IMPORT PRODOTTI BIOLOGICI

IMPORT PRODOTTI BIOLOGICI (Reg. 834/07, 1235/08; D.M. 20/1/11, 06/02/18)  (agreco04)

Soggetti interessati:

Ministero delle Politiche Agricole, Agroalimentari, Forestali (MIPAAF).

Chiunque importa prodotti biologici da Paesi Terzi (quali: Argentina; Australia; Canada; Costa Rica; Corea; India; Israele; Giappone; Svizzera; Stati Uniti; Tunisia; Nuova Zelanda)

a)       in regime di equivalenza riconosciuta da CE e che figurano nell’elenco dei Paesi ammessi;

b)      in regime di equivalenza oggetto di specifica autorizzazione da parte Stato membro purché iscritti in Elenco nazionale degli operatori biologici alla sezione Importatori

Sono esclusi:

1)       prodotti non destinati alla immissione non libera pratica tal quali o previa trasformazione;

2)       prodotti ammessi in franchigia dei dazi all’importazione

Iter procedurale:

Commissione può riconoscere Paesi Terzi che adottano sistemi di controllo sulla produzione equivalenti a quelli di UE, previa richiesta da parte di questi, corredata da fascicolo tecnico, in cui riportate tutte le informazioni richieste da Comunità Europea per accertare la conformità delle esportazioni biologiche verso UE, ed in particolare:

a)       informazioni generali su sviluppo produzione biologica nel Paese Terzo, prodotti ottenuti, superficie coltivata, Regioni di produzione, numero di produttori, operazioni di trasformazione dei prodotti alimentari effettuate;

b)      indicazioni del tipo e quantità prevedibili di prodotti agricoli e alimentari biologici destinati ad essere esportati nella UE;

c)       norme di produzione applicate nel Paese Terzo e valutazione di una equivalenza con norme vigenti nella UE;

d)      sistema di controllo attuato da Paese Terzo, in particolare attività di monitoraggio e sorveglianza svolta da Autorità competenti di Paese Terzo, valutazione di equivalenza del sistema in termini di efficacia rispetto a sistema di controllo applicato nella CE;

e)       indirizzi internet o altro indirizzo dove disponibile elenco degli operatori soggetti a sistemi di controllo e punto di contatto dove si possono ottenere informazioni su situazione di questi in termini di certificazione e categorie di prodotti considerati;

f)        informazioni che Paese Terzo ritiene di voler inserire in Elenco;

g)      impegno a rispettare le disposizioni di gestione di Elenco;

h)      ogni altra informazione ritenuta pertinente da Paese Terzo o da Commissione.

Durante istruttoria (Massimo 6 mesi), Commissione può chiedere a Paese Terzo ulteriori informazioni (v. rapporti dei sopralluoghi effettuati da esperti indipendenti, in base ad analisi dei rischi, per accertare effettivo rispetto norme produzione biologica e modalità di controllo).e decidere inserimento in Elenco del Paese Terzo per periodo di 3 anni. Commissione se ritiene che condizioni continuano ad essere soddisfatte può decidere di prorogare inserimento Paese Terzo in Elenco dopo i 3 anni.

Elenco dei Paesi Terzi riconosciuti riportato in Allegato III al Reg. 1235/08 pubblicato su G.U.CE 162/12, specificando per ogni Paese:

a)       Autorità riconosciute di Paese Terzo competenti per esecuzione dei controlli (loro denominazione completa, indirizzo postale ed elettronico, sito internet);

b)      nomi e siti internet delle Autorità di controllo o di Organismo di controllo riconosciuto da Autorità competente Paese Terzo;

c)       nomi e siti internet e numeri di codice di Autorità o Organismi di controllo responsabili del rilascio dei certificati nel Paese Terzo per importazione in CE;

d)      categoria dei prodotti soggetti al controllo;

e)       origine dei prodotti;

f)        riferimento a norme di produzione da applicare in Paese Terzo;

g)      Autorità competente del Paese Terzo;

h)      durata di inclusione in Elenco.

Paese Terzo inserito in Elenco deve comunicare a Commissione:

a)       entro 31 Marzo relazione su misure di controllo agricoltura biologica attuate, risultati ottenuti, provvedimenti correttivi adottati;

b)      notizie su qualunque mutamento avvenuto nelle modalità di produzione o controllo.

Commissione riesamina periodicamente riconoscimento Paese Terzo e può confermare o sospendere il riconoscimento in base ad informazioni ricevute, o revocare inclusione in Elenco qualora Paese Terzo non fornisce informazioni richieste, o si rifiuta di sottoporsi a verifica in loco richiesta dalla Comunità con almeno 30 giorni di preavviso, o non trasmette relazione annuale, o non tiene a disposizione o comunica informazioni del fascicolo tecnico.

Organismi od Autorità di controllo ricadenti nella UE o in Paese Terzo inviano entro 31 Settembre domanda di inserimento in Elenco degli Organismi riconosciuti (Modello riportato su G.U.CE 334/08), ai fini di equivalenza a Commissione UE, comprendente fascicolo tecnico in cui riportato:

a)       presentazione attività svolta da Organismo controllo in Paese Terzo, con stima del numero di operatori interessati ed indicazione circa tipo e quantità di prodotti agricoli e alimentari originari del Paese Terzo destinati ad essere esportati nella UE ed oggetto di controllo;

b)      descrizione delle norme di produzione e misure di controllo applicate nei Paesi Terzi, inclusa valutazione di equivalenza di tali norme con quelle della UE;

c)       copia relazione rilasciata da Paese Terzo attestante: valutazione positiva di Organismo di eseguire controlli su produzioni biologiche; capacità di offrire garanzie in merito a “soddisfare requisiti di controllo e applicare misure precauzionali”; conferma che Organismo ha “effettivamente realizzato attività di controllo nel rispetto delle condizioni e requisiti di cui alla normativa UE”;

d)      prova che Organismi hanno notificato proprie attività ad Autorità di Paese Terzo e si impegnano a rispettare requisiti legali imposti da Paese Terzo;

e)       indirizzo sito internet su cui disponibile elenco di operatori soggetti a sistema di controllo e punto di contatto dove reperibili informazioni su tali operatori in termini di certificazione e categorie di prodotti (compresi operatori per cui certificazione sospesa o revocata);

f)        impegno di rispettare disposizioni nella gestione e revisione di Elenco;

g)      ogni altra informazione pertinente richiesta ad Organismo da Commissione (v. Relazione di verifica in loco redatta da esperti indipendenti in base ad analisi dei rischi su presumibili irregolarità).

Commissione, in sede di istruttoria, può chiedere ulteriori informazioni o verificare in loco da parte di esperti indipendenti (invitati anche esperti di altri Paesi Terzi riconosciuti in qualità di osservatori) e decide di inserire Organismo di controllo in Elenco.

Commissione redige elenco di Autorità od Organismi di controllo riconosciuti ai fini della equivalenza, che viene pubblicato su G.U.CE ed in internet, in cui riportare per ogni Autorità od Organismo: relativo nome, indirizzo, numero di codice ed eventuale indirizzo elettronico e sito internet; Paese Terzo non figurante in Elenco di cui sopra da cui prodotti sono originari o prodotti provenienti da Paesi Terzi in Elenco ma la cui categoria non figura in tale Elenco; categorie di prodotti per ogni Paese Terzo; durata di inclusione in Elenco; indirizzo sito internet su cui disponibile:

·         norme di produzione e misure di controllo applicate da Organismo/Autorità controllo in Paese Terzo;

·         elenco aggiornato degli operatori soggetti a sistema  di controllo (specificare loro situazione in termini di certificazione e categoria di prodotti);

·         punto di contatto dove reperire informazioni su operatori e prodotti per cui certificazione sospesa o revocata.

Organismo od Autorità di controllo, o riferimento a specifica categoria di prodotto o a specifico Paese Terzo in relazione a suddetto Organismo/Autorità di controllo soppresso da tale Elenco se:

a)       relazione annuale non pervenuta entro 28 Febbraio;

b)      Organismo/Autorità di controllo non notifica tempestivamente a Commissione modifiche a fascicolo tecnico;

c)       non fornisce informazioni a Commissione durante indagini su casi di irregolarità;

d)      non adottati provvedimenti correttivi adeguati a seguito di irregolarità o infrazioni constatate;

e)       rifiuta di sottoporsi a verifica in loco da parte Commissione o verifica ha esito negativo a seguito mal funzionamento del sistema di controllo;

f)        sussistenza di “rischio di fuorviare consumatore circa vera natura dei prodotti certificati da Organismo/Autorità controllo”

Se Organismo/Autorità controllo non adotta provvedimenti correttivi stabiliti da Commissione nei termini fissati (almeno 30 giorni) si ha immediata soppressione di questo da Elenco con pubblicazione decisione su G.U.CE

Gli Organismi in Elenco sono tenuti a:

a)       comunicare alla Commissione eventuali modifiche intervenute nella propria struttura;

b)      inviare entro 28 Febbraio relazione a Commissione, contenente attività di controllo eseguite nei Paesi Terzi nell’anno precedente, irregolarità od infrazioni rilevate, provvedimenti correttivi adottati, relazione di valutazione indicante risultati della sorveglianza in loco eseguita su Organismo controllo. Commissione può chiedere ulteriori informazioni ritenute necessarie;

c)       mettere a disposizione di interessati con mezzi elettronici, elenco aggiornato di operatori e dei prodotti certificati come biologici.

Commissione in base ad informazioni ricevute può modificare specifiche di Organismo controllo o soppresso da Elenco se Organismo non fornito informazioni richieste, o rifiutato di sottoporsi a verifica in loco richiesta di Commissione con preavviso di almeno 30 giorni, o non trasmesso relazione annuale, o non comunica informazioni del fascicolo tecnico, o non adotta provvedimenti correttivi chiesti da Commissione.

Per mantenere iscrizione in Elenco Organismo deve:

a)       comunicare a Commissione eventuale modifiche nelle misure di controllo applicate;

b)      tenere a disposizione e comunicare ogni informazione su attività di controllo svolte nel Paese Terzo, consentendo accesso ai propri uffici ed impianti ad esperti UE;

c)       inviare entro 31 Marzo relazione a Commissione in cui aggiornate informazioni contenute nel fascicolo tecnico, attività di controllo eseguite nel Paese Terzo nell’anno precedente, risultati ottenuti, irregolarità od inadempienze rilevate, provvedimenti correttivi adottati, relazione di valutazione in cui riportati risultati della valutazione in loco e della sorveglianza attuata nei confronti di Organismo. Commissione può chiedere ulteriori informazioni;

d)      accettare decisioni Commissione nei confronti di Organismo, compresa sospensione da Elenco in caso di irregolarità rilevate o mancato invio delle informazioni richieste o rifiuto di sottoporsi a verifica in loco;

e)       mettere a disposizione su internet elenco aggiornato di operatori e prodotti certificati come biologici;

Commissione può eliminare da Elenco Organismo di controllo che non trasmette relazione annuale, o non tiene a disposizione o comunica le informazioni relative al fascicolo interno, o al sistema di controllo applicato o ad elenco aggiornato di operatori e prodotti biologici certificati, o si rifiuta di sottoporsi a verifica in loco chiesta da Commissione con preavviso di almeno 30 giorni, o non adotta subito provvedimenti correttivi imposti da Commissione.

Per prodotti non importati da Paese Terzo riconosciuto, Commissione può riconoscere Autorità ed Organismi di controllo competenti ad eseguire controlli e rilasciare documenti giustificativi di importazione nei Paesi Terzi (Modello pubblicato su G.U.CE 334/08). Organismi di controllo accreditati iscritti in apposito elenco (pubblicato su G.U.CE), in cui riportare: nome ed indirizzo di Organismo di controllo, sua e-mail, sito internet, numero di codice, Paese Terzo interessato di cui prodotti sono originari, categorie di prodotti per ogni Paese Terzo, durata di inclusione in Elenco, indirizzo sito internet in cui disponibile elenco degli operatori sottoposti a controllo con relativa situazione in termini di certificazione e categoria di prodotti (compresi operatori e prodotti per cui certificazione è stata sospesa o revocata).

Operatore che intende importare prodotti biologici da Paesi Terzi invia notifica per categoria “importatore” a MIPAAF e ad Organismo di controllo prescelto che procede a verificarne condizioni di ingresso nel sistema di controllo ed entro 90 giorni:

a)       in caso di esito positivo invia a MIPAAF e ad operatore documento giustificativo. MIPAAF , accertata validità di tale documento, trasmette ad operatore, Organismo di controllo, altre Amministrazioni interessate decreto di inserimento in Elenco degli importatori di prodotti biologici da Paesi Terzi;

b)      in caso di esito negativo, comunica a MIPAAF e ad operatore “motivazioni che determinano mancato rilascio documento giustificativo”. MIPAAF comunica ad operatore e ad altre Amministrazioni “motivazioni del mancato inserimento in Elenco”

MIPAAF  aggiorna Elenco nazionale di operatori che effettuano importazioni nella CE di prodotti biologici da Paesi Terzi. Operatori inseriti in Elenco nazionale “procedono, senza ulteriori adempimenti ad importare prodotti biologici da Paesi Terzi in equivalenza”. Se importazione di prodotti biologici da Paesi Terzi non in equivalenza, oltre ad essere inseriti in Elenco nazionale, importatori debbono inviare richiesta, anche in base a D.M. 20/1/11 per via telematica con firma digitale, a SAQ 10 Direzione generale per sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore MIPAAF (Modelli riportati in Allegato 6 e 7 a D.M. 27/11/09 pubblicati su G.U. 31/10 e su G.U. 171/10), indicando in oggetto “richiesta di importazione: ragione sociale di importatore” ed allegando documenti giustificativi in corso di validità (Se validità documento inferiore a periodo di validità autorizzazione, importatore si impegna ad inviare a MI.P.A.A.F. copia del nuovo documento giustificativo di esportatore entro 140 giorni successivi a scadenza validità documento stesso, pena revoca autorizzazione). Ai fini rilascio autorizzazione, MIPAAF segue procedure riportate in Allegato 3 a D.M. 20/1/2011 pubblicato su G.U. 36/11.

MIPAAF nell’autorizzazione specifica che importatore deve comunicare a MIPAAF e ad Organismo di controllo almeno 15 giorni prima di operazione di sdoganamento, quantitativi, punto di entrata, centro di primo ricevimento per ogni partita di prodotto importato.

Importatori di prodotti biologici da Paesi Terzi non in equivalenza comunicano, per via telematica, riportando dicitura “comunicazione annuale importazioni: ragione sociale dell’importatore”, a MIPAAF tipo e quantità di prodotti biologici importati nell’anno precedente (Modello riportato in Allegato 2 a D.M. 20/1/11 pubblicato su G.U. 36/11)

Richiesta di rinnovo di autorizzazione (Modello riportato in Allegato 7 a D.M. 27/11/09 pubblicato su G.U. 31/10 e 171/10) avanzata solo se importatore in possesso di 1° autorizzazione. Ammesse 2 sole richieste di rinnovo consecutive, dopo di che occorre presentare nuova richiesta di autorizzazione.

MIPAAF, sentite le Regioni, può modificare i modelli di richiesta di autorizzazione e di rinnovo. MIPAAF informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione concessa, specificando le norme di produzione ed i regimi di controllo previsti, entro 15 giorni dalla data di  rilascio

MIPAAF, con DM 06/02/2018, definisce le disposizioni nazionali in materia di importazione dei prodotti biologici da Paesi Terzi, che prevede:

·         importazione di prodotti biologici da Paesi Terzi eseguita solo da operatori iscritti nella categoria “Importatori” di Elenco nazionale degli operatori biologici

·         prodotti biologici importati, dopo loro immissione in libera pratica, consegnati, ai fini di una ulteriore preparazione e/o loro commercializzazione, solo ad un “primo destinatario”, inteso come persona fisica o giuridica iscritta nella categoria “importatori” o “preparatori”

·         importatori primi destinatari, Organismi di controllo utilizzano, per gestire la parte di competenza del certificato di ispezione, il sistema informativo integrato TRACES, previa  validazione delle utenze da parte di MIPAAF (procedure operative  di accesso a TRACES reperibili sul portale di Commissione Europea Agricoltura biologica e sul Sistema di Informazione Nazionale su Agricoltura Biologica SINAB)

·         importatori inviano a MIPAAF e ad Agenzia delle dogane una comunicazione preventiva di arrivo della merce, usando i servizi del Sistema Informatico Biologico (SIB) entro  3 giorni precedenti l’arrivo di ogni partita al punto di ingresso. Eventuali modifiche a tali comunicazioni sono trasmesse dagli importatori entro le 24 ore antecedenti la data di arrivo previstaProcedere inerenti l’uso di SIB sono reperibili presso il portale del MIPAAF. Importatore, dove fornire le integrazioni richieste da Autorità competente e/o dal proprio Organismo di controllo alle comunicazioni di cui sopra

·         Organismi di controllo:

a)       verificano che le suddette comunicazioni contengono gli elementi idonei ad accertare che: importazioni attuate in conformità Reg. 1235/08; documentazione in possesso di importatore sia completa e corrispondente con le partite importate

b)       elaborano, una specifica valutazione del rischio di inosservanza delle norme di produzione biologica da parte degli importatori, tenendo conto di: qualità e valore importati; risultati dei precedenti controlli; rischio di scambio dei prodotti; qualunque informazione riferita al sospetto di non conformità del prodotto biologico importato

c)       assicurano, per ogni importatore assoggettato al loro sistema, controlli frequenti (anche senza preavviso e presso dogana di arrivo della partita), assicurando il rispetto delle disposizioni vigenti in merito alle modalità di trasporto

Immissione in libera pratica di prodotti non conformi subordinata ad eliminazione del riferimento alla produzione biologica da etichetta, documenti di accompagnamento, pubblicità. Importatore e Organismo/Autorità di controllo che ha rilasciato certificato di ispezione informa subito Autorità competenti Stati membri interessati e Paesi Terzi Commissione di non conformità prodotti biologici, esigendo che questo non commercializzato “con indicazioni relative al metodo biologico, finché le informazioni ricevute da operatori o da altre fonti consentono di appurare che dubbio è stato eliminato”. Se Organismo/Autorità di controllo di Stati membro o Paese Terzo nutre sospetti fondati su infrazione od irregolarità circa conformità prodotti biologici ne informano subito Autorità competenti di Stati membri interessati, Paesi Terzi e Commissione.

Se partita proveniente da Paese Terzo viene assegnata a regime di deposito doganale o di perfezionamento attivo e “forma oggetto di una o più preparazioni (v. confezionamento o riconfezionamento o etichettatura evidenziando metodo biologico) prima della esecuzione della prima operazione, alla partita si applicano le misure dell’immissione in libera pratica del prodotto importato” (v. certificato di ispezione).

Dopo la preparazione, originale vidimato del certificato di ispezione scorta la partita e viene presentato ad Autorità doganale che verifica la partita ai fini immissione in libera pratica. Certificato di ispezione viene restituito ad importatore quale attestazione di aver adempiuto ad obblighi UE. Art. 13 di Reg. 1235/08, come modificato da Reg. 479/20, prevede che se nel certificato di ispezione non sono riportate le informazioni delle caselle 16 e 17 del documento di trasporto (o se tali informazioni sono diverse da quelle disponibili su TRACES), MIPAAF e primo destinatario, ai fini della verifica e vidimazione del suddetto certificato, tengono conto solo delle informazioni presenti in TRACES.

MIPAAF od Organismo di controllo rilascia certificato di ispezione e firma la dichiarazione della casella 18 solo dopo aver eseguito: controlli su tutti i documenti di ispezione pertinenti (v. piano di produzione del prodotto interessato, documenti commerciali); controllo fisico della partita (tenere conto analisi del rischio). Informazioni contenute nei documenti di trasporto inerenti al numero dei colli e peso netto (casella 13), nonché quelle delle caselle 16 e 17 del certificato di ispezione relative ai mezzi e documenti di trasporto, sono annotate nel certificato di ispezione entro 10 giorni dal suo rilascio (comunque prima della sua vidimazione da parte di MIPAAF)

Se partita proveniente da Paese Terzo destinata ad essere suddivisa in più lotti in Stato membro prima della sua immissione in libera pratica, prima della suddivisione va presentato certificato di ispezione ed effettuata verifica della partita. Per ogni lotto risultante dalla suddivisione della partita presentare ad Autorità di controllo estratto del certificato di ispezione (Modello pubblicato su G.U.CE 344/08) per sua vidimazione. Copia di estratto conservata da importatore recante dicitura “copia” o “duplicato”, mentre originale vidimato scorta il lotto in questione e viene presentato ad Autorità doganale per sua verifica ai fini immissione del lotto in libera pratica. Al ricevimento del lotto, destinatario annota su casella 15 di estratto ricevimento della merce e conserva a disposizione di Organismo controllo estratto certificato di ispezione per almeno 2 anni.

Immissione in libera pratica nella CE di prodotti biologici non conformi subordinata a “soppressione del riferimento alla produzione biologica dalla etichetta, documenti di accompagnamento, pubblicità di tali prodotti”

In caso di sospette infrazioni od irregolarità in merito a conformità dei prodotti biologici importati da Paesi Terzi riconosciuti, importatore adotta tutte le misure necessarie per garantire tale conformità. Se Organismo o Autorità di controllo di Stato membro o Paese Terzo nutre sospetti fondati su infrazioni od irregolarità a conformità di prodotti biologici importati da Paesi Terzi riconosciuti ne informa subito Organismi di controllo ed Autorità competenti di Stati membri e Paesi Terzi partecipanti a produzione alimenti in questione ed a Commissione

Se Commissione riceve comunicazione da Stato membro in merito a sospetto di irregolarità o infrazione, notifica comunicazione ad Autorità competente di Paese Terzo riconosciuto, affinché verifichi origine di presunta irregolarità o infrazione, informando entro 30 giorni da notifica, esito di indagine e misure adottate da Commissione e Stato membro segnalatore (Questi può chiedere a Commissione di acquisire informazioni supplementari)

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