COADIUVANTI E CORROBORANTI FITOSANITARI (Reg. 545/11; D.P.R. 290/01; D.M. 10/3/20) (agroch18)
Soggetti interessati:
Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali (MIPAAF), Direzione generale Ministero Salute (MISA), Ministero Ambiente, Tutela Territorio e Mare (MATTM), Ispettorato centrale per tutela qualità e repressione frodi di prodotti agroalimentari (ICQRF), Consiglio per ricerca in agricoltura ed analisi di economia agraria (CREA), Regioni, Organizzazioni professionali agricole (OO.PP.), Associazioni di categoria rappresentative, Organizzazioni produttori di mezzi tecnici (Agrofarma, IBMA)
Chiunque intende produrre e vendere: coadiuvanti fitosanitari; corroboranti (intesi come prodotti in grado di potenziare: resistenza di piante verso stress abiotici, aiutando specifici meccanismi fisiologici di piante per incrementare adattamento e riparare danni provocati dallo stress stesso; meccanismi naturali di difesa delle piante nei confronti di organismi nocivi mediante processi fisiologici e meccanici)
Iter procedurale:
Domanda di autorizzazione alla produzione e vendita coadiuvanti fitosanitari inviata per via informatica a MISA contenente:
1) generalità titolare impresa ed estremi autorizzazione a produrre;
2) denominazione del prodotto, sua composizione quantitativa e qualitativa, funzioni dei componenti;
3) classificazione da attribuire al coadiuvante;
4) intervallo da considerare tra ultimo trattamento e raccolta o immissione al consumo per derrate immagazzinate.
Alla domanda allegare:
1) documentazione richiesta da D.Lgs. 194/95;
2) dichiarazione di accettazione della produzione se questa avviene presso terzi;
3) fac simile delle istruzioni o esemplare di etichette.
MISA rilascia autorizzazione entro 90 giorni da richiesta, dopo aver acquistato parere Istituto scientifico convenzionato.
In caso di richiesta autorizzazione per coadiuvanti uguali ad altri autorizzati, non necessario parere Istituto scientifico. MISA rilascia autorizzazione entro 60 giorni da richiesta, purché titolare è lo stesso dell’autorizzazione di riferimento o dimostra di essersi accordato con questo.
Ogni modifica intervenuta nella produzione ed utilizzo coadiuvante soggetta ad autorizzazione. MISA decide su modifica entro 30 giorni accertando che modifica riguardi:
a)denominazione o marchio del preparato o del titolare;
b)generalità e sede titolare autorizzazione;
c)trasferimento attività produttiva ad altro stabilimento;
d)variazioni in peso od in volume delle confezioni;
e)materiali di confezione o cambiamenti formali di etichetta;
f)adeguamento di etichetta a norme UE;
g)variazioni del distributore.
In caso di modifiche relative a trasferimento attività produttiva in altro stabilimento autorizzato, o variazioni di peso o volume di confezione non influenti su stabilità e modalità d’uso del preparato autorizzato (cioè inferiori a 100% di peso o volume indicato in etichetta), o cambiamenti formali di etichetta, o variazione di distributore o adeguamento etichettatura in base a prescrizioni UE, se MISA non risponde entro 60 giorni, può, a proprio rischio e pericolo, immetterle in commercio
Vendita coadiuvanti solo in imballaggi non manomissibili, composto da materiali non intoccabili dal prodotto contenuto, aventi chiusura solida tale da escludere ogni manipolazione o fouriuscita di prodotto.
Coadiuvanti destinati ad esportazione non soggetti a registrazione, ma ottenuti in stabilimenti autorizzati e con obbligo di dichiarare alla dogana la composizione quali-quantitativa del prodotto.
Ammessa sperimentazione coadiuvanti non registrati, purché:
1) inviata preventiva comunicazione a MISA precisando località ed epoca di sperimentazione. Esclusi di tale obbligo Enti pubblici di ricerca;
2) derrate alimentari provenienti da tali sperimentazioni non destinate ad alimentazione uomo od animali.
Esentati da autorizzazione ad immissione in commercio di prodotti impiegati come corroboranti, potenziatori della resistenza delle piante:
a)non venduti con denominazione di fantasia o in miscela tra loro;
b)loro uso non provoca effetti nocivi, né immediati, né ritardati su salute di animali o umana o ambiente;
c)iscritti in lista di corroboranti periodicamente aggiornato da MIPAAF;
d)in etichetta riportata indicazioni concernenti composizione quali-quantitativa, modalità e prescrizioni di uso, identificazione responsabile legale immissione in commercio, stabilimento di produzione e confezionamento, destinazione d’uso comunque non riconducibile a definizione di prodotto fitosanitario.
MISA istituisce con D.M. 10/3/2020 Commissione tecnica composta da: 2 rappresentanti di MATTM (di cui 1 per agricoltura convenzionale ed 1 per agricoltura biologica); 5 rappresentanti di MIPAAF (di cui 1 designato da ICQRF); 2 rappresentanti di MISA (di cui 1 per agricoltura convenzionale ed 1 per agricoltura biologica); 6 rappresentanti di CREA (di cui 3 esperti in agricoltura convenzionale e 3 in agricoltura biologica). Commissione, i cui componenti non hanno diritto ad alcun compenso, emolumento, rimborso o indennità, è presieduta alternativamente da Direttore generale competente in materia di mezzi tecnici in agricoltura convenzionale e da quello competente in agricoltura biologica, che può far partecipare alle riunioni “esperti esterni in funzione delle specifiche esigenze o argomenti tecnici oggetto di esame”. Commissione dura in carica 3 anni (può essere confermata), si riunisce almeno 1 volta/anno ed esprime pareri e valutazioni al MIPAAF in merito a:
– istanze presentate da soggetti interessati per inserimento, modifica o riesame di prodotti corroboranti in agricoltura biologica, biodinamica, convenzionale
– prodotti già inclusi negli Elenchi se questi non soddisfano più i criteri per iscrizione al fine della loro eliminazione dagli Elenchi stessi
– questione di particolare rilevanza a livello nazionale ed UE attinenti ai prodotti in questione “o ad altri mezzi tecnici per i quali occorre valutare, sotto il profilo tecnico e normativo, caratteristiche ed ammissibilità in agricoltura biologica, biodinamica, convenzionale”
D.M. 10/3/2020 prevede altresì richiesta di inserimento o modifica o riesame di corroborante, corredata da documentazione tecnica e scientifica, contenente elementi riportati in Allegato I pubblicato su G.U. 152/20, sia inviata a MIPAAF e più precisamente a:
– Dipartimento politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca Direzione generale per promozione della qualità agroalimentare Ufficio agricoltura biologica e sistemi di qualità alimentare nazionale ed affari generali Roma via XX Settembre 20 per prodotti da utilizzare in agricoltura biologica e biodinamica
– Dipartimento della politica europea e internazionale e dello sviluppo rurale Direzione generale dello sviluppo rurale Ufficio servizio fitosanitario centrale produzioni vegetali Roma via XX Settembre 20 per prodotti da utilizzare in agricoltura convenzionale
Commissione tecnica, avvalendosi dei componenti nominati da CREA, esamina completezza e rispondenza della documentazione contenuta nel dossier tecnico allegato a domanda, ed esprime entro 3 mesi parere motivato, inviandolo, oltre a MIPAAF, anche a Regioni, OO.PP., Associazioni di categorie rappresentative, Agrofarma e IBMA, MISA, che entro 30 giorni presentano osservazioni in merito. Commissione esamina tali osservazioni ed entro 4 mesi dal ricevimento della domanda, esprime parere definitivo favorevole qualora:
a)risulta rispondente alla definizione di corroborante riportata in premessa. Ammessa per formulazione di corroborante:
- miscela di differenti prodotti, purché appartenenti a stessa tipologia e riportando in etichetta singoli componenti impiegati in ordine decrescente rispetto al loro contenuto nel corroborante
- aggiunta di un coformulante o additivo o conservante, purché: uso alimentare; non derivante da organismo geneticamente modificato; presente in quantità minima necessaria a garantire idonee caratteristiche merceologiche in agricoltura biologica. Se usato coformulante diverso da quello autorizzato occorre comunicarlo preventivamente a MIPAAF ai fini della sua autorizzazione;
b)materia prima impiegata di origine naturale;
c)processo produttivo compatibile con principi di agricoltura biologica in caso di corroborante da usare in questa;
d)non derivato da organismi geneticamente modificati
A seguito di parere favorevole di Commissione, MIPAAF approva con decreto il corroborante e lo inserisce nella lista dei corroboranti potenziatori della difesa delle piante.
Ditta interessata alla vendita di corroborante invia tramite PEC a MIPAAF comunicazione che questo risponde alle caratteristiche della tipologia di appartenenza e contiene solo componenti riportate in etichetta (“salvo residui eventuali tecnicamente inevitabili derivanti dalle materie prime o processi produttivi utilizzati”)
Per prodotti candidati ad approvazione come corroboranti, potenziatori della difesa delle piante da usare nella produzione biologica, biodinamica o convenzionale la procedura da seguire è riportata in Allegato 2 pubblicato su G.U. 152/20
In etichetta occorre riportare: dicitura “corroborante – potenziatore della difesa delle piante sostanza di origine naturale che migliora la resistenza delle piante agli stress biotici e abiotici”; denominazione commerciale del prodotto (vietato uso di nomi di fantasia “che possono indurre utilizzatore in fraintendimenti circa caratteristiche, contenuti e funzioni del prodotto”); composizione (indicare in ordine percentuale di peso dei componenti, nonché materie prime da cui deriva sostanza e processo produttivo applicato); dosi e modalità di impiego; prescrizioni d’uso ed avvertenze; distributore e fabbricante (responsabile legale di immissione in commercio del prodotto); contenuto netto della confezione e relativo lotto di produzione; funzione agronomica e modalità di azione; data di scadenza del prodotto