COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI PESCA (Reg

COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI PESCA (Reg. 104/00, 1224/09; Legge 189/12; D.M. 14/1/05, 25/7/05, 10/1/11, 25/7/13)  (pesca21)

Soggetti interessati:

Imprenditore ittico (titolare di licenza che esercita professionalmente in forma singola od associata attività di pesca), operatore ittico (cioè persona fisica o giuridica che gestisce o detiene impresa che svolge attività di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione vendita al dettaglio di prodotti di pesca ed acquicoltura), Organizzazioni produttori riconosciute, titolari centri di raccolta, titolari centri di vendita all’asta pubblica di prodotti di pesca/acquicoltura dotati di numero di riconoscimento veterinario, primi acquirenti (operatori che acquistano prodotti della pesca messi in prima vendita), trasportatori prodotti della pesca di origine CE, quali:

–          pesci di mare: Passera di mare, tonni bianchi o alalunga, tonni rossi, tonni obesi, aringhe, merluzzi bianchi, sardine, eglefini, merluzzi carbonari, merluzzi gialli, sgombri, suri, spinaroli, gattucci, scorfani del nord, merlani, melù, molve, acciughe, naselli, rombi gialli, pesci castagna, rane pescatrici, limande, sogliole limande, merluzzi francesi, boghe, menole, gronghi, caponi, cefali, razze, passere pianuzze, sogliole, pesci sciabola

–          crostacei, presentati vivi, freschi, refrigerati o cotti nell’acqua o al vapore: Gamberetti grigi, gamberelli boreali, granciporri, scampi

–          cefalopodi: seppie

Esclusi imprenditori ittici che vendono direttamente dal peschereccio al consumatore finale (chiunque non utilizzi prodotto di pesca ed acquicoltura nell’ambito di operazione od attività di impresa settore agroalimentare) piccole quantità di prodotti (Valore di mercato inferiore a 20 €/giorno/acquirente)

Iter procedurale:

CE fissa norme comuni di commercializzazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura relative a classificazione in categorie di qualità, dimensioni o peso, imballaggio, presentazione, etichettatura.

A partire da 1 Gennaio 2002, consumatore nella vendita al dettaglio deve conoscere:

1)       denominazione commerciale e scientifica della specie. MI.P.A.F., con D.M. 25/7/05 pubblicato su G.U. 181/05, riportato elenco denominazioni delle specie ittiche di interesse commerciale che dovranno essere applicate tutti i prodotti e confezioni a partire da 5/8/06, nonché predispone banca dati contenente tali denominazioni

2)       metodo di produzione (pescato, pescato in acque dolci, allevato a cui eventualmente aggiungere “prodotto di acquacoltura”)

3)       zona di cattura o di allevamento. Se prodotto pescato in mare riportare dicitura: Zona FAO 21 per Atlantico nord-occidentale; Zona FAO 27 per Atlantico nord-orientale; Zona FAO III D per Mar Baltico; Zona FAO 31 per Atlantico centro-occidentale; Zona FAO 34 per Atlantico centro-orientale; Zona FAO 41 per Atlantico sud-occidentale; Zona FAO 47 per Atlantico sud-orientale; Zona FAO 37.1, 37.2, 37.3 per Mediterraneo; Zona FAO 37.4 per Mare Nero; Zona FAO 51 e 57 per Oceano Indiano; Zona FAO 61, 67, 71, 77, 81, 87 per Oceano Pacifico; Zona FAO 48, 58, 88 per Atlantico. Per prodotti pescati in acque dolci indicazione Stato membro. Per prodotti di allevamento indicazione Stato membro o Paese Terzo dove realizzata fase finale produzione. Ammessa zona di cattura o di allevamento più dettagliata se riconosciuta.

In caso vendita miscugli specie diverse riportare nome commerciale, metodo produzione, zone di cattura “per ciascuna specie presente nel miscuglio”. Se miscuglio dovuto a stessa specie ma ottenuta con metodi diversi di produzione o provenienti da diverse zone di cattura ad allevamento evidenziare per ogni specie, solo elementi diversi.

Tali informazioni dovranno essere disponibili al consumatore in ogni fase del circuito commerciale. In caso di prodotto confezionato denominazioni obbligatorie riportate su etichettatura, imballaggio, documenti commerciali (v. Fattura) dove possibile riportare anche numero lotto del prodotto.

Prodotti del pescato venduti tenendo conto:

–          grado di freschezza, riportato per singole categorie di prodotto. Partita omogenea per classe di freschezza (Piccole partite possono non essere omogenee, ma classificate nella categoria più bassa). Elemento da riportare in etichetta. Pesci, selaci, cefalopodi, scampi classificati in:

1)       categoria extra se “privi di segni di pressione o scorticature, sudiciume, o forte decolorazione”;

2)       categoria A se privi di sudiciume o forte decolorazione con “proporzione minima recante leggeri segni di pressione o scorticature superficiali”;

3)       categoria B se privi di sudiciume o forte decolorazione con “proporzione minima recante segni di pressione o scorticature superficiali più importanti”. Tali prodotti esclusi da aiuti CE;

4)       gamberetti classificabili solo in categoria Extra, mentre per scampi inserita categoria E.

      Granchi non hanno classi di freschezza, ma venduti solo interi.

      Per classificazione si procede a valutazione “presenza parassiti visibili e loro eventuale incidenza negativa su qualità

      del prodotto”

–          categoria di calibro, cioè peso e numero/kg. (Gamberetti e granciporri in base a lunghezza del carapace). Ogni partita omogenea per calibro. Piccole partite possono non essere omogenee, ma classificate “nella categoria di calibro meno vantaggiosa”. Elemento riportato su etichetta insieme a peso netto complessivo della partita. Operazioni di classificazione eseguite da esperti delle Associazioni pescatori, i cui nominativi comunicati a Commissione CE.

Pesci pelagici classificati nelle diverse categorie di freschezza e calibro in base a campioni rappresentativi. Nel caso di gamberetti o granchi da immettere sul mercato locale, possibile ottenere deroghe a taglie minime.

Pesci vivi, freschi, refrigerati, congelati, filetti di pesce, pesci secchi, salati o in salamoia, pesci affumicati, crostacei e molluschi venduti al dettaglio solo se recano seguenti indicazioni:

–          denominazione commerciale della specie. M.I.P.A.F. con D.M. 25/7/2005, pubblicato su G.U. 181/05, riportato elenco delle denominazioni delle specie ittiche di interesse commerciale, che dovranno essere applicate su tutti i prodotti freschi, refrigerati, congelati e sulle confezioni a partire da 5/8/2006 “a prescindere dalla loro origine ed anche qualora tali prodotti siano offerti alla vendita in confezioni preimballate”.

–          metodo di cattura od allevamento praticato,

–          zona di cattura.

Esclusi prodotti di acquicoltura e piccoli quantitativi di pesca venduti direttamente da pescatore a consumatore.

Prodotti della pesca importati vengono commercializzati se riportato su imballaggio: Paese di origine, denominazione scientifica e commerciale del prodotto, modo di presentazione, categoria di freschezza e calibro, data classificazione, peso netto (in kg.) dei prodotti contenuti nell’imballaggio, data spedizione, generalità speditore.

Stato membro esegue controlli su regolare esecuzione operazioni di classificazione.

Vendita prodotto solo se rispettate norme comuni fissate. Stato membro comunica Organismo di controllo che verifica rispetto norme in tutte le fasi della commercializzazione e trasporto ed applica sanzioni in caso di inadempienza.

MI.P.A.F. con D.M. 10/11/2011 definisce adempimenti validi da 1/1/2012 connessi a tracciabilità e registrazione a carico di operatori responsabili di acquisto, vendita, magazzinaggio, trasporto di partite prodotti della pesca, connessi ad adozione sistemi di:

1)         tracciabilità in grado di assicurare che “tutte le partite dei prodotti della pesca ed acquicoltura siano rintracciabili in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, dalla cattura o raccolta del prodotto dalla vasca di stabulazione o bacino di allevamento o gabbia a mare, alla vendita al dettaglio (cioè consegna a consumatore finale, compresi ristoranti, mense di aziende e istituzioni, negozi, centri di distribuzione per supermercati, punti vendita ad ingrosso). A tal fine tutti i prodotti di pesca ed acquicoltura divisi in partite (cioè “quantitativi di determinate specie di stessa presentazione provenienti da stessa zona geografica e stesso peschereccio o gruppo di pescherecci o sito di acquicoltura”) prima della vendita

2)         registrazione. Operatori che acquistano prodotti della pesca messi in prima vendita sono tenuti a registrarsi tramite portale www.politicheagricole.gov.it secondo modalità fissate da MI.P.A.F. (Esclusi acquirenti di prodotti della pesca in entità inferiore a 30 kg. non immessi poi sul mercato ma destinati solo a consumo privato). Cessione prodotti della pesca solo a centro vendita all’asta registrato o ad acquirente registrati o Organizzazioni produttori

3)         dichiarazioni di assunzione in carico da parte di operatori che acquistano ai fini di successiva vendita prodotti della pesca con fatturato annuo inferiore a 200.000 €, nonché responsabili di prima immissione sul mercato di prodotti della pesca sbarcati in Stato membro. Dichiarazione inviata entro 48 ore da completamento di sbarco tramite sezione portale www.politicheagricole.gov.it o in forma cartacea ad Autorità marittima presso il cui territorio si ha assunzione in carico (Nel caso fatturato superiore a 200.000 € entro 24 ore) secondo modalità fissate da MI.P.A.F.

4)         trasmissione note di vendita da parte di acquirenti registrati, centri vendita all’asta, Organizzazioni produttori aventi fatturato inferiore a 200.000 €, nonché responsabili di 1° immissione sul mercato di prodotti sbarcati in Italia entro 48 ore (24 ore in caso di fatturato annuo superiore a 200.000 €) in formato elettronico (portale www.politicheagricole.gov.it) o cartaceo ad Autorità marittima, competente per luogo di sbarco secondo modalità fissate da MI.P.A.F. Esonerati acquirenti di prodotti ittici di quantità inferiori a 30 kg. non immessi poi sul mercato ma destinati solo al consumo privato

5)         trasmissione di documento di trasporto da parte di operatore del trasporto di prodotti della pesca in luogo diverso da quello di sbarco per cui non presentata nota di vendita o dichiarazione di assunzione in carico entro 48 ore da carico del prodotto ad Autorità marittima competente per luogo di sbarco. Esonerati da tale obbligo, trasportatori che:

·         presentano dichiarazione di sbarco indicante quantitativi trasportati;

·         se documento di trasporto trasmesso per via elettronica ad Autorità marittima competente prima di inizio del trasporto (In tal caso non necessario che documento accompagni prodotto durante viaggio);

·         prodotti della pesca trasportati nell’ambito di area portuale o in raggio inferiore a 20 km. da luogo di sbarco

Soggetti che effettuano vendita al dettaglio e somministrazione prodotti della pesca per consumo sul posto nei locali di esercizio o in superficie attrezzata aperta al pubblico possono avvalersi della facoltà di indicare attestazione di origine, cioè applicare dicitura “prodotto italiano” (Prodotto proveniente da attività di pesca professionale esercitata da pescherecci battenti bandiera italiana nelle aree GSAs riportate in Allegato a D.M. 25/7/2013 pubblicato su G.U. 185/13, o proveniente da impianti di acquicoltura in acque dolci, salmastre o marine del territorio nazionale) o altre indicazione relativa ad origine italiana o “zona di cattura più precisa di quella obbligatoria da riportare in etichetta e in qualsiasi informazione fornita per iscritto a consumatore finale”, purché:

–          acquistati prodotti direttamente da imprese di pesca, anche cooperative o Organizzazioni produttori che annotano nei registri “denominazione della GSAs di cattura” o da impresa di acquicoltura di provenienza del prodotto e rilasciano nota di vendita (Modello Allegato C di D.D. 155 del 28/12/2011);

–          informazioni relative a “prodotto italiano” o altre indicazioni circa origine italiana o zone di cattura corrispondono con dati risultanti da dichiarazioni relative a catture e sbarchi rese da imprese da pesca, nonché dati da trasmettere tramite sistema di controllo dei pescherecci via satellite. Nel caso di Organizzazioni produttori informazioni debbono corrispondere con dati risultanti da dichiarazioni di assunzione in carico (Modello Allegato B di D.D. 155 del 28/12/2011);

–          fornite informazioni circa provenienza nazionale del prodotto acquistato da imprese di acquicoltura attraverso prescritte registrazioni;

–          riportate informazioni circa attestazione di origine dei prodotti della pesca acquistati presso imprese di pesca, Organizzazioni produttori, imprese di acquicoltura su documenti commerciali previsti da normativa vigente.

Sanzioni:

In base a Legge 189/12 operatore del settore alimentare che offre in vendita al consumatore finale pesce e cefalopodi freschi nonchè prodotti di acqua dolce, sfusi o preimballati per la vendita diretta, senza apporre in modo visibile su cartello le informazioni prescritte da Ministero Salute e MIPAAF in merito a corretto impiego di tali prodotti: multa da 600 a  3500 €

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