COLLI MACERATESI

COLLI MACERATESI (D.M. 19/5/11, 15/6/11)  (vino25)

Soggetti interessati:

Chiunque intende produrre e commercializzare vini con la denominazione “Colli Maceratesi”.

Iter procedurale:

MI.P.A. approvato disciplinare di produzione vino DOC “Colli Maceratesi” nelle seguenti tipologie “Colli Maceratesi bianco” (anche nelle tipologie passito e spumante), “Colli Maceratesi Ribona” (anche nelle tipologie passito e spumante), “Colli Maceratesi rosso” (anche nelle tipologie novello e riserva), “Colli Maceratesi Sangiovese”, comprendente:

a)       base ampelografica di uve provenienti da seguenti vigneti aziendali:

–          “Colli Maceratesi bianco” composto da: Maceratino almeno 70%; Incrocio Bruni 54, Pecorino, Trebbiano Toscano, Verdicchio, Chardonnay, Sauvignon, Malvasia bianca lunga, Grechetto per sola Provincia di Macerata fino ad un massimo del 30%; altri vitigni non aromatici a bacca bianca idonei a coltivazione nelle Marche fino ad un massimo di 15%

–          “Colli Maceratesi Ribona” composto da: Maceratino per almeno 85%; per restante 15% altri vitigni a bacca bianca idonei a coltivazione nelle Marche

–          “Colli Maceratesi rosso” composto da: Sangiovese per almeno 50%; Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo, Lacrima, Merlot, Montepulciano, Vernaccia nera fino ad un massimo di 50%; altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei a coltivazione nelle Marche fino ad un massimo di 15%

–          “Colli Maceratesi Sangiovese” composto da: Sangiovese per almeno 85%; altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei a coltivazione nelle Marche fino ad un massimo di 15%

b)       zona di produzione delle uve: intero territorio Provincia di Macerata e Comune di Loreto

c)       condizioni colturali: vietati terreni umidi, insufficientemente soleggiati e di pianura alluvionale. Per nuovi impianti e reimpianti densità di almeno 2.200 piante/ha. Sesti di impianto, forme di allevamento, sistema di potatura come quelli generalmente usati, che non modificano caratteristiche di uva e vino. Vietata ogni forzatura produttiva, mentre ammessa irrigazione di soccorso

d)       resa uva per ha. inferiore a 13 t. (Per “Colli Maceratesi rosso” riserva inferiore a 10 t.). Nei vigneti a coltura promiscua produzione massima riportata a superficie effettivamente coperta dalla vite. In annate favorevoli ammesse produzioni superiori, purché non oltre 20% tali limiti ed eccedenza non beneficia della DOC. Se produzione superiore del 20% di tali limiti, tutta la produzione decade da DOC. Regione Marche, con proprio decreto emanato prima della vendemmia, può stabilire limite massimo di produzione per ha. inferiore a quello fissato nel disciplinare, comunicandolo a MI.P.A.F.

e)       titolo alcolometrico naturale minimo uva: 10,5%vol.  (9,5% vol. per “Colli Maceratesi” spumante; 11% vol. per “Colli Maceratesi” rosso e Sangiovese; 12% vol. per “Colli Maceratesi” rosso riserva)

f)        operazioni di vinificazione, compreso invecchiamento obbligatorio, spumantizzazione, appassimento uve attuate in zona di produzione delimitata. Consentito arricchimento con mosto concentrato prodotto con uve derivanti da zona di produzione delimitata. Ammessa dolcificazione secondo norme CE e pratiche enologiche tradizionali “atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche”. Per tipologia “passito” si procede ad appassimento uve a partire da 15 Ottobre fino a raggiungere un contenuto zuccherino pari almeno a 23%, per trasformarle in mosto entro 31 Marzo successivo. Tipologia “novello” ottenuta mediante macerazione carbonica di almeno 50% uve. Tipologia “spumante” ottenuta solo per rifermentazione naturale con permanenza lieviti per almeno 3 mesi e durata procedimento di elaborazione di almeno 6 mesi

g)       resa massima di uva in vino inferiore a 70% (40% per Colli Maceratesi passito) e produzione massima di vino pari a 91 hl./ha. (52 hl./ha. per Colli Maceratesi passito; 70 hl./ha. per Colli Maceratesi rosso riserva). Per rese superiori a tali limiti ma inferiori a 75% (43% per tipologia “passito”), eccedenza non può beneficiare della DOC. Se resa oltre 75% o 43% tutta la produzione decade da DOC

h)       “Colli Maceratesi rosso riserva” e “Colli Maceratesi passito” immessi in commercio solo dopo invecchiamento di 24 mesi, di cui 3 mesi in botti di legno

i)         caratteristiche del vino al momento di immissione in consumo per:

–          “Colli Maceratesi bianco”: colore giallo paglierino tenue; odore delicato, gradevole, aromatico; sapore secco, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo 11% vol.; acidità totale minima 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo 16 g/l;

–          “Colli Maceratesi bianco passito”: colore paglierino ambrato, più o meno carico; odore caratteristico di appassimento, etereo, intenso; sapore dolce, armonico, vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo 15,5% vol.; acidità totale minima 4 g/l; acidità volatile massima di 1,5 g/l; estratto non riduttore minimo 24 g/l;

–          “Colli Maceratesi bianco spumante”: spuma fine e persistente; colore giallo paglierino tenue; odore gradevole, lievemente fruttato; sapore asciutto, gradevolmente acidulo; titolo alcolometrico volumico totale minimo 10% vol.; acidità totale minima 5 g/l; estratto non riduttore minimo 14 g/l;

–          “Colli Maceratesi Ribona”: colore giallo paglierino con riflessi dorati; odore caratteristico, gradevole; sapore secco, sapido, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo 11% vol.; acidità totale minima 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo 16 g/l;

–          “Colli Maceratesi Ribona passito”: colore paglierino ambrato, più o meno carico; odore caratteristico di appassimento, etereo, intenso; sapore dolce, armonico, vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo 15,5% vol.; acidità totale minima 4 g/l; acidità volatile massima di 1,5 g/l; estratto non riduttore minimo 24 g/l;

–          “Colli Maceratesi Ribona spumante”: spuma fine e persistente; colore giallo paglierino tenue; odore gradevole, lievemente fruttato; sapore asciutto, gradevolmente acidulo; titolo alcolometrico volumico totale minimo 10% vol.; acidità totale minima 5 g/l; estratto non riduttore minimo 14 g/l;

–          “Colli Maceratesi rosso”: colore rosso rubino; odore caratteristico, intenso; sapore secco, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,5% vol.; acidità totale minima 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo 18 g/l;

–          “Colli Maceratesi Sangiovese”: colore rosso rubino; odore caratteristico, intenso; sapore secco, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,5% vol.; acidità totale minima 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo 18 g/l;

–          “Colli Maceratesi rosso riserva”: colore rosso rubino, talvolta tendente al granata con invecchiamento; odore gradevole, complesso, leggermente etereo; sapore sapido, armonico, gradevolmente asciutto; titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,5% vol.; acidità totale minima 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo 21 g/l;

–          “Colli Maceratesi rosso novello”: colore rosso rubino; odore fragrante, fino, caratteristico; sapore morbido, armonico, vellutato; zuccheri riduttori residui non oltre 10 g/l; titolo alcolometrico volumico totale minimo 11% vol.; acidità totale minima 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo 16 g/l;

MI.P.A.F. può con decreto modificare limiti di acidità totale ed estratto non riduttore minimo.

In caso di conservazione in recipienti di legno, vino può avere lieve sentore di legno

j)         etichettatura: vietato riportare qualunque menzione aggiuntiva, oltre quelle previste da disciplinare; ammesso uso di indicazioni con riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati “che non abbiano significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore”. Obbligatoria indicazione annata di produzione uve (Esclusa tipologia spumante) e codice di identificazione vino riportato in Allegato a D.M. 15/6/11 pubblicato su G.U. 149/11

k)       vino “Colli Maceratesi” riserva, spumante, passito venduto solo confezionato in recipienti fino a 3 litri. Vino “Colli Maceratesi” bianco, rosso e Sangiovese può essere confezionato in contenitori diversi da vetro (materiale plastico pluristrato racchiuso in involucro di cartone) non inferiore a 2 litri. Ammessi tutti i sistemi di chiusura riconosciuti da vigenti normative CE e nazionali 

Chiunque intende commercializzare a partire da campagna vendemmiale 2011/12 vino DOC “Colli Maceratesi” deve provvedere ad iscrivere vitigni aventi base ampelografica conforme a disciplinare a Schedario viticolo per DOC in questione istituito e tenuto da Regione  

MI.P.A.F. con D.M. 19/5/11 assegnato a “Valoritalia società per la certificazione della qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l” il compito di adottare un piano di controllo dei “processi produttivi e prodotti certificati della predetta denominazione di origine rispondenti ai requisiti del disciplinare di produzione approvato” Struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati senza preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione del MI.P.A.F e deve comunicare ogni variazione concernente personale ispettivo, composizione del Comitato di certificazione ed Organo decisore dei ricorsi. Struttura di controllo deve rispettare qualunque disposizione complementare Autorità nazionale competente decide di imporre, nonché di svolgere attività secondo piano di controllo e prospetto tariffario approvato. Autorizzazione Valoritalia sospesa o revocata da MI.P.A.F. qualora vengano meno requisiti che ne hanno determinato concessione od in caso di inadempienza a compiti di controllo affidati

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