COMMERCIO ELETTRONICO

COMMERCIO ELETTRONICO (D.Lgs. 114/98, 70/03; Legge 308/00, 116/14, 58/19; D.M. 13/1/15)  (commag63)

Soggetti interessati:

Ministero Politiche Agricole Alimentari, Forestali (MIPAAF), Ministero Economia e Finanze (MEF), Ministero Sviluppo Economico (MISE), Agenzia delle Entrate.

Professionista e consumatore che stipulano contratto di vendita a distanza per beni o servizi (compresi servizi finanziari ed eventuale partecipazione di soggetti diversi dai fornitori), avvalendosi solo di una o più “tecniche di comunicazione a distanza” (cioè qualunque mezzo che consenta di stipulare contratto “senza la presenza fisica e simultanea di professionista e consumatore”, come nel caso di impiego di telefono, posta elettronica o altra sistema automatico di chiamata senza operatore che richiede consenso preventivo), con esclusione di: contratti relativi a servizi finanziari, conclusi tramite distributori automatici o tramite operatori delle telecomunicazioni, o relativi a costruzione, vendita o altri diritti a beni immobili (Esclusa locazione), conclusi in occasione di vendita all’asta

PMI iscritte nel registro imprese Camera Commercio che intendono eseguire investimenti nel commercio elettronico da attuarsi attraverso un “soggetto promotore” che raggruppa almeno 30 imprese.

Soggetto promotore (titolare di partita IVA) avente forma di cooperativa, consorzi, società consortili, società consortili miste tra imprese industriali, commerciali e di servizio, consorzio di sviluppo industriale, centri per innovazione sviluppo imprenditoriale, Associazioni imprenditoriali di categoria iscritti a Camera di Commercio che intendono:

1)       realizzare attività di commercio elettronico;

2)       organizzare corsi su commercio elettronico a favore di imprese industriali, individuali e societarie.

Escluse imprese per cui non applicabile regime “de minimis” o che si trovano in stato di fallimento, amministrazione controllata

 

Iter procedurale:

D.Lgs. 260/05 stabilisce che acquirente deve ricevere informazioni “in modo chiaro e comprensibile con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza” (compresa telefonia vocale, telefax, sistemi di chiamata senza intervento di operatore ma mediante dispositivo automatico; tecniche ammesse previo consenso del consumatore e senza costi aggiuntivi a suo carico) su:

–          identità professionista, suo indirizzo ed attività principale svolta;

–          eventuale identità ed indirizzo del rappresentante del fornitore o del professionista intermediario nei confronti del consumatore;

–          registro di commercio cui fornitore è iscritto e numero di registrazione;

–          eventuali estremi di autorizzazione del fornitore;

–          caratteristiche essenziali del bene o servizio;

–          prezzo del bene o servizio, comprese tasse, imposte, commissioni o avviso che prezzo dipende dalle fluttuazioni dei mercati “su cui fornitore non esercita alcuna influenza”;

–          spese di consegna;

–          modalità di pagamento e di consegna del bene o fornitura del servizio;

–          esistenza o assenza diritto di recesso da esercitare, entro 15 giorni da conclusione contratto, mediante invio di lettera raccomandata con avviso ricevimento senza indicare motivo o pagare penali (30 giorni in caso di assicurazioni sulla vita e schemi pensionabili individuali). Diritto di recesso non si applica a:

  • servizi finanziari diversi da servizio gestione portafogli di investimenti (v. operazioni di cambio, strumenti di mercato monetario, valori mobiliari, contratti a termine futures su strumenti finanziari, contratti a termine oiwaps su tassi di interesse);
  • polizze assicurazioni viaggi o bagagli;
  • contratti eseguiti da entrambe le parti;
  • contratti di assicurazione obbligatoria per danni da veicoli e natanti;
  • dichiarazioni di consumatori rilasciate davanti a pubblico ufficiale.

Tali informazioni saranno confermate al consumatore in tempo utile (anche nel caso fornitore non risieda in Stato UE), comunque “prima che lo stesso sia vincolato da un contratto a distanza”.

Consumatore che esercita diritto di recesso è tenuto a:

  • pagare “solo l’importo del servizio effettivamente prestato”, comunque proporzionale ad importo concordato per tutte le prestazioni previste dal contratto e di entità tale da non configurarsi come penale;
  • restituire al fornitore qualsiasi bene od importo ricevuto entro 15 giorni dal recesso

Fornitore non può esigere alcun pagamento “se ha dato inizio all’esecuzione del contratto prima della scadenza del periodo di esercizio del diritto di recesso”, senza che vi fosse preventiva richiesta del consumatore. Fornitore tenuto a rimborsare a consumatore entro 15 giorni da notifica recesso importi versati in eccedenza

Non esiste diritto di recesso in caso di:

  • contratti di fornitura generi alimentari, bevande, beni domestici di consumo corrente forniti al domicilio del consumatore “da distributori che effettuano giri frequenti e regolari”;
  • contratti di frontiera servizi relativi ad alloggio, trasporto, ristorazione, tempo libero se nel contratto stabilita data precisa;
  • fornitura di servizi già iniziata con accordo del consumatore;
  • fornitura di beni e servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni finanziarie;
  • fornitura beni personalizzati o “confezioni su misura”, o che per loro natura non possono essere rispediti, o rischiano di deteriorarsi;
  • fornitura prodotti audiovisivi e software informatici sigillati;
  • fornitura di giornali, riviste, periodici;
  • servizi di scommesse e lotterie;

–          modalità e tempi di restituzione o ritiro del bene in caso di diritto di recesso;

–          costo utilizzo tecnica comunicazione a distanza;

–          durata validità dell’offerta e3 del prezzo;

–          durata minima del contratto per beni e servizi a prestazione continuata;

–          modalità per porre fine a contratto in modo unilaterale e consensuale;

–          informazioni su modalità per esercitare ricorso, esistenza di fondo di garanzia o dispositivo di indennizzo;

–          obblighi contrattuali derivati da legislazione vigente su contratti a distanza

Professionista invia merce o servizio a consumatore entro 30 giorni da ordinazione, o in mancanza del bene e servizio ne informa consumatore, restituendo eventuali somme già corrisposte entro tale data. Vietato inviare merce, se questo “comporta richiesta pagamento”, senza ordinazione o diversa da quella ordinata “anche se di valore e qualità equivalente o superiori”, salvo consenso del consumatore

Consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta e comunque assenza di risposta da parte del consumatore non implica suo consenso. Ogni servizio fornito anche se non richiesto costituisce pratica commerciale scorretto

Nel caso di impiego di mezzo televisivo o mezzi telematici ed informatici, informazione sul diritto di recesso fornita nel corso di presentazione del prodotto e comunque per iscritto al momento di consegna della merce

Pagamento merce o servizi può avvenire anche mediante carta di credito. Istituto di credito deve riaccreditare al consumatore pagamenti eseguiti in eccesso con possibilità di addebitare al professionista tali somme

Diritti del consumatore sono irrinunciabili. E’ nullo ogni contratto “che abbia l’effetto di privare al consumatore dei suddetti diritti”

Ad accertare le violazioni delle norme in oggetto provvedono Organi di polizia amministrativa, che presentano rapporto a Camera di Commercio della Provincia dsi residenza o sede legale del professionista. In caso di cause il Foro competente è quello di residenza del consumatore

Associazioni dei consumatori sono legittimate a proporre a competenti Autorità di vigilanza reclamo per accertamento di violazioni alle presenti disposizioni, nonché azioni inibitorie per far cessare violazioni delle disposizioni nei confronti di imprese ed intermediari

MEF, MISE, Ministero Giustizia, possono promuovere “istituzione di adeguare ed efficaci procedure extragiudiziali di reclamo e ricorso per composizione di controversie riguardanti consumatori”. Organismi extragiudiziali comunicano decisioni prese a tali Ministeri

In sede di giudizio onere della prova a carico del fornitore (in particolare adempimento obblighi di informazione del consumatore; acquisizione consenso del consumatore alla conclusione del contratto; responsabilità inadempimento clausole contrattuali)

Attività di commercio elettronico richiede comunicazione preliminare a Comune di residenza o in caso di società dove esiste sede legale, specificando possesso requisiti per esercizio attività, settore merceologico di attività. Attività può essere intrapresa solo “decorsi 30 giorni da ricevimento comunicazione da parte Comune”.

Vietato inviare prodotti al consumatore se non dietro specifica richiesta di questi. Consentito inviare campioni di prodotti od omaggi a consumatori purché questo non comporti spese o vincoli per questo.

Operatore che intende vendere ad ingrosso ed al dettaglio può utilizzare 1 solo sito web, ma deve tenere distinte aree del sito per ingrosso e dettaglio, in modo che acquirente sappia subito tipo di offerta rivolta. Informazioni per consumatori chiare e relative a: identità fornitore, caratteristiche del bene, prezzo, spese di consegna, modalità pagamento, diritto di recesso. Occorre conferma scritta delle informazioni prima o al momento del contratto.

Diritto di recesso esercitato da consumatore mediante invio raccomandata con ricevuta di ritorno e spese per restituzione bene ricusato. Fornitore deve restituire eventuali somme versate da consumatore per bene restituito.

Contratto eseguito entro 30 giorni da quello in cui consumatore ha trasmesso ordinazione.

In base al D.Lgs. 70/03 le società di informazione gestite da un prestatore possono fornire servizi on line di commercio elettronico, purchè non limitano libera circolazione delle informazioni. I servizi escludono, tra l’altro: “ facoltà delle parti di scegliere la legge applicabile al loro contratto”; obbligazioni contrattuali riguardanti i contratti concessi dai consumatori, o che riguardano trasferimenti diritti beni immobili diversi da quelli di locazione, o che richiedono ed implicano esercizio di pubblici poteri, o contratti di fidejussione e garanzia che esulano da attività commerciali o professionali, o contratti disciplinati da diritto di famiglia; ammissibilità delle comunicazioni commerciali non sollecitati per posta elettronica.

Servizi offerti da Società straniera possono essere limitati per motivi di: ordine pubblico, tutela della salute pubblica, sicurezza e difesa nazionale, tutela dei consumatori. Ministero Attività Produttive prima di adottare provvedimento chiede a Stato membro di prendere provvedimenti per rimuovere pericoli di cui sopra e notificare atti restrittivi a Commissione CE e Stato membro.

Per esercitare “attività di prestatore di un servizio della società dell’informazione e il suo esercizio non sono soggetti ad autorizzazione preventiva o ad altra misura di effetto equivalente”, ma deve “rendere facilmente accessibili in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio ed alle Autorità competenti” seguenti elementi: generalità prestatore, domicilio o sede legale, estremi che consentono di contattare subito prestatore, numero di iscrizione al repertorio del registro imprese, ordine professionale presso cui prestatore iscritto e titolo professionale e Stato membro di rilascio, numero partita IVA, indicazione dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi, indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario dei servizi, indicazione che si tratta di comunicazione commerciale, persona fisica o giuridica per conto della quale effettuata tale comunicazione, che si tratta di offerta promozionale (Sconti, premi omaggio) o di concorsi o giochi promozionali e relative condizioni di accesso; possibilità per destinatari di posta elettronica “di opporsi al ricevimento in futuro delle comunicazioni”; messaggio commerciale “conforme alle regole di deontologia professionale” (indipendenza, dignità, onore della professione, segreto professionale, lealtà verso clienti e colleghi). Prestatore deve costantemente aggiornare tali informazioni.

Obbligo di registrare testata editoriale telematica e di stipulare contratto con destinatario servizio comprendente: varie fasi tecniche per conclusione del contratto; modalità di archiviazione contratto concluso e sua accessibilità; mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per correggere eventuali errori di inserimento dati; eventuali codici di condotta; lingua a disposizione per concludere contratto; strumenti a disposizione per comporre controversie.

Prestatore servizio deve subito accusare ricevuta ordine del destinatario contenente: informazioni essenziali su bene o servizio richiesto; indicazioni del prezzo; mezzi di pagamento; modalità di recesso; costi di consegna e tributi applicabili. Ordine e ricevuta si considerano pervenuti quando le parti a cui indirizzati hanno possibilità di accedervi. Disposizioni non applicabili in caso di scambio messaggi per posta elettronica.

Società di informazione non responsabile delle informazioni trasmesse salvo che “non dia origine alla trasmissione, non selezioni il destinatario della trasmissione, non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse” memorizzate salvo che “non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione è illecita, o non appena a conoscenza di tali fatti non rimuova immediatamente le informazioni o ne disabiliti l’accesso”.

In caso di inosservanza norme, Autorità giudiziaria “può esigere, anche in via d’urgenza, che il prestatore impedisca o ponga fine alle violazioni commesse”.

Prestatore non è tenuto a sorvegliare informazioni trasmesse o memorizzate o a ricercare fatti “che indichino presenza di attività illecite”, ma deve comunque subito informare Autorità giudiziaria se a conoscenza presunte attività illecite e fornire a questa informazioni in suo possesso in grado di consentire identificazione destinatario. Prestatore è civilmente responsabile se “avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l’accesso, non ha provveduto ad informarne Autorità competente”.

Associazioni imprenditoriali, professionali o di consumatori possono adottare codici di condotta per il commercio elettronico.

Costituiti Organi extragiudiziali per composizione controversie in materia di commercio elettronico che vengono accreditati presso MISE e Commissione UE.

Legge 58/19 ad art. 13 prevede  che fino al 31/12/2020 il soggetto, che facilita l’uso di una piattaforma digitale, portale o altri mezzi analoghi per le vendite  a distanza  di beni importati provenienti dall’interno di UE, deve inviare entro il mese successivo ad ogni trimestre, secondo modalità e termini fissati da Agenzia delle Entrate, per goni fornitore seguenti dati:

  1. dati anagrafici, residenza o domicilio, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica di ogni fornitore
  2. numero totale delle unità vendute in Italia
  3. ammontare totale dei prezzi di vendita (o il prezzo medio di vendita).

Soggetto passivo è considerato debitore di imposta per quelle vendite a distanza per cui non ha inviato o ha inviato in modo incompleto dati presenti su piattaforma, salvo non  dimostri che l’imposta è stata assolta dal fornitore.

Legge 116/14, come attuato con D.M. 13/1/2015, concede credito di imposta a favore di:

1)       imprese, anche costituite in forma cooperativa o Consorzi, che producono prodotti agricoli, pesca, acquicoltura di cui ad Allegato I del Trattato

2)       piccole e medie imprese che producono prodotti agroalimentari, pesca ed acquicoltura non compresi in Allegato I del Trattato, anche in forma di cooperativa o Consorzi

Imprese interessate presentano, tramite PEC, domanda per riconoscimento credito di imposta, con firma di titolare o legale rappresentante o procuratore speciale, riportando seguente oggetto “Nome impresa Istanza di accesso alle agevolazioni di cui al DM 13/01/2019 – Commercio elettronico”, a MIPAAF nel periodo 20 – 28 Febbraio successivo a quello di esecuzione investimento, evidenziando:

1)       codice di attività prevalente di impresa a fini IVA;

2)       tipo di impresa (piccola, media, grande, cioè PMI o GI) al momento invio domanda;

3)       costo complessivo di investimento ed ammontare di singole opere ammissibili;

4)       effettività delle spese sostenute e della loro destinazione ad avvio/sviluppo del commercio elettronico;

5)       credito di imposta spettante

Allegare a domanda:

1)       dichiarazione sostitutiva notorietà relativa ad aiuti in “de minimis”eventualmente percepiti nei 2 anni precedenti ed anno in corso

2)       dichiarazione relativa a cumulo con altri aiuti di Stato o altri sostegni UE in relazione a stessi costi ammissibili, che non danno luogo ad intensità di aiuto superiore a livello consentito (cioè 40% e 50.000 € per periodo di imposta)

MIPAAF riconosce credito di imposta, previa verifica, entro 60 giorni, requisiti di ammissibilità di impresa (costituisce inammissibilità domanda: superamento limite di aiuto in “de minimis” da parte di impresa, o mancato utilizzo di schema predisposto da Ministero, o dichiarazioni incomplete, o assenza documenti richiesti), nei limiti delle risorse disponibili per anno di riferimento. Decisione riportata nel sito di Ministero. Se disponibilità inferiori a richieste pervenute, credito di imposta da riconoscere ridotto in proporzione “in base al rapporto tra ammontare dei fondi stanziati ed importo complessivo del credito spettante”. Se invece credito concesso inferiore a risorse stanziate, fondi residui trasferiti a credito da concedere in anno successivo

MIPAAF comunica, entro 60 giorni da presentazione domanda, concessione o meno del credito con relativo importo spettante, previo invio ad Agenzia delle Entrate di elenco delle imprese. Ammesse ad agevolazioni con relativo credito concesso. Credito può essere oggetto di compensazione solo dopo invio pubblicazione decreto su sito Ministero

Impresa indica importo del contributo nella dichiarazione dei redditi di periodo di imposta in cui beneficio concessa. Credito di imposta utilizzabile solo in compensazione, tramite invio telematico ad Agenzia delle Entrate del modello F24, per importo non superiore a quello concesso, pena rifiuto operazione di versamento

Agenzia delle Entrate comunica a MIPAAF eventuale indebito fruizione, totale o parziale, di credito di imposta, a  seguito di controlli effettuati anche in collaborazione con lo stesso MIPAAF.

Ai fini di controllo, Agenzia invia entro 31 Marzo a MIPAAF elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione credito di imposta in anno precedente con relativo importo

 

Entità aiuto:

D.M. 13/1/2015 concede credito di imposta ad imprese agricole, agroalimentari, pesca ed acquacoltura per realizzazione ed ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate ad avvio o sviluppo di commercio elettronico, quali: dotazioni tecnologiche; software; progettazione ed implementazione, sviluppo data base e sistemi di sicurezza. Investimenti realizzati dopo 27/2/2015 relativi a periodo di imposta in corso al 31712/2014 e 2 successivi. Credito di imposta compete per ogni periodo di imposta in funzione di attività prevalente svolta e dichiarata a fini IVA e dimensione di impresa nella misura di:

1)       40% e nel limite di 50.000 € importo investimenti realizzati in ogni anno per PMI operanti nella produzione, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli di cui Allegato I di Trattato, con esclusione diimprese destinatarie da ordine di recupero a seguito decisione di Commissione che dichiara illegittimi aiuti concessi e ad imprese in difficoltà;

2)       40% e nel limite di 50.000 € per investimenti realizzati in ogni anno per PMI e GI per cui non ricorrono condizioni di cui alla lettera a) e diversi da PMI operanti nella trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli di cui Allegato I di Trattato, nell’ottica del regime “de minimis” (200.000 € di aiuto in 3 anni);

3)       40% e nel limite di 15.000 € nell’arco di 3 esercizi finanziari per investimenti realizzati in ogni anno per PMI e GI per cui non ricorrono condizioni di cui alla lettera a) e impresa diversa da PMI operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli di cui Allegato I di Trattato, nell’ambito del regime “de minimis” agricolo (15.000 € di aiuto in 3 anni);

4)       40% e nel limite di 30.000 € nell’arco di 3 esercizi finanziari per investimenti realizzati in ogni anno per PMI e GI e impresa diversa da PMI operanti nella produzione, trasformazione, commercializzazione dei prodotti di pesca ed acquicoltura di cui Allegato I di Trattato, nell’ambito del regime “de minimis” di pesca ed acquacoltura (30.000 € di aiuto in 3 anni);

5)       40% e nel limite di 50.000 € per investimenti realizzati in ogni anno per PMI che producono prodotti agroalimentari, pesca ed acquicoltura non compresi in Allegato I di Trattato, nell’ottica del regime “de minimis” (200.000 € di aiuto in 3 anni);

6)       20% e 10% nel limite di 50.000 € per investimenti realizzati in ogni anno rispettivamente per piccole imprese e medie imprese che producono prodotti agroalimentari, pesca ed acquicoltura non compresi in Allegato I di Trattato. Escluse imprese oggetto di ordine di recupero pendente a seguito di decisione di Commissione che dichiara illegittimi ed incompatibili con mercato interno alcuni aiuti, nonché imprese in difficoltà

Ammesso solo spese effettivamente sostenute per avvio/sviluppo del commercio elettronico attestato da dichiarazione Presidente Collegio sindacale o Revisore iscritto in registro o professionista iscritto in Albo dottori commercialisti, o responsabile CAF, evidenziando: conformità dei dati dichiarati a quelli sulle scritture contabili di impresa riferiti a periodo oggetto di contributo

Credito di imposta riconosciuto nel limite di 2.000.000 € per anno 2015, 1.000.000 € per anno 2016

Credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini di imposta sui redditi e IRAP, ma non è cumulabile con altri aiuti di Stato o UE per stessi costi ammissibili se questo finisce per superare “de minimis”, con conseguente recupero di aiuto erogato maggiorato di interessi e sanzioni        .

Sanzioni:

Professionista che non rispetta norme su vendita a distanza, o informazione al consumatore, esecuzione del contratto, invio merce senza ordinazione, ostacola diritto di recesso, o non rimborsa a consumatore somme eventualmente pagate: multa da 516 a 5.165 € (Sanzione raddoppiata in caso di recidiva, cioè violazione commessa 2 volte in 1 anno). Nel caso di servizi finanziari: multa da 5.000 a 50.000 € + contratto annullato con restituzione da parte fornitore di eventuali importi percepiti dal consumatore + eventuale richiesta di risarcimento danni da parte consumatore

Chiunque viola disposizioni in materia di servizi di informazione per commercio elettronico: multa da 103 a 10.000 €. In caso di recidiva sanzione raddoppiata.

In caso di accertamento definitivo di violazioni non formali a normativa fiscale, o mancato rispetto di condizioni stabilite da Regolamento UE, o utilizzo difforme destinazione indicata in domanda: decadenza diritto credito di impresa

In caso di accertamento di falsità di dichiarazioni rese: revoca di credito di imposta

Se a seguito controlli effettuati accertata indebita fruizione, anche parziale, di credito di imposta a causa di mancato rispetto condizioni richieste o non ammissibilità delle spese, MI.P.A.A.F. provvede al recupero di imposta maggiorato di interessi e sanzioni