t./giorno di prodotti finiti o 300 t./giorno in caso di materie prime vegetali; impianti di trasformazione latte di almeno 200 t./giorno; impianti per eliminazione o recupero carcasse e residui di animali con capacità di oltre 10 t./giorno; impianti di allevamento intensivo con oltre 40.000 posti pollame, 2.000 posti suini da produzione di oltre 30 kg., 750 posti scrofe). Allevamenti soggetti ad AIA debbono avvalersi delle migliori tecniche disponibili (BAT) e dei relativi documenti di riferimento approvati con Decisione 2017/203/UE e pubblicati su G.U.CE 212/17, scelti in modo da raggiungere un livello di protezione ambientale accettabile in base a: caratteristiche tipologiche di allevamento; situazione ambientale e territoriale circostante; mantenimento di idonei livelli produttivi ed economici di impianto
Iter procedurale:
Qualora Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e Valutazione Impatto Ambientale (VIA) coincidono occorre promuovere un’unica procedura e Regione può prevedere che “provvedimento di VIA faccia luogo anche a quello di autorizzazione”, purché studio di impatto ambientale contenga anche informazioni previste da AIA.
AIA è necessaria per:
a)installazioni che svolgono attività riportate in Allegato VIII parte seconda di Lgs. 152/06 pubblicato su GU 186/10 o loro modifiche sostanziali
b)attività di smaltimento e recupero di rifiuti svolte da installazioni anche se queste costituiscono solo una parte di loro attività. Al riguardo Autorità competente nel rilascio di AIA tiene conto di:
- adozione opportune misure di prevenzione di inquinamento, attraverso applicazione delle migliori tecniche disponibili
- assenza di fenomeni di inquinamento significativi
- produzione stimata di rifiuti. Se impossibile prevedere entità rifiuti, loro destinazione prioritaria a riutilizzo, riciclo, recupero (se ciò tecnicamente ed economicamente impossibile, rifiuti smaltiti evitando o riducendo impatto su ambiente)
- energia eventualmente prodotta, da utilizzare in modo efficace ed efficiente
- misure adottate per prevenire incidenti e limitarne le conseguenze
- rischi di inquinamento da evitare al momento della cessazione di attività, con ripristino del sito
Istituita Commissione istruttoria per AIA che svolge attività di supporto scientifico a favore di MATTM.
Istituito Osservatorio per controllare riduzione inquinamento, a cui confluiscono da Regioni dati su domande ricevute, autorizzazioni ed aggiornamenti rilasciati, rapporti su mancato rispetto delle prescrizioni in autorizzazioni.
Possibile definire accordi tra Stato, Regione, Comuni, soggetti gestori “al fine di garantire, in conformità con interessi fondamentali della collettività, armonizzazione tra sviluppo del sistema produttivo nazionale, politiche del territorio e strategie aziendali”. In tal caso Ministero/Regione coordina accordo con procedure di rilascio AIA, i cui tempi sono raddoppiati.
Regione Marche con L.R. 25/20 ad Art. 9 ha stabilito che istanze e comunicazioni per avvio dei procedimenti relativi ad installazioni che necessitano solo di AIA sono presentate alle Autorità competenti, mentre gli esiti dei procedimenti sono comunicati al SUAP competente per territorio
Chiunque intende gestire nuovi impianti, od apportare modifiche sostanziali, od adeguare impianti esistenti a nuove norme invia a MATTM (per impianti di competenza statale, Commissione istruttoria AIA o a Regione) domanda in bollo di prima autorizzazione comprendente:
- scheda A pubblicata su BUR 14/12 riguardanti informazioni generali su identificazione impianto, identificazione soggetto gestore, attività IPPC e non IPPC (data inizio e presunta cessazione attività; descrizione attività; classificazione attività secondo Allegato VII a D.Lgs. 152/06; numero addetti; periodicità attività; capacità produttiva), attività tecnicamente connesse. Allegare:
- certificato di Camera di Commercio del soggetto gestore;
- copia atti proprietà o contratti di affitto attestante possesso del sito;
- certificato sistema di gestione ambientale;
- estratto topografico in scala 1:25.000 o 1:10.000;
- mappa catastale in scala 1:2.000 o 1:4.000;
- stralcio del Piano Regolatore Generale in scala 1:2.000 o 1:4.000;
- zonizzazione acustica comunale;
- relazione geologica;
- schema a blocchi di impianto in cui rappresentati flussi di processo, materie prime e/o rifiuti in ingresso, ausiliari, combustibili, emissioni in aria, scarichi idrici;
- scheda B pubblicata su BUR 14/12 riguardanti precedenti autorizzazioni di impianti con particolare riferimento a quelli utili per AIA (indicare estremi atto amministrativo, Ente di competenza, data di rilascio). Allegare:
- autorizzazioni di tipo edilizio, specie se contengono vincoli ambientali;
- concessioni per derivazione di acqua;
- autorizzazioni ad emissioni in atmosfera e/o inerenti gestione dei rifiuti;
- certificato prevenzione incendi;
- parere su compatibilità ambientale;
- scheda C pubblicata su BUR 14/12 riguardante capacità produttiva complessiva e per singola attività (Tipo di prodotto, capacità di produzione, quantità prodotta), valore di soglia;
- scheda D pubblicata su BUR 14/12 riguardante consumo di materie prime (Nome, descrizione, produttore, tipo, fasi di utilizzo, eventuali sostanze pericolose sostenute), approvvigionamento idrico (modalità di approvvigionamento, fasi di utilizzo, volume totale annuo, consumo giornaliero, portata oraria di punta, medi e giorni ed ore di punta, presenza contatori), aree di stoccaggio di materia prima (identificazione e numero aree, capacità di stoccaggio, superficie, tipologia materiale di stoccaggio). Allegare:
- planimetria di approvvigionamento e distribuzione idrica;
- planimetria stabilimento con individuazione aree di stoccaggio;
- schede tecniche materie prime impiegate nel processo produttivo;
- scheda F pubblicata su BUR 14/12 riguardante emissioni in atmosfera di tipo convogliato soggette o meno ad autorizzazione (provenienza, portata, area di sezione, altezza del suolo, temperatura, sistema di abbattimento, concentrazione di ogni inquinante, flusso di massa orario, percentuale di ossigeno, tipo di misurazione adottato); emissioni in atmosfera di tipo non convogliato (fase, descrizione inquinanti presenti); flusso di massa annuo per ogni inquinante; sistemi di contenimento (tipologia del sistema, caratteristiche tecniche, portata massima, inquinanti, rifiuti prodotti dal sistema, rendimento garantito, monitoraggio in continuo). Allegare:
- planimetria stabilimento individuando punti di emissione e trattamento scarichi;
- certificati analitici dei campionamenti effettuati su emissioni in atmosfera;
- scheda F pubblicata su BUR 14/12 riguardante scarichi idrici (caratteristiche dello scarico, provenienza, inquinanti), flusso di massa annuo per ogni inquinante, sistemi di contenimento (tipologia del sistema, caratteristiche tecniche, portata massima inquinanti, rifiuti prodotti del sistema, rendimento garantito). Allegare:
- planimetria di reti fognarie, sistemi di trattamento, punti emissione degli scarichi idrici;
- certificati analitici dei campionamenti effettuati su scarichi idrici e piezometrici;
- scheda G pubblicata su BUR 14/12 riguardante produzione rifiuti (descrizione e stato fisico del rifiuto, quantità annua prodotta, fase di provenienza, area di stoccaggio, modalità di stoccaggio, destinazione); gestione dei rifiuti (descrizione e stato fisico, attività/processi di provenienza, operazioni di recupero/smaltimento, quantità recuperata/smaltita, area e modalità di stoccaggio, capacità di stoccaggio); area di stoccaggio rifiuti (identificazione area, capacità di stoccaggio, superficie, caratteristiche, tipologia rifiuto stoccati). Allegare:
- planimetria stabilimento con individuazione area stoccaggio rifiuti;
- documentazione autorizzazione per esercitare attività di recupero o smaltimento rifiuti;
- certificati analitici campionamento rifiuti;
- scheda H pubblicata su BUR 14/12 riguardante produzione di energia (attività, apparecchiature e combustibili utilizzati, potenza nominale, energia prodotta, quota energia ceduta a terzi); unità di produzione energia (costruttore, modello, anno di costruzione, tipo macchine, tipo generatore, tipo impiego, fluido termovettore, temperatura camera di combustione, rendimento, sigla di emissione); consumo di energia (Fase del ciclo produttivo, energia elettrica e/o termica consumata, prodotto principale della fase, consumo termico ed elettrico specifico, consumo totale di impianto); combustibili utilizzati (consumo annuo, potere calorifero inferiore, percentuale di zolfo del combustibile usato, energia prodotta);
- scheda I pubblicata su BUR 14/12 riguardante evoluzione impianto dopo rilascio AIA in termini di adeguamenti prescritti nella procedura AIA (tipo di intervento, data di realizzazione, riferimento ad AIA); modifiche impianto autorizzate con o senza aggiornamento AIA (tipo di modifiche, data di realizzazione, riferimento ad AIA); sintesi di variazioni apportate ad impianto rispetto a situazione procedente ad AIA;
- scheda L pubblicata su BUR 14/12 riguardante dati e notizie su impianto da autorizzazione in termine di: individuazione BREF o LG o altro documento di riferimento dove descritte tecniche produttive (Nome documento, data di redazione/approvazione); individuazione di BAT applicabili ad attività (fase del processo produttivo, migliore tecnica disponibile, stato di applicazione); confronto con valori di riferimento di BREF o LG (valore di riferimento, valore ottenuto in seguito ad applicazione per periodo monitorato, valore atteso); modifiche a progetto (intervento proposto, fase, linee di impatto); sintesi di variazioni a seguito di realizzazione di tecniche e/o modifiche in progetto; consumi ed emissioni a capacità produttiva di impianto da autorizzare per ogni tecnica proposta
Allegando:
- copia documento di identità in corso di validità;
- elenco riepilogativo degli Allegati alla domanda inviati;
- attestazione di avvenuto pagamento delle spese istruttorie (mediante bonifico bancario o vaglia postale intestato a Tesoreria della Regione Marche) con relativo foglio di calcolo di queste;
- visura camerale con dicitura antimafia;
- relazione tecnica sottoscritta da gestore di impianto e tecnici abilitati, contenente:
- inquadramento urbanistico e territoriale di impianto;
- cicli ed attività produttive;
- consumo di risorse in termini di materie prime, approvvigionamento idrico, produzione e/o consumo di energia, rifiuti, emissioni in atmosfera, o negli scarichi idrici, o sonore, o nel suolo o sottosuolo;
- impianti a rischio di incidente rilevante;
- evoluzione di impianto dopo rilascio di AIA;
- valutazione integrata di inquinamento, consumi energetici ed interventi di riduzione integrata;
- valutazione di impatto acustico;
- sintesi non tecnica dei dati ed indicazione delle informazioni riservate che ad avviso del gestore non vanno diffuse (Nessuna preclusione in caso di dati riguardanti rischi di incidente connessi a determinate attività industriali)
- copia della documentazione, priva delle informazioni ritenute riservate;
- piano di monitoraggio e controllo, da redigere secondo Allegato C2 a D.D.S. 26/1/12 pubblicato su BUR 14/12, che deve riguardare:
- emissioni, processo, impatto nell’intento di valutare: conformità di emissioni a valori limite fissati; prestazioni di impianto rientranti nelle condizioni di autorizzazione;
- nuovo impianto o adeguamento impianto a prescrizioni normativa IPPC, o rinnovo di AIA a scadenza naturale, o suo aggiornamento, o modifica sostanziale, o chiusura di impianto;
- fasi di realizzazione, o di adeguamento impianto o esercizio in condizioni operative normali, o a seguito di eventi causati da malfunzionamento;
- misure standard, adottate strumentazioni certificate, personale qualificato, laboratori accreditati;
- materie prime impiegate (in particolare sostanze chimiche);
- scelta dei parametri inquinanti da monitorare in relazione a: processi produttivi; materie prime e sostanze chimiche usate e/o rilasciate da impianto; punti di campionamento e misura; potenziali rischi derivati da impianto (Probabilità di superare valori limite fissati e conseguenze di questo); frequenza di monitoraggio (occasionale, cioè 1 volta al mese o all’anno od ogni 5 anni; regolare e frequente, cioè da 1 a 3 volte/giorno fino a 1 volta/settimana; intensiva, cioè da 3 a 24 volte/giorno); metodologia di monitoraggio (Misure durata, parametri sostitutivi, bilanci di massa, fattori di emissione); affidabilità; livello di confidenza; costi e benefici ambientali (specificare “dettagli tecnici dei particolari metodi di misura”)
- emissioni in aria (emissioni convogliate, emissioni diffuse, emissioni fuggitive) in modo da abbattere carico inquinante totale su ambiente, con relative modalità di: prelievo dei campioni di emissioni; collocazione del punto di prelievo; numerazione e caratteristiche delle prese di campionamento; valutazione della stazionarietà ed omogeneità del flusso; esecuzione dei controlli
- emissioni in acqua, con campionamento composito (proporzionale a portata dello scarico o al tempo) od a spot (campioni prelevati a caso, indipendentemente dal volume di scarico);
- impianti di produzione e recupero rifiuti, salvo quelli inseriti in categoria 5 di Allegato VIII di D.Lgs. 152/06 pubblicato su G.U. 186/10, dove monitoraggio riguarda: quantità e qualità dei rifiuti in ingresso; classificazione in base a loro pericolosità; verifica riduzione pericolosità del rifiuto; efficacia del processo di controllo avvalendosi di indicatori; “eventuali determinazioni analitico merceologiche, quantità e frequenza dei rifiuti prodotti”;
- odori (se prescritto in AIA), da eseguire in impianti rappresentativi, specificando emissioni, caratterizzazione dei parametri di emissione, valutazione di impatto olfattivo;
- in impianti a rischio di incidente rilevante, notifica ad Autorità competente ed alla popolazione di: scheda informazioni su impianto e lavorazioni svolte; documento UR per verificare rapporto tra stabilimento e territorio; piani di emergenza esterna; relazione tecnica; rapporto di sicurezza; studio integrato di area; pareri tecnici conclusivi a seguito di ispezioni e valutazioni di studi integrati di area;
- tempo medio di campionamento e/o misura, con relativa frequenza.
Sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, che prevedono gestione ordinaria e straordinaria (in particolare gestione di anomalie e/o guasti) di impianto, gestione dei superamenti valori limite fissati che prevedono segnalazione di guasto/anomalia/superamento ad Autorità competente (entro ore 12 del giorno successivo), gestione di eventi di guasti/superamenti.
Per impianti accreditati EMAS o ISO 14001, piano di monitoraggio è semplificato e comprende informazioni di tipo: climatologico; materie prime impiegate; modalità di stoccaggio delle materie prime; consumo di risorse idriche; consumo di energia; consumo di combustibile; emissioni in aria di sostanze inquinanti; rumore; rifiuti gestiti; rifiuti prodotti; indicatori di prestazione di impianto.
Risultati di monitoraggio espressi in concentrazioni, portata, unità di misura, fattori di emissione, effetto termico. Nella rilevazione tenere conto incertezza della misura. Risultati di monitoraggio utilizzati anche per controllo operativo di impianto, conservati per almeno 5 anni e comunicati ad Autorità competente entro 30 Maggio insieme a relazione “che evidenzi conformità di esercizio impianto a condizioni prescritte in AIA, riportando almeno: nome impianto; nome gestore; numero ore di effettivo funzionamento dei reparti produttivi; numero ore di avvio e spegnimento annuo dei reparti produttivi; principali prodotti e relative quantità mensili ed annuali; rispetto a prescrizioni fissate in AIA; eventuali non conformità rilevate e relative comunicazioni inviate ad Autorità competente; consumi di materie prime, additivi, sottoprodotti; risorse idriche; energia combustibile; emissioni di impianto in aria, acqua, rifiuti, rumori, odori; monitoraggio di acque sotterranee, suolo e sottosuolo.
Entro 30 giorni, Commissione AIA/Regione verifica completezza della domanda e della documentazione allegata, nonché accetta o meno riservatezza delle informazioni proposte da gestore, tenendo conto “interesse pubblico all’accesso alle informazioni”. Se documentazione incompleta, Commissione AIA/Regione chiede integrazione documenti entro 30 giorni, pena annullamento domanda (fermo restando possibilità per proponente di chiedere proroga dei termini)
MATTM/Regione individua Ufficio presso cui sono depositati i documenti inerenti al procedimento di VIA “al fine della consultazione del pubblico”, e comunica ad interessato, entro 30 giorni da completezza della documentazione, avvio del procedimento (compresa sede presso cui documentazione è depositata). Gestore provvede,entro 15 giorni dalla comunicazione, a pubblicare (a sue spese) presso un quotidiano a diffusione regionale o nazionale (in relazione a valenza di impianto) un annuncio (Modello pubblicato su BUR 14/12), contenente: sede dell’impianto; nominativo del Gestore; uffici presso cui sono depositati i documenti (Analoga informativa riportata da MATTM/Regione nel proprio sito web).
Entro 30 giorni dalla suddetta pubblicazione, soggetti interessati possono presentare osservazioni scritte in merito (Modello domanda di accesso agli atti pubblicata su BUR 14/12)
MATTM/Regione per procedure particolarmente complesse può: avvalersi del supporto tecnico di Enti, Università, Istituti di ricerca, consulenti esterni delle Amministrazioni pubbliche (sono tenuti a comunicare gratuitamente elenco dei piani e riepilogo dei dati storici su territorio ed ambiente in loro possesso, segnalando quelli riservati); convocare apposita Conferenza dei servizi (può: convocare Amministrazioni competenti in materia ambientale; acquisire prescrizioni del Sindaco e di ISPRA per impianti statali, o di ARPAM per quelli regionali; chiedere integrazione dei documenti, in particolare per misure alternative a quelle indicate nel progetto, da fornire entro 90 giorni), che si deve esprimere entro 60 giorni.
Procedimento deve comunque concludersi entro 150 giorni (180 giorni se richiesta documenti integrativi) con il rilascio da parte di MATTM/Regione di AIA, che deve:
- tenere conto delle linee guida nazionali o, in mancanza di queste, quanto previsto in Allegato XI a D.Lgs. 152/06 pubblicato su G.U. 186/10;
- prendere opportune misure di prevenzione, al fine di evitare “fenomeni di inquinamento atmosferico”;
- evitare produzione di rifiuti o prevedere al recupero di tali rifiuti, o, se ciò impossibile, provvedere alla loro eliminazione riducendo l’impatto sull’ambiente;
- utilizzare l’energia in modo efficace ed efficiente;
- prendere idonee misure per prevenire incidenti o limitarne le conseguenze;
- evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione dell’attività con il ripristino del sito
In AIA occorre prescrivere:
- opportuni requisiti di controllo delle emissioni, specificando: metodologia e frequenza delle misurazioni; relativa procedura di valutazione; obbligo di comunicare ad Ac dati necessari a verificarne la conformità ad AIA; obbligo a comunicare ad Ac ed ai Comuni interessati dati relativi alle emissioni riportate in AIA, al fine di verificarne il superamento rispetto ai limiti fissati;
- misure relative alle condizioni diverse dalle normali (in particolare per: fasi di avvio ed arresto dell’impianto; ”emissioni fuggitive, malfunzionamenti, arresto definitivo di impianto”);
- eventuali misure supplementari da applicare agli impianti localizzati in una determinata area, al fine di assicurare in questa norme di qualità ambientale;
- tutte le misure necessarie per soddisfare le norme di qualità ambientale, al fine di garantire un livello adeguato di protezione dell’ambiente (Indicare valori limite fissati per emissioni di: gas serra o per sostanze inquinanti, specie per quelle indicate in Allegato X a D.Lgs. 152/06 pubblicato su G.U. 186/10, che possono essere emesse da impianto in aria, acqua, suolo; inquinamento acustico). Valori limite riportati in AIA mai “meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui ricade l’impianto” ed eventualmente sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti, tenuto conto di “applicazione delle migliori tecniche disponibili in relazione alle caratteristiche dell’impianto in questione, sua ubicazione geografica, condizioni locali di ambiente;
- indicazione delle autorizzazioni sostitutive;
- ulteriori disposizioni in grado di garantire protezione dal suolo ed acque sotterranee, gestione dei rifiuti prodotti da impianto, riducendo al minimo inquinamento.
Copia AIA messa a disposizione del pubblico presso Ufficio indicato, depurata eventualmente di quelle informazioni riservate a fini di sicurezza pubblica o difesa nazionale, o di “proprietà intellettuale o riservatezza industriale, commerciale, personale”
AIA valida 5 anni, con rinnovo periodico per analogo periodo. Per impianti registrati ai sensi di Reg. 761/01 rinnovo ogni 8 anni. In caso di impianto certificato ai sensi norme UNI EN ISO 14001 rinnovo ogni 6 anni. A tal fine gestore, almeno 6 mesi prima dalla scadenza, invia ad Ac domanda di rinnovo, evidenziando conferma o aggiornamento delle condizioni di impianto se intervenute modifiche, corredata da invio documentazione tecnica di cui sopra, compreso versamento spese di istruttoria.
Giunta Regionale con D.G.R. 774 del 24/6/2019 ha stabilito che la domanda di rinnovo/riesame di AIA per gli allevamenti intensivi da presentare tramite PEC, contenga la descrizione di:
– installazioni e relative attività in queste svolte (specificare tipo e portata);
– materie prime ed ausiliarie, sostanze ed energia usate o prodotte dalle installazioni;
– fonti di emissione delle installazioni;
– stato del sito di ubicazione di installazioni;
– tipo ed entità delle prevedibili emissioni di installazioni in ogni comparto ambientale, nonché identificazione degli effetti significativi delle emissioni su ambiente;
– tecnologie e tecniche da utilizzare per prevenire o ridurre le emissioni delle installazioni;
– misure di prevenzione, preparazione per riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti prodotti dalle installazioni;
– misure previste per il controllo delle emissioni nell’ambiente, nonché attività di autocontrollo e controllo programmato richiesto da Ente responsabile degli accertamenti;
– principali alternative tecnologiche, tecniche ed altre misure proposte alle installazioni prese in esame dal Gestore (descrizione sommaria);
– altre misure previste per adempiere ai principi di D.Lgs. 152/06 Art. 6 comma 16, nonché connessioni con altre normative vigenti in materia di: benessere animale; VIA e verifica di assoggettabilità; emissioni in atmosfera; scarichi idrici; rifiuti; contaminazione dei suoli; biosicurezza aviaria; disciplina dei sottoprodotti di origine animale; utilizzo agronomico di effluenti di allevamento; Direttiva nitrati
Alla domanda allegare:
1) dichiarazione attestante intervenute o meno di modifiche dopo il rilascio di AIA inerenti a: installazione ed attività di impianto; materie prime ed ausiliarie; sostanze ed energia usate o prodotte da impianto; stato del sito di ubicazione di impianto; fonti di emissione di impianto; tipo ed entità delle suddette emissioni in ogni comparto ambientale; effetti significativi di emissioni sull’ambiente; tecnologie/tecniche usate per prevenire le emissioni nell’ambiente (compresa attività di autocontrollo e controllo programmato); principali alternative in base alla tecnologia/tecnica vigente (Allegare domanda inviata per tali modifiche);
2) confronto con BAT, specificando modalità della loro applicazione o motivo per cui non applicate;
3) piano di monitoraggio e di controllo (modello predisposto da Regione);
4) relazione di riferimento se necessaria, cioè qualora uso, produzione, scarico di sostanze pericolose possono contaminare suolo ed acque sotterranee nel sito dell’impianto (relazione elaborata prima della “messa in esercizio di installazione o prima del primo aggiornamento di AIA);
5) ricevuta di pagamento della tariffa istruttoria pari a 50% di quella versata per AIA
Qualora attività comporta l’utilizzo, produzione e scarico di sostanze pericolose in grado di contaminare il suolo o le acque, occorre presentare, prima di avvio dell’esercizio di impianto, una specifica relazione, che verrà esaminata da Ac (può chiedere ulteriori approfondimenti ai fini del rilascio di AIA)
Ac riesamina AIA per allevamenti, confermando o aggiornando le relative condizioni, ogni 10 anni (entro 4 anni dalla pubblicazione su G.U.CE delle decisioni relative a BAT) od ogni qual volta è richiesto dal Sindaco per motivi di interesse di salute pubblica, o su proposta delle Amministrazioni competenti in materia ambientale quando:
– inquinamento provocato da installazioni è tale da rendere necessaria una revisione dei valori limite di emissione fissati in AIA o l’inserimento in AIA di nuovi valori (soprattutto qualora valori riportati non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti negli strumenti di programmazione di settore);
– tecniche disponibili hanno subito miglioramenti tali da consentire una notevole riduzione delle emissioni;
– sicurezza nell’esercizio del processo/attività richiede l’impiego di altre tecniche;
– richiesto da nuove norme UE, nazionali, regionali di qualità ambientale;
– verifica attuata ha dato esito negativo senza però evidenziare violazioni delle prescrizioni riportate in AIA.
Gestore presenta entro 30-180 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, “tutte le informazioni necessarie, ai fini del riesame/rinnovo delle condizioni di autorizzazione, compresi risultati del controllo delle emissioni, che consentono un confronto tra il funzionamento di installazione, tecniche descritte nelle conclusioni sulle BAT, livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili”. Fino alla pronuncia di Ac, Gestore continua l’attività in base ad AIA rilasciata.
Ac valuta (anche a seguito della partecipazione del pubblico alla decisione finale, tramite pubblicazione degli atti sul sito web di Ac) rinnovo/riesame AIA in base a “capacità relazionabile al massimo inquinamento potenziale di impianto”, che per allevamenti intensivi significa “numero di posti disponibili in condizioni di piena utilizzazione delle superfici utili di stabulazione (Escluse corsie di alimentazione, aree di servizio) ottenuti dividendo superficie calpestabile da animali per superficie minima fissata da normativa su benessere degli animali”. In caso di:
a)polli da ingrasso tenere conto di: densità massima espressa in termini di peso finale previsto del capo femminile/maschile a fine ciclo produttivo; modalità di stabulazione;
b)suini da ingrasso tenere conto se ciclo attuato entro un singolo capannone, o se previsti spostamenti durante le varie fasi, in quanto “a parità di superficie numero di capi presenti nelle fasi iniziali potrebbe essere superiore a quello finale”;
c)scrofe, tenere conto di numero di posti vigenti per ogni capannone;
d)allevamenti con suini ed avicoli: AIA da richiedere solo per allevamenti superiori a soglia IPPC (se entrambi superano tale soglia, presentata unica domanda di AIA, riportando dati inerenti a tutte le attività svolte);
e)attività connesse all’allevamento (quali: mangimifici; attività di lavorazione delle uova; impianti di macellazione e lavorazione della carne; impianti a biogas o biomassa): riportare nella relazione tecnica allegata alla domanda le relative emissioni. Se attività connesse rientrano nell’elenco di Allegato VIII di Lgs. 152/06 occorre presentare domanda AIA specifica;
f)presenza di più allevamenti in uno stesso sito o di allevamento gestito da uno stesso titolare ma con più sedi distaccate tra loro: presentare domanda di AIA per ogni sede che supera la soglia IPPC (tenere conto del valore complessivo dei singoli allevamenti presenti nel sito e delle strutture aventi un collegamento funzionale tra loro, quali strutture comuni di stoccaggio o depuratore delle deiezioni). In caso di aziende con diverse ragioni sociali presenti in uno stesso sito e collegate dal punto di vista funzionale (unico centro di stoccaggio di alimenti o deiezioni): unica domanda di AIA (tenere conto del “numero dei capi allevato congiuntamente dai diversi titolari”)
AIA rinnovata/riesaminata previa verifica della conformità degli impianti a:
1) normativa sul benessere animale negli allevamenti intensivi (tenere conto di: strutture di stabulazione e zone di riposo; spazio a disposizione e densità dei capi; condizioni di trasporto; metodi di stordimento e macellazione; castrazione dei maschi e taglio di coda);
2) valutazione di impatto ambientale (VIA) alla cui verifica di assoggettabilità sono sottoposti allevamenti intensivi di animali con rapporto superiore a 40 q.li di peso vivo/ha. di “terreno funzionalmente asservito ad allevamento” (esclusi allevamenti con meno di: 1000 avicoli; 800 cunicoli; 120 posti per suini da produzione di oltre 30 kg.; 45 posti scrofe; 300 ovicaprini; 50 posti bovini), fermo restando concetto di “cumulo” previsto dal D.M. 30/3/2015 in base al quale considerare altri impianti zootecnici esistenti entro 500 m. dal perimetro esterno dell’allevamento in questione e zone sensibili (quali aree SIC, ZPS, Parco e Riserva naturale, aree a forte densità demografica, aree di importanza storica, culturale, archeologica) dove il limite è ridotto a 20 q.li di peso vivo/ha. Sono soggetti a studio preliminare di impatto ambientale nuovi allevamenti con un numero di capi superiore a: 85.000 posti per polli da ingrasso; 60.000 posti per galline; 3.000 posti per suini da produzione di oltre 30 kg.; 900 posti per scrofe;
3) Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque da inquinamento da nitrati di origine agricola, in cui definite modalità di: distribuzione su terreni agricoli di effluenti di allevamento ed acque reflue; produzione ed utilizzazione agronomica del digestato. Tutti gli allevamenti soggetti ad AIA sono tenuti a presentare ad Ac una comunicazione, indipendentemente dall’uso degli effluenti (destinazione agronomica o recupero energetico o compostaggio), corredata da eventuale PUA (Piano di utilizzazione agronomico) che è parte integrante di AIA;
4) dati delle emissioni prodotte da riportare nel Registro integrato delle emissioni e trasferimento delle sostanze inquinanti, istituito dal Reg. CE 166/06 per gli allevamenti soggetti ad AIA che superano “valori soglia delle sostanze inquinanti per aria, acqua, suolo fissati in 10 t./anno per metano e 10 t/anno per ossido di azoto (In tali valori considerare emissioni puntuali convogliate ed emissioni diffuse prodotte da impianto nel corso del normale esercizio, compresi eventi eccezionali/accidentali). Quantità stimata di emissioni (in particolare di ammoniaca) riportata anche nella comunicazione da inviare entro 30 Aprile ad Ac;
5) relazione di riferimento inerente alla verifica effettuata dal Gestore di un allevamento che produce, usa o rilascia sostanze pericolose, o se queste determinano la formazione di prodotti intermedi di degradazione pericolosi. Per ogni sostanza pericolosa si determina la quantità di sostanza usata, prodotta, rilasciata da impianto alla massima capacità produttiva (se più sostanze pericolose occorre sommarle) e confrontarla con soglia indicata in D.M. 10/4/2019. Se superata tale soglia, Gestore, tenuto conto di proprietà fisiche, caratteristiche geologiche ed idrogeologiche del sito, caratteristiche di impianto (impermeabilizzazione, confinamento dei serbatoi), deve valutare possibilità di contaminazione di suolo ed acque sotterranee, con conseguente redazione della relazione di riferimento (Non necessaria se valutazione esclude forme di inquinamento o non viene superato valore di soglia)
Gestore comunica, con firma autenticata, modifiche non sostanziali apportate ad impianto (Modello pubblicato su BUR 14/12), salvo quelle necessarie “ad adeguare sua funzionalità alle prescrizioni” di AIA, a Regione/MATTM, allegando:
- relazione tecnica in cui illustrata modifica apportata ad impianto (Modello pubblicato su BUR 14/12);
- relazione previsionale su impatti ambientali a modifica avvenuta (Modello pubblicato su BUR 14/12);
- planimetria aggiornata di impianto se modifica comporta variazione negli elaborati grafici depositati;
- valutazione acustica, se modifica comporta variazione di tale matrice;
- compilazione piano di monitoraggio e controllo;
- quietanza di avvenuto pagamento di importo dovuto per spese istruttorie;
- richiesta volta ad ottenere esclusione da procedura VIA se interventi soggetti a verifica di assoggettabilità;
- comunicazione riservatezza di alcune informazioni, specificandone motivi;
- documento di identità in corso di validità.
Ac se necessario aggiorna AIA o relative condizioni, ma se in sede istruttoria rileva che modifiche sono sostanziali lo comunica entro 60 giorni a Gestore (Dopo tale termine, in caso di silenzio, Gestore può procedere a realizzare le modifiche), che presenta nuova domanda di AIA, corredata da relazione contenente aggiornamento delle informazioni contenute nella domanda iniziale di autorizzazione. Aggiornamento di AIA non “comporta differimento termine di scadenza di originaria AIA”. Più modifiche non sostanziali considerate in modo cumulativo in sede di rinnovo AIA possono costituire modifica sostanziale.
Se intervengono variazioni nella titolarità di gestione impianto, vecchio e nuovo gestore ne danno comunicazione (Modello pubblicato su BUR 14/12) entro 30 giorni ad Autorità competente, allegando copia di atto attestante variazione del gestore. MATTM/Regione provvede ad emanare provvedimento di voltura di AIA.
Gestore comunica a: Ac avvio attività nel rispetto di AIA; Ac e Comuni interessati, dati relativi a controllo delle emissioni, secondo modalità e frequenza indicate in AIA (Dati disponibili per il pubblico)
MATTM, con DM 26/05/2016, ha definito criteri che Autorità competente dovrà adottare nel determinare l’importo delle garanzie finanziarie da prestare a Regione, entro 12 mesi dal rilascio di AIA “a garanzia dell’obbligo di adottare misure necessarie a rimediare ad un inquinamento significativo del suolo ed acque sotterranee con sostanze pericolose provenienti da installazione” (escluse installazioni che in base al D. Lgs. 152/06 non sono tenute a prestare garanzie). Prestazione di tali garanzie dispensa dall’obbligo di presentare garanzie per le attività condotte nel sito di bonifica.
In caso Ac riscontri presenza di inquinamento significativo nel suolo e nelle acque sotterranee con sostanze pericolose dovute ad impianto, Gestore è tenuto ad adottare misure di ripristino del sito, presentando ad Ac un adeguato progetto di interventi da attuare “nei stretti tempi tecnici”.
Dopo cessazione definitiva delle attività, Gestore: informa Ac ogni 3 mesi sullo stato di avanzamento delle attività in corso; presenta a questa esiti finali entro 12 mesi da cessazione attività.
Ac può disporre ispezioni straordinarie su impianti autorizzati. Gestore è tenuto a fornire massima assistenza nello svolgimento di qualsiasi verifica tecnica ad impianto, compreso prelievo di campioni e fornitura delle informazioni richieste
ISPRA per opere di competenza nazionale (si può avvalere di ARPAM) ed ARPAM per progetti regionali accertano “con oneri a carico del Gestore”:
- rispetto delle prescrizioni riportate in AIA
- regolarità delle misure e dispositivi di prevenzione da inquinamento eseguite da gestore, nonché rispetto dei valori limite di emissione
- rispetto del gestore ad obblighi di comunicazione regolare ad Autorità competente e tempestiva “in caso di inconvenienti od incidenti che influiscono in modo significativo su ambiente”, nonché dei “risultati della sorveglianza delle emissioni di impianto”.
In particolare ARPAM verifica entro 31 Ottobre autocontrolli eseguiti dalla ditta, in conformità al piano di monitoraggio approvato, trasmettendone esito ad Ac ed a gestore, evidenziando situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e misure da adottare. MATTM con DM 17/10/2016 definito contenuti minimi e formati dei verbali di accertamento contestazione e notificazione relativi ai procedimenti AIA (modelli pubblicati su GU 292/16).
Fino a quando Gestore non si adegua a condizioni fissate in AIA applicare le disposizioni relative ad autorizzazioni in materia di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo vigenti.
Ac rende accessibili a Gestori dati storici su territorio ed ambiente in loro possesso “ove non ritenuti riservati”, per facilitare applicazione di D.Lgs. 152/06
Presidente Consiglio Ministri, su proposta di MATTM, di intesa con Conferenza Stato Regioni, può emanare decreto per “disciplinare le modalità di autorizzazione nel caso in cui più impianti o parti di essi sono localizzati su stesso sito, gestiti dal medesimo gestore e soggetti ad AIA da rilasciare da più di una Autorità competente”
Procedura di riesame avviata d’ufficio da Ac, su segnalazione di Amministrazioni competenti in materia ambientale. In sede di riesame ammessa richiesta di ulteriori documenti a gestore, ma non “differimento del termine di scadenza di AIA”.
In caso di modifica sostanziale o meno o riesame consentite deroghe temporanee a quanto riportato in AIA, se esiste piano di ammodernamento approvato da Ministero/Regione che assicuri rispetto di detti requisiti entro termine di 6 mesi e se progetto determina riduzione di inquinamento.
Ogni Organismo istituzionale che effettua controlli su impianti a livello ambientale e rileva eventuali inadempienza, comprese “notizie di reato”, lo comunica ad Ac. Risultati dei controlli su emissioni messi a disposizione del pubblico.
In caso di inosservanza di prescrizioni riportate in AIA, che determinano situazioni di pericolo o danno per salute, Ac informa Sindaco per adozione misure opportune. Se dopo rilascio AIA intervengono circostanze tali da mettere a rischio salute pubblica, Sindaco può chiedere a MATTM/Regione di riesaminare AIA
Gestori impianti sottoposti ad AIA per impianti di cui ad Allegato VIII del D.Lgs. 152/06 pubblicato su G.U. 186/10, inviano ad Ac e MATTM dati relativi ad emissioni in aria, acqua, suolo di anno precedente. Suddetti dati elaborati da ISPRA sono trasmessi a Commissione Europea e messi a disposizione del pubblico.
Ac comunicano a MATTM:
- ogni anno dati concernenti domande ricevute, autorizzazioni rilasciate e successivi aggiornamenti, rapporto su situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni riportate in AIA
- ogni 3 anni (entro 30 Aprile) relazione su applicazione di AIA, contenente in particolare valori limite di emissione applicati ad impianti e migliori tecniche disponibili in base alle quali sono state desunte. A tal fine approvato in Allegato I a D.M. 15/3/2012 pubblicato su G.U. 77/12 formulario di comunicazione
Sanzioni sono irrorate da Prefetto per impianti di competenza statale, Regione per altri impianti. Somme derivanti da sanzioni versate nei bilanci di Autorità competenti.
MATTM:
- predispone ed invia a Commissione Europea relazione su attuazione Direttiva 2008/1/CE e sua efficacia rispetto ad altri strumenti comunitari di protezione ambiente
- assicura partecipazione Italia a scambio di informazioni organizzato da Commissione Europea in merito a “migliori tecniche disponibili e loro sviluppo, nonché prescrizioni in materia di controllo”, coinvolgendo Autorità competenti in ogni fase dello scambio di informazioni
- garantire sistematica informazione del pubblico su stato di avanzamento lavori relativi a scambio di informazioni con Autorità competente “sulle migliori tecniche disponibili e loro sviluppo”.
Entità aiuto:
Ammontare di garanzia da prestare, in base a DM 26/05/2016, determinato in funzione di: tipologie di attività condotte in installazione; estensione del sito di installazione; pericolosità e quantità di sostanze pericolose; tipo di garanzia prestata; periodo di vita utile residuo di installazione (metodo di calcolo, al netto di IVA, riportato in Allegato A al DM 26/05/16 pubblicato su GU 237/16). Se installazioni presentano particolari rischi ambientali ed igienico sanitari, Autorità competente può prevedere coefficienti più elevati di quelli fissati in Allegato A, al fine di consentire copertura dei costi di valutazione, progettazione ed attuazione delle misure necessarie a rimediare ad inquinamento (obiettivo è quello di riportare il sito allo stato corrispondente al momento della relazione, se accertato un inquinamento significativo di suolo ed acque sotterranee con sostanze pericolose). Ammontare di garanzia finanziaria, coefficienti e valori di riferimento sono soggetti a rivalutazione annuale in base ad indici ISTAT.
Ammontare di garanzia ridotto di: 50% per imprese registrate EMAS; 40% per imprese in possesso di certificazione UNI EN ISO 14001 rilasciata da Organismo accreditato. Riduzione non si applica agli importi minimi fissati da Autorità competente.
Nel caso di modifiche sostanziali ad impianto, gestore ridetermina ammontare di garanzia, sottoponendo calcoli ad Autorità competente e ad Amministrazione beneficiaria, che possono chiedere integrazione o riduzione delle garanzie prestate.
Garanzie si intendono accettate entro 30 giorni da loro acquisizione, salvo diversa indicazione di Amministrazione beneficiaria.
Garanzia, prestata entro 12 mesi da validazione da parte di Autorità competente di relazione di riferimento, è valida per 8 anni (in deroga, su richiesta del gestore, garanzia prestata valida fino a scadenza di autorizzazione + 2 anni, qualora validità AIA scada prima di 8 anni). Ammessa prestazione di garanzia avente durata inferiore, purchè ne venga assicurato il rinnovo senza soluzione di continuità. Se gestore presta una garanzia frazionata deve prevedere un suo prolungamento di almeno 12 mesi, pena applicazione di sanzioni e blocco, da parte di Autorità competente, previa diffida, di tutto o parte della garanzia stessa.
In caso di cessazione di attività, Amministrazione preposta, su richiesta di gestore e previa verifica di Autorità competente circa assenza di inquinamento significativo di suolo ed acque sotterranee con sostanze pericolose derivate da installazione, può svincolare garanzia finanziaria prima di sua scadenza.
In caso di variazione di titolarità di gestione, o di volturazione autorizzata di attività, Amministrazione, su richiesta di gestore, può disporre svincolo di garanzia, purchè venga “prestata idonea garanzia da parte di nuovo gestore”.
Spese occorrenti per effettuare rilievi, accertamenti, sopralluoghi necessari per istruttoria della domanda di AIA e successivi controlli sono a carico del gestore. MATTM, di intesa con Conferenza Stato-Regioni, fissa tariffe (riviste ogni 2 anni) da applicare per suddetta istruttoria/controllo, tenendo conto di: complessità delle attività svolte da Autorità competente; numero e tipologia delle emissioni e componenti ambientali interessate; eventuale presenze di sistemi di gestione registrati o certificati; spese di funzionamento; compensi spettanti a membri della Commissione istruttoria. Tariffa comunque non inferiore a 25.000 €/impianti di competenza statale, versata da gestore di impianto in apposito conto del MATTM.
Regione Marche con LR 44/13 ad art. 19 consente invio di richiesta di dilazione dell’importo tariffario dovuto nel seguente modo:
– per importi superiori a 5.000 €: quietanza di versamento di 1° acconto (pari al 40% della somma dovuta) allegata a domanda di dilazione; quietanza di versamento di 2° acconto (pari al 40% della somma dovuta) da inviare al momento di indizione della Conferenza dei Servizi decisoria; quietanza di versamento del saldo (pari a 20% della somma dovuta) da inviare prima di emanazione del decreto, a seguito dell’avvenuta comunicazione da parte di Autorità competente del completamento di istruttoria ed eventuale rettifica di importo tariffario dovuto. Nella quietanza di versamento riportare seguente causale “I acconto/II acconto/saldo per rilascio/rinnovo/rinnovo con modifiche non sostanziali/modifiche sostanziali AIA”
– per importi inferiori a 5.000 €: quietanza di versamento di acconto (pari al 70% della somma dovuta) allegata a richiesta di dilazione; quietanza di pagamento a saldo (pari a 30% della somma dovuta) da inviare prima di emanazione del decreto, a seguito dell’avvenuta comunicazione da parte di Autorità competente del completamento di istruttoria ed eventuale rettifica di importo tariffario dovuto. Nella quietanza di versamento riportare seguente causale “acconto/saldo per rilascio/rinnovo/rinnovo con modifiche non sostanziali/modifiche sostanziali AIA”
Sanzioni:
In caso di inosservanza delle prescrizioni riportate in AIA, od impianto in esercizio in assenza di autorizzazione applicata, in relazione a gravità di infrazione:
- diffida, con termine entro cui eliminare irregolarità;
- diffida e contestuale sospensione di attività per un periodo determinato, se rilevate situazioni di pericolo ambientale;
- revoca di AIA e chiusura di impianto, in caso di mancato adeguamento impianto alle prescrizioni imposte con diffida, o di reiterate violazioni che determinano situazioni di danno o pericoli per ambiente.
Gestore che conduce impianto pericoloso senza autorizzazione, o dopo che questa è stata sospesa o revocata: multa da 2.500 a 26.000 €.
Gestore, in possesso di autorizzazione, che non ne osserva le prescrizioni, o, senza giustificato motivo, non presenta nel termine stabilito la documentazione integrativa richiesta: multa da 5.000 a 26.000 €.
Gestore che continua attività dopo ordine di chiusura impianto: arresto da 6 mesi a 2 anni, o multa da 5.000 a 52.000 €.
Gestore che non comunica ad Autorità competente avvio di attività oggetto di autorizzazione: multa da 5.000 a 52.000 €.
Gestore che non comunica ad Autorità competente ed ai Comuni interessati misurazioni delle emissioni: multa da 2.500 a 11.000 €.
Se gestore non rispetta obblighi di comunicazione trimestrali e finale a seguito di cessazione di attività, o se interventi di ripristino attuati ritenuti inadeguati, o in caso di inerzia nella esecuzione del progetto di ripristino: escussione di garanzia da parte di Amministrazione.