CONCORSI ENOLOGICI (Legge 238/16; D.M. 09/11/17) (vino27)
Soggetti interessati:
Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali (MIPAAF), Ispettorato Centrale di Tutela Qualità e Repressione Frodi di prodotti agroalimentari (ICQRF)
Organismi che intendono svolgere “concorsi enologici”, cioè consentire la partecipazione di partite di vini DOP e IGP e vini spumanti di qualità (comprese partite di vino ad indicazione geografica provenienti da Paesi Terzi) a procedure di selezione, disciplinate da un regolamento, al fine di ottenere delle distinzioni (cioè “qualsiasi riconoscimento sotto forma di medaglia, diploma, premio, trofeo, menzione in etichetta, bollino, ecc.”).
Ditte interessate a partecipare ai concorsi enologici (con esclusione di quelle aventi condanne per sentenze passate in giudicato per frodi e sofisticazioni alimentari) al fine di aggiungere tali “distinzioni” sulle etichette di vini DOP, IGP e vini spumanti di qualità
Iter procedurale:
Organismi chiedono, almeno 4 mesi prima, autorizzazione a svolgere il concorso enologico con rilascio di distinzioni, a MIPAAF Dipartimento delle Politiche competitive della qualità agroalimentare ittica e pesca, Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare ed ippica, Ufficio divisionale PQAI, allegando:
- atto costitutivo di Organismo
- regolamento del concorso enologico, contenente:
- finalità del concorso
- tipi di vino ammessi, suddivisi per categoria e quantitativo minimo per le relative partite
- struttura della partita composta da bottiglie di capacità compresa tra 0,375 e 2 litri. In deroga per concorsi locali (cioè non nazionali od internazionali) sono ammessi recipienti di capacità superiore, purché venga “garantita la consistenza quantitativa della partita”
- requisiti delle aziende partecipanti
- modalità del prelievo, trasporto, deposito dei campioni dei vini partecipanti al concorso enologico, da rendere anonimi
- in caso di concorsi a valenza internazionale, obbligo che campioni di vino di provenienza estera rappresentino almeno il 20% sul totale, pena declassazione del concorso a livello nazionale e relativo adeguamento delle “distinzioni” concesse
- composizione delle Commissioni di degustazione (almeno 5 membri) e loro funzionamento. Maggioranza dei componenti della Commissione deve possedere il titolo di enologo e diploma di perito agrario con specializzazione in viticoltura ed enologia, con “almeno 1 anno di attività nel settore enologico”. Nel caso di concorso internazionale, Commissione è costituita con maggioranza di commissari esteri
- criteri di valutazione e punteggio minimo richiesto (almeno 80/100) per ottenere la “distinzione” enologica
- tipo di “distinzione” enologica da attribuire (Non deve contenere caratteri, diciture, disegni che possano trarre in inganno il consumatore circa l’origine geografica e marca commerciale, né nomi geografici riservati ad altri vini ed essere comunque conforme alla normativa UE e nazionale in materia di etichettatura)
- modalità di soluzione di eventuali controversie insorte durante il concorso
- divieto di rendere noto l’elenco delle aziende che non hanno raggiunto il punteggio minimo per ottenere la distinzione enologica
- garanzia di parità di condizioni per tutte le aziende partecipanti al concorso
- eventuale contributo di adesione e quota di partecipazione delle aziende, “comunque contenuta entro il limite delle effettive spese di organizzazione”
- obbligo di far approvare preventivamente a MIPAAF qualunque modifica introdotta al regolamento
- esemplare, o copia, o foto della distinzione che si intende attribuire.
MIPAAF, entro 60 giorni, esamina la richiesta e rilascia l’autorizzazione, sentito il Comitato nazionale vini. Autorizzazione rimane valida anche per le edizioni successive del concorso, se non vengono apportate variazioni al regolamento di questo (salvo data e luogo di svolgimento del concorso stesso).
Organismo autorizzato, in quanto unico responsabile di tutti gli adempimenti e procedure connesse alla organizzazione del concorso e del rilascio delle relative distinzioni enologiche, è tenuto a comunicare a MIPAAF:
- almeno 1 mese prima di inizio delle selezioni: avvenuta pubblicazione del regolamento di concorso su almeno 2 quotidiani o riviste specializzate del settore enologico a larga diffusione internazionale, nazionale e regionale, in relazione a caratteristiche del concorso stesso; luogo e data della manifestazione e delle operazioni di selezione; nome del notaio o di pubblico ufficiale incaricato di garantire l’anonimato; nome del responsabile della segreteria e della tenuta della documentazione contabile; nome del Presidente della Commissione di degustazione; nome del responsabile della parte tecnica del concorso; composizione del comitato organizzatore
- almeno 15 giorni prima di inizio delle selezioni: elenco dei componenti della Commissione di degustazione (specificando loro nome, cognome, qualifica professionale e mansione ricoperta).
Azienda invia domanda di partecipazione al concorso ad Organismo autorizzato (utilizzare modello da questo predisposto), riportando:
- dati di identificazione di azienda
- qualità e tipologia della partita di vino presentata al concorso
- categoria di partecipazione al concorso;
- impegno a consentire accesso in azienda al personale incaricato del prelievo dei campioni.
Alla domanda allegare per ciascun vino iscritto al concorso:
- scheda contenente i principali dati sul vino da esaminare;
- 3 copie delle etichette, con cui si intende designare la partita di vino.
Organismo esegue controlli, anche presso aziende partecipanti al concorso, per verificare la veridicità dei dati riportati in domanda e la documentazione allegata. Se riscontrati dati non veritieri, la partita di vino viene esclusa dal concorso ed inviata denuncia ad ICQRF, qualora irregolarità si configuri come fatto illecito.
Prelievo eseguito da un pubblico ufficiale, o da un incaricato di Organismo, o dallo stesso responsabile di azienda (tramite autocertificazione), secondo quanto stabilito nel regolamento. Per ogni vino viene redatto un verbale di prelievo (usare il modello predisposto da Organismo), contenente:
- generalità del prelevatore, con indicazione di Organismo che lo ha incaricato, o del legale rappresentante di azienda
- nome, annata, categoria del vino prelevato ed elementi caratteristici del campione
- consistenza quantitativa della partita di vino, da cui prelevati i campioni di vino
Verbale è redatto in 2 copie (1 per azienda produttrice, 1 per Organismo da consegnare insieme ai campioni).
In merito ai campioni prelevati, 3 sono conservati presso Organismo per 6 mesi dal termine della manifestazione, al fine di consentire il controllo in caso di contestazioni, mentre gli altri vengono resi anonimi mediante l’utilizzo di 2 codici, di cui il 1° è attributo da Organismo al momento della consegna del campione, mentre il 2° attribuito dal notaio o pubblico ufficiale prima di essere sottoposto all’esame della Commissione di degustazione. Organismo deve garantire che, al momento della presentazione alla Commissione, non emerga alcun segno distintivo sul campione.
Commissione esamina non oltre 15 campioni di vino per seduta e svolge non oltre 4 riunioni al giorno. Valutazioni sono riportate da ogni componente della Commissione su un’apposita scheda. Il punteggio finale è dato dalla media aritmetica delle singole schede di valutazione. Riscontro del risultato avviene sempre alla presenza di un notaio. Aziende possono chiedere, se il regolamento di concorso lo consente, copia delle schede di valutazione dei vini presentati, purché vengano coperti nomi e le firme dei Commissari.
Organismo rilascia le distinzioni “approvate da MIPAAF nelle quantità e con le modalità idonee a garantire che a fregiarsi di queste sia esclusivamente la partita di vino vincitore del concorso, nella consistenza quantitativa risultante dal verbale di prelievo dei campioni”
Sanzioni:
Chiunque organizza concorsi enologici relativi a vini DOP/IGP, vini spumanti di qualità senza essere in possesso di autorizzazione ministeriale: multa di 2.000 €