DISCIPLINA PESCA MOLLUSCHI BIVALVI

DISCIPLINA PESCA MOLLUSCHI BIVALVI (D.M. 21/7/98; L.R. 11/17, 20/17, 12/21; Reg. Marche 6/09; D.G.R. 20/6/22)  (pesca25)

Soggetti interessati:

Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali (MIPAAF), Servizio regionale pesca (Servizio), Servizio veterinario regionale (Servizio), ASL, Camera di Commercio Industria, Artigianato, Agricoltura (CCIAA), Comune

Consorzi di pescatori riconosciuti che intendono eseguire pesca di molluschi bivalvi, con attrezzi diversi da quelli da traino.

Iter procedurale:

Chiunque intende esercitare attività di Centro spedizione e Centro depurazione di molluschi bivalvi vivi invia domanda di riconoscimento in bollo a Servizio veterinario regionale, tramite ASL di competenza, allegando:

  • certificato di iscrizione a CCIAA;
  • planimetria impianto in scala 1:100, evidenziando: linee di produzione; servizi igienici, rete idrica degli scarichi;
  • relazione tecnico-descrittiva degli impianti e ciclo di lavorazione, evidenziando: modalità approvvigionamento idrico; smaltimento rifiuti solidi e liquidi; emissioni in atmosfera;
  • autorizzazione del Comune allo scarico delle acque reflue;
  • autorizzazione ASL attestante idoneità al consumo umano delle acque usate o esito delle analisi eseguite da laboratorio pubblico attestante requisiti di potabilità delle acque;
  • ricevuta versamento per spese di riconoscimento del Centro;
  • protocollo per esecuzione di controlli analitici su acque ed individuazione dei laboratori di analisi;
  • individuazione del responsabile delle buone pratiche di lavorazione;
  • indicazione possesso di un proprio laboratorio interno per esecuzione dei controlli analitici.

ASL esegue entro 30 giorni istruttoria domanda, anche tramite sopralluogo, ed invia entro 10 giorni successivi documenti originali, con proprio parere favorevole, al Servizio veterinario regionale, affinché questo emetta decreto di riconoscimento con relativo numero di identificazione.

Consorzio chiede a MIPAAF autorizzazione per propri associati alla pesca di molluschi bivalvi aventi la dimensione minima fissata nel D.P.R. 1639/68 (ammessa tolleranza inferiore su non oltre 10% del pescato)

MIPAAF  rilascia autorizzazione limitatamente alle acque del Compartimento di iscrizione della nave, anche se può consentire trasferimento dell’autorizzazione ad altre navi, purché:

  • aventi caratteristiche tecniche idonee alla pesca dei molluschi bivalvi;
  • precedente nave ritirata da pesca e destinata a demolizione, vendita all’estero, cambio di destinazione uso. Vietato impiegare tale nave nella pesca, salvo che negli impianti di acquacoltura;
  • se appartenenti ad altro armatore, questi iscritto da almeno 3 anni nel registro ed operante nello stesso Compartimento marittimo.

Titolari di autorizzazione inviano al Consorzio, entro giorno 5 di ogni mese, dichiarazione statistica conforme a modello riportato su G.U. 180/98. Dati aggregati inviati da Consorzio al MIPAAF nei 10 giorni successivi.

Regione Marche approvato Regolamento 6/2009, come modificato da ultimo da L.R. 12/21, in cui si definiscono le norme per la gestione e tutela dei molluschi bivalvi, riguardanti:

Art. 1. Riconosciuti su base compartimentale i Consorzi di gestione dei molluschi bivalvi aventi:

  1. numero soci, rappresentanti almeno 75% delle imprese autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica nell’area presa in esame
  2. uno statuto, in cui si prevede:
  • quale obiettivo primario l’incremento delle risorse dei molluschi bivalvi, tramite iniziative per loro salvaguardia, semina, ripopolamento, controllo delle catture, istituzione di aree di riposo biologico, turnazione delle attività di pesca delle navi
  • collaborazione con Amministrazione regionale ed Istituti di ricerca per studi e ricerche su ambiente marino connesso ad attività di pesca dei molluschi
  • promozione della formazione e qualificazione professionale del personale addetto alle pesca dei molluschi bivalvi
  • valorizzazione della qualità dei prodotti

Domanda di riconoscimento del Consorzio inviata a Servizio, allegando:

  1. elenco delle imbarcazioni aderenti
  2. copia autenticata di statuto
  3. copia documento di identità in corso di validità del legale rappresentante

Servizio esegue istruttoria e riconosce con decreto il Consorzio.

Art. 3. Nelle aree del Compartimento ove opera il Consorzio riconosciuto, la  cattura è effettuata con barche dotate  del sistema della draga idraulica autorizzata con licenza di pesca, limitatamente a vongole, cannolicchi, telline, cuori, andara o scafarca. La cattura di tali specie è comunque effettuata nel rispetto della normativa sanitaria vigente in materia.

Art. 4. Giunta Regionale, sentita Consulta regionale per economia ittica, affida ai Consorzi riconosciuti la gestione della pesca dei molluschi bivalvi su base compartimentale. Consorzi comunicano a Servizio variazioni intervenute nella compagine organizzativa entro i 30 giorni successivi. Gestione della pesca revocata ai Consorzi qualora:

  1. numero di aderenti al Consorzio inferiore a quello minimo stabilito In deroga se il numero di aderenti non scende sotto 50% del livello minimo, Consorzio ha 1 anno di tempo per ricostruire la percentuale  minima di rappresentatività, pena revoca del riconoscimento.
  2. rilevate persistenti violazioni agli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative, regolamentari, statutarie
  3. irregolare funzionamento ne pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi statutari.

Art. 5. Consorzio determina:

  1. periodo di tempo per svolgimento attività di pesca, con orario di uscita delle navi dal porto nel periodo Aprile-Settembre tra le ore 5 e 7 e sospensione dell’attività nei giorni di Sabato, Domenica e festivi nel periodo 1 Ottobre – 31 Marzoe nei giorni di Sabato, Domenica, festivi e giorno fissato da Consorzio nel periodo 1 Aprile – 30 Settembre
  2. periodi minimi di fermo tecnico di pesca di: vongole (almeno 2 mesi, compresi tra Aprile e Settembre), cannolicchi (da 1 Aprile a 30 Settembre), telline (da 1 Aprile a 30 Aprile), tartufi  (da 1 Giugno a 31 Luglio)
  3. divieto di pesca di telline, tartufi, vongole veraci con draga idraulica, nonché divieto di usare sia un motore ausiliare per la pompa asservita alla draga, sia nel mare Adriatico il rastrello da natante. Ammesso invece nella pesca di: vongola l’utilizzo del rastrello a piedi e da natante, o attrezzi da traino solo però oltre le 0,5 miglia dal limite di concessione (distanza ridotta a 300 m. nel periodo di raccolta del seme di vongola); molluschi bivalvi la draga idraulica, ma solo in acque profonde almeno 3 m. (Esclusi cannolicchi)
  4. pescato massimo giornaliero per unità fissato da Regione in: 600 kg. (150 kg. in caso uso di rastrelli) per vongole; 100 kg. per vongole veraci; 300 kg. per cannolicchi; 100 kg. per tartufi; 350 kg. per fasolari; 100 kg. per telline; 300 kg. per cozze pelosi, mussoli, canestrelli Per imprese non aderenti ad alcun Consorzio è fissato un limite massimo di prelievo pari a 200 kg/giorno, ottenuto mediante la tecnica di pesca “dell’ancora”.
  5. punti autorizzati di sbarco del pescato presenti nell’area di pertinenza del Consorzio, nonché orari e modalità di sbarco per verificarne il peso LR 14/16 consente ai Consorzi di presentare al Dirigente Regionale PF Pesca una richiesta motivata di autorizzazione allo sbarco del pescato in porti non individuati, situati in aree di pesca limitrofe. Dirigente Regionale autorizza lo sbarco nel rispetto delle attività di controllo della pesca (in particolare sicurezza degli operatori), e previa acquisizione di accordo tra Consorzi interessati e del parere del Comitato di coordinamento e della  Direzione marittima competente
  6. eventuale richiesta a MIPAAF di consentire pesca anche ad unità iscritte in compartimenti marittimi contigui
  7. caratteristiche degli attrezzi usati nella pesca dei molluschi bivalvi. Se questi non conformi, Consorzio procede alla sospensione dell’attività di pesca per le unità irregolari
  8. istituzione zone aree di ripopolamento e definizione di periodi e zone di messa a riposo.

Consorzio invia domanda di aiuto a MIPAAF, allegando relazione attestante gli interventi effettuati o previsti. Ammessa concessione di anticipo pari a 50%, mentre saldo erogato solo dietro invio di relazione finale e documenti contabili.

Consorzio invia entro 30 Novembre a Giunta Regionale ed a competente Capitaneria di porto piano di gestione, redatto e firmato da un ricercatore di Istituto di ricerca pubblico, ed approvato da assemblea soci entro 31 Gennaio. Piano redatto in base alle informazioni biologiche e gestionali desumibili dalla relazione consuntiva dell’attività svolta nell’anno precedente, in cui evidenziato:

  1. numero di barche iscritte al Consorzio
  2. periodi di fermo tecnico e/o volontario specificandone le aree
  3. numero mensile dei giorni di pesca, e stima giornaliera delle ore di pesca
  4. piano delle quote giornaliere di pesca assegnate per barca
  5. quantità mensile e media giornaliera sbarcata per unità di pesca
  6. azioni di gestione e di sperimentazione intraprese
  7. analisi comparata circa andamento dello sforzo di pesca attuato negli anni ed altri parametri correlati
  8. analisi dettagliata degli scostamenti rilevati rispetto al piano di gestione preventivato

Giunta Regionale  può formulare osservazioni al Piano presentato, a cui Consorzio deve adeguarsi.

Eventuali variazioni alle misure tecniche contenute nel Piano, se non incidono su sforzo di pesca, sono comunicate dal Consorzio alla Regione e Capitaneria di Porto competente, nonché ad imprese aderenti o meno al Consorzio, in quanto  valide nei confronti di tutti i pescatori (anche non aderenti) a partire dal giorno successivo a quello di affissione ad Albo  di Capitaneria.

Art. 6. Giunta Regionale, sentite Associazioni di categoria e previo parere di competente Commissione consiliare, individua aree di pesca e le imbarcazioni autorizzate alla pesca in tali aree.

Art. 7. Giunta Regionale disciplina il trasferimento delle unità di pesca da un Compartimento all’altro, se un Consorzio acquisisce, a qualsiasi titolo, unità di pesca appartenente ad un altro Compartimento.

Art. 8. E’ istituito presso la Regione un Comitato di coordinamento, composto dal Dirigente della Struttura regionale  competente in pesca e dal Dirigente della Struttura regionale competente in sanità pubblica; 3 esperti di biologia marina; i comandanti delle Capitanerie di porto dei  Compartimenti marittimi  regionali; presidenti dei Consorzi di gestione  dei molluschi bivalvi riconosciuti; 4 rappresentanti delle Associazioni di categoria  maggiormente rappresentative a livello nazionale. Partecipazione  al Comitato è gratuita. Comitato, che addotta un proprio regolamento interno, esprime parere e  proposte a Giunta Regionale in merito a pesca dei molluschi bivalvi ed in particolare  ai piani di gestione .

Art. 9. Ogni Consorzio individua i soggetti incaricati della vigilanza, a cui affidate funzioni di agente giurato, riconosciuto da Provincia, con il compito, in aggiunta a Forze di polizia, di vigilare su osservanza  delle norme relative a: punti di sbarco; taglie e minime dei molluschi  bivalvi prelevati; regole di gestione e tutela adottate da Consorzio per garantire un equilibrio tra prelievo e conservazione delle risorse.

Art. 10 prevede, tra l’altro, che fino al 30/6/2022 sono individuate le seguenti aree di pesca in deroga temporanea alle aree di pesca:

  • Area A coincidente con compartimento di Pesaro ed Urbino (va da Gabicce al fiume Cesano)
  • Area B coincidente con la porzione del compartimento di Ancona (va dal fiume Cesano a Porto Recanati)
  • Area C coincidente con la porzione del compartimento di Ancona (va da Porto Recanati, o meglio da 1,1 km. a nord della diga foranea della foce del fiume Potenza, al fiume Chienti)
  • Area D coincidente con compartimento di S. Benedetto del Tronto (va dal fiume Chienti al fiume Tronto)

Giunta Regionale, secondo quanto stabilito da L.R. 12/21, entro 30/6/2022 individua aree di pesca dei molluschi bivalvi ed imbarcazioni autorizzate alla pesca in tali aree

L.R. 20/17 incarica Giunta Regionale di avviare un’azione di monitoraggio e studio, con il coinvolgimento dei Consorzi di settore, al fine di valutare la risorsa molluschi bivalvi, in modo da meglio definire le aree di pesca.

Giunta Regionale con D.G.R. 773 del 20/6/2022 ha proceduto alla classificazione sanitaria delle zone di produzione e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi ai sensi del Reg. 627/19 (elenco delle zone riportato in Allegato su BUR 56/22) ripartita in:

  • Zona A in cui è consentita raccolta ed utilizzo per consumo umano diretto
  • Zona B in cui è consentita raccolta ed utilizzo per consumo umano diretto, previo trattamento in centro di depurazione o previa stabulazione
  • Zona C in cui è consentita produzione stagionale, dove ai fini della sorveglianza si attua nei periodi indicati per ogni zona un campionamento con frequenza ogni 15 giorni
  • Zona D in cui è vietata la raccolta  

Entità aiuto:

LR 20/17 sollecita la Giunta Regionale a promuovere accordi tra le ditte operanti nel settore della pesca delle vongole per la costituzione di un Fondo (alimentato solo con i contributi volontari dei singoli operatori) destinato ad indennizzare quelle ditte che attuano azione di arresto definivo della pesca dei molluschi con draga idraulica, con conseguente loro fuoriuscita dal settore della pesca.

 

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